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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/05/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5439 al ruolo generale della volontaria giurisdizione per l'anno
2024, promossa da
, c.f. nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Castiadas loc. Masone Murtas, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Besta 2 , presso lo studio dell'avv. Sebastiano Tola, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
adottante
contro
, C.F nata il [...] a [...] CP_1 C.F._2
residente in [...]
adottando
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “che l'Ill.mo Tribunale di Cagliari voglia fissare, ai sensi dell'art. 311, l'udienza per la comparizione del ricorrente, dell'adottanda ed CP_1
eventualmente, se ritenuto necessario, della di lei madre , entrambe residenti in Parte_2
Castiadas, in loc. Masone Murtas s.n., per esprimere il proprio consenso sull'istanza per la quale oggi si procede.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 04.07.2024 il sig. , nato a [...] il [...] ha Parte_1
adito l'intestato tribunale domandando l'adozione della maggiorenne nata il 09-04- CP_1
1998 a ER (CA) residente in [...]in loc. Masone Murtas
A fondamento della domanda formulata, il ricorrente ha esposto di essere celibe e legato da un vincolo affettivo sentimentale pluriennale more uxorio con la Sig.ra vedova Parte_2
dall'anno 2019, che nel precedente matrimonio aveva generato insieme al ex marito (il defunto
[...]
nato il 01-02- 1960 a CAGLIARI e deceduto il 17.11.2019 a DECIMOMANNU (CA)) Per_1
un'unica figlia ormai maggiorenne, , nubile, oggi con loro convivente in loc. Masone CP_1
Murtas; che i tre compongono un unico nucleo familiare e di voler adottare quest'ultima, per consolidare e ufficializzare il vincolo affettivo esistente ormai da lungo tempo con entrambe;
di aver compiuto gli anni trentacinque e di superare di oltre diciotto quelli dell'adottanda; di non aver mai contratto matrimonio e di non aver avuto precedentemente alcun altro figlio legittimo o naturale.
****
Fissata la comparizione delle parti, all'udienza del 13 dicembre 2024, il ricorrente, presente personalmente ha insistito nella domanda di adozione. Ha precisato, inoltre, che con l'adottanda vi
è un rapporto di affetto filiale in ragione del fatto che da 15 anni convive more uxorio con la madre dell'adottanda. La stessa adottanda ha convissuto con lui fino a tre anni or sono quando la stessa si è
trasferita a Cagliari per lavoro. Ha precisato di abitare a Castiadas con la madre Parte_2
dell'adottanda.
L'adottanda, comparsa personalmente, ha affermato di avere vissuto con il e la propria madre Pt_1
come una famiglia e di avere sentito il come padre ed altresì che il proprio padre biologico è Pt_1
defunto il 17.1.2019 : “comunque già da molto tempo prima mia madre si era separata, portandomi
con sé, in quanto mio padre era un uomo violento con continue violenze fisiche e psicologiche. La
CP_ separazione risale all'anno 2008. Quanto al cognome mi sta bene che sia anteposto a tanto
essere indentificata come ” Controparte_2
La signora , nata a [...] il [...] identifica con CIE CA74394FK, madre Parte_2
dell'adottanda ha affermato di nulla opporre e anzi di prestare il proprio assenso all'adozione. Ha in particolare precisato: “con l'adottante vi è un rapporto di convivenza quali marito e moglie ormai da
15 anni. Mia figlia ha convissuto con me e il fin dall'anno 2009 dopo che mi sono CP_1 Pt_1
separata dal padre mio marito ” Persona_1
All'esito dell'udienza il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Diritto
L'istanza tesa all'adozione del maggiorenne innanzi citato è fondata e va pertanto accolta.
Giova osservare che l'adozione dei maggiorenni, sia nella giurisprudenza costituzionale che della
Suprema Corte, sia in primis funzionale all'esigenza di assicurare la trasmissione del nome e del patrimonio a chi non ha un discendente.
La condizione per potervi procedere, quindi, era che l'adottante non avesse figli legittimi o legittimati;
tanto in ossequio alla tradizione che attribuiva all'adozione una finalità sostanzialmente sostitutiva della mancante paternità o maternità legittima che, appunto, si realizzava con la trasmissione del nome e del patrimonio ( Corte Cost., ordinanza n. 252/1996 e, più di recente,
ordinanza n. 170/2003). Tuttavia, la stessa Corte Cost., già con la sentenza n. 557 del 1988, aveva ridimensionato il rilievo di una tale condizione, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 C.C. nella parte in cui non consentiva l'adozione a persone che avessero discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti, con la conseguenza che il tradizionale divieto di adozione ora non è più assoluto ma viene meno quando costoro prestino il loro assenso.
Alla luce di tale pronunzia, quindi, l'istituto de quo non persegue più soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio ma viene utilizzato nella prassi anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella del consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto affettivo e di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto (cfr. Cass. Civ., 3/2/2006 n. 2426).
L'elemento qualificante dell'odierna vicenda processuale, che non necessita di alcun approfondimento istruttorio, è che l'adottante ha vissuto con la propria madre ed il fin dal Pt_1
2019 e i tre compongono un unico nucleo familiare .
Nel caso concreto pertanto la domanda intende ufficializzare un rapporto affettivo che, a detta del ricorrente (e confermato dall'adottantante), è risalente al 2019 , anno in cui ha intrattenuto una relazione sentimentale con la madre dell'adottanda.
Ritiene pertanto questo Collegio che accertata la piena, libera e consapevole volontà di procedere ad adozione sia da parte dell'adottante che dell'adottato, sussistano tutte le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di adozione della ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da , Parte_1
nato a [...] il [...], visti gli artt. 291 ss. c.c. - dispone farsi luogo all'adozione di , nata il [...] a [...] e residente CP_1
in Castiadas, da parte di , nato a [...] il [...], del quale assume il Parte_1
cognome anteponendolo al proprio;
- Dispone che la Cancelleria provveda alle comunicazioni all'Ufficiale di Stato civile di
Muravera e all'Ufficio Anagrafe per quanto di competenza perché si proceda alle formalità
di trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c..
- ordina l'annotazione della presente sentenza nell'atto di nascita dell'adottato a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune di Muravera.
- nulla per le spese
Così deciso in Cagliari, il 20.5.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est.
Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5439 al ruolo generale della volontaria giurisdizione per l'anno
2024, promossa da
, c.f. nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Castiadas loc. Masone Murtas, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Besta 2 , presso lo studio dell'avv. Sebastiano Tola, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
adottante
contro
, C.F nata il [...] a [...] CP_1 C.F._2
residente in [...]
adottando
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “che l'Ill.mo Tribunale di Cagliari voglia fissare, ai sensi dell'art. 311, l'udienza per la comparizione del ricorrente, dell'adottanda ed CP_1
eventualmente, se ritenuto necessario, della di lei madre , entrambe residenti in Parte_2
Castiadas, in loc. Masone Murtas s.n., per esprimere il proprio consenso sull'istanza per la quale oggi si procede.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 04.07.2024 il sig. , nato a [...] il [...] ha Parte_1
adito l'intestato tribunale domandando l'adozione della maggiorenne nata il 09-04- CP_1
1998 a ER (CA) residente in [...]in loc. Masone Murtas
A fondamento della domanda formulata, il ricorrente ha esposto di essere celibe e legato da un vincolo affettivo sentimentale pluriennale more uxorio con la Sig.ra vedova Parte_2
dall'anno 2019, che nel precedente matrimonio aveva generato insieme al ex marito (il defunto
[...]
nato il 01-02- 1960 a CAGLIARI e deceduto il 17.11.2019 a DECIMOMANNU (CA)) Per_1
un'unica figlia ormai maggiorenne, , nubile, oggi con loro convivente in loc. Masone CP_1
Murtas; che i tre compongono un unico nucleo familiare e di voler adottare quest'ultima, per consolidare e ufficializzare il vincolo affettivo esistente ormai da lungo tempo con entrambe;
di aver compiuto gli anni trentacinque e di superare di oltre diciotto quelli dell'adottanda; di non aver mai contratto matrimonio e di non aver avuto precedentemente alcun altro figlio legittimo o naturale.
****
Fissata la comparizione delle parti, all'udienza del 13 dicembre 2024, il ricorrente, presente personalmente ha insistito nella domanda di adozione. Ha precisato, inoltre, che con l'adottanda vi
è un rapporto di affetto filiale in ragione del fatto che da 15 anni convive more uxorio con la madre dell'adottanda. La stessa adottanda ha convissuto con lui fino a tre anni or sono quando la stessa si è
trasferita a Cagliari per lavoro. Ha precisato di abitare a Castiadas con la madre Parte_2
dell'adottanda.
L'adottanda, comparsa personalmente, ha affermato di avere vissuto con il e la propria madre Pt_1
come una famiglia e di avere sentito il come padre ed altresì che il proprio padre biologico è Pt_1
defunto il 17.1.2019 : “comunque già da molto tempo prima mia madre si era separata, portandomi
con sé, in quanto mio padre era un uomo violento con continue violenze fisiche e psicologiche. La
CP_ separazione risale all'anno 2008. Quanto al cognome mi sta bene che sia anteposto a tanto
essere indentificata come ” Controparte_2
La signora , nata a [...] il [...] identifica con CIE CA74394FK, madre Parte_2
dell'adottanda ha affermato di nulla opporre e anzi di prestare il proprio assenso all'adozione. Ha in particolare precisato: “con l'adottante vi è un rapporto di convivenza quali marito e moglie ormai da
15 anni. Mia figlia ha convissuto con me e il fin dall'anno 2009 dopo che mi sono CP_1 Pt_1
separata dal padre mio marito ” Persona_1
All'esito dell'udienza il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Diritto
L'istanza tesa all'adozione del maggiorenne innanzi citato è fondata e va pertanto accolta.
Giova osservare che l'adozione dei maggiorenni, sia nella giurisprudenza costituzionale che della
Suprema Corte, sia in primis funzionale all'esigenza di assicurare la trasmissione del nome e del patrimonio a chi non ha un discendente.
La condizione per potervi procedere, quindi, era che l'adottante non avesse figli legittimi o legittimati;
tanto in ossequio alla tradizione che attribuiva all'adozione una finalità sostanzialmente sostitutiva della mancante paternità o maternità legittima che, appunto, si realizzava con la trasmissione del nome e del patrimonio ( Corte Cost., ordinanza n. 252/1996 e, più di recente,
ordinanza n. 170/2003). Tuttavia, la stessa Corte Cost., già con la sentenza n. 557 del 1988, aveva ridimensionato il rilievo di una tale condizione, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 C.C. nella parte in cui non consentiva l'adozione a persone che avessero discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti, con la conseguenza che il tradizionale divieto di adozione ora non è più assoluto ma viene meno quando costoro prestino il loro assenso.
Alla luce di tale pronunzia, quindi, l'istituto de quo non persegue più soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio ma viene utilizzato nella prassi anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella del consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto affettivo e di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto (cfr. Cass. Civ., 3/2/2006 n. 2426).
L'elemento qualificante dell'odierna vicenda processuale, che non necessita di alcun approfondimento istruttorio, è che l'adottante ha vissuto con la propria madre ed il fin dal Pt_1
2019 e i tre compongono un unico nucleo familiare .
Nel caso concreto pertanto la domanda intende ufficializzare un rapporto affettivo che, a detta del ricorrente (e confermato dall'adottantante), è risalente al 2019 , anno in cui ha intrattenuto una relazione sentimentale con la madre dell'adottanda.
Ritiene pertanto questo Collegio che accertata la piena, libera e consapevole volontà di procedere ad adozione sia da parte dell'adottante che dell'adottato, sussistano tutte le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di adozione della ricorrente.
PQM
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da , Parte_1
nato a [...] il [...], visti gli artt. 291 ss. c.c. - dispone farsi luogo all'adozione di , nata il [...] a [...] e residente CP_1
in Castiadas, da parte di , nato a [...] il [...], del quale assume il Parte_1
cognome anteponendolo al proprio;
- Dispone che la Cancelleria provveda alle comunicazioni all'Ufficiale di Stato civile di
Muravera e all'Ufficio Anagrafe per quanto di competenza perché si proceda alle formalità
di trascrizione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c..
- ordina l'annotazione della presente sentenza nell'atto di nascita dell'adottato a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune di Muravera.
- nulla per le spese
Così deciso in Cagliari, il 20.5.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est.
Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti