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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 21/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 101/2020 R.G., avente ad oggetto: cessione dei crediti;
TRA
(c.f. ), in persona del Procuratore p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonalume, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
(c.f. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. Erica Valente in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Paola, il deducendo di essere titolare nei confronti di Controparte_1 quest'ultimo di una serie di crediti in virtù di contratti di cessione pro soluto ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di € 56.730,45 per sorta capitale portata dalle fatture emesse dalla società fornitrici per fornitura di energia elettrica ed altre prestazioni di servizi Parte_2
erogati in favore del oltre interessi di mora, maturati e maturandi sulla sorte capitale CP_1 richiesta, agli interessi anatocistici relativi ai predetti interessi correlati alla sorte capitale ed €
5.640,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40 per ciascuna delle predette fatture costituenti la sorta capitale oggetto del presente giudizio, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo, con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Si costituiva in giudizio l'ente convenuto che preliminarmente eccepiva l'intervenuta prescrizione di parte della pretesa creditoria e nel merito instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto;
in particolare eccepiva la nullità per non essere intervenuti contratto in forma scritta tra l'ente e la società erogatrice del servizio, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, sulle conclusioni precisate con note di trattazione era riservata per la decisione con termini ex art. 190
c.p.c..
Ciò posto la domanda di parte attrice non è suscettibile di accoglimento.
Ed invero, nel merito, assume rilievo assorbente e costituisce ragione più liquida idonea a dirimere la controversia la questione sollevata da parte convenuta relativa alla nullità per difetto di forma dei contratti sottesi alle cessioni di credito.
In particolare, va rilevato che dagli atti prodotti da parte attrice non sussiste alcun documento comprovante l'impegno di spesa assunto dall'Ente comunale, necessario per la stipulazione di un valido contratto con la pubblica amministrazione.
In particolare, aderendo al principio saldamente invalso nella giurisprudenza della Suprema Corte:
“gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi [sono] validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (Cass., Sez. 1, 18/11/2011, n.
24303; Cass., Sez. 1, 28/12/2010, n. 26202;Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880)” (cfr. Cass. Civ.
15410/2018; in ultimo Cass. ord. n.17197/2024).
Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13159/2024 ha affermato che l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del
2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in Cassazione.
Ed infatti, l'art. 191 TUEL dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione. Nel caso specifico, dunque, si rileva come parte attrice non abbia fornito alcuna prova dell'impegno di spesa assunto dal e necessario ai fini della validità del contratto. Controparte_2
Inoltre, in mancanza della prova dell'impegno di spesa, non può dirsi rilevante, ai fini della validità del contratto, il fatto che l'Ente non abbia ante causam contestato l'erogazione delle forniture o le fatture asseritamente inoltrate allo stesso.
Tale condotta certamente non è idonea a sanare ex post il vizio di nullità originario sopra evidenziato, in relazione a cui parte attrice, a fronte dell'eccezione avversa, non ha offerto in giudizio alcun elemento di prova, seppur onerata. Né tantomeno l'accettazione tacita delle forniture può integrare gli estremi di una ratifica del contratto per facta concludentia.
Inoltre, la somministrazione continuativa di energia non può non considerarsi prestazione inquadrabile nell'ambito dell'appalto pubblico ed al riguardo, parte attrice, pur anche cessionaria dei crediti, non ha prodotto alcun atto di partecipazione ad un bando di gara per appalto pubblico o alcuna aggiudicazione del servizio a seguito di regolare procedura di gara ad evidenza pubblica.
Così, come già evidenziato, la stessa non ha prodotto insieme al contratto le delibere degli organi di gestione.
In tali ipotesi, invece, è regola consolidata che le obbligazioni contrattuali dell'Ente devono trovare fonte, ai sensi del d. l.gs. 276/2000, in contratti a forma scritta a pena di nullità, sulla base di norme inderogabili tese a garantire la scelta del migliore contraente sulla base di predeterminate condizioni contrattuali;
la rispondenza dell'oggetto del contratto e delle condizioni contrattuali all'interesse pubblico;
la congruità delle prestazioni contrattuali sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;
la sussistenza delle risorse finanziarie per far fronte all'impegno di spesa predeterminato.
Ne consegue che, in assenza, il rapporto contrattuale, contrastante con norme imperative, è da considerarsi, nullo ai sensi del disposto di cui all'art. 1418, comma 1, c.c.
La conseguenza è che il combinato disposto degli artt. 1418 e 1421 cod. civ. con gli artt. 49, 151 e
191 del D.lgs. 267/2000 evidenzia come il contratto da cui trae origine la pretesa attorea non può ritenersi valido e vincolante nei confronti dell'ente poiché non contiene la prescritta previsione dell'impegno di spesa e dei mezzi per farvi fronte.
Ed in tale ottica non rivestono carattere dirimente le sentenze di merito, richiamate da parte attrice, in ordine alla non necessità della forma scritta, oltre che agli indicati presupposti, del contratto di fornitura atteso appunto che trattasi indirizzo interpretativo non consolidato.
Deve ancora darsi atti che “la nullità, sancita dalla legge, per le delibere degli enti locali come conseguenza dell'omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive, e non è applicabile nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione” (cfr. Cass. civ., sez. III, 11.07.2017, n. 17056), deve ritenersi riferita ai contratti, appunto, non determinabili ma che non riguardano la fattispecie in esame laddove il contratto di fornitura ex ante risulta almeno in astratti quantificabile e quindi determinabile nel quantum.
Ed ancora tali considerazioni rendono assorbita la questione in materia di cessione di crediti verso la Pubblica Amministrazione, stante i numerosi caratteri peculiari che connotano la fattispecie, in ordine alla quale ha di recente affermato la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 5103/2018) la natura speciale e derogatoria rispetto alla disciplina che il codice civile detta in materia di cessione dei crediti iure privatorum, ex artt. 1260 e ss. c.c.
Ciò posto, residua da esaminare la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, la quale appare inammissibile per difetto di sussidiarietà in virtù della previsione di cui all'art. 2042 c.c..
In particolare, il principio di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento ha il precipuo fine di evitare che l'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c. diventi uno strumento per eludere l'operatività dell'azione tipica ovvero di promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento in caso di esito negativo dell'azione principale.
Pertanto, la predetta azione intanto può essere esperita se non sussista altra azione in via meramente astratta (cfr. Cass. sent. 29988/2018; Cass. sent. n. 28042/2008).
Inoltre, è ormai pacifico ritenere che l'azione di ingiustificato arricchimento non può essere esperita in ipotesi di nullità del titolo contrattuale posto a fondamento della domanda, in quanto ciò si tradurrebbe in una inammissibile elusione di norme indisponibili poste a tutela di interessi generali
(cfr. Cass. sent. n. 13203/2023, Cass. sent. n. 14120/2020).
Ed infatti, l'azione di ingiustificato arricchimento rispetta il canone di sussidiarietà soltanto laddove sia inesistente un titolo contrattuale che la parte attrice possa far valere.
Ed infatti, ciò è ipotesi diversa da quella in cui il contratto sia nullo ovvero non sia stato prodotto in giudizio (cfr. Cass. sent. n. 15496/2018; Cass. sent. n. 11489/2011): “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento
(avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”
(Cass., SS.UU., 5 dicembre 2023, n. 33954).
Tanto chiarito, non risulta possibile riconoscere alla il pagamento di Parte_1
altra somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. Riguardo alle spese del giudizio, considerata la peculiarità della materia unitamente alla parziale serialità del contenzioso, vengono compensate nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 101/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda avanzata nell'interesse della Parte_1
2) CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti di parte convenuta, liquidando le stesse in complessivi € 3.457,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Paola, 21.3.2025
Il Giudice
Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 101/2020 R.G., avente ad oggetto: cessione dei crediti;
TRA
(c.f. ), in persona del Procuratore p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonalume, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
(c.f. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. Erica Valente in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Paola, il deducendo di essere titolare nei confronti di Controparte_1 quest'ultimo di una serie di crediti in virtù di contratti di cessione pro soluto ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di € 56.730,45 per sorta capitale portata dalle fatture emesse dalla società fornitrici per fornitura di energia elettrica ed altre prestazioni di servizi Parte_2
erogati in favore del oltre interessi di mora, maturati e maturandi sulla sorte capitale CP_1 richiesta, agli interessi anatocistici relativi ai predetti interessi correlati alla sorte capitale ed €
5.640,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40 per ciascuna delle predette fatture costituenti la sorta capitale oggetto del presente giudizio, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo, con vittoria di spese e competenza del giudizio.
Si costituiva in giudizio l'ente convenuto che preliminarmente eccepiva l'intervenuta prescrizione di parte della pretesa creditoria e nel merito instava per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto;
in particolare eccepiva la nullità per non essere intervenuti contratto in forma scritta tra l'ente e la società erogatrice del servizio, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, sulle conclusioni precisate con note di trattazione era riservata per la decisione con termini ex art. 190
c.p.c..
Ciò posto la domanda di parte attrice non è suscettibile di accoglimento.
Ed invero, nel merito, assume rilievo assorbente e costituisce ragione più liquida idonea a dirimere la controversia la questione sollevata da parte convenuta relativa alla nullità per difetto di forma dei contratti sottesi alle cessioni di credito.
In particolare, va rilevato che dagli atti prodotti da parte attrice non sussiste alcun documento comprovante l'impegno di spesa assunto dall'Ente comunale, necessario per la stipulazione di un valido contratto con la pubblica amministrazione.
In particolare, aderendo al principio saldamente invalso nella giurisprudenza della Suprema Corte:
“gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi [sono] validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (Cass., Sez. 1, 18/11/2011, n.
24303; Cass., Sez. 1, 28/12/2010, n. 26202;Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880)” (cfr. Cass. Civ.
15410/2018; in ultimo Cass. ord. n.17197/2024).
Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13159/2024 ha affermato che l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del
2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in Cassazione.
Ed infatti, l'art. 191 TUEL dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione. Nel caso specifico, dunque, si rileva come parte attrice non abbia fornito alcuna prova dell'impegno di spesa assunto dal e necessario ai fini della validità del contratto. Controparte_2
Inoltre, in mancanza della prova dell'impegno di spesa, non può dirsi rilevante, ai fini della validità del contratto, il fatto che l'Ente non abbia ante causam contestato l'erogazione delle forniture o le fatture asseritamente inoltrate allo stesso.
Tale condotta certamente non è idonea a sanare ex post il vizio di nullità originario sopra evidenziato, in relazione a cui parte attrice, a fronte dell'eccezione avversa, non ha offerto in giudizio alcun elemento di prova, seppur onerata. Né tantomeno l'accettazione tacita delle forniture può integrare gli estremi di una ratifica del contratto per facta concludentia.
Inoltre, la somministrazione continuativa di energia non può non considerarsi prestazione inquadrabile nell'ambito dell'appalto pubblico ed al riguardo, parte attrice, pur anche cessionaria dei crediti, non ha prodotto alcun atto di partecipazione ad un bando di gara per appalto pubblico o alcuna aggiudicazione del servizio a seguito di regolare procedura di gara ad evidenza pubblica.
Così, come già evidenziato, la stessa non ha prodotto insieme al contratto le delibere degli organi di gestione.
In tali ipotesi, invece, è regola consolidata che le obbligazioni contrattuali dell'Ente devono trovare fonte, ai sensi del d. l.gs. 276/2000, in contratti a forma scritta a pena di nullità, sulla base di norme inderogabili tese a garantire la scelta del migliore contraente sulla base di predeterminate condizioni contrattuali;
la rispondenza dell'oggetto del contratto e delle condizioni contrattuali all'interesse pubblico;
la congruità delle prestazioni contrattuali sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;
la sussistenza delle risorse finanziarie per far fronte all'impegno di spesa predeterminato.
Ne consegue che, in assenza, il rapporto contrattuale, contrastante con norme imperative, è da considerarsi, nullo ai sensi del disposto di cui all'art. 1418, comma 1, c.c.
La conseguenza è che il combinato disposto degli artt. 1418 e 1421 cod. civ. con gli artt. 49, 151 e
191 del D.lgs. 267/2000 evidenzia come il contratto da cui trae origine la pretesa attorea non può ritenersi valido e vincolante nei confronti dell'ente poiché non contiene la prescritta previsione dell'impegno di spesa e dei mezzi per farvi fronte.
Ed in tale ottica non rivestono carattere dirimente le sentenze di merito, richiamate da parte attrice, in ordine alla non necessità della forma scritta, oltre che agli indicati presupposti, del contratto di fornitura atteso appunto che trattasi indirizzo interpretativo non consolidato.
Deve ancora darsi atti che “la nullità, sancita dalla legge, per le delibere degli enti locali come conseguenza dell'omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive, e non è applicabile nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione” (cfr. Cass. civ., sez. III, 11.07.2017, n. 17056), deve ritenersi riferita ai contratti, appunto, non determinabili ma che non riguardano la fattispecie in esame laddove il contratto di fornitura ex ante risulta almeno in astratti quantificabile e quindi determinabile nel quantum.
Ed ancora tali considerazioni rendono assorbita la questione in materia di cessione di crediti verso la Pubblica Amministrazione, stante i numerosi caratteri peculiari che connotano la fattispecie, in ordine alla quale ha di recente affermato la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 5103/2018) la natura speciale e derogatoria rispetto alla disciplina che il codice civile detta in materia di cessione dei crediti iure privatorum, ex artt. 1260 e ss. c.c.
Ciò posto, residua da esaminare la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, la quale appare inammissibile per difetto di sussidiarietà in virtù della previsione di cui all'art. 2042 c.c..
In particolare, il principio di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento ha il precipuo fine di evitare che l'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c. diventi uno strumento per eludere l'operatività dell'azione tipica ovvero di promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento in caso di esito negativo dell'azione principale.
Pertanto, la predetta azione intanto può essere esperita se non sussista altra azione in via meramente astratta (cfr. Cass. sent. 29988/2018; Cass. sent. n. 28042/2008).
Inoltre, è ormai pacifico ritenere che l'azione di ingiustificato arricchimento non può essere esperita in ipotesi di nullità del titolo contrattuale posto a fondamento della domanda, in quanto ciò si tradurrebbe in una inammissibile elusione di norme indisponibili poste a tutela di interessi generali
(cfr. Cass. sent. n. 13203/2023, Cass. sent. n. 14120/2020).
Ed infatti, l'azione di ingiustificato arricchimento rispetta il canone di sussidiarietà soltanto laddove sia inesistente un titolo contrattuale che la parte attrice possa far valere.
Ed infatti, ciò è ipotesi diversa da quella in cui il contratto sia nullo ovvero non sia stato prodotto in giudizio (cfr. Cass. sent. n. 15496/2018; Cass. sent. n. 11489/2011): “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento
(avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”
(Cass., SS.UU., 5 dicembre 2023, n. 33954).
Tanto chiarito, non risulta possibile riconoscere alla il pagamento di Parte_1
altra somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. Riguardo alle spese del giudizio, considerata la peculiarità della materia unitamente alla parziale serialità del contenzioso, vengono compensate nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 101/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda avanzata nell'interesse della Parte_1
2) CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti di parte convenuta, liquidando le stesse in complessivi € 3.457,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Paola, 21.3.2025
Il Giudice
Alberto Caprioli