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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3069 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1246/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dr.ssa Irene Lupo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1246/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (c. f. rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. LAMMOGLIA Sinforosa Anna (c. f. 919T) presso il cui studio in C.F._2
Roma viale delle Milizie n. 76 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
- (c. f. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Milano alla via Moscova n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Angelo ANGELINI (c. f. ), presso C.F._3 pagina 1 di 9 il cui studio legale in Corsico (MI) in via Cavour n. 59/a 63 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATA
Avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
Sulle seguenti conclusioni:
- per , appellante Parte_1 voglia, la Corte adita, in riforma della sentenza n. 9501/2024 del Tribunale di Milano:
- accogliere integralmente l'atto di appello come formulato e, quindi, le domande di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio dalla signora , così come meglio specificate Parte_1 negli atti introduttivi del processo di primo grado, condannare parte appellata a versare all'appellante la differenza dovuta dell'importo di euro 115.000,00 risultante dal prezzo dell'atto di compravendita dell'immobile de quo;
- condannare la al pagamento Controparte_1 delle spese di giustizia per entrambi i gradi di giudizio in favore dello scrivente difensore dichiaratosi antistatario;
- condannare parte appellata alla restituzione delle somme versate dalla signora Parte_1
a titolo di spese processuali, liquidate dal Tribunale in euro 9.142,00 per compensi, oltre spese forf.
Iva e cpa, già corrisposte dall'appellante.
- per appellante Controparte_1 piaccia alla Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis così provvedere:
- in via preliminare e in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame per tardività del medesimo;
pagina 2 di 9 - sempre in via preliminare e in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dei motivi di appello perché infondata in violazione dei criteri indicati all'art. 342, 1 comma c.p.c.;
- nel merito rigettare l'appello proposto dalla sig.ra per le ragioni esposte nel Parte_1 presente atto confermare la sentenza n. 9501 del 17.10.2024;
- condannare l'appellante al pagamento del compenso professionale e degli accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 9501/2024 pubblicata in data 17.10.2024, il Tribunale Ordinario di
Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
ogni altra istanza, domanda, Controparte_1 eccezione disattesa, così provvedeva:
- rigetta le domande di parte ricorrente ed ogni altra domanda;
- condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite che liquida in euro
9.142,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 chiedendo in via preliminare ordinarsi alla convenuta ex art. 263 c.p.c. la
[...] presentazione del rendiconto di cui all'art. 1713 c.c. in relazione al mandato conferitole con procura speciale del 20.02.2012 per la vendita della quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in Milano
Corso Garibaldi n. 71; nel merito chiedeva la condanna della convenuta al versamento dell'importo di euro 137.000,00 o della diversa somma risultata di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 21.06.2012 al saldo il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
- Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando integralmente le domande proposte dalla ricorrente con condanna della stessa al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. oltre rimborso dei compensi e spese di lite.
La causa era decisa con la sentenza impugnata con la quale l'organo giudicante di primo grado rigettava ogni domanda attorea condannando parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite.
***
pagina 3 di 9 - Avvero la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di ricorso censurava la sentenza impugnata ritenendo non corretta la ritenuta piena validità ed efficacia della transazione, mancando di considerare le risultanze istruttorie e documentali di causa, non tenuto conto altresì del disconoscimento da parte appellante del documento di esonero della dall'obbligo di rendiconto. CP_1
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto valida la scrittura privata del 13.12.2011, quando invece la stessa era da ritenersi nulla trattandosi di rinuncia preventiva ad un legato relativo a successione non ancora aperta.
Con il terzo motivo di appello adduceva il difetto e/o illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
- Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando integralmente l'atto di appello, infondato in fatto e in diritto, eccependo preliminarmente la inammissibilità del gravame in quanto tardivamente proposto;
al riguardo rilevava come in data
18.10.2024, e segnatamente il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza impugnata, aveva provveduto alla notifica Controparte_1
a mezzo pec al difensore di parte attrice della sentenza in oggetto, e ciò chiaramente ai fini della decorrenza del termine di impugnazione breve, a cui seguiva in data 12.11.2024 l'autonoma notifica dell'atto di precetto relativo alla predetta sentenza. Pertanto, essendo stato il gravame notifico solo in data 17.04.2025 l'appello risulterebbe tardivamente proposto essendo ormai completamente decorso il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.
Nel merito adduceva l'infondatezza del gravame.
All'udienza del 2.10.2025 parte appellante contestava l'eccezione di tardività sollevata da parte appellata ed adduceva che la notifica della sentenza alla quale parte appellata faceva riferimento sarebbe relativa all'atto di precetto, e dunque inidonea a far decorrere il termine di impugnazione breve, né rilevavano ulteriori notifiche valevoli ai fini della decorrenza del termine breve ad appellare.
All'udienza del 6.11.2025 all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 6.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 9 Carattere preliminare riveste la disamina dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata con l'atto di costituzione e ribadita in ogni sede conclusiva del presente giudizio, con la quale si assume la tardività dell'appello proposto oltre lo spirare del “termine breve” di impugnazione operante nel caso di specie, avendo la stessa effetto assorbente su ogni altra questione.
***
Tanto premesso vale rilevare che l'art. 325 c.p.c., applicabile nel caso in cui la parte vittoriosa abbia proceduto alla notifica della sentenza alla parte soccombente, fissa il termine perentorio di giorni trenta per la proposizione dell'appello, della revocazione e dell'opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c.
Solo nel caso in cui la sentenza oggetto di gravame non sia stata notificata trova applicazione il c.d.
“termine lungo” di mesi sei di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza assoggettabile a gravame.
Entrambi i termini ad appellare rivestono natura perentoria.
Il “termine breve” di giorni trenta per proporre l'impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c. decorre dalla data di notifica della sentenza impugnanda e risponde all'esigenza di certezza ed economia processuale, circoscrivendo nel tempo la facoltà, data alla parte soccombente, di non accettare la sentenza. Anche nel caso di sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. tale termine ad appellare inizia a decorrere dalla notificazione della sentenza.
La notificazione della sentenza eseguita ad opera del difensore della parte munito di procura speciale è atto idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c. atteso che l'espressione <> contenuta nel dettato dell'art. 325 c.p.c. è da riferire ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in forza della procura alle liti loro conferita, hanno il potere di compiere nell'interesse della parte conferitaria tutti gli atti processuali a questi non espressamente riservati (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 19.07.2019 n. 19530).
Nel caso di notifica telematica, secondo il dettato dell'art. 149 bis c.p.c. la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
Tanto premesso, la notificazione dell'impugnazione ex art. 350 c.p.c. è l'unico atto idoneo ad impedire decadenza dall'impugnazione.
Il carattere perentorio del termine in oggetto comporta la decadenza dalla proponibilità del gravame una volta spirato il termine ad appellare, rilevabile anche di ufficio dall'organo giudicante procedente.
pagina 5 di 9 Per quanto riguarda il computo di tali termini, che rivestendo carattere generale sono applicabili ove la legge non disponga specifiche deroghe, si osservano le regole dettate dall'art. 155 e ss. c.p.c. e pertanto nella decorrenza del termine non si tiene conto del periodo di sospensione feriale.
Il termine è qualificato a decorrenza successiva nel senso che qualora il dies ad quem del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 c.p.c. (Cfr. Cass. Civ. Sez. V, 4.05.2012 n. 6728).
Ne consegue che la proposizione dell'appello oltre lo spirare del “termine breve” ad appellare di cui all'art. 325 c.p.c., applicabile nel caso in cui la sentenza sia stata notificata dalla parte vittoriosa, ovvero oltre lo spirare del “termine lungo” di cui all'art. 327 c.p.c, applicabile nel caso in cui la sentenza non sia stata notificata, comporta l'inammissibilità dell'appello.
Come rilevato dal Supremo Consesso di Giustizia, premesso che dopo la costituzione in giudizio della parte a mezzo del rispettivo difensore tutte le notifiche e le comunicazioni vanno fatte al procuratore costituito, che resta destinatario delle notifiche anche dopo che sia stata pronunciata la sentenza con cui sia stato definito il procedimento, in caso di mandato ad litem a più difensori, che si presume disgiunto in difetto di prova contraria, è pienamente valida la notifica degli atti processuali e conseguentemente della sentenza con cui sia stato definito il giudizio, effettuata ad uno soltanto dei codifensori essendo ciò sufficiente per il raggiungimento dello scopo della notifica (Cass. Civ. Sez. Un. n. 12924/2014).
Ne consegue la validità della notifica della sentenza, emessa a conclusione del giudizio di primo grado ad uno solo dei difensori costituiti, eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno soltanto dei difensori, e dunque idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c.
***
Nel caso di specie è documentato in atti che parte appellata, vittoriosa in primo grado, ha proceduto alla notificazione a parte appellante della sentenza oggetto di gravame in data 18.10.2024, e segnatamente il giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza notificanda, come oggettivamente rilevabile dalla documentazione in atti – da cui emerge che l'atto da notificare, quale la sentenza di primo grado,
è stato accettato dal sistema il 18.10.2024 alle ore 18:07:55 e consegnato alla casella di destinazione del difensore legittimato a ricevere il 18.10.2024 alle ore 18:07:57 – il che, secondo il dettato dell'art. 325
c.p.c., rende operante il “termine breve”, di giorni trenta, per la proposizione del dell'appello, decorrente dalla notificazione della sentenza in oggetto e dunque dal 18.10.2024.
pagina 6 di 9 È del pari documentato che con diverso ed autonomo atto notificatorio parte appellata ha proceduto alla notifica del precetto con unito titolo, costituito dalla sentenza in oggetto, in data 12.11.2024 e dunque successivamente alla già avvenuta notifica della sentenza a termini ed effetti di cui all'art. 325 c.p.c.
La circostanza che la notifica della sentenza è stata effettuata il giorno successivo alla pubblicazione della stessa al difensore costituito e che alla stessa sia seguita la diversa ed autonoma notifica dell'atto di precetto, rende certa ed evidente la valenza della notifica in oggetto a determinare la decorrenza del
“termine breve” ad impugnare previsto dall'art. 325 c.p.c.
Contrariamente a quanto assunto dall'appellante, sulla base di quanto innanzi rilevato, a nulla rileva la circostanza che la sentenza in oggetto sia stata notificata ad uno soltanto dei due codifensori costituiti, essendo pienamente valida ed efficace, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata (Cass. Civ. Sez. Un. n. 12924/2014), condivisa da questa Corte, la notifica effettuata, come nel caso in esame, ad uno soltanto dei codifensori costituiti, essendo ciò sufficiente per il raggiungimento dello scopo, e ciò sulla base del rilievo per cui il mandato ad litem a più difensori, in difetto di prova contraria, deve presumersi disgiunto.
Del pari è documentato che l'atto di appello risulta notificato da parte appellante alle parti appellate soltanto in data 17.04.2025, come emerge dalla documentazione in atti e segnatamente dai messaggi di accettazione e consegna prodotti dall'appellante, da cui emerge che l'atto in oggetto è stato accettato dal sistema il 17.04.2025 alle ore 22:38:25 e consegnato alla casella di destinazione del difensore legittimato a ricevere in pari data, rispettivamente alle ore 22:38:27.
Pertanto, la notificazione dell'atto di appello è avvenuta ben oltre il “termine breve” ad appellare di giorni trenta previsto dall'art. 325 c.p.c. – applicabile nel caso di specie in quanto la parte vittoriosa in primo grado ha ritualmente proceduto alla notificazione a controparte della sentenza – decorrente dalla notifica della sentenza appellata, avvenuta, come innanzi rilevato, in data 18.10.2024.
Conseguentemente la proposizione dell'appello, notificato a parte appellata solo in data 17.04.2025, risulta tardiva in quanto avvenuta dopo che il “termine breve” ad appellare di cui all'art. 325 c.p.c., di giorni trenta, decorrente dalla notifica della sentenza, avvenuta in data 18.10.2024, era completamente decorso, il che comporta l'inammissibilità dell'appello così come proposto da Parte_1
Ciò ha effetto assorbente su ogni altra questione di merito.
***
pagina 7 di 9 Per le suddette ragioni va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 9501/2024 del Tribunale Ordinario di Milano pubblicata in data 17.10.2024, e notificata il 18.10.2024.
***
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono conseguentemente la regola della soccombenza.
Pertanto l'appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 delle spese di lite del presente Controparte_2 giudizio di appello che vanno liquidate, in considerazione del valore della causa (rientrante nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari vigenti (da attestare in prossimità di quelli medi), in complessivi euro 8.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
***
Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma Parte_1
1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. Controparte_1
9501/2024, pubblicata il 17.10.2024 del Tribunale di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio di appello che liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
pagina 8 di 9 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. Parte_1
13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Brena
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dr.ssa Irene Lupo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1246/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (c. f. rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. LAMMOGLIA Sinforosa Anna (c. f. 919T) presso il cui studio in C.F._2
Roma viale delle Milizie n. 76 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
- (c. f. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Milano alla via Moscova n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Angelo ANGELINI (c. f. ), presso C.F._3 pagina 1 di 9 il cui studio legale in Corsico (MI) in via Cavour n. 59/a 63 è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATA
Avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
Sulle seguenti conclusioni:
- per , appellante Parte_1 voglia, la Corte adita, in riforma della sentenza n. 9501/2024 del Tribunale di Milano:
- accogliere integralmente l'atto di appello come formulato e, quindi, le domande di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio dalla signora , così come meglio specificate Parte_1 negli atti introduttivi del processo di primo grado, condannare parte appellata a versare all'appellante la differenza dovuta dell'importo di euro 115.000,00 risultante dal prezzo dell'atto di compravendita dell'immobile de quo;
- condannare la al pagamento Controparte_1 delle spese di giustizia per entrambi i gradi di giudizio in favore dello scrivente difensore dichiaratosi antistatario;
- condannare parte appellata alla restituzione delle somme versate dalla signora Parte_1
a titolo di spese processuali, liquidate dal Tribunale in euro 9.142,00 per compensi, oltre spese forf.
Iva e cpa, già corrisposte dall'appellante.
- per appellante Controparte_1 piaccia alla Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis così provvedere:
- in via preliminare e in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame per tardività del medesimo;
pagina 2 di 9 - sempre in via preliminare e in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dei motivi di appello perché infondata in violazione dei criteri indicati all'art. 342, 1 comma c.p.c.;
- nel merito rigettare l'appello proposto dalla sig.ra per le ragioni esposte nel Parte_1 presente atto confermare la sentenza n. 9501 del 17.10.2024;
- condannare l'appellante al pagamento del compenso professionale e degli accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 9501/2024 pubblicata in data 17.10.2024, il Tribunale Ordinario di
Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
ogni altra istanza, domanda, Controparte_1 eccezione disattesa, così provvedeva:
- rigetta le domande di parte ricorrente ed ogni altra domanda;
- condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite che liquida in euro
9.142,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 chiedendo in via preliminare ordinarsi alla convenuta ex art. 263 c.p.c. la
[...] presentazione del rendiconto di cui all'art. 1713 c.c. in relazione al mandato conferitole con procura speciale del 20.02.2012 per la vendita della quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in Milano
Corso Garibaldi n. 71; nel merito chiedeva la condanna della convenuta al versamento dell'importo di euro 137.000,00 o della diversa somma risultata di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal 21.06.2012 al saldo il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
- Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando integralmente le domande proposte dalla ricorrente con condanna della stessa al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. oltre rimborso dei compensi e spese di lite.
La causa era decisa con la sentenza impugnata con la quale l'organo giudicante di primo grado rigettava ogni domanda attorea condannando parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite.
***
pagina 3 di 9 - Avvero la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
Con il primo motivo di ricorso censurava la sentenza impugnata ritenendo non corretta la ritenuta piena validità ed efficacia della transazione, mancando di considerare le risultanze istruttorie e documentali di causa, non tenuto conto altresì del disconoscimento da parte appellante del documento di esonero della dall'obbligo di rendiconto. CP_1
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto valida la scrittura privata del 13.12.2011, quando invece la stessa era da ritenersi nulla trattandosi di rinuncia preventiva ad un legato relativo a successione non ancora aperta.
Con il terzo motivo di appello adduceva il difetto e/o illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
- Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando integralmente l'atto di appello, infondato in fatto e in diritto, eccependo preliminarmente la inammissibilità del gravame in quanto tardivamente proposto;
al riguardo rilevava come in data
18.10.2024, e segnatamente il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza impugnata, aveva provveduto alla notifica Controparte_1
a mezzo pec al difensore di parte attrice della sentenza in oggetto, e ciò chiaramente ai fini della decorrenza del termine di impugnazione breve, a cui seguiva in data 12.11.2024 l'autonoma notifica dell'atto di precetto relativo alla predetta sentenza. Pertanto, essendo stato il gravame notifico solo in data 17.04.2025 l'appello risulterebbe tardivamente proposto essendo ormai completamente decorso il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.
Nel merito adduceva l'infondatezza del gravame.
All'udienza del 2.10.2025 parte appellante contestava l'eccezione di tardività sollevata da parte appellata ed adduceva che la notifica della sentenza alla quale parte appellata faceva riferimento sarebbe relativa all'atto di precetto, e dunque inidonea a far decorrere il termine di impugnazione breve, né rilevavano ulteriori notifiche valevoli ai fini della decorrenza del termine breve ad appellare.
All'udienza del 6.11.2025 all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 6.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 9 Carattere preliminare riveste la disamina dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata con l'atto di costituzione e ribadita in ogni sede conclusiva del presente giudizio, con la quale si assume la tardività dell'appello proposto oltre lo spirare del “termine breve” di impugnazione operante nel caso di specie, avendo la stessa effetto assorbente su ogni altra questione.
***
Tanto premesso vale rilevare che l'art. 325 c.p.c., applicabile nel caso in cui la parte vittoriosa abbia proceduto alla notifica della sentenza alla parte soccombente, fissa il termine perentorio di giorni trenta per la proposizione dell'appello, della revocazione e dell'opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c.
Solo nel caso in cui la sentenza oggetto di gravame non sia stata notificata trova applicazione il c.d.
“termine lungo” di mesi sei di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza assoggettabile a gravame.
Entrambi i termini ad appellare rivestono natura perentoria.
Il “termine breve” di giorni trenta per proporre l'impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c. decorre dalla data di notifica della sentenza impugnanda e risponde all'esigenza di certezza ed economia processuale, circoscrivendo nel tempo la facoltà, data alla parte soccombente, di non accettare la sentenza. Anche nel caso di sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. tale termine ad appellare inizia a decorrere dalla notificazione della sentenza.
La notificazione della sentenza eseguita ad opera del difensore della parte munito di procura speciale è atto idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c. atteso che l'espressione <
Nel caso di notifica telematica, secondo il dettato dell'art. 149 bis c.p.c. la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
Tanto premesso, la notificazione dell'impugnazione ex art. 350 c.p.c. è l'unico atto idoneo ad impedire decadenza dall'impugnazione.
Il carattere perentorio del termine in oggetto comporta la decadenza dalla proponibilità del gravame una volta spirato il termine ad appellare, rilevabile anche di ufficio dall'organo giudicante procedente.
pagina 5 di 9 Per quanto riguarda il computo di tali termini, che rivestendo carattere generale sono applicabili ove la legge non disponga specifiche deroghe, si osservano le regole dettate dall'art. 155 e ss. c.p.c. e pertanto nella decorrenza del termine non si tiene conto del periodo di sospensione feriale.
Il termine è qualificato a decorrenza successiva nel senso che qualora il dies ad quem del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 c.p.c. (Cfr. Cass. Civ. Sez. V, 4.05.2012 n. 6728).
Ne consegue che la proposizione dell'appello oltre lo spirare del “termine breve” ad appellare di cui all'art. 325 c.p.c., applicabile nel caso in cui la sentenza sia stata notificata dalla parte vittoriosa, ovvero oltre lo spirare del “termine lungo” di cui all'art. 327 c.p.c, applicabile nel caso in cui la sentenza non sia stata notificata, comporta l'inammissibilità dell'appello.
Come rilevato dal Supremo Consesso di Giustizia, premesso che dopo la costituzione in giudizio della parte a mezzo del rispettivo difensore tutte le notifiche e le comunicazioni vanno fatte al procuratore costituito, che resta destinatario delle notifiche anche dopo che sia stata pronunciata la sentenza con cui sia stato definito il procedimento, in caso di mandato ad litem a più difensori, che si presume disgiunto in difetto di prova contraria, è pienamente valida la notifica degli atti processuali e conseguentemente della sentenza con cui sia stato definito il giudizio, effettuata ad uno soltanto dei codifensori essendo ciò sufficiente per il raggiungimento dello scopo della notifica (Cass. Civ. Sez. Un. n. 12924/2014).
Ne consegue la validità della notifica della sentenza, emessa a conclusione del giudizio di primo grado ad uno solo dei difensori costituiti, eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno soltanto dei difensori, e dunque idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c.
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Nel caso di specie è documentato in atti che parte appellata, vittoriosa in primo grado, ha proceduto alla notificazione a parte appellante della sentenza oggetto di gravame in data 18.10.2024, e segnatamente il giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza notificanda, come oggettivamente rilevabile dalla documentazione in atti – da cui emerge che l'atto da notificare, quale la sentenza di primo grado,
è stato accettato dal sistema il 18.10.2024 alle ore 18:07:55 e consegnato alla casella di destinazione del difensore legittimato a ricevere il 18.10.2024 alle ore 18:07:57 – il che, secondo il dettato dell'art. 325
c.p.c., rende operante il “termine breve”, di giorni trenta, per la proposizione del dell'appello, decorrente dalla notificazione della sentenza in oggetto e dunque dal 18.10.2024.
pagina 6 di 9 È del pari documentato che con diverso ed autonomo atto notificatorio parte appellata ha proceduto alla notifica del precetto con unito titolo, costituito dalla sentenza in oggetto, in data 12.11.2024 e dunque successivamente alla già avvenuta notifica della sentenza a termini ed effetti di cui all'art. 325 c.p.c.
La circostanza che la notifica della sentenza è stata effettuata il giorno successivo alla pubblicazione della stessa al difensore costituito e che alla stessa sia seguita la diversa ed autonoma notifica dell'atto di precetto, rende certa ed evidente la valenza della notifica in oggetto a determinare la decorrenza del
“termine breve” ad impugnare previsto dall'art. 325 c.p.c.
Contrariamente a quanto assunto dall'appellante, sulla base di quanto innanzi rilevato, a nulla rileva la circostanza che la sentenza in oggetto sia stata notificata ad uno soltanto dei due codifensori costituiti, essendo pienamente valida ed efficace, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata (Cass. Civ. Sez. Un. n. 12924/2014), condivisa da questa Corte, la notifica effettuata, come nel caso in esame, ad uno soltanto dei codifensori costituiti, essendo ciò sufficiente per il raggiungimento dello scopo, e ciò sulla base del rilievo per cui il mandato ad litem a più difensori, in difetto di prova contraria, deve presumersi disgiunto.
Del pari è documentato che l'atto di appello risulta notificato da parte appellante alle parti appellate soltanto in data 17.04.2025, come emerge dalla documentazione in atti e segnatamente dai messaggi di accettazione e consegna prodotti dall'appellante, da cui emerge che l'atto in oggetto è stato accettato dal sistema il 17.04.2025 alle ore 22:38:25 e consegnato alla casella di destinazione del difensore legittimato a ricevere in pari data, rispettivamente alle ore 22:38:27.
Pertanto, la notificazione dell'atto di appello è avvenuta ben oltre il “termine breve” ad appellare di giorni trenta previsto dall'art. 325 c.p.c. – applicabile nel caso di specie in quanto la parte vittoriosa in primo grado ha ritualmente proceduto alla notificazione a controparte della sentenza – decorrente dalla notifica della sentenza appellata, avvenuta, come innanzi rilevato, in data 18.10.2024.
Conseguentemente la proposizione dell'appello, notificato a parte appellata solo in data 17.04.2025, risulta tardiva in quanto avvenuta dopo che il “termine breve” ad appellare di cui all'art. 325 c.p.c., di giorni trenta, decorrente dalla notifica della sentenza, avvenuta in data 18.10.2024, era completamente decorso, il che comporta l'inammissibilità dell'appello così come proposto da Parte_1
Ciò ha effetto assorbente su ogni altra questione di merito.
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pagina 7 di 9 Per le suddette ragioni va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 9501/2024 del Tribunale Ordinario di Milano pubblicata in data 17.10.2024, e notificata il 18.10.2024.
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Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono conseguentemente la regola della soccombenza.
Pertanto l'appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 delle spese di lite del presente Controparte_2 giudizio di appello che vanno liquidate, in considerazione del valore della causa (rientrante nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari vigenti (da attestare in prossimità di quelli medi), in complessivi euro 8.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
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Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma Parte_1
1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. Controparte_1
9501/2024, pubblicata il 17.10.2024 del Tribunale di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio di appello che liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
pagina 8 di 9 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. Parte_1
13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Brena
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