Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/06/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1789/2025 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. MANLIO SPECIALE Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente
Oggetto: assegno sociale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' al fine di ottenere una declaratoria del suo diritto alla CP_1 corresponsione dell'assegno sociale di cui alla legge n. 335/1995, con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e CP_2 maturandi.
Deduceva, in particolare che l' aveva respinto la domanda, presentata CP_1 il 19.06.2024, sul presupposto che lo stato civile dichiarato (separato, da
2006, vedovo dal 2022) non corrispondesse a quanto risultante all'istituto
(“stato civile dichiarato difforme da quanto si riscontra in ANPR - inoltre risulta iscritto in ANPR dal 2023”).
Dedotta, per converso, la ricorrenza di tutti i requisiti richiesti per la corresponsione dell'assegno sociale sin dalla data della domanda amministrativa, chiedeva, quindi, condannarsi la parte convenuta a corrisponderle i ratei maturati fino al formale riconoscimento della
1
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda;
ribadiva la CP_1 correttezza delle determinazioni assunte in sede amministrativa, negando la sussistenza dei presupposti richiesti per ottenere la prestazione assistenziale.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 16.06.2025, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note contenenti sole istanze e/o conclusioni con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza il
13.06.205, la parte convenuta il 12.06.2025.
Dispone l'art. 3, comma 6, della citata legge 8 agosto 1995 n. 335: “Con decorrenza 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni
e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile…”.
Sempre ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.lgs. 335/96 “…l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti…”.
L'assegno sociale è, quindi, una prestazione assistenziale e non previdenziale, cioè una prestazione economica che non si basa, come le altre pensioni, sui contributi versati e spetta ai cittadini a basso reddito che abbiano compiuto i 65 anni di età.
Il diritto alla prestazione riguarda i cittadini sia italiani sia stranieri
(comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza ed extracomunitari purché titolari del permesso di soggiorno CE rilasciato per soggiorni di lungo periodo) in possesso dei seguenti requisiti anagrafici ed economici:
66 anni e 7 mesi a partire dal 2018; residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni sul territorio nazionale;
stato di bisogno economico.
2 In particolare, il diritto alla prestazione è accertato sulla base della situazione reddituale del richiedente, facendo riferimento al reddito personale per i cittadini non coniugati e al cumulo del reddito con il coniuge nel caso in cui il richiedente sia legalmente sposato.
Vengono considerati ai fini del computo del reddito: redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva;
i redditi esenti da imposta;
i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (ad esempio, vincite derivanti dalla sorte da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, ecc.;
i redditi di terreni e fabbricati;
le pensioni di guerra;
le rendite vitalizie erogate dall' ; CP_3 le pensioni dirette erogate da stati esteri;
le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Sono invece esclusi dal computo del reddito i trattamenti di fine rapporto
(comunque denominati) e ogni loro eventuale anticipazione, il reddito della casa di abitazione, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, eventuali indennità di accompagnamento associate a condizioni di invalidità, gli assegni vitalizi erogati agli ex combattenti di guerra, gli arretrati di lavoro dipendente prestato all'estero. Non viene conteggiato neppure il valore stesso dell'assegno sociale.
Ebbene, deve ritenersi che il ricorrente abbia provato, oltre al dato anagrafico (68 anni all'atto della domanda amministrativa, essendo nato il
03.03.1956) il requisito reddituale, risultando dalla documentazione in atti
(attestazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate) che lo stesso, separato dal
3 01.11.2006 e vedovo dal 21.07.2022, nell'anno 2023 non ha percepito redditi.
Risulta, poi, provato il requisito della residenza effettiva, stabile e continuativa per ben più di 10 anni sul territorio nazionale, essendo il ricorrente residente in Italia, ed in particolare a Cosenza fin dalla nascita fino al 2023 e successivamente in altri Comuni (Rende, Diamante).
Quanto alla ritenuta non corrispondenza tra lo stato civile dichiarato e quello che risulterebbe all' è in atti l'Estratto per Riassunto dai CP_1
Registri degli Atti di Matrimonio rilasciato dal Comune di Cosenza il
05.08.2024, dal quale risulta che il ricorrente è separato dal 2006 ed è vedovo dal 21.07.2022 (cfr. il certificato di morte in data 05.08.2024)
La domanda, pertanto, va accolta e l' condannato a corrispondere i CP_1 ratei dell'assegno sociale dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 19.06.2024.
Le spese di lite come di norma seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa (euro 5.361,22).
Le spese dovranno essere corrisposte in favore dello Stato, attesa l'ammissione del ricorrente al relativo beneficio.
P.Q.M.
Dichiara il diritto del ricorrente di percepire l'assegno sociale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 19.06.2024 e condanna l' a CP_1 corrispondergli i ratei maturati e maturandi dalla suddetta data, oltre interessi legali come per legge.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.348,50, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, da corrispondere in favore dello Stato.
Cosenza, 17/06/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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