Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 853/2021 (cui è stata riunita la N. R.G. 889/2021)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente,
Dott.ssa Carla Santese Consigliere Estensore,
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause riunite in grado di appello n. 853/21 r.g. e n. 889/2021, rispettivamente iscritte a ruolo in data
11.5.2021 e 17.5.2021
avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 189/2021 del 08/03/2021
promosse da
(c.f. ) e (c.f. , rappresentate Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e difese, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Vittorio Bologni e Federico Guidi ed elettivamente domiciliate in Prato (PO), Via Carlo Livi n. 113 presso lo studio dell'avv. Bologni come da mandato allegato appellanti nel proc. n. 853/2021 r.g. ed appellate nel proc. n. 889/2021 r.g.
contro avv. (c.f. ) ed avv. (c.f. CP_1 CP_2 C.F._3 CP_1 CP_3
, rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Alice Pucci e C.F._4
Francesco Gaviraghi ed elettivamente domiciliati in Firenze, Via San Francesco di Paola n. 15 presso il loro studio come da mandato allegato appellanti nel proc. n. 889/2021 r.g. ed appellati nel proc. n. 853/2021 r.g.
e nei confronti di avv. (c.f. CP_4 CP_5 C.F._5
appellato contumace in entrambi i procedimenti
Per e : “…voglia la Corte di Appello di Firenze in accoglimento Parte_1 Parte_2 dell'interposto appello, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 189/2021, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Prato e riconoscere la competenza del Tribunale di Firenze relativamente ai crediti fatti valere per le attività professionali contenute nel contratto stipulato tra le parti in causa del 20/09/2016; e, per gli effetti, ridurre la condanna nei confronti delle appellanti all'importo di € 113.472,83, pari all'ammontare delle competenze liquidate nella sentenza Tribunale di Prato n. 189/2021 nelle rispettive cause Tribunale di Firenze
RG. 17931/2017 e Tribunale di Lucca RG. 747/2017 ed RG. 5330/2017; condannando gli appellati alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte dalle appellanti in esecuzione della sentenza di primo grado. Voglia altresì respingere l'appello proposto da gli Avv.ti VE AS AN OL, CP_1 [...]
che ha originato il procedimento r.g. 889/2021 poi riunito al r.g. 853/2021. Con vittoria di spese da CP_3 distrarsi a favore dei procuratori antistatari…”.
Per VE AS AN OL ed : “…Voglia l'Ecc.Ma Corte di Appello di Firenze NEL Parte_3
MERITO respingere l'appello 853/2021 (sulla incompetenza) delle sig.re per l'effetto sul Pt_1 Pt_2 punto confermare la sentenza impugnata e per converso ed ANCORA NEL MERITO accogliere le conclusioni precisate nell'atto di appello introduttivo della causa RG 889/2021, e precisamente Voglia l'Ecc.Ma Corte di
Appello di Firenze accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata (in parte qua),
e quindi e di conseguenza accogliere le conclusioni disattese dal giudice di primo grado e quindi: “Piaccia alla
Ecc.Ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, nel merito in tesi confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 376/2019; nel merito in ipotesi accertare la sussistenza del credito dei convenuti in opposizione pari alla somma di € 493.322,07= oltre accessori di legge richiesti e spese per il procedimento monitorio, così come risultante dalla legittima pattuizione preventiva dei compensi contenuta nel contratto di conferimento di incarico professionale 20.09.2016, e per l'effetto condannare le parti opponenti al pagamento della predetta somma;
sempre nel merito in ipotesi accertare la sussistenza del credito delle parti opposte nella misura di cui al contratto di conferimento di incarico professionale 20.09.2016, e di conseguenza condannare le parti opponenti al pagamento della somma che risulterà dall'istruttoria o di giustizia;
in ogni caso, condannare le parti opponenti al pagamento della somma di € 493.322,07= o quella che risulterà dall'istruttoria o di giustizia, corredata dagli accessori di legge. IN OGNI CASO, con vittoria di compensi e spese di causa, oltre accessori di legge anche del giudizio di secondo grado. IN VIA ISTRUTTORIA, si richiamano i documenti in atti…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, VE AS AN OL, e Parte_3 Parte_4 avevano chiesto al Tribunale di Prato l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1
e di per il pagamento in loro favore della somma di € 493.322,07 oltre interessi, spese e Parte_2 accessori a titolo di compensi professionali.
A fondamento della richiesta, i medesimi avevano esposto che: 1) in data 5.5.2016, il giudice tutelare del
Tribunale di Prato aveva disposto l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di _1
(entrato in coma post anossico a seguito di un intervento chirurgico eseguito in data 17.12.2015),
[...] nominando amministratori , moglie del per la parte relativa alla cura ed Parte_1 Pt_2 all'assistenza del medesimo ed il dott. per quella economico-finanziaria e societaria;
2) con Persona_2 scrittura privata del 20.9.2016, la e la figlia , avevano conferito loro l'incarico per Pt_1 Parte_2 lo svolgimento di attività professionale di rappresentanza, assistenza, consulenza e difesa in relazione alla situazione conseguente alle condizioni di salute del loro congiunto ed all'apertura dell'amministrazione di sostegno, pattuendo espressamente la corresponsione in loro favore degli onorari massimi previsti dai parametri vigenti, oltre accessori di legge;
3) con postilla del 6.12.2016, le medesime avevano, poi, esteso l'oggetto dell'incarico professionale a tutte le attività necessarie in relazione alla successione del medesimo, deceduto in data 17.11.2016; 4) in data 16.12.2012, e , non essendo a Parte_1 Parte_2 conoscenza della situazione patrimoniale facente capo al de cuius, avevano depositato, tramite loro, un'istanza al giudice tutelare al fine di accedere agli atti della procedura di amministrazione di sostegno, terminata con la morte del 5) a seguito del rigetto dell'istanza, le medesime, che nel frattempo Pt_2 avevano accettato l'eredità del de cuius con beneficio d'inventario, avevano proposto, tramite loro, reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare;
6) in data 23.3.2017, a seguito dell'accoglimento del reclamo, essi, quali legali delle eredi, avevano potuto conferire con il dott. ed ottenere da quest'ultimo il Per_2 resoconto della gestione, da lui operata quale amministrazione di sostegno, dell'ingentissimo patrimonio immobiliare di Re di Cuori RE s.r.l., di cui era socio e delle vicende relative alla cessione _1 fiduciaria delle quote da lui possedute nella società lussemburghese in relazione alla Controparte_6 quale il in data 20.9.2016, previa autorizzazione del giudice tutelare, aveva depositato dinanzi al Per_2
Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di Impresa, nell'interesse dell'amministrato, un ricorso per sequestro giudiziario di quote di società a responsabilità limitata e per sequestro conservativo nei confronti di Re di Cuori RE s.r.l. e (il predetto procedimento Controparte_6 Controparte_7 cautelare, a seguito del decesso del era stato dichiarato interrotto all'udienza del 30.11.2016) e 7) la Pt_2 era, inoltre, venuta a conoscenza del fatto che, nel frattempo, erano stati compiuti atti di gestione Pt_1 ordinaria e straordinaria relativi alle altre società facenti capo al marito lesivi del patrimonio e degli interessi di quest'ultimo.
I ricorrenti avevano poi dedotto, a sostegno della richiesta, l'ulteriore attività professionale da loro svolta in favore delle clienti in relazione alla quale spettava loro il diritto al pagamento dei relativi compensi, rappresentata dalla instaurazione di un procedimento per sequestro giudiziario e sequestro conservativo davanti al Tribunale di Firenze (n. R.G. 8054/2017), analogo a quello promosso a suo tempo dall'amministratore di sostegno dott. (interrotto e non riassunto nel termine), nel quale il giudice Per_2 aveva dichiarato la propria incompetenza;
dalla riassunzione dello stesso procedimento cautelare presso il
Tribunale di Roma (n. R.G. 58728/2017), nell'ambito del quale il giudice aveva rigettato il ricorso con ordinanza dell'8.6.2018; dal reclamo avverso la predetta ordinanza davanti al Tribunale di Roma (n. R.G.
42250/2018), nel quale il Collegio si è riservato all'udienza del 12.9.2018; dall'opposizione allo sfratto ed all'esecuzione per il rilascio dell'immobile sito in Forte dei Marmi e dalla comparsa di costituzione e risposta e memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. nel giudizio davanti al Tribunale di Firenze (n. R.G. 17931/2017), instaurato da e concordato preventivo ai fini della condanna delle eredi del e di altri soci Controparte_8 Pt_2 al risarcimento dei danni per mala gestio, quantificati in € 43.500.000,00.
Infine, i ricorrenti avevano dedotto che la e la con lettera del 13.11.2018, avevano revocato Pt_1 Pt_2 loro il mandato e che essi avevano inviato alle medesime, in allegato alla missiva del 7-11.12.2018, trasmessa per conoscenza anche al nuovo difensore avv. Zaccaria, le bozze di notula redatte per l'attività svolta fino al momento della revoca dell'incarico, con richiesta di pagamento delle relative spettanze, senza però ottenere né il pagamento dei compensi professionali né un riscontro alla missiva.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e avevano proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 376/2019 del 15.3.2019, ottenuto dai predetti professionisti, eccependo l'incompetenza del Tribunale di Prato e la competenza del Tribunale di Firenze e chiedendo, nel merito, previa revoca del decreto ingiuntivo, la declaratoria che nulla era da loro dovuto in favore degli opposti a titolo di compensi in ragione del loro inadempimento contrattuale od in subordine, la quantificazione secondo giustizia dei compensi loro spettanti ed in ogni caso, la loro condanna al risarcimento del danno da responsabilità professionale, da liquidarsi in € 14.863,46 o nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia.
Le opponenti, in relazione ai presupposti di emissione del decreto ingiuntivo, avevano contestato la sussistenza di prova scritta idonea ai sensi degli artt. 633, 634 e 636 c.p.c., non essendo stato prodotto il parere dell'ordine professionale e mancando un riconoscimento di debito ai fini della concessione della provvisoria esecutività del decreto, in quanto la convenzione del 20.9.2016 era antecedente allo svolgimento dell'attività professionale e comunque non prevedeva nulla in relazione alla posizione mentre, con CP_8 riferimento al merito, avevano allegato la violazione, da parte dei professionisti, dell'obbligo di consegnare alle clienti, al momento del conferimento dell'incarico, un preventivo scritto, ai sensi dell'art. 9 del d.l.vo n.
1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, e dei doveri di correttezza e di diligenza di cui agli artt. 1175 e
1176 c.c., in relazione all'obbligo dell'avvocato di acquisire il consenso informato del cliente.
Inoltre, in ordine ai singoli progetti di notula, le medesime avevano eccepito che: 1) gli opposti non avevano esattamente adempiuto l'incarico di assistenza e consulenza nella procedura di amministrazione di sostegno di (primo progetto di notula), non avendo assunto iniziative a tutela delle eredi in _1 relazione alla società Aedon s.r.l. - che svolgeva attività nel campo tessile con il marchio «Donna Karan», permettendo così che la società fosse posta in liquidazione con il voto dell'amministratore di sostegno e, dopo la decadenza di quest'ultimo, non si erano attivati per la revoca della liquidazione - e non avevano azionato la responsabilità medica per la morte del In ogni caso, l'attività svolta era, a loro dire, priva Pt_2 di complessità ed i compensi richiesti erano sproporzionati e non in linea con il d.m. n. 55/2014; 2) i professionisti, in ordine alle prestazioni svolte davanti al Tribunale delle Imprese di Firenze (secondo progetto di notula), avevano erroneamente radicato il procedimento davanti a un giudice incompetente ed a fronte dell'eccezione sollevata dalle controparti, non avevano aderito alla stessa, così causando loro la condanna al pagamento delle spese processuali per complessivi € 14.863,46; 3) il deposito dei ricorsi presso il Tribunale di Roma (terzo e quarto progetto di notula) non era stato preceduto da una completa informazione sulle conseguenze, anche in punto di spese di lite, in caso di soccombenza, sebbene le difese svolte fossero velleitarie, in assenza di un atto scritto dissimulato, unica prova possibile dell'asserita intestazione fittizia di quote ed i compensi richiesti non rispettano la tariffa professionale;
4) le domande introdotte con la citazione innanzi al Tribunale di Roma (quinto progetto di notula) erano poco comprensibili;
5) i progetti di notula
(sesto e settimo) relativi alle cause di opposizione allo sfratto ed all'opposizione all'esecuzione dello stesso davanti al Tribunale di Lucca (r.g. n. 5330/2017 e r.g. n. 747/2017) erano generici ed eccessivi ed anche tali iniziative processuali non erano state precedute da un'adeguata informazione sulla fondatezza delle difese svolte e 6) per l'attività davanti al Tribunale di Firenze, nel giudizio r.g. n. 17931/2017 (ottavo progetto di notula), non era stato pattuito il compenso nella misura massima, non essendo la stessa compresa nella convenzione del 20.9.2016 ed era mancata, anche in questo caso, la consegna di un preventivo scritto;
il progetto di notula era, inoltre, così generico da non consentire l'individuazione dei parametri applicati e delle prestazioni eseguite
Si erano costituiti in giudizio VE AS AN OL, e , che Parte_3 Parte_4 avevano chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo la competenza del Tribunale adito quale foro del consumatore ed evidenziando che il parere dell'associazione professionale non era necessario avendo le clienti stipulato una convenzione scritta per il conferimento dell'incarico professionale, comprensiva anche del mandato di assistenza e rappresentanza nella causa contro la in quanto relativa alle vicende CP_8 successorie di . _1
Nel merito, avevano sottolineato il fatto che i compensi erano stati determinati nel massimo e secondo il parametro dell'elevata complessità perché così espressamente pattuito tra le parti ed avevano, infine, contestato la responsabilità professionale allegata dalle opponenti.
All'esito dell'udienza fissata per la discussione dell'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata dalle opponenti, era stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed era stata formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.
La causa era stata istruita attraverso produzioni documentali, non essendo state ammesse le prove per interrogatorio e per testi e la CTU medica richieste dalle opponenti. Con ordinanza del 3.2.2020, ex art. 186-bis c.p.c., era stato disposto il pagamento da parte delle opponenti, in solido tra loro, della somma di € 69.000,00, oltre IVA e CPA di legge in favore degli avvocati.
Con sentenza n. 189/2021, pubblicata in data 08/03/2021, il Tribunale di Prato aveva: 1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revocato e dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo n. 376/19 del
13.12.2019, emesso da quel Tribunale, condannando la e la in solido tra loro, al pagamento Pt_1 Pt_2 in favore di VE AS AN OL, di e di della complessiva Parte_3 Parte_4 minor somma di € 251.215,37 (di cui € 172.169,10 per compensi ed € 25.825,36 per rimborso delle spese generali, oltre CPA e IVA), oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza;
2) dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale delle opponenti, formulata nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1, c.p.c., di accertamento della nullità o dell'annullabilità del contratto del 20.9.2016; 3) rigettato le altre domande riconvenzionali proposte dagli opposti;
4) dichiarato le spese processuali compensate per metà e condannato la e la in solido tra loro, al pagamento in favore di VE AS AN OL, di Pt_1 Pt_2
e di della restante quota del 50%. Parte_3 Parte_4
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato quanto segue.
“1. In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalle opponenti, fondata sulla clausola n. 7 del contratto intitolato «Conferimento di incarico professionale» del 20/09/2016
(doc. 1 fascicolo monitorio), concluso tra le stesse e i professionisti, che prevede la competenza esclusiva del foro di Firenze sulle controversie nascenti dall'accordo stesso.
Gli opposti, come si è visto, hanno spiegato di avere radicato la lite davanti a questo Tribunale quale foro del consumatore, in relazione alla residenza di e di delle quali anche il Parte_2 Parte_1
Tribunale di Bologna, con ordinanza del 25/06/2019, ha accertato la qualità di consumatore.
Tale qualità, ossia di «persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» (art. 3, comma 1, lettera a), d.l.vo n. 206/2005), non è contestata ed emerge dalla prospettazione dei fatti comune alle parti, così come è pacifica, in capo agli avvocati e , la qualità di professionista [cfr. art. 3, comma 1, lettera c), Codice del CP_4 CP_1
Consumo: «la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario»].
L'art. 33, comma 2, lettera u), d.l.vo n. 206/2005 prevede una presunzione di vessatorietà in pregiudizio al consumatore delle clausole che hanno come oggetto o per l'effetto quello di «stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore».
Ciò posto, dev'essere riaffermato il principio, già richiamato nell'ordinanza di questo giudice del 24/06/2019, secondo cui «In tema di contratti tra professionista e consumatore, ove le parti abbiano pattuito una clausola convenzionale in deroga al foro di quest'ultimo, come tale da presumersi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005, e, quindi, nulla in mancanza di esito positivo dell'accertamento della non vessatorietà ai sensi degli artt. 34 e 36 del medesimo d.lgs., qualora il professionista citi in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel presupposto (espresso o implicito) della vessatorietà di tale clausola, compete al consumatore che invece la ritenga valida e ne eccepisca l'esistenza dare la dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare che vi era stata la trattativa, dovendo altrimenti ritenersi la causa correttamente instaurata davanti al foro del consumatore convenuto.» (Cass., n. 19061 del
28/09/2016).
L'onere di provare che la clausola derogatoria del foro del consumatore fu oggetto di specifica trattativa tra le clienti e i professionisti incombe, pertanto, sulle opponenti.
Al riguardo mette conto rilevare, in linea generale, che l'eccezione d'incompetenza territoriale del convenuto
(o dell'opponente) «non introduce nel processo un tema sul quale è possibile lo svolgimento di un'istruzione secondo le regole della fase dell'istruzione in funzione della decisione nel merito, di modo che il giudice non può procedere alla decisione su di essa sulla base di prove costituende o documentali introdotte nel giudizio all'esito dello svolgimento di detta fase», talché «L'eccezione deve essere decisa sulla base delle risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi, o in replica o controreplica alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., salvo il caso in cui, in ragione di quanto reso necessario dal tenore dell'eccezione del convenuto o del rilievo del giudice, il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non esiga, secondo quanto prevede l'art. 38, ultimo comma, c.p.c., un'eventuale istruzione di natura sommaria "in limine litis", se del caso anche non documentale, diretta a chiarire il contenuto di quanto già risulta dagli atti», con la precisazione che «Tale istruzione deve essere non solo sollecitata dalla parte interessata, ma deve aver luogo nella stessa prima udienza del giudizio o, se non sia possibile, in un'eventuale udienza appositamente fissata in breve, restando invece esclusa ogni possibilità di un suo svolgimento su sollecitazione successiva di una delle parti.» (Cass., n. 20553 del 30/07/2019).
In forza di questo condivisibile principio, la prova per interrogatorio formale richiesta dalle opponenti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (due capitoli) è inammissibile.
La dimostrazione della trattativa individuale sulla clausola n. 7 citata non discende nemmeno dalla dichiarazione di cui al punto n. 4, lettera ii) del contratto inter partes, esaminabile anche all'udienza ex art. 183 c.p.c., secondo cui «Il presente accordo è stato oggetto di ampia e dettagliata discussione ed esame tra le Parti, che ne accettano integralmente il contenuto, ogni eccezione e/o riserva reciprocamente rimossa»: infatti, sebbene tale dichiarazione abbia astrattamente portata confessoria, essa in concreto non è sufficiente ad assolvere l'onere della prova sopra delineato perché genericamente riferita all'accordo nel suo complesso e non specificamente al patto sulla competenza;
inoltre, non chiarisce, con riferimento alla competenza convenzionale, quali siano stati i termini della trattativa e i motivi per i quali le clienti/consumatori abbiano preferito il foro di Firenze rispetto al foro più prossimo alla loro residenza.
In definitiva, non avendo le opponenti provato la non vessatorietà della clausola n. 7 del contratto stipulato con gli opposti, correttamente questi ultimi hanno depositato il ricorso per ingiunzione davanti a questo
Tribunale.
2. Accertata la competenza del giudice del monitorio, dev'essere dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale delle opponenti, di accertamento della nullità o dell'annullabilità del contratto del
20/09/2016, fondata – pare di capire – sull'incapacità d'intendere e di volere delle clienti.
Tale domanda, formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., è infatti del tutto nuova ed esula dal perimetro della modifica consentita, integrando, invece, una mutatio libelli inammissibile, alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Unite, n. 12310 del 15/06/2015; Sez.
Unite n. 22404 del 13/09/2018): si tratta, invero, non già di domanda alternativa rispetto a quelle formulate nella citazione e basata sulla medesima vicenda sostanziale, ma di domanda aggiuntiva, fondata su presupposti fattuali innovativi e mai accennati in precedenza, avente petitum e causa petendi in alcun modo collegati alle originarie difese.
3. Sgombrato il campo dalle questioni pregiudiziali, devono essere esaminate le eccezioni delle opponenti circa l'inidoneità dei documenti prodotti dai professionisti con il ricorso per ingiunzione ai fini del suo accoglimento;
infatti, sebbene il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo abbia a oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non la mera verifica della legittimità dell'ingiunzione in relazione ai presupposti della sua emissione ai sensi degli artt. 633
e ss. c.p.c., tale verifica s'impone ai fini di una valutazione complessiva dello svolgimento dell'unico processo, costituito dalla fase monitoria e dalla fase dell'opposizione.
Gli avvocati e hanno prodotto, in sede monitoria, il contratto di conferimento CP_1 CP_4
d'incarico professionale del 20/09/2016 e otto progetti di notula, mentre non hanno allegato le parcelle dai medesimi firmate e munite del parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quale associazione professionale di appartenenza, ai sensi dell'art. 636, comma 1, c.p.c..
Sul punto, gli odierni opposti hanno osservato che la produzione di tale parere era superflua, avendo essi prodotto il contratto d'opera intellettuale in forma scritta, recante altresì una pattuizione sulla misura del compenso, secondo cui – per quanto qui interessa – «Per lo svolgimento dell'incarico conferito, il Cliente si impegna a corrispondere al Consulente gli onorari massimi previsti dai parametri attualmente in vigore (oltre accessori di legge)» (v. clausola n. 2).
La tesi è in astratto condivisibile.
Ad avviso di questo giudice, l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali, disposta dall'art. 9, decreto- legge 24/01/2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/03/2012 n. 27, non ha determinato l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c., nella parte in cui prevede che la domanda d'ingiunzione concernente crediti professionali dev'essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale: pertanto, la persistente vigenza dell'art. 636 c.p.c. consente all'esercente una libera professione di agire per il pagamento dei compensi per prestazioni professionali con la richiesta di decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 633, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c., sulla base della parcella e del parere di congruità rilasciato dalla competente associazione professionale reso, a partire dall'abolizione del sistema tariffario disposto con la legge n. 27/2012, alla luce del sistema dei parametri per i compensi professionali di cui alla legge n. 247/2012 e ai relativi decreti ministeriali attuativi.
Del resto, di tale avviso pare essere, proprio in relazione alla fattispecie di cui all'art. 633, comma 1, n. 2, c.p.c.
e al compenso dell'avvocato, la Procura Generale della Corte di Cassazione che, in data 30/07/2020, ha chiesto alle Sezioni Unite di enunciare principi di diritto nell'interesse della legge statuendo che l'avvocato può agire per il pagamento dei compensi per prestazioni professionali con ricorso per ingiunzione, ai sensi dell'art. 633, comma 1, n. 2, c.p.c., sulla base della parcella e del parere di congruità rilasciato dal competente
Consiglio dell'Ordine, non essendo stato abrogato l'art. 636 c.p.c..
Ciò non toglie che, se avvocato e cliente hanno pattuito per iscritto la misura dei compensi professionali, il ricorso per ingiunzione possa fondarsi su quel documento, che non solo costituisce prova scritta ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., ma integra una prova adeguata anche nel giudizio a cognizione piena che si apre con l'opposizione. Dev'essere allora individuato l'oggetto del contratto del 20/09/2016 per accertare se vi siano comprese tutte le prestazioni professionali in relazione alle quali è stata proposta domanda di pagamento dei compensi, avuto riguardo a quelle descritte nelle bozze di notula (doc. 13 fascicolo monitorio).
Si legge nella scrittura privata che l'incarico ha ad oggetto «lo svolgimento di attività professionale di rappresentanza, assistenza, consulenza e difesa da parte del Consulente nei confronti del Cliente a seguito della situazione creatasi a causa delle condizioni di salute del proprio marito IG. (…) _1 nonché a causa della conseguente apertura di una amministrazione di sostegno da parte del Tribunale di
Prato, Ufficio del Giudice Tutelare con decreto in data 5.5.2016 con cui sono stati nominati: la IG.ra
[...]
amministratore a tempo indeterminato per la cura della persona del beneficiario;
il Dott. Parte_5
amministratore a tempo indeterminato per la cura del patrimonio e dell'attività Persona_2 imprenditoriale svolta dal beneficiario».
Così chiarito il quadro fattuale di riferimento e l'oggetto dell'incarico in generale, le parti hanno specificato le singole prestazioni, che possono essere così riassunte: a) esame e studio della posizione, avuto riguardo sia alla situazione nel periodo tra l'intervento chirurgico che causò lo stato di coma di e _1
l'apertura dell'amministratore di sostegno, sia alla situazione conseguente alla nomina di Parte_1
e del dott. quali coamministratori di sostegno del b) redazione di atti e documenti necessari Per_2 Pt_2 nell'interesse della cliente nello svolgimento del compito di amministratore di sostegno;
c) redazione di atti e documenti da presentare al Giudice Tutelare nell'interesse della cliente, nella sua qualità di moglie del beneficiario, anche in relazione alla verifica dell'attività compiuta dal coamministratore dott. d) Per_2 verifica di eventuali responsabilità mediche in relazione all'evento che ha causato il coma post anossico di esame e studio della pratica in vista di eventuali azioni civili di risarcimento danni;
e) _1 verifica del reale beneficiario economico delle società e Re di Cuori RE s.r.l., le cui quote CP_7 Controparte_7 sono attualmente di proprietà di a seguito di reintestazione da parte di Penta Trust Controparte_9
Fiduciaria s.r.l., al fine di ottenere la proprietà delle stesse in capo al dott. indicato _1 come l'effettivo beneficiario;
f) gestione della posizione afferente alla società Aedon s.r.l.; g) gestione delle partecipazioni detenute dal nelle società Da Vinci RE s.r.l. e Energie Plus s.r.l.. Pt_2
Con postilla a mano del 6/12/2016, l'incarico fu esteso a tutte le attività necessarie a seguire la successione di _1
Il mandato conferito dagli avvocati e così delineato, comprende senz'altro le CP_1 CP_4 prestazioni descritte nel progetto di notula n. 1, relativo all'amministrazione di sostegno del [punto a) Pt_2 sopra indicato], e nei progetti di notula nn. 2, 3, 4, 5, concernenti la controversia sull'intestazione fittizia delle partecipazioni nelle società e Re di Cuori RE s.r.l., nei confronti di queste ultime e di Controparte_7
[punto e) sopra riportato]. Controparte_9
Non si rinviene, invece, un collegamento specifico né con le attività compiute nel giudizio di opposizione all'esecuzione davanti al Tribunale di Lucca r.g. n. 747/217 e nel successivo giudizio di merito r.g. n. 5330/2017
(progetti di notula nn. 6 e 7), né con quelle espletate nella causa (r.g. n. 17931/2017) di responsabilità dell'amministratore promossa avanti al Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia d'impresa, da e concordato preventivo nei confronti di e Controparte_8 Parte_1 Parte_2 quali eredi di (progetto di notula n. 8). Parte_6 _1
Sul punto non è condivisibile la tesi degli opposti secondo cui anche l'assistenza e la rappresentanza in quei procedimenti rientra nelle attività relative alla successione di perché la genericità della _1 formula utilizzata dai contraenti nel contratto del 20/09/2016 - «attività necessarie a seguire la successione del IG. - non consente di ritenere compresa nell'incarico qualsiasi prestazione relativa _1
a controversie coinvolgenti le odierne opponenti nella loro qualità di eredi del il riferimento alla Pt_2 successione sembra piuttosto evocare (soltanto) gli adempimenti, soprattutto amministrativi e comunque stragiudiziali, strettamente correlati all'eredità (per esempio, redazione e/o esame dell'inventario, accettazione dell'eredità, eventuali contatti con il notaio e con il giudice delle successioni, etc.).
La conferma di tale interpretazione deriva dal fatto che, per l'incarico relativo alla situazione anteriore alla morte di le parti hanno specificamente individuato le controversie [v. punto e) supra] _1
o quantomeno le posizioni [cfr. punti f) e g) supra] riguardo alle quali i professionisti avrebbero prestato consulenza, assistenza e rappresentanza in favore delle clienti, mentre alcun riferimento, nella scrittura privata, è fatto alla società e allo sfratto promosso da in relazione alla villa di CP_8 Controparte_7
Forte dei Marmi.
D'altra parte, una diversa interpretazione, volta a estendere in modo astrattamente illimitato il perimetro dell'incarico professionale, fino a ricomprendere pratiche nemmeno esistenti al momento della stipula del mandato o comunque sconosciute alle parti, sarebbe foriera di dubbi sulla validità del contratto in relazione alla determinatezza dell'oggetto (art. 1418 e 1346 c.c.) e sulla vessatorietà della postilla aggiunta di estensione del mandato ai sensi degli artt. 33, comma 2, lettera d) e 3, comma 2, d.l.vo n. 206/2005.
Si può quindi fondatamente affermare che per i crediti esposti nei progetti di notula nn. 6, 7 e 8, pari a complessivi € 243.434,00 oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, per un totale di € 355.099,42, il ricorso per ingiunzione non fosse fondato su prova scritta, tale non essendo il contratto di conferimento d'incarico professionale del 20/09/2016 e mancando il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a cui i professionisti sono iscritti.
Ne deriva ulteriormente che, quantomeno per quella parte della pretesa azionata dagli avvocati CP_1
e il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere emesso e si appalesa illegittimo, con
[...] CP_4 conseguente necessità di revoca dello stesso.
Ciò non esclude, come detto, che in questa sede debba essere vagliata la fondatezza della domanda di pagamento degli opposti.
4. Occorre premettere, al riguardo, che le opponenti non hanno contestato l'esecuzione delle prestazioni indicate nei progetti di notula, ivi comprese quelle di assistenza e di rappresentanza giudiziali davanti al
Tribunale di Lucca, sebbene queste ultime, come si dirà, non siano state nemmeno descritte nel ricorso per ingiunzione e nei successivi scritti difensivi dei professionisti.
Ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. il compimento di tali attività da parte dei legali, nei limiti di seguito indicati, può ritenersi pacifica e non bisognevole di prova.
Le uniche questioni controverse attengono, quindi, alla quantificazione dei compensi spettanti ai legali e all'eccezione d'inadempimento sollevata dalle clienti.
Prima di esaminare nel dettaglio i singoli progetti di notula, è opportuno considerare l'eccezione ex art. 1460
c.c. in relazione all'omessa informazione, da parte dei professionisti, circa la complessità, i rischi e gli oneri dell'incarico, che, per come prospettata, sembra involgere tutte le attività svolte dagli opposti.
L'art. 9, comma 4, decreto-legge n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012, nella formulazione vigente al momento del conferimento dell'incarico del 20/09/2016, anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 124/2017 (in vigore dal 28/08/2017), prevede (tra l'altro) che il compenso debba essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico, che il professionista debba rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, e che, in ogni caso, la misura del compenso debba previamente essere resa nota al cliente con un preventivo di massima, debba essere adeguata all'importanza dell'opera e pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
L'art. 1, comma 6, d.m. n. 140/2012 stabilisce che l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, appena citato «costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso».
Ad avviso del Tribunale, l'eccezione non è fondata ove riferita alla mancata informazione sull'incarico nel suo complesso, perché allegata dalle opponenti in modo totalmente generico, sì da impedire la valutazione di proporzionalità e di conformità alla buona fede dell'eccezione stessa, come prescritto dall'art. 1460 c.c.: in altri termini, non è dato comprendere quali dati, elementi conoscitivi, spiegazioni e previsioni siano state omesse da parte dei legali e quali siano gli effetti negativi dell'omissione lamentata sull'esecuzione dell'incarico in vista della tutela degli interessi delle clienti.
Ma l'eccezione è priva di pregio anche con riferimento alla mancanza del preventivo di massima sui compensi perché, se è vero che gli opposti non hanno provato di avere assolto a tale obbligo, come sarebbe stato loro onere fare, è altrettanto vero che, ancora una volta, e non hanno fornito indicazioni utili a Pt_2 Pt_1 valutare la gravità della violazione nell'economia generale dell'incarico, tale da inibire il diritto dei professionisti alla remunerazione della propria attività.
L'assenza del preventivo sarà però considerata come elemento di valutazione negativa nella concreta quantificazione dei compensi, ai sensi dell'art. 1, comma 6, d.m. n. 140/2012. 6. La prima bozza di notula attiene ai punti a), b) e c) del contratto di conferimento d'incarico del 20/09/2016, come sopra riportato (attività relativa all'amministrazione di sostegno).
Opera, pertanto, la previsione pattizia della determinazione dei compensi nella misura massima.
Dai documenti prodotti dagli opposti, le attività svolte in questo ambito sono così riassumibili: i) ricorso al
Giudice Tutelare per la nomina di amministratore di sostegno (v.g. n. 406/2016); ii) memoria difensiva nel procedimento per la nomina di amministratore di sostegno promosso da (v.g. n. 50/2016); Parte_6
iii) udienza per la riunione dei due procedimenti e per la nomina dei due amministratori di sostegno Pt_1
e ; iv) istanza per autorizzazione ex artt. 372 e ss. c.c.; v) presentazione del rendiconto sulla gestione Per_2 di vi) opposizione alla notula dell'amministratore di sostegno dott. vii) istanza Parte_1 Per_2 per la modifica del decreto del Giudice Tutelare e per la modifica dell'assegno di mantenimento;
viii) istanza per il rimborso di spese funerarie;
ix) istanza per l'accesso agli atti e per ricevere informazioni dal dott.
x) reclamo avverso il decreto di rigetto del Giudice Tutelare (v.g. n. 82/2017) (v. doc. nn. 2, 3, 5, 6 Per_2 fascicolo monitorio e doc. 5 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della parte opposta).
Le tabelle allegate al d.m. n. 55/2014, ratione temporis applicabile, prevedono, per le cause di volontaria giurisdizione avente valore indeterminabile, che si presume corrispondere allo scaglione da € 26.001,00 a €
260.000,00, un compenso unitario (comprensivo anche dello studio della posizione) liquidabile nella misura massima da 4.005,00 a € 5.706,00, in base alla complessità della prestazione.
Possono essere allora riconosciute: un'unica voce di compenso di € 5.706,00 per le attività sub. i), ii) e iii), relative all'introduzione della procedura di amministrazione di sostegno;
un'unica voce di compenso di €
5.706,00 per le attività sub. iv), vii, viii) e ix), concernenti la fase esecutiva dell'amministrazione di sostegno;
un compenso di € 4.005,00 per la prestazione sub. v), data la sua autonomia e semplicità; un compenso di €
4.005,00 per l'attività sub. vi), anch'essa autonoma e non particolarmente complessa;
un compenso di €
4.855,50 per le attività sub. x), trattandosi di distinto procedimento di media complessità. In totale il compenso ammonta a € 24.277,50 (oltre accessori).
7. In relazione a tali prestazioni, è infondata l'eccezione d'inadempimento ulteriormente formulata dalle opponenti per avere i legali omesso di intraprendere iniziative volte a evitare (prima) e a far revocare (dopo) la liquidazione di Aedon s.r.l., società facente capo a nonché ad azionare la _1 responsabilità medica per il decesso dello stesso.
Anche sotto questo profilo, la doglianza è vaga e inconsistente perché le clienti non hanno nemmeno genericamente allegato la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto in presenza dei quali sarebbe stato obbligo dei professionisti, in virtù della diligenza qualificata di consulenti legali, consigliare o prospettare alle stesse determinate iniziative giudiziali o stragiudiziali da intraprendere;
a titolo esemplificativo, non hanno spiegato in quali circostanze Aedon s.r.l. fu messa in liquidazione e perché la deliberazione sarebbe stata errata o sconveniente per gli interessi del socio, visto che proprio l'amministratore di sostegno nominato per la tutela di dott. votò a favore del procedimento liquidatorio, come _1 Persona_2 ammesso dalle stesse opponenti;
queste ultime non hanno poi allegato in cosa consista la colpa medica a cui sarebbe causalmente ascrivibile la morte del proprio congiunto e neppure quale sarebbe il soggetto responsabile.
8. Il secondo, il terzo e il quarto progetto di notula attengono al punto e) delle prestazioni comprese nel contratto del 20/09/2016: si tratta di attività giudiziali finalizzate al sequestro giudiziario di quote di
[...]
e di Re di Cuori RE s.r.l., dei conti correnti della prima e degli immobili della seconda, nonché al CP_7 sequestro conservativo di tutti i beni di Controparte_10
Il caso era complesso sia in fatto che in diritto, come si evince dalla lettura dei ricorsi redatti dai professionisti
(doc. 7 e 8 fascicolo monitorio) e dell'ampia e articolata ordinanza cautelare emessa il 4/06/2018 dal giudice dott. Cecilia Bernardo, del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia d'impresa (doc. 4 allegato all'opposizione).
I professionisti depositarono dapprima un ricorso ex artt. 670 e 671 c.p.c. ante causam nei confronti delle società sopra menzionate davanti al Tribunale di Firenze (r.g. n. 8054/2017), che però si dichiarò incompetente (cfr. ancora doc. 7 fascicolo monitorio); dopodiché riassunsero il procedimento presso il
Tribunale di Roma, r.g. n. 58728/2017 (doc. 8 ibidem). A seguito del rigetto delle domande cautelari, i legali proposero reclamo al Collegio (doc. 9 ibidem), i cui esiti non sono stati riferiti dalle odierne parti nel corso di questo giudizio.
8.1. Il procedimento davanti al Tribunale di Firenze si concluse con una declaratoria d'incompetenza territoriale, preannunciata dal rilievo officioso del giudice già nel decreto di fissazione dell'udienza (v. doc. 7 citato); ciò nonostante, all'udienza del 27/06/2017 (doc. 2 allegato all'opposizione), la ricorrente insistette nell'affermare la competenza del giudice fiorentino sostenendo, da un lato, che si trattava di procedimento riassunto dopo una precedente interruzione, dall'altro che la causa potesse essere trattata dal giudice civile ordinario e non dalla sezione specializzata;
argomenti entrambi disattesi dal giudice della cautela con una motivazione che appare ineccepibile: essendo decorso il termine per la riassunzione del procedimento interrotto, in mancanza di un'istanza di rimessione in termini, il secondo procedimento doveva ritenersi nuovo e autonomo dal precedente, ormai estinto;
la sezione specializzata era stata adita dalla stessa ricorrente e la causa rientrava chiaramente tra quelle di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), d.l.vo n. 168/2003.
L'individuazione della competenza territoriale del Tribunale di Roma non presupponeva la soluzione di questioni giuridiche di particolare complessità, ma era facilmente ricavabile dal d.l.vo n. 168/2003, istitutivo del c.d. tribunale delle imprese, che all'art. 4, comma 1 bis, n. 7, prevede che quando è parte delle controversie di cui all'art. 3, anche in caso di più convenuti ex art. 33 c.p.c., una società con sede all'estero, come
[...]
avente sede in Lussemburgo, è competente «la sezione specializzata in materia di impresa Controparte_9 di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma».
Reputa allora il Tribunale che, in relazione al secondo progetto di notula, riguardante le prestazioni giudiziali davanti al Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia d'impresa, l'eccezione d'inadempimento delle opponenti sia fondata e che nessuno compenso sia dovuto ai professionisti, trattandosi di attività sostanzialmente inutile.
8.2. Non è invece fondata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno commisurato alle spese processuali liquidate in favore delle controparti dal Tribunale di Firenze perché e non hanno Pt_2 Pt_1 provato il relativo esborso (né per la maggior somma di € 14.863,46, chiesta nella citazione, né in quella minore indicata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e all'udienza di precisazione delle conclusioni).
8.3. Gli avvocati e devono però essere compensati per l'attività svolta nel CP_4 CP_1 procedimento per sequestro riassunto davanti al Tribunale di Roma e nel successivo reclamo (progetti di notula nn. 3 e 4).
In nessuno dei procedimenti fu celebrata la fase istruttoria. Il valore della controversia può essere indicato
(quantomeno) in € 4.450.000,00, corrispondente al petitum della domanda restitutoria a cui era strumentale il sequestro conservativo, richiesto, infatti, fino alla concorrenza di tale somma. L'art. 6, d.m. n. 55/2014 prevede, per le cause aventi un valore superiore a € 520.000,00, un incremento progressivo dei compensi i quali, per i procedimenti cautelari, ammontano, nella misura massima, a € 38.177,00 per ciascuna procedura,
a cui potrebbero essere applicati gli aumenti previsti dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 per la presenza di quattro convenuti, fino al 90%.
Pertanto, il compenso richiesto dai professionisti, di € 28.256,00 per ciascuna procedura, per un totale di €
56.512,00 (oltre accessori) appare adeguato. Anche in questo caso, e hanno eccepito l'inadempimento dei Parte_1 Parte_2 professionisti per avere questi ultimi depositato ricorsi definiti «velleitari», senza informare adeguatamente le clienti circa gli oneri connessi, specie in punto di condanna alle spese processuali in caso di soccombenza.
L'eccezione è però priva di pregio perché, se è vero che la ricostruzione fattuale alla base dei ricorsi non appariva di facile dimostrazione, è altrettanto vero che la «posta in gioco», costituita dal recupero di un'ingente porzione del patrimonio di era tale da giustificare la scelta di coltivare _1
l'iniziativa processuale, peraltro a suo tempo intrapresa già dall'amministratore di sostegno del de cuius e autorizzata dal Giudice Tutelare, evidentemente in base a una valutazione di convenienza dell'azione per il beneficiario, secondo un rapporto di costi-benefici.
Il ricorso per sequestro e il reclamo non sembrano poi manifestamente infondati, appaiono il frutto di uno studio approfondito della vicenda sotto il profilo sia fattuale che giuridico e sono redatti con perizia, tanto che il primo giudice ha disatteso le domande cautelari con un'ordinanza di ben quattordici pagine;
tra l'altro, non
è nemmeno noto l'esito del reclamo.
In ogni caso, per quanto riguarda l'omessa informazione sulle conseguenze negative in caso di soccombenza, appartiene al patrimonio di conoscenza dell'uomo medio, anche se non esperto in diritto, il principio per cui
«chi perde paga» ed è quindi tenuto a rifondere le spese di lite alle parti vittoriose.
9. Il quinto progetto di notula riguarda la predisposizione dell'atto di citazione davanti al Tribunale di Roma relativo al giudizio di merito (r.g. n. 63864/2018), a cui era strumentale il ricorso per sequestro (doc. 10 fascicolo monitorio). Si tratta, pertanto, di attività compresa nel mandato del 20/09/2016. Il valore della controversia è indeterminabile e la causa era senza dubbio di elevata complessità, come già esposto e come si evince dall'esame dell'ampio atto di citazione, sia dal punto di vista fattuale – si pensi ai molteplici atti negoziali susseguitisi nel tempo e oggetto di impugnativa -, sia sotto il profilo giuridico, venendo in rilievo istituti di non semplice indagine, come la simulazione e il negozio fiduciario. Le tabelle allegate al d.m. n.
55/2014 prevedono, per i giudizi di cognizione davanti al tribunale ordinario, per la fase di studio un compenso di € 4.374,00 per la fase introduttiva un compenso di € 2.790,00, entrambi calcolati nella misura massima, come pattuito, per un totale di € 7.164,00, come indicato nella bozza di notula.
Nonostante i convenuti fossero sette e ciò giustificasse una maggiorazione del compenso del 30% per ogni controparte, i professionisti hanno applicato un aumento del 90%, che appare congruo, così determinandosi il compenso in € 13.611,60 (oltre accessori).
Premesso che nessuna delle parti ha dato conto dell'andamento del processo, le eccezioni formulate dalle opponenti non colgono nel segno: le stesse si sono limitate a richiamare quanto già evidenziato riguardo al procedimento cautelare per sequestro, su cui si è già detto, e ad allegare che le controparti avrebbero definito le domande proposte nella citazione poco comprensibili;
fatto che però non assume alcuna rilevanza ai fini della valutazione dell'esatto adempimento della prestazione da parte dei legali.
10. I progetti di notula nn. 6 e 7 attengono all'opposizione all'esecuzione per rilascio, promossa da
[...]
a seguito dello sfratto relativo all'immobile di Forte dei Marmi (LU), viale Italico, e al successivo CP_7 giudizio di merito.
Riguardo a tali prestazioni, non sono stati prodotti documenti né è stata chiesta l'assunzione di prove costituende, talché non è possibile verificare l'attività svolta e la proporzionalità del compenso richiesto, posto che, in questo caso, come si è detto, non esiste una determinazione pattizia.
Poiché le opponenti non hanno contestato che i due procedimenti siano stati introdotti dai professionisti, può essere riconosciuto un compenso nella misura minima, in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014 per i giudizi di cognizione ordinaria davanti al tribunale, limitatamente alle fasi di studio (€ 810,00) e introduttiva (€ 574,00), considerando un valore indeterminabile di fascia bassa, così per complessivi € 1.384,00 per ciascuna procedura e in totale € 2.768,00 (oltre accessori).
11. L'ultimo progetto di notula riguarda la controversia promossa da e in concordato Controparte_8 preventivo davanti al Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia d'impresa, nei confronti di
– queste quali eredi di - e Parte_1 Parte_2 Parte_6 _1
nella quale i professionisti, dopo avere studiato la controversia, hanno redatto e depositato Parte_7 la comparsa di costituzione e risposta e le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (doc. 11 fascicolo monitorio, doc. 9 e 10 allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. degli opposti).
L'attrice aveva chiesto di accertare la responsabilità solidale degli amministratori di Controparte_11
e di condannare i convenuti, tra cui le odierne opponenti, in solido tra loro, a risarcire _1 alla predetta società i danni patrimoniali subiti, da liquidarsi in € 43.500.000 o nella diversa somma che ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
La causa si è conclusa, dopo la revoca del mandato agli odierni opposti, con la sentenza n. 2805/19 del
3/10/2019 che, in accoglimento delle eccezioni pregiudiziali sollevate anche dagli avvocati e CP_1
ha dichiarato inammissibili le domande dell'attrice e ha condannato quest'ultima a pagare a CP_4
e a le spese processuali, liquidate in € 75.000,00, oltre accessori. Parte_2 Parte_1
Le opponenti hanno dichiarato che tale pronuncia è stata impugnata, ma non è noto l'eventuale esito dell'appello. Poiché valore della causa era di € 43.500.000,00, si applica l'art. 6, d.m. n. 55/2014 che, per le cause di valore superiore a € 520.000,00, prevede incrementi percentuali che possono («di regola») essere applicati per ogni raddoppio del valore stesso. Il Tribunale di Firenze, nella motivazione della sentenza n.
2805/19, ha giustificato l'importo di € 75.000,00 a titolo di spese processuali per tutte le fasi del giudizio con lo «scaglione di valore superiore ad € 520.000, parametri minimi con maggiorazioni in considerazione della somma richiesta.»
Ad avviso di questo giudice, posto che le prestazioni esulano dal contratto del 20/09/2016 e che quindi i compensi non devono essere determinati necessariamente nella misura massima, tale valutazione, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, è condivisibile se riferita al numero delle questioni trattate, in quanto, nella comparsa di costituzione e risposta, i difensori si sono soffermati sulle questioni pregiudiziali e preliminari, trattando in poche righe il merito, relativo agli addebiti mossi nei confronti dell'organo amministrativo di (i temi sono stati trattati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, CP_8
c.p.c. che però dovrebbe essere limitata alla formulazione dei mezzi istruttori); inoltre, l'istruttoria è stata esclusivamente documentale.
Si deve però anche considerare, in relazione al parametro dei risultati conseguiti, che il Tribunale di Firenze ha deciso la causa in senso favorevole alle clienti proprio condividendo l'impostazione difensiva degli odierni opposti;
inoltre, quanto al parametro del pregio e dell'importanza dell'attività prestata, si deve tenere conto del tipo di azione esperita, della generale difficoltà della materia trattata, di competenza di un giudice specializzato, e dell'ingentissimo risarcimento richiesto.
Il compenso adeguato è quindi quello intermedio tra i parametri minimi e i medi, così determinato: €
15.000,00 per la fase di studio;
€ 10.000,00 per la fase introduttiva;
€ 50.000,00 per la fase istruttoria, per un totale di € 75.000,00 (oltre accessori).
Ad avviso del Tribunale, al fine di garantire ai professionisti un compenso adeguato, in questo caso non è necessario applicare gli aumenti previsti dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 per la presenza di più parti perché, non essendo state prodotte le comparse di costituzione di e si può Pt_7 Parte_6 presumere che le difese da questi ultimi svolte non abbiano determinato un effettivo aggravio dell'attività defensionale dei professionisti. 12. Il compenso complessivamente spettante agli avvocati e è pari a € 172.169,10, a CP_4 CP_1 cui si sommano il rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014 (€ 25.825,36), per un totale di € 197.994,46.
Sono infine dovuti, come per legge, il contributo previdenziale pari al 4% e l'IVA al 22%.
13. In parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato, con condanna di e di in solido tra loro, a pagare ai professionisti la somma Parte_1 Parte_2 di € 251.215,37, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
14. Le spese processuali della fase monitoria e dell'opposizione, in base al complessivo esito della controversia, sussistendo parziale soccombenza reciproca, devono essere compensate per metà, mentre la restante quota del 50% dev'essere posta a carico delle opponenti, prevalentemente soccombenti, in via solidale. I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n.
55/2014, in base al valore accertato e alla complessità della causa, nella misura media, fatta eccezione per i compensi relativi alla fase istruttoria del presente giudizio, limitata al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., da ridurre ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 (€ 3.970,00).”
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso tale sentenza (causa n. r.g. 853/2021), impugnando la stessa con un unico articolato motivo di gravame, chiedendo, in via istruttoria, l'espletamento dell'interrogatorio formale degli appellati CP_1
e non ammesso in primo grado.
[...] CP_4
Con diverso successivo atto di citazione (n. r.g. 889/2021), VE AS AN OL ed Parte_3
hanno proposto appello avverso la stessa sentenza, impugnando la stessa con cinque motivi di
[...] gravame.
non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità delle notifiche e la Corte, con ordinanza Parte_4 del 20.4.2023, ne ha dichiarato la contumacia.
Con la stessa ordinanza, la Corte ha ammesso l'interrogatorio formale di VE AS AN OL e
[...]
, che è stato espletato all'udienza del 16.1.2024. Parte_3
Con decreto presidenziale del 9.6.2023 è stata disposta d'ufficio la riunione del procedimento più recente n.
r.g. 889/2021, promosso dagli avvocati , al procedimento più risalente n. r.g. 853/2021, CP_1 promosso dalla e dalla Pt_1 Pt_2
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, le cause riunite sono state trattenute in decisione una prima volta con ordinanza dell'11.4.2024.
Successivamente, le cause riunite sono state rimesse sul ruolo con decreto del Presidente di Sezione del
27.1.2025 per impedimento di un componente del Collegio.
Infine, all'udienza collegiale del 6.3.2025 svoltasi in forma cartolare, le cause, sulle conclusioni delle parti trascritte come in epigrafe, sono state nuovamente trattenute in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del
13.3.2025, pubblicata in pari data, nonché decise in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo dell'appello principale, e hanno censurato la Parte_1 Parte_2 decisione del giudice di primo grado di ritenere che esse non avessero fornito la prova né della non vessatorietà della clausola n. 7 dell'atto di incarico professionale sottoscritto in data 20.6.2016, con la quale avevano pattuito che il foro competente per tutte le eventuali controversie originate dal contratto sarebbe stato quello di Firenze invece che quello di Prato, né dell'esistenza di una trattativa individuale idonea a derogare la previsione di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), d.l.vo n. 206/2005.
In particolare, le appellanti hanno affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto del fatto che, in relazione alla predetta clausola n. 7, le parti, nell'ambito della trattativa per il mandato d'assistenza professionale, avevano convenuto espressamente “la competenza in via esclusiva del foro di
Firenze” e che gli avvocati e non avevano mai contestato la circostanza, da loro CP_1 CP_4 dedotta, dell'esistenza di una trattativa individuale e specifica in ordine alla clausola derogatoria del foro del consumatore, per cui la competenza del Tribunale di Prato poteva essere ravvisata solo in relazione ai procedimenti celebrati avanti al Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, n. r.g. 17931/2017, nonché ai procedimenti di opposizione all'esecuzione avanti al Tribunale di Lucca n. r.g. 747/2017 e n. r.g. 5330/2017, dato che il mandato professionale non comprendeva tali pratiche.
Il motivo è infondato.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, la e la - Pt_1 Pt_2 contrariamente a quanto da loro sostenuto - non avevano allegato la circostanza che la pattuizione contenuta nella clausola n. 7 fosse stata oggetto di specifiche trattative e pattuizioni tra le parti, essendosi limitate ad eccepire l'incompetenza territoriale del Tribunale di Prato e la competenza del Tribunale di Firenze sulla base del mero contenuto letterale della predetta clausola.
Pertanto, non potendosi gravare gli opposti dell'onere di dover contestare circostanze non allegate dalle opponenti, ne consegue che, con riferimento alle stesse, non risulta applicabile il principio di non contestazione invocato dalle attuali appellanti (principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza
22.9.2017 n. 22055 e ribadito, da ultimo, con l'ordinanza n. 8900 del 3.4.2025, nel seguente modo: “ il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”).
Si evidenzia, inoltre, che gli avvocati e nel costituirsi nel predetto giudizio di CP_1 CP_4 opposizione, avevano espressamente contestato la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalle opponenti in ragione del giudicato esterno che si era formato, a seguito della emissione – a conclusione del procedimento ex art. 14 D.L.gs 50/2011 e 702 bis c.p.c. da loro promosso davanti al Tribunale di Bologna per la liquidazione del compenso professionale loro spettante per la difesa di nella Parte_8 causa R.G. n. 17511/2017 contro (avente ad oggetto la liquidazione dell'indennizzo Controparte_12 assicurativo relativo una polizza stipulata dal defunto in favore delle medesime) - dell'ordinanza del Pt_2
25.6.2019, non impugnata, con cui il predetto Tribunale, nel pronunciarsi sulla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle medesime, aveva riconosciuto loro la qualifica di consumatrici, ravvisando la competenza territoriale del Tribunale di Prato, quale foro del consumatore, in relazione alla loro residenza.
Va, infine, sottolineato che gli avvocati VE AS AN OL e , nel corso dell'interrogatorio CP_3 reso, avanti a questa Corte, all'udienza del 16.1.2024, in risposta ai capitoli 1) e 2) (aventi il seguente rispettivo contenuto: “DVC il contratto d'incarico professionale stipulato il 20/09/2016 tra le parti in causa è stato specificatamente redatto senza il ricorso a moduli o formulari “e “DVC la clausola n. 7 del contratto d'incarico professionale stipulato il 20/09/2016 tra le parti in causa che individuava la competenza nel foro di Firenze è stato oggetto di trattativa individuale tra le parti stesse che hanno sottoscritto il contratto”), hanno entrambi dichiarato che, pur essendo prassi del loro studio utilizzare dei moduli da loro predisposti contenenti tutte le varie clausole, le sole che venivano completate volta per volta erano quelle relative all'oggetto dell'incarico, al compenso ed alle generalità delle parti, mentre la clausola contenente l'indicazione del foro competente, predisposta con la dicitura esclusiva del foro di Firenze, rimaneva fissa e non era mai stata oggetto di trattative.
Ne consegue che, in assenza di prove, da parte delle attuali appellanti in via principale, dell'esistenza di una trattativa individuale in ordine al foro competente, idonea a derogare la previsione di cui all'art. 33, comma
2, lettera u), d.l.vo n. 206/2005, la decisione del giudice di primo grado di ritenere competente il Tribunale di
Prato, quale foro del consumatore, appare immune da censure.
Con il primo motivo dell'appello avanzato nella causa riunita n. 889/21 RG, gli avvocati hanno CP_1 censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere non ricomprese nell'incarico loro conferito dalla e dalla in data 20.9.2016, esteso con postilla a mano del 6.12.2016 “a tutte le attività Pt_1 Pt_2 necessarie a seguire la successione del IG. , le prestazioni professionali di cui ai _1 progetti di notula n. 6, n. 7 e n. 8 (opposizione allo sfratto ed opposizione all'esecuzione, promossa dalla per rilascio della villa di Forte dei Marmi, a seguito della pronuncia di sfratto – progetti Controparte_7 di notule n. 6 e n. 7 – nonché controversia promossa dalla nei confronti di e delle eredi del CP_8 Pt_7
per ottenere il risarcimento dei danni subiti per la sua mala gestio – progetto di notula n. 8), Pt_2 nonostante che sia lo sfratto promosso dalla in relazione alla villa di Forte dei Marmi, Controparte_7 che la causa promossa dalla involgessero la posizione personale della e della solo ed CP_8 Pt_1 Pt_2 esclusivamente quali eredi del defunto Pt_2
Il motivo è infondato.
La postilla del 6.12.2026, redatta a mano in calce all'accordo di incarico del 20.9.2016, a parere di questo
Collegio, per il suo contenuto oltremodo generico e per la mancanza di qualsiasi specifico accenno alle attività da espletare da parte degli avvocati in relazione alla successione del nonché per il momento Pt_2 temporale in cui era stata apposta, di poco successivo alla data dell'avvenuto decesso del Pt_2
(17.11.2016); per il termine utilizzato (“seguire la”) in relazione alla espressione “successione”, normalmente usato, nell'ambito forense, con riferimento all'espletamento delle incombenze stragiudiziali legate all'apertura della successione ed infine, per il fatto che la postilla era stata sottoscritta solo da Per_3
non anche da , nonostante che quest'ultima fosse ugualmente interessata alla
[...] Parte_2 gestione della successione, non può avere un significato diverso da quello fatto proprio dal giudice di primo grado.
Considerato, infatti, che, al momento della sottoscrizione della postilla, la e la Controparte_7 CP_8 non avevano ancora promosso le cause nei confronti della e della quali eredi di Pt_1 Pt_2 Per_1
, avanzate solo nel 2017 e che, in quel momento, non vi erano attività diverse da quelle già
[...] specificamente indicate nel precedente atto di incarico che gli avvocati dovessero espletare, ne consegue che la postilla in questione deve essere necessariamente interpretata come riferibile agli adempimenti amministrativi e stragiudiziali strettamente correlati all'eredità (accettazione dell'eredità, redazione della dichiarazione di successione, contatti con il notaio etc), per cui la decisione del giudice di primo grado di ritenere escluse dall'incarico le prestazioni professionali di cui ai progetti di notula n. 6, n. 7 e n. 8, appare immune da censura.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la decisione del giudice di CP_1 primo grado di ritenere che non spettasse loro alcun compenso per la fase cautelare introdotta dinanzi al
Tribunale di Firenze (n. r.g. 8054/2017) conclusasi con la declaratoria di incompetenza territoriale dello stesso, attesa la competenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, nonostante che l'errore sulla competenza del giudice non determinasse l'annullamento della parcella, ma soltanto la riduzione della stessa e che, quindi, spettasse ai procuratori un compenso, sia pure limitato ai parametri minimi vigenti (€ 8.204,10).
Il motivo è infondato. Si ricorda, infatti, al riguardo, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, lo svolgimento, da parte di un avvocato, di un'attività professionale totalmente inutile, già ex ante pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso (cfr Cass. civ. ord. n. 7462 del
20.3.2025; n. 35489 del 19.12.2023 e n. 5440 del 18.2.2022, nonché sent. n. 7410 del 23.3.2017 e n. 4781 del
26.2.2013).
Tanto ricordato, si osserva che gli avvocati e nel ricorso per sequestro giudiziario e CP_1 CP_4 conservativo promosso nei confronti della società con sede legale in Lussemburgo, Controparte_6 avente ad oggetto le quote sociali della stessa, avevano indicato come competente il Tribunale delle Imprese di Firenze invece che quello di Roma ed avevano prospettato, nel merito, un'azione di simulazione assoluta della cessione delle quote.
Pertanto, considerato che: 1) l'art. 4, comma 1 bis, d.lgs. n. 168/2003, che disciplina la competenza territoriale inderogabile delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa per le controversie di cui all'art. 3 dello stesso d.lgs. n. 168/2003 nelle quali è parte una società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, era già in vigore al momento della proposizione del ricorso;
2) tale norma introduceva una deroga normativa ai generali criteri di ripartizione territoriale delle controversie in detta materia, che non soffriva eccezioni o distinguo a seconda che la condizione extraterritoriale riguardasse la parte attrice o la parte convenuta, come evidenziato dall'utilizzo del termine “parte”, riferibile tanto all'attore quanto al convenuto ed al richiamo all'art. 33 c.p.c.
e prevedeva espressamente, al comma 1 bis n. 7, “la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma” e 3) in base all'oggetto del ricorso e della azione prospettata nel merito, non potevano esserci dubbi che la materia oggetto del ricorso rientrasse tra quelle indicate all'art. 3, secondo comma lett. b) del decreto legislativo citato (che statuiva: “ Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) ….; b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”), appare evidente che la questione pregiudiziale fosse priva di margini di opinabilità
e che la scelta degli avvocati e di indicare il Tribunale delle Imprese di Firenze quale CP_1 CP_4 giudice competente (così come quella di insistere nella predetta indicazione, senza aderire all'eccezione di incompetenza rilevata d'ufficio, sostenendo che si trattasse di una riassunzione tardiva del ricorso precedentemente avanzato dal dott. nel cui ambito la questione della competenza non era stata Per_2 sollevata né d'ufficio né dalle resistenti) fosse frutto di un palese errore, per cui l'inutilità dell'attività giudiziale posta in essere dai medesimi escludeva il loro diritto ad ottenere il compenso professionale dalle loro assistite (che, peraltro, avevano anche dovuto pagare le spese di lite).
Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo (denominato quarto motivo bis), gli appellanti hanno CP_1 censurato la decisione del giudice di primo grado di liquidare i compensi per le prestazioni di cui ai progetti di notula n. 6 e n. 7 nella misura di € 2.768,00, oltre accessori, in base ai vigenti parametri minimi per questioni di valore indeterminabile di complessità bassa, senza fornire alcuna motivazione al riguardo, nonostante che tali compensi avrebbero dovuto essere calcolati in base ai vigenti parametri medi per questioni di valore indeterminabile di complessità alta, così per un totale di € 21.392,00, in ragione della più volte riconosciuta importanza delle questioni da loro seguite per conto delle clienti e e di quella di liquidare, Pt_1 Pt_2 nella misura di € 75.000,00 oltre accessori, i compensi spettanti per le prestazioni di cui al progetto di notula n. 8, applicando parametri inferiori ai medi vigenti e in ogni caso più vicini ai minimi che ai medi in forza della generica enunciazione di principio per cui “L'assenza del preventivo sarà […] considerata come elemento di valutazione negativa nella concreta quantificazione dei compensi” (cfr. sentenza, pag. 14), escludendo anche l'aumento del 30% ex art. 4, c. 2, D.M. 55/2014, nonostante che dette prestazioni rientrassero nel contratto d'opera professionale del 20/09/2016 (contenente il preventivo per le stesse) e che, anche nell'ipotesi in cui esse dovessero essere ritenute non riconducibili a tale contratto, il compenso – in applicazione dei vigenti parametri medi – avrebbe dovuto essere comunque pari ad € 97.373,00.
Il terzo motivo è fondato nei limiti di seguito indicati, mentre il quarto ed il quinto motivo sono infondati.
Ed invero – premesso che, per quanto sopra detto, nessuna delle prestazioni indicate nei progetti di notula in questione rientrava nell'attività oggetto dell'atto di incarico sottoscritto in data 20.9.2016 o della postilla successiva, trattandosi (progetti di notula n. 6 e 7) dell'opposizione allo sfratto e dell'opposizione all'esecuzione promossa, nel 2017, da per il rilascio della villa sita in Forte dei Marmi, Controparte_7 da parte delle eredi del a seguito dello sfratto loro intimato, nonché (progetto di notula n. 8) della Pt_2 controversia promossa, nel 2017, da per il risarcimento danni da mala gestio – si osserva, con CP_8 riferimento al terzo motivo, che il giudice di primo grado aveva liquidato i compensi per le prestazioni di cui ai progetti di notula n. 6 e n. 7 in base ai parametri minimi previsti per questioni di valore indeterminabile di complessità bassa in ragione della mancata produzione, da parte degli avvocati, della documentazione relativa ai procedimenti di opposizione (documentazione, peraltro, non prodotta neanche dalle attuali appellate).
La motivazione fornita dal giudice, tuttavia, essendo priva di qualsiasi riferimento alla ricorrenza o meno dei parametri generali di liquidazione del compenso indicati all'art. 4, primo comma, del D.M. 55/2014 (ovvero caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, nonché importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare; condizioni soggettive del cliente;
risultati conseguiti;
numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate) ed alla loro valutazione e richiamando solo un elemento fattuale negativo
(l'omessa produzione documentale), non poteva giustificare la deroga al disposto dell'articolo citato in ordine alla necessaria liquidazione del compenso secondo i valori medi delle tabelle allegate al decreto, ma solo eventualmente ad un rigetto della richiesta di liquidazione del compenso.
Non volendo questo Collegio fare propria quest'ultima soluzione in ragione della mancata contestazione da parte della e della dell'avvenuto espletamento dell'attività professionale in relazione alla fase Pt_1 Pt_2 di studio ed a quella introduttiva dei giudizi, ne consegue che, la sentenza va riformata sul punto e che e vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento in favore degli Parte_1 Parte_2 attuali appellanti della somma di euro 2.767,00 per ciascun giudizio di opposizione iniziato davanti al tribunale, pari all'importo delle fasi predette liquidate secondo i valori medi (fase di studio per € 1.620,00 e fase introduttiva per € 1.147,00) delle cause di valore indeterminabile, che, in ragione della loro natura e dell'esiguo canone locativo pattuito per la villa, pari ad euro 1.000,00 al mese (vd doc. 5 del fascicolo degli attuali appellanti), in assenza di qualsiasi prova documentale contraria, ben potevano ben rientrare tra quelle di fascia bassa – e, quindi, complessivamente ad euro 5.534,00, oltre accessori di legge, a titolo di compenso professionale, con riferimento ai progetti di notula n. 6 e 7.
Analoghe considerazioni non possono, invece, essere operate in relazione al quarto motivo di gravame, atteso che la prestazione, come già detto, non rientrava nel contratto d'opera professionale del 20.9.2016 e che la decisione del giudice di primo grado di liquidare i compensi spettanti agli avvocati per le prestazioni di cui al progetto di notula n. 8 nella misura di € 75.000,00 oltre accessori, applicando parametri inferiori a quelli medi – contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti - non era stata motivata dal medesimo con la valutazione negativa derivante dalla mancata redazione del preventivo di massima (peraltro, pur applicabile ai sensi dell'art. 1, comma 6, d.m. n. 140/2012, vigente al momento della prestazione dell'attività difensiva), ma in ragione del limitato “numero delle questioni trattate”, dato che “nella comparsa di costituzione e risposta, i difensori si sono soffermati sulle questioni pregiudiziali e preliminari, trattando in poche righe il merito, relativo agli addebiti mossi nei confronti dell'organo amministrativo di (i temi sono stati CP_8 trattati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. che però dovrebbe essere limitata alla formulazione dei mezzi istruttori) e del fatto che “l'istruttoria è stata esclusivamente documentale”.
Si osserva, inoltre, che gli avvocati non hanno fornito alcun altro elemento di valutazione, dato che anche il progetto di notula n. 8 conteneva solo l'indicazione del valore della causa e della presenza di più parti, senza alcun riferimento alle fasi di giudizio celebrate ed agli altri criteri seguiti per la liquidazione del compenso (vd doc. 13 del fascicolo monitorio), per cui appare pienamente condivisibile la decisione del giudice di primo grado di tener conto, per un verso, della ridotta attività professionale prestata dagli avvocati (che era stata anche la ragione dell'avvenuta applicazione dei parametri minimi di liquidazione dei compensi da parte del
Tribunale di Firenze che aveva definito il giudizio della causa promossa dalla , nonché, dall'altra CP_8 parte, dell'esito della controversia, del valore della causa, della difficoltà della materia trattata e della qualità dell'attività svolta dai difensori e di liquidare un compenso di valore intermedio tra i parametri minimo e massimo, specificatamente determinato e pari all'importo del valore del parametro minimo aumentato di circa il 50%.
Infine, con riferimento al quinto motivo di gravame (denominato quarto bis), si evidenzia che il giudice di primo grado non era obbligato a procedere all'aumento del 30% previsto dal secondo comma dell'art. 4 del d.m. 55/2014, trattandosi di una mera facoltà, come fatto palese dal contenuto letterale del comma
(“Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale il compenso può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti….”), rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio, ove motivato, non è denunciabile in sede di legittimità (cfr Cass. civ. ord. n. 13595 del 19.5.2021 e n. 25803 del 30.10.2017 e sent.
10.1.2017 n. 269) e si rileva che il giudice, nel caso di specie, aveva espressamente motivato la decisione sul presupposto che le difese delle altre parti che avevano partecipato al processo (ovvero e Pt_7 [...]
) non avessero determinato un effettivo aggravio dell'attività defensionale, come lasciava Parte_6 presumere la circostanza della mancata produzione in giudizio delle comparse di costituzione di dette parti da loro redatte.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del 12.4.2018 e n. 1775 del
24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi, la e la Pt_1 Pt_2 sono risultate soccombenti, seppur in misura ridotta, rispetto alla domanda di pagamento del compenso avanzata dagli avvocati e per cui le spese dei due gradi, previa compensazione delle CP_1 CP_4 stesse nella misura del 50% per la soccombenza reciproca, vanno poste a carico delle medesime sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22 (in vigore dal 23.10.2022).
Pertanto, applicato lo scaglione compreso tra euro 52.000,01 e 260.000,00 in considerazione del valore del credito riconosciuto, le spese vanno liquidate, per il primo grado, nella misura già stabilita dal Tribunale di
Prato e, per il secondo grado, in euro 6.817,50 per compenso professionale, oltre accessori di legge. Si deve dare, infine, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento, da parte di e , dell'ulteriore contributo unificato di cui Parte_1 Parte_2 all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e Parte_1
e da VE AS AN OL ed avverso la sentenza n. 189/2021 Parte_2 Parte_3 del Tribunale di Prato, pubblicata in data 8.3.2021, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata e fermo il resto, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da VE AS AN OL ed Parte_3
, condanna e , in solido tra loro, al pagamento in favore
[...] Parte_1 Parte_2 dei medesimi della complessiva somma di euro 5.534,00, oltre accessori di legge, a titolo di compenso professionale, con riferimento ai progetti di notula n. 6 e 7, in luogo della minor somma di € 2.768,00 liquidata dal giudice appellato;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento in favore di VE Parte_1 Parte_2
AS AN OL ed delle spese di lite dei due gradi di giudizio, che liquida, Parte_3 previa compensazione delle stesse nella misura del 50%, per il primo grado, nella misura già stabilita dal Tribunale di Prato e, per il secondo grado, in euro 6.817,50 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento, da parte di e , dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR Parte_1 Parte_2
115/2000.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Santese Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.