Art. 1.
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Il Governo del Re e' autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e il Peru' firmato a Lima il 23 dicembre 1874.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1878.
UMBERTO.
Depretis.
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Il Governo del Re e' autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e il Peru' firmato a Lima il 23 dicembre 1874.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1878.
UMBERTO.
Depretis.