Accoglimento
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 4669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4669 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 04669/2025REG.PROV.COLL.
N. 07944/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7944 del 2024, proposto da
Serenissima Ristorazione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A0434EC50E, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Manzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alberico II n.33;
contro
Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Bavaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Perrone e Angelo Michele Benedetto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michele Perrone in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 768/2024, resa in forma semplificata tra le parti sul ricorson.540/2024, proposto avverso gli esiti della procedura per l’affidamento del servizio di refezione scolastica mediante fornitura di pasti, trasporto e distribuzione (CIG. A0434EC50E) indetta dal Comune di Modugno;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro soc. coop. e del Comune di Modugno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Giacinta Serlenga e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il presente giudizio concerne gli esiti della gara esperita per l’affidamento del servizio di refezione scolastica nel comune di Modugno, di cui è risultata aggiudicataria la “Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro soc. coop.”, odierna appellata.
Avverso tale aggiudicazione presentava ricorso al Tar Bari la seconda classificata, Serenissima ristorazione s.p.a., lamentando l’erroneità del punteggio assegnato alla propria offerta tecnica in relazione alle 9 offerte migliorative proposte (4,5) e rivendicando il punteggio massimo di 6 in applicazione del criterio III previsto dalla lex di gara; punteggio massimo invece riconosciuto alla cooperativa controinteressata, a fronte della proposizione di 19 migliorie.
Il Tar adito respingeva il gravame con sentenza in forma semplificata n.768/2024, disattendendo sia le censure dedotte in via principale, tutte incentrate sull’interpretazione dell’art. 7 lett.b) del disciplinare di gara nella parte che regola l’attribuzione del punteggio alle proposte migliorative in questione (punto 3.1); sia quelle dedotte, in via subordinata, avverso lo stesso art.7 - in parte qua- per l’eventualità di un’interpretazione conforme a quella seguita dalla stazione appaltante.
Tale pronunzia era fatta oggetto di appello, giusta atto notificato in data 14 ottobre 2024 e depositato il successivo 23 ottobre. Si costituivano in giudizio per resistere al gravame la cooperativa aggiudicataria e il Comune di Modugno, con atti –rispettivamente- in data 30 ottobre e 28 novembre 2024.
All’udienza del 3 aprile 2025, la causa era trattenuta in decisione.
2.- L’appello può essere accolto nei termini che seguono.
Il giudice di prime cure, pur stigmatizzando il tenore non limpido dell’art. 7 del disciplinare di gara, ha ritenuto –in estrema sintesi- di poter superare il complesso delle censure proposte dalla seconda classificata attraverso un’interpretazione logico-sistematica della lex specialis ; respingendo altresì le censure di genericità dell’art.7 stesso, nella parte in cui disciplina il criterio III, articolate nel secondo motivo di ricorso in primo grado (e riprodotte nel secondo motivo di appello).
Più in dettaglio il Tar, ponendo a confronto il criterio III di cui si tratta con le diverse previsioni contenute ai punti 1.7, 1.8, 1.9 e 2.1 riferite ai criteri I e II, ne ha negato il carattere oggettivo e, conseguentemente, esclusa l’applicazione automatica nella misura massima di 6 punti in relazione ad un numero di migliorie pari o superiore a 6, come preteso dalla società odierna appellante; e, chiaritone il carattere non tabellare ma discrezionale, ha ritenuto: a) di poter ricostruire la griglia valutativa di riferimento richiamando la parte finale della disposizione stessa, recante le modalità per l’attribuzione dei punteggi attraverso la specificazione dei coefficienti e dei relativi criteri di applicazione (cfr. pagine 21/22 del disciplinare); b) di supportare la ricostruzione operata con il richiamo alla necessità che la valutazione delle offerte fosse incentrata sul “confronto tra progetti” (secondo le indicazioni contenute in particolare a pag. 21), che avrebbe dovuto in sé implicare il doveroso apprezzamento da parte della Commissione –in chiave comparativa- della “pertinenza” di ogni proposta migliorativa e della “sua attitudine a migliorare il servizio”, secondo i coefficienti stessi.
Orbene, tale ricostruzione condivisibile nella parte in cui esclude l’automatismo del criterio in contestazione, non convince laddove implica il superamento delle censure di genericità della griglia valutativa, contenute –come detto- nel secondo motivo di ricorso e riprodotte in appello, scontrandosi con la obiettiva vaghezza e –conseguente- scarsa chiarezza del dato testuale. Se cioè, il raffronto tra il criterio III e la diversa formulazione delle disposizioni riferite ai sub parametri dei criteri I e II conduce a supportare la conclusione attinta dal giudice di primo grado di escludere qualsiasi automatismo nell’assegnazione del punteggio e di respingere, dunque, anche in appello il primo gruppo di censure, la ricostruzione operata non può essere spinta al punto da obliterare il dato testuale, nel tentativo di recuperare all’interno della legge di gara quella razionalità e compiutezza di disciplina necessarie a supportare i punteggi numerici assegnati.
Non soccorrono all’uopo –diversamente da quanto si legge in sentenza- i coefficienti riportati a pag. 21 del disciplinare, pur dichiaratamente preordinati a “… rendere uniforme l’attribuzione del punteggio ” all’esito di una “ valutazione delle offerte tecniche mediante il confronto tra progetti ”, giacchè tali coefficienti, in assenza di una migliore specificazione –a monte- dei parametri e sotto-criteri, restano palesemente vaghi e privi di consistenza; ciò che appare chiaro alla semplice lettura dell’elenco riportato a pag.20 (privo di qualsiasi specificazione contenutistica) e del passaggio immediatamente successivo, a pag. 22, in cui viene espressamene evocato un collegamento tra tali coefficienti e i criteri e sub-criteri di natura qualitativa (ai quali è indubbiamente riconducibile il criterio per la valutazione delle migliorie) ma, ancora una volta, senza alcuna precisazione sostanziale. La lex di gara ivi chiarisce solo il carattere discrezionale del punteggio da 0 a 1 di cui ogni commissario avrebbe potuto disporre, individuando i successivi passaggi necessari per l’assegnazione dei punteggi nel calcolo della media e nella trasformazione del risultato in coefficienti definitivi.
Nulla di più e di più lontano dalla definizione di una griglia di valutazione puntuale.
Né a far chiarezza soccorre la descrizione delle proposte migliorative, sostanziandosi in un mero richiamo alle finalità perseguite con le proposte stesse e in un elenco aperto: “ proposte migliorative per implementare la qualità/presentazione dei pasti somministrati e le caratteristiche di convivialità delle mense scolastiche, nonché l’accoglienza nei locai adibiti a refettorio (momenti ludici, abbellimento refettori tramite totem, adesivi alimenti, da realizzarsi su tutti i plessi ed ogni altra iniziativa proposta dalla ditta partecipante “ (cfr. pag. 20, ultimo cpv.).
Il secondo motivo di appello appare, dunque, fondato.
3.- In conclusione, il gravame è suscettibile di favorevole apprezzamento nei termini che precedono, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento degli atti con esso impugnati. Va conseguentemente disposta l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti con esso impugnati. Dichiara l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacinta Serlenga | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO