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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 3924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3924 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3436/2025
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 3436/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANTONIO NAPPA e Parte_1
GIUSEPPE NATALE
ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore convenuto contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio di fronte a questo Parte_1
Tribunale il ed ha esposto di essere Controparte_1 un insegnante alle dipendenze dello stesso resistente in forza CP_1 dei seguenti contratti a tempo determinato per l'annualità scolastica
2024/2025:
- contratto con decorrenza dal 12/09/2024 e cessazione al 31/12/2024, per n. 18 ore settimanali di lezione presso “ISTITUTO COMPRENSIVO IC
1 SEDRIANO SEDRIANO”, per l'insegnamento di A022 - EX ITALIANO,
STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO su cattedra INTERNO;
- contratto con decorrenza dal 21/01/2025 e cessazione al 30/06/2025, per n. 18 ore settimanali di lezione presso “ISTITUTO COMPRENSIVO
GIORGIO PERLASCA BAREGGIO”, per l'insegnamento di A022 - EX
ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO su cattedra INTERNO.
Ha lamentato di non aver fruito del contributo di € 500 della c.d. Carta
Docenti, in quanto illegittimamente destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo.
Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola
4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir.
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2024/25 e conseguentemente condannare il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto Controparte_1
e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni
2 scolastici 2024/25 condannare il al pagamento Controparte_1 della somma di € 500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
3) Condannare il , in persona del l.r.p.t.,al Controparte_1 pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti
Antonio Nappa e Giuseppe Natale quali anticipatari anche delle spese.”
2. Il , seppur ritualmente citato, non si è Controparte_1 costituito, sicché se ne è dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato.
L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_2 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
3 nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
4. Una recente ordinanza della Corte di Giustizia Europea della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha tuttavia chiarito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività
4 di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
5. In questo senso ha deciso anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Con tale pronuncia, infatti, è stata censurata negativamente la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto CP_1 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
Deve rilevarsi, infatti, che oltre a rappresentare una evidente sperequazione ai danni dei docenti assunti a termine, che vengono onerati personalmente delle spese destinate alla propria formazione, a differenza
5 dei propri colleghi di ruolo, la norma di cui al comma 121 non sembra nemmeno essere improntata al canone di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto rischia altresì di determinare un evidente dislivello nella professionalità e competenze acquisite tra personale assunto a termine e personale a tempo indeterminato.
6. I principi appena richiamati hanno ricevuto l'avallo della Corte di
Cassazione, che con il recente arresto n. 29961 del 27.10.2023, pronunciato in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha fornito un autorevole indirizzo ermeneutico da cui non può prescindersi per la decisione della questione qui trattata.
La S.C. nella menzionata pronuncia, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia 18 maggio 2022 sopra citata, ha chiarito che la Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, vertendo gli stessi in una situazione sostanziale comparabile con quella dei docenti di ruolo e ricorrendo anche per essi la necessità di sostegno alla didattica cui ha sopperito il legislatore con l'introduzione del beneficio.
7. In tema di supplenze di breve durata (c.d. brevi e saltuarie o temporanee), con la recente sentenza n. 268/2025 la Corte di Giustizia
(causa C-268/24) ha affermato quanto segue:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
6 all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva” (cfr. punto 77).
In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato che:
a.“i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”
(cfr. punto 71);
b.“la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto
2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata
7 effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”
((cfr. punto 75).
8. Nel caso di specie, come indicato in narrativa, il ricorrente nell'anno scolastico di riferimento ha cumulato due periodi di supplenza.
Quanto al dato meramente temporale, la durata complessiva del servizio
è stata superiore ai 180 giorni valorizzati dal Legislatore per specifiche evenienze (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), con previsioni che evidenziano come in tale caso sussista equiparabilità alla docenza per l'intero anno scolastico.
Sussiste anche l'equiparabilità della prestazione resa a quella dei docenti di ruolo sotto il profilo qualitativo, in quanto trattasi di supplenze rese sempre per l'insegnamento sulla cattedra “A022 - EX ITALIANO, STORIA,
GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, né il ha CP_1 contestato l'identità di mansioni tra quelle svolte dal ricorrente e quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato.
Si è nel caso realizzata quindi la piena equiparabilità della prestazione a quella resa dai docenti a tempo indeterminato, né sussistono le “ragioni oggettive” che, secondo la ricostruzione della CGUE, potrebbero giustificare il diverso trattamento tra le due categorie di docenti.
9. Devono pertanto ravvisarsi i presupposti per la disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella europea e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire della cosiddetta
“Carta docenti” per l'annualità oggetto di domanda.
8 10. Sussiste altresì l'attualità di servizio al momento del deposito del ricorso, il che consente di ritenere integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016.
11. Né l'assenza di una previsione espressa che riconosca il beneficio in favore dei docenti a tempo determinato consente di ritenere questi assoggettati ai termini che l'art. 5, comma 3, DPCM 28/11/2016 stabilisce per la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web.
12. È poi noto che la Legge n. 207 del 30/12/2024 art. 1 comma 572 ha modificato l'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo che il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente sia erogata anche “ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, ovverosia i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto su posto vacante e disponibile. Tale disposizione non si applica al caso di specie, in quanto il ricorrente per l'anno scolastico in corso ha sottoscritto un contratto a termine con scadenza il 30/06/2025, risultando pertanto escluso dal novero dei beneficiari della c.d. Carta Docenti pur sussistendo la piena equiparabilità della sua posizione a quella dei docenti di ruolo e ai docenti assunti sino al 31/08/2025. Ne discende il diritto ad ottenere la
Carta in relazione all'annualità 2024/2025, alla luce dei principi già esposti.
13. Per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale
9 della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati
(ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). Inoltre, va precisato che l'importo di euro 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
14. Il ricorso va pertanto accolto, con le precisazioni sopra svolte e il riconoscimento della prestazione richiesta in via diretta per gli anni di servizio di cui alla domanda formulata con il ricorso introduttivo.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del
13.8.2022, contenute nel minimo considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non ha comportato nel caso l'esame di peculiari questioni di fatto e di diritto, con distrazione in favore dei difensori in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025 per l'importo di euro 500,00 annui e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
10 Condanna, altresì, il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi € 260 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA e rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Milano, il 24.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
11
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 3436/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANTONIO NAPPA e Parte_1
GIUSEPPE NATALE
ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore convenuto contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio di fronte a questo Parte_1
Tribunale il ed ha esposto di essere Controparte_1 un insegnante alle dipendenze dello stesso resistente in forza CP_1 dei seguenti contratti a tempo determinato per l'annualità scolastica
2024/2025:
- contratto con decorrenza dal 12/09/2024 e cessazione al 31/12/2024, per n. 18 ore settimanali di lezione presso “ISTITUTO COMPRENSIVO IC
1 SEDRIANO SEDRIANO”, per l'insegnamento di A022 - EX ITALIANO,
STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO su cattedra INTERNO;
- contratto con decorrenza dal 21/01/2025 e cessazione al 30/06/2025, per n. 18 ore settimanali di lezione presso “ISTITUTO COMPRENSIVO
GIORGIO PERLASCA BAREGGIO”, per l'insegnamento di A022 - EX
ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO su cattedra INTERNO.
Ha lamentato di non aver fruito del contributo di € 500 della c.d. Carta
Docenti, in quanto illegittimamente destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo.
Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola
4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir.
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2024/25 e conseguentemente condannare il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto Controparte_1
e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni
2 scolastici 2024/25 condannare il al pagamento Controparte_1 della somma di € 500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
3) Condannare il , in persona del l.r.p.t.,al Controparte_1 pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti
Antonio Nappa e Giuseppe Natale quali anticipatari anche delle spese.”
2. Il , seppur ritualmente citato, non si è Controparte_1 costituito, sicché se ne è dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato.
L' art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_2 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
3 nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
4. Una recente ordinanza della Corte di Giustizia Europea della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha tuttavia chiarito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_1 un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività
4 di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
5. In questo senso ha deciso anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Con tale pronuncia, infatti, è stata censurata negativamente la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto CP_1 irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
Deve rilevarsi, infatti, che oltre a rappresentare una evidente sperequazione ai danni dei docenti assunti a termine, che vengono onerati personalmente delle spese destinate alla propria formazione, a differenza
5 dei propri colleghi di ruolo, la norma di cui al comma 121 non sembra nemmeno essere improntata al canone di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto rischia altresì di determinare un evidente dislivello nella professionalità e competenze acquisite tra personale assunto a termine e personale a tempo indeterminato.
6. I principi appena richiamati hanno ricevuto l'avallo della Corte di
Cassazione, che con il recente arresto n. 29961 del 27.10.2023, pronunciato in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha fornito un autorevole indirizzo ermeneutico da cui non può prescindersi per la decisione della questione qui trattata.
La S.C. nella menzionata pronuncia, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia 18 maggio 2022 sopra citata, ha chiarito che la Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, vertendo gli stessi in una situazione sostanziale comparabile con quella dei docenti di ruolo e ricorrendo anche per essi la necessità di sostegno alla didattica cui ha sopperito il legislatore con l'introduzione del beneficio.
7. In tema di supplenze di breve durata (c.d. brevi e saltuarie o temporanee), con la recente sentenza n. 268/2025 la Corte di Giustizia
(causa C-268/24) ha affermato quanto segue:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
6 all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva” (cfr. punto 77).
In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato che:
a.“i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”
(cfr. punto 71);
b.“la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto
2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata
7 effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”
((cfr. punto 75).
8. Nel caso di specie, come indicato in narrativa, il ricorrente nell'anno scolastico di riferimento ha cumulato due periodi di supplenza.
Quanto al dato meramente temporale, la durata complessiva del servizio
è stata superiore ai 180 giorni valorizzati dal Legislatore per specifiche evenienze (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), con previsioni che evidenziano come in tale caso sussista equiparabilità alla docenza per l'intero anno scolastico.
Sussiste anche l'equiparabilità della prestazione resa a quella dei docenti di ruolo sotto il profilo qualitativo, in quanto trattasi di supplenze rese sempre per l'insegnamento sulla cattedra “A022 - EX ITALIANO, STORIA,
GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, né il ha CP_1 contestato l'identità di mansioni tra quelle svolte dal ricorrente e quelle svolte dai colleghi assunti a tempo indeterminato.
Si è nel caso realizzata quindi la piena equiparabilità della prestazione a quella resa dai docenti a tempo indeterminato, né sussistono le “ragioni oggettive” che, secondo la ricostruzione della CGUE, potrebbero giustificare il diverso trattamento tra le due categorie di docenti.
9. Devono pertanto ravvisarsi i presupposti per la disapplicazione della normativa interna in contrasto con quella europea e deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire della cosiddetta
“Carta docenti” per l'annualità oggetto di domanda.
8 10. Sussiste altresì l'attualità di servizio al momento del deposito del ricorso, il che consente di ritenere integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016.
11. Né l'assenza di una previsione espressa che riconosca il beneficio in favore dei docenti a tempo determinato consente di ritenere questi assoggettati ai termini che l'art. 5, comma 3, DPCM 28/11/2016 stabilisce per la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web.
12. È poi noto che la Legge n. 207 del 30/12/2024 art. 1 comma 572 ha modificato l'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo che il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente sia erogata anche “ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, ovverosia i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto su posto vacante e disponibile. Tale disposizione non si applica al caso di specie, in quanto il ricorrente per l'anno scolastico in corso ha sottoscritto un contratto a termine con scadenza il 30/06/2025, risultando pertanto escluso dal novero dei beneficiari della c.d. Carta Docenti pur sussistendo la piena equiparabilità della sua posizione a quella dei docenti di ruolo e ai docenti assunti sino al 31/08/2025. Ne discende il diritto ad ottenere la
Carta in relazione all'annualità 2024/2025, alla luce dei principi già esposti.
13. Per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale
9 della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati
(ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). Inoltre, va precisato che l'importo di euro 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
14. Il ricorso va pertanto accolto, con le precisazioni sopra svolte e il riconoscimento della prestazione richiesta in via diretta per gli anni di servizio di cui alla domanda formulata con il ricorso introduttivo.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del
13.8.2022, contenute nel minimo considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale e che la prestazione professionale della difesa non ha comportato nel caso l'esame di peculiari questioni di fatto e di diritto, con distrazione in favore dei difensori in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025 per l'importo di euro 500,00 annui e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
10 Condanna, altresì, il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi € 260 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA e rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Milano, il 24.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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