Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/02/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 4727 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. LE Sdino - Presidente-
Dott. Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott. Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4727 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SCALA LUCIA presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia VIA S,MARIA DELLA LIBERA,13 NAPOLI
ATTORE
E nato in data [...] a [...] Controparte_1
C.F._2
CONVENUTO contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/03/2024 chiedeva pronunziarsi la Parte_1
separazione personale in relazione al matrimonio contratto con in Napoli il Controparte_1
21.1.2002 (atto n. 9 , P. II, S.A , sez Q anno 2002 ).
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati nata a [...] il [...], Per_1 Per_2
Per_ nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...].
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
• la separazione con addebito a carico di controparte;
1
• l'affidamento condiviso dei figli minori e con domiciliazione privilegiata Per_2 materna;
• la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori e di maggiorenne Per_1 non economicamente indipendente pari a 600,00 € (200,00 € per ciascun figlio) oltre il
50% delle spese straordinarie;
• un assegno di mantenimento in proprio favore da quantificare in euro 200,00.
Solo parte ricorrente compariva in data 2.7.2024 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc che, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia del convenuto, così provvedeva:
• Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
• ai sensi dell'articolo 191 CC come modificato dalla legge 55 2015 dispone l'annotazione dell'ordinanza nei registri dello stato civile ai fini dello scioglimento della comunione tra i coniugi (matrimonio celebrato tra il Parte_2
21/01/2002 a NAPOLI (NA). Atto N. 9 parte II serie A - anno 2002 - Comune di NAPOLI (NA)
- Ufficio 19.
• Affida i figli minori ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento presso la madre alla quale è affidata la gestione ordinaria, e disciplina di incontri liberi con il padre in ragione dell'età dei minori e dell'assenza di criticità;
• Dispone altresì che il incontri i figli CP_1
• per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo nel mese di agosto da concordare con la madre per il corrente anno entro il 20.7.24
• Durante le festività natalizie e pasquali secondo la regola dell'alternanza
• Il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori secondo la regola dell'alternanza
• Sempre il giorno della festa del papà, nonché il giorno del suo compleanno e del suo onomastico. Prescrive ai genitori una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica dei minori;
• avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato, dispone che CP_1
versi a (ex art 473 bis 22 con decorrenza dalla domanda) la
[...] Parte_1 somma complessiva di euro 600,00 (segnatamente a titolo di contributo al mantenimento dei Per_ figli minori nato [...] e nata [...] 225,00€ per ciascun figlio ed Per_2
€ 150,00 a titolo di assegno di mantenimento della ) entro il giorno cinque di ciascun Parte_1 mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre per i figli il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal
2 Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori .
• Nulla dispone per la figlia maggiorenne in difetto di domanda alla luce della Per_1 convivenza prevalente con il padre;
In assenza di istanze istruttorie fissava l'udienza per il prosieguo del 23.1.25 ed, in quella sede, tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio stante la rinuncia ai termini ex art
473 bis 28 cpc .
Il P.M. concludeva come in atti.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si osserva, inoltre, che non risulta dimostrata alcuna condotta foriera di addebito della separazione richiesta dalla attrice che peraltro non ha esercitato i suoi poteri istruttori non avanzando alcuna richiesta sul punto.
La domanda di addebito, prospettata peraltro in termini generici indicativi sostanzialmente di un progressivo allontanamento per incompatibilità di carattere, va pertanto rigettata perché non provata.
Quanto alle determinazioni accessorie alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso , richiesto da entrambe le parti e dal PM, sia conforme all'interesse dei minori essendo peraltro pacifico gli stessi hanno un'assidua frequentazione con il padre e una sana relazione con quest'ultimo (sul punto si rimanda alle dichiarazioni rese dalla attrice all'udienza del
2.7.24 quando dichiaravaNon ho riserve in ordine alle competenze genitoriali di LE quanto a
Per_
e;
non sono però in grado di dire che rapporti hanno, perché loro con me non ne Per_2
vogliono parlare. Loro certo hanno un rapporto costante col padre, vanno a casa del padre, LE accompagna talvolta a calcetto. Preciso che ora vive con il padre, penso che lei Per_2 Per_1
abbia preso questa decisione in quanto non solo non ha condiviso la mia determinazione di separarmi, ma anche per un fatto logistico perché la casa di mamma è piccola e lei dal padre ha verosimilmente più spazi. Io comunque sento e devo però dire che lei è comunque determinata Per_1
allo stato a rimanere con il padre.).
3 Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata dei minori ritiene il Collegio che, conformemente alla concorde richiesta della attrice e del PM, vada riconosciuta la residenza privilegiata della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale.
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare i figli, in considerazione della assenza di contrasti, si conferma, su conforme richiesta anche del PM, quanto disposto dal relatore giusta ordinanza ex art
473 bis 22 cpc.
Il Collegio osserva inoltre di condividere l'operato del Giudice relatore che ha reputato di non procedere all'ascolto dei minori. La scelta dell'affido condiviso, del domicilio materno come luogo di residenza preferenziale, l'ampio regime di frequentazione del padre e l'assenza di contrasti sul punto, inducono infatti il Tribunale a ritenere, nel caso di specie, manifestamente superfluo l'ascolto dei minori nella controversia in oggetto.
Quanto alle determinazioni economiche è doveroso osservare che la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla determinazione a carico del resistente medesimo, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole.
Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica, de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
In conseguenza si ritiene che a seguito della contumacia della parte obbligata alla contribuzione - nella specie il genitore nei confronti della prole -, nella determinazione del quantum , occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, e qualora la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione, l'obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace.
Del resto, tale conclusione appare vieppiù confermata dalla circostanza che ad analoghe conclusioni
- id est in punto di mantenimento “minimo”, non derogabile e determinato alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore - il costante insegnamento di legittimità è giunto in relazione alla problematica della determinazione dell'obbligo contributivo a carico del genitore disoccupato;
infatti neanche la ipotetica e non provata disagiata condizione economica dell'obbligato fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto e a tal fine, non sarebbe stata sufficiente neanche una eventuale semplice indicazione dello stato di disoccupazione giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che
4 la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli.
Nel caso di specie il convenuto non si è costituito e pertanto non ha offerto alcuna prova in ordine alla concreta incolpevole impossibilità contributiva al mantenimento dei minori che va confermato - alla luce della modesta capacità contributiva riferita dalla attrice (la quale riferiva l'attività di barman presso il bar e dichiarava Per quanto mi consta mio marito figurava in part time ma in realtà PT lavorava su turni di 8 ore e non ho mai saputo quanto guadagnava;
mi diceva una volta 1000,00€ una volta 1200,00 € e poi non so a quanto ammontavano le mance ) nella misura prevista con ordinanza provvisoria del 2.7.24 (225,00€ per ciascun figlio) in ragione anche della riferita percezione integrale dell'Assegno unico da parte dell'attrice pari a circa 350-370 € complessivi (vedi verbale del 2.7.24) .
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per i minori allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
In ordine all'assegno di mantenimento invocato dalla parte attrice il Collegio aderendo al costante indirizzo di legittimità osserva che La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché
i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (- cassazione n 12196 //2017 , in senso conforme anche ex plurimis Cassazione 16809/19 ,
5605/20)
Nel caso di specie, in base alla documentazione reddituale in atti, si ritiene di confermare le determinazioni provvisorie che hanno riconosciuto un minimo assegno alla moglie, pur alla luce della capacità lavorativa della ricorrente che riferiva entrate modestissime (Ripeto che io non lavoro anche perché non può ritenersi lavoro la mia attività occasionale di servizi per le case, o di cameriera in
5 ristorante, o di collaborazione in un negozio;
non guadagno praticamente niente se non i soldi per CP_ comprarmi le sigarette e dare la paghetta a ovvero in ragione della mancanza di reddito e mezzi adeguati a mantenere il tenore di vita, certamente modesto, goduto durante la convivenza matrimoniale.
Non può invece trovare accoglimento la domanda attorea in ordine alla previsione, a carico del
, di contributo al mantenimento di in quanto la stessa vive presso il padre e per l'effetto CP_1 Per_1
vi è difetto di legittimazione dell'attrice.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazionee peraltro il rigetto delle domande di addebito e di mantenimento di Per_1 avanzate dalla attrice, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
Il collegio rilevando che non veniva formulata istanza tramite applicativo in ordine alla CP_3
liquidazione delle spese sostenute dalla parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello stato non provvede in questa sede alla liquidazione ex art 83 co 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui della delibera emessa dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e Parte_1 Controparte_1
• Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori con residenza privilegiata presso la madre e disciplina il diritto di visita del padre come in motivazione.
• dispone che versi a (con decorrenza dalla domanda) la Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di euro 450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori Per_
nato [...] e nata [...] (225,00€ per ciascun figlio) entro il giorno Per_2 cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori .
6 • dispone che versi a (con decorrenza dalla domanda) la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 150,00 a titolo di assegno di mantenimento entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 9 , P. II, S.A , sez Q anno 2002 )
• Spese irripetibili
• rigetta per il resto.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 31.1.25
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. LE Sdino
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