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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/04/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.P.U. 29/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Procedure Concorsuali Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente Dott.ssa Francesca Rinaldi - Giudice Dott.ssa Chiara Di Credico - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza rg. p.u. N. 29-1/2025 da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PALERMO Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE elettivamente domiciliata in via De Gasperi n. 48 di Catanzaro, presso lo studio del predetto difensore;
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
con sede legale in Catanzaro, Via A. Lombardi n. 7, C.F. e P.I. Parte_1
P.IVA_2
.
- resistente non costituita
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E Con ricorso depositato in data 12.3.2025 è stata proposta da Controparte_1
(C.F. ) istanza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 37 P.IVA_1
e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII) nei confronti di Parte_1 lamentando il mancato pagamento della somma complessiva di Euro 28.475,80 relativo a canoni di locazione non pagati e spese del procedimento monitorio. Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo. Tanto premesso, si osserva che:
Pag. 1 di 5 sussiste ex art. 27, II comma, CCII la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo la ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Catanzaro.
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), credito vantato può ritenersi sufficientemente provato in quanto basato su decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, avverso il quale non consta sia stata proposta opposizione;
- non vi è prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. all'art. 2, I comma, lett. d) CCII. Sul punto, preme ricordare che – la giurisprudenza sviluppatasi nell'ambito dell'analoga previsione dell'art. 1 della l.fall, ha evidenziato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016);
- in ragione del mancato deposito dei bilanci relativi all'ultimo triennio non vi è prova, dunque, dell'esenzione della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali;
- la documentazione versata in atti consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCII). Oltre al credito di parte ricorrente, risultano cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per € 214.215,56;
- dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b CCII come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) non avendo liquidità sufficiente per onorare regolarmente le proprie
Pag. 2 di 5 obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria espletata e si basano sulle seguenti circostanze: significativa esposizione debitoria, anche nei confronti dell'erario; insussistenza di beni immobili;
insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali. Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII, tra i professionisti iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 356 CCII;
P . Q . M . Il Tribunale di Catanzaro, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCII
d i c h i a r a
l'apertura della con sede legale in Controparte_2
Catanzaro, via Via A. Lombardi n. 7, C.F. e P.I. , esercente, tra l'altro, P.IVA_2
l'attività di produzione, raccolta, pubblicazione, distribuzione alle pubbliche amministrazioni di servizi connessi con la comunicazione e l'informazione in tutte le sue forme, anche sulla base delle opportunità offerte dallo sviluppo delle telecomunicazioni;
n o m i n a Giudice Delegato Chiara Di Credico;
n o m i n a Curatore il dott. dando atto che entro due giorni dovrà Persona_1 accettare la nomina, utilizzando il modello di dichiarazione di accettazione dell'incarico allegato alle Linee Guida del Curatore emanate da questo Tribunale e pubblicate sul sito istituzionale del Tribunale, da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
Pag. 3 di 5 unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCII;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;
s t a b i l i s c e la data del 16/09/2025 ad ore 9:15 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCII;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione
Pag. 4 di 5 all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, Settore Procedure concorsuali, tenutasi in data 16/04/2025 mediante collegamento da remoto.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Chiara Di Credico Francesca Garofalo
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Procedure Concorsuali Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente Dott.ssa Francesca Rinaldi - Giudice Dott.ssa Chiara Di Credico - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza rg. p.u. N. 29-1/2025 da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PALERMO Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE elettivamente domiciliata in via De Gasperi n. 48 di Catanzaro, presso lo studio del predetto difensore;
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
con sede legale in Catanzaro, Via A. Lombardi n. 7, C.F. e P.I. Parte_1
P.IVA_2
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- resistente non costituita
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E Con ricorso depositato in data 12.3.2025 è stata proposta da Controparte_1
(C.F. ) istanza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 37 P.IVA_1
e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII) nei confronti di Parte_1 lamentando il mancato pagamento della somma complessiva di Euro 28.475,80 relativo a canoni di locazione non pagati e spese del procedimento monitorio. Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo. Tanto premesso, si osserva che:
Pag. 1 di 5 sussiste ex art. 27, II comma, CCII la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo la ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Catanzaro.
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), credito vantato può ritenersi sufficientemente provato in quanto basato su decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, avverso il quale non consta sia stata proposta opposizione;
- non vi è prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. all'art. 2, I comma, lett. d) CCII. Sul punto, preme ricordare che – la giurisprudenza sviluppatasi nell'ambito dell'analoga previsione dell'art. 1 della l.fall, ha evidenziato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016);
- in ragione del mancato deposito dei bilanci relativi all'ultimo triennio non vi è prova, dunque, dell'esenzione della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali;
- la documentazione versata in atti consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCII). Oltre al credito di parte ricorrente, risultano cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per € 214.215,56;
- dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b CCII come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) non avendo liquidità sufficiente per onorare regolarmente le proprie
Pag. 2 di 5 obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria espletata e si basano sulle seguenti circostanze: significativa esposizione debitoria, anche nei confronti dell'erario; insussistenza di beni immobili;
insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali. Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII, tra i professionisti iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 356 CCII;
P . Q . M . Il Tribunale di Catanzaro, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCII
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l'apertura della con sede legale in Controparte_2
Catanzaro, via Via A. Lombardi n. 7, C.F. e P.I. , esercente, tra l'altro, P.IVA_2
l'attività di produzione, raccolta, pubblicazione, distribuzione alle pubbliche amministrazioni di servizi connessi con la comunicazione e l'informazione in tutte le sue forme, anche sulla base delle opportunità offerte dallo sviluppo delle telecomunicazioni;
n o m i n a Giudice Delegato Chiara Di Credico;
n o m i n a Curatore il dott. dando atto che entro due giorni dovrà Persona_1 accettare la nomina, utilizzando il modello di dichiarazione di accettazione dell'incarico allegato alle Linee Guida del Curatore emanate da questo Tribunale e pubblicate sul sito istituzionale del Tribunale, da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
Pag. 3 di 5 unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCII;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;
s t a b i l i s c e la data del 16/09/2025 ad ore 9:15 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCII;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione
Pag. 4 di 5 all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, Settore Procedure concorsuali, tenutasi in data 16/04/2025 mediante collegamento da remoto.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Chiara Di Credico Francesca Garofalo
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