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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Presidente
CO NI, Relatore
DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 441/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120259000680263000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 627/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento inerente plurime cartelle tributarie non onorate, eccependo la prescrizione del credito (valore 133.190,03 euri).
AG Entrate Riscossione, regolarmente costituita evidenzia la regolarità delle notifiche delle cartelle e la sussistenza di svariati atti interruttivi della prescrizione.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Invero il ricorrente ha analiticamente dimostrato che in tutti e 28 i casi, i crediti indicati nelle cartelle di pagamento, anche tenuto conto degli atti interruttivi evidenziati, siano da ritersi comunque prescritti, essendo decorsi invano i previsti termini (5 o 10 anni a seconda dei casi) tra la prima notifica della relativa cartelle e l'ultima intimazione di pagamento oggetto dell'impugnazione.
Queste le ragioni dell'accoglimento.
Assorbite le residue doglianze.
Le spese, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000/oo oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite a favore di Ricorrente_1 Ricorrente_1 che liquida in €.2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA se dovute
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Presidente
CO NI, Relatore
DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 441/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120259000680263000 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 627/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento inerente plurime cartelle tributarie non onorate, eccependo la prescrizione del credito (valore 133.190,03 euri).
AG Entrate Riscossione, regolarmente costituita evidenzia la regolarità delle notifiche delle cartelle e la sussistenza di svariati atti interruttivi della prescrizione.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Invero il ricorrente ha analiticamente dimostrato che in tutti e 28 i casi, i crediti indicati nelle cartelle di pagamento, anche tenuto conto degli atti interruttivi evidenziati, siano da ritersi comunque prescritti, essendo decorsi invano i previsti termini (5 o 10 anni a seconda dei casi) tra la prima notifica della relativa cartelle e l'ultima intimazione di pagamento oggetto dell'impugnazione.
Queste le ragioni dell'accoglimento.
Assorbite le residue doglianze.
Le spese, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000/oo oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite a favore di Ricorrente_1 Ricorrente_1 che liquida in €.2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA se dovute