Sentenza 29 marzo 1969
Massime • 2
Stante il principio generale che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, l'elenco dei crediti impignorabili fatto dall'art.545 cod.proc.civ. ha carattere tassativo e gli stessi principi valgono in materia di sequestro per il richiamo che l'art.671 cod.proc.civ. fa all'art.545 cod.proc.civ.. possono, pertanto, essere sequestrati i crediti agrari, ancorche la loro destinazione sia quella del miglioramento fondiario.*
Il periculum in mora, che rivela il fondato timore di un danno futuro per il diritto di credito tutelabile con il sequestro conservativo, puo essere valutato sia in relazione ad elementi obbiettivi -che attengono alla consistenza patrimoniale del debitore, sia in relazione ad elementi subbiettivi concernenti il comportamento dello stesso. Il pericolo medesimo puo essere anche desunto alternativamente da tali elementi, sicche la sola valutazione del comportamento del debitore puo essere sufficiente a giustificare la misura cautelare, quando il comportamento sia tale da far sorgere nel creditore il fondato timore di perdere le garanzie patrimoniali del proprio credito. Il relativo comportamento - comportando un giudizio di fatto - e incensurabile in Sede di legittimita, se immune da errori di diritto e vizi logici. ( V.2637-67, massima n.330031 2379-66, massima n.324639 1324-65).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/1969, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 29 marzo 1969 |
Testo completo
Il periculum in mora, che rivela il fondato timore di un danno futuro per il diritto di credito tutelabile con il sequestro conservativo, puo essere valutato sia in relazione ad elementi obbiettivi -che attengono alla consistenza patrimoniale del debitore, sia in relazione ad elementi subbiettivi concernenti il comportamento dello stesso. Il pericolo medesimo puo essere anche desunto alternativamente da tali elementi, sicche la sola valutazione del comportamento del debitore puo essere sufficiente a giustificare la misura cautelare, quando il comportamento sia tale da far sorgere nel creditore il fondato timore di perdere le garanzie patrimoniali del proprio credito. Il relativo comportamento - comportando un giudizio di fatto - e incensurabile in Sede di legittimita, se immune da errori di diritto e vizi logici. ( V.2637-67, massima n.330031 2379-66, massima n.324639 1324-65).*