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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3445 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente rel.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19074 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
TRA
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. D'AMBROSIO STEFANO presso cui elettivamente domicilia
ATTORE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. COPPOLA GIORGIO presso cui elettivamente domicilia
CONVENUTO
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/09/2024 chiedeva Parte_1 pronunziarsi la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio (nato a [...], il [...]), Per_1 sia degli aspetti relativi all'affido che a quelli riguardanti il mantenimento.
In particolare, deduceva: Parte_1
- che dalla relazione sentimentale intrapresa con la IG.ra CP_1 era nato un figlio: , il 30/05/2008; Persona_2
- che la suddetta relazione sentimentale era entrata in crisi nel corso del
2009, sicché le parti avevano interrotto la coabitazione, regolando le reciproche prerogative genitoriali di fatto, senza ricorrere alla Autorità
Giudiziaria;
- che nel 2006 era stato ristretto presso la casa circondariale di Sant'Angelo dei Lombardi, motivo per il quale aveva potuto frequentare il figlio in base alle facoltà concessegli per via giudiziaria e durante la detenzione domiciliare;
- che la IG.ra nel 2017 aveva introdotto la procedura ex art. 337 CP_1
ter c.c., innanzi al Tribunale di Napoli, con ricorso rubricato al n. 1174/17 del registro VG;
- che, all'esito della Camera di Consiglio del 5 lug. 2018, il Collegio, con decreto n. cron. 4869/18, non reclamato e dunque definitivo, così statuiva:
a) affido congiunto del minore ad entrambi i genitori, non sussistendo i presupposti per derogare al modello normativo generale della bigenitorialità;
b) collocamento privilegiato presso la madre ma, stante la situazione di fatto del Vetere, facoltà della IG.ra di CP_1 assumere in proprio le decisioni scolastico/sanitarie del minore
(all'epoca di 10 anni);
c) calendario delle visite idoneo a garantire continuità di rapporto tra padre e figlio e quindi almeno un giorno a settimana ed un pernottamento, se assentito dagli organi competenti;
d) concorso al mantenimento del minore a carico del padre in €
500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie sanitarie e di istruzione”;
- di aver scontato la predetta pena per spaccio di stupefacenti in concorso per fatti risalenti al 2011 e di essere attualmente in libertà – nonché pienamente riabilitato – potendo “esercitare le sue prerogative genitoriali in modo pienamente congiunto” e che, dunque, le statuizioni concernenti la genitorialità contenute nel decreto n. 4869/18;
- che il figlio minore aveva ormai compiuto sedici anni ed era, Per_1 pertanto, dotato di capacità di discernimento e autodeterminazione;
- che il minore frequentava il terzo anno del Liceo scientifico Margherita di Savoia in Napoli con discreto profitto;
- che, da ormai un biennio, il minore trascorreva con il padre la metà del suo tempo extra-scolastico consumando i suoi pasti, studiando e pernottando presso il suo domicilio ove vi era, inoltre, rimasto “per quattro mesi consecutivi nel 2023 (gennaio – maggio) e per circa tre mesi nel 2024”;
- che la sopravvenuta volontà del minore era quella di “alternare il suo collocamento tra i due genitori in modo assolutamente paritetico, settimanale, quindicinale o mensile”;
- di avere un impiego stagionale quale skipper nel golfo di Napoli presso la soc. Mondoguide s.r.l.;
- dichiarava, inoltre, che, sebbene lo stipendio fosse pari a circa € 1.000 mensili, egli si trovava nelle condizioni di garantire al minore tutto quanto necessario nei tempi di collocamento presso di lui ed in particolare una abitazione più che decorosa;
diversamente, lo stesso non avrebbe potuto aggiungere “a tali dazioni dirette e costanti l'onere fisso mensile di €
500,00 attualmente vigente”;
- che abitava in quella che era l'abitazione materna, dallo stesso condotta in locazione, sita in Napoli, alla via Piave n. 85 dotata di una camera per il figlio idonea ad assicurare la privacy e lo studio e che era garantito il giusto collegamento casa-scuola;
- che versava in una “disastrosa situazione debitoria”, aggravatasi nell'ultimo biennio;
- che la sig.ra lavorava stabilmente presso un ristorante e viveva CP_1 in un immobile in affitto;
precisava, inoltre, che la stessa aveva intrapreso una stabile convivenza che le consentiva di dividere tutte le spese di casa;
pertanto, chiedeva:
I. “disporre la modifica del decreto in oggetto, affinché tutte le decisioni di maggiore interesse siano assunte da entrambi i genitori;
II. sempre in modifica, collocare il figlio in modo paritetico ed in base ad alternanza, secondo i desiderata del minore stesso e come il
Tribunale riterrà più opportuno nel di lui superiore interesse;
per
l'effetto di quanto sopra, nel periodo di rispettiva spettanza ciascuno dei genitori attenderà al mantenimento del minore direttamente, sicché decadrà l'obbligo di contribuzione fissa mensile a carico del padre, divise invece le sole spese straordinarie al 50% in base ai vigenti protocolli. Il ricorrente presta consenso a che la IG.ra
sia destinataria esclusiva dell'assegno Unico o degli altri CP_1 bonus, se erogati. Il ricorrente si offre, pro bono pacis, di sopportare in via esclusiva le spese per lo sport e per un corso di lingua inglese di e si impegna a prestare consenso e sopportare per la Persona_2 metà le spese di eventuali lezioni private, ricariche di cellulare e quelle legate ad uno scooter 125 c.c.;
III. In via alternativa disporre l'affidamento condiviso del minore in favore di entrambi i genitori, ma con collocazione prevalente presso il padre, alla via Piave n. 85, calibrando gli incontri con la madre sia infrasettimanali che nei week end alternati e fissando l'assegno di concorso al mantenimento a carico della madre non collocataria;
IV. In via estremamente gradata, disporre un calendario di collocamento presso il padre più intenso di quello attuale e per effetto di ciò, della situazione finanziaria del ricorrente e della stabile coabitazione della IG.ra , ridurre l'assegno mensile di CP_1 contributo ad € 250,00;
V. Tutte le festività (1° novembre;
8 dicembre;
Martedì Grasso;
25 aprile;
festa del Santo patrono;
1° maggio;
2 giugno) saranno alternate nel corso dell'anno tra i genitori;
VI. Il periodo coincidente con le festività natalizie garantirà a ciascuno dei genitori la cena della vigilia o il pranzo del 25 dicembre, alternando;
attesa l'età del minore, quest'ultimo sceglierà liberamente come trascorre il Capodanno o le vacanze pasquali;
VII. Quale che sia la modalità di collocamento, per le ferie estive, il padre avrà il minore per venti giorni consecutivi a luglio o ad agosto”.
Si costituiva la resistente, la quale deduceva:
- che il ricorrente era stato un giovane imprenditore che aveva investito in attività “molto redditizie”;
- che in virtù in di una condanna definitiva del 25 gennaio 2018, il resistente era rimasto astretto presso la Casa Circondariale di
Sant'Angelo dei Lombardi fino al marzo del 2020 e che, nelle more, si era aperto il procedimento di affidamento e mantenimento del minore conclusosi con il decreto del 6 luglio del 2018; Per_1
- si era sempre adoperata per facilitare il rapporto padre - figlio, sia prima che dopo la pena detentiva, in considerazione del fatto che per anni il minore era rimasto privo della figura paterna;
- che, al contrario, l'affidamento paritetico era del tutto destabilizzante per il minore considerata anche la distanza tra le abitazioni dei genitori, tale da non facilitare la vita scolastica, sociale e affettiva del minore;
- che, in subordine, si opponeva all'accoglimento della domanda di collocamento del minore presso il padre in quanto inammissibile e contraria agli interessi del minore medesimo;
- che il calendario di visite indicato dall'attore appariva del tutto carente non essendo stati indicati gli “incontri ordinari, quelli infrasettimanali e nei fine settimana”;
- che l'attore, nel descrivere la propria situazione finanziaria, ometteva di indicare diverse rendite derivanti dalla locazione di alcuni immobili;
- quanto alle proprie condizioni reddituali, rappresentava che stava effettuando un periodo di prova lavorativa come store manager di un negozio di abbigliamento e che lo stipendio attuale ammontava ad €
700,00/800,00 mensili;
ciò premesso, non opponendosi ad un affido “pienamente condiviso” con il padre, chiedeva quanto segue:
- “venga fissato a carico del sig. , e come da sua espressa richiesta, Pt_1 le spese per lo sport e per la lingua inglese nella misura del 100%; - venga stabilito che le spese di istruzione e le spese mediche, nonché quelle per le (necessarie) lezioni private di recupero scolastico e per le ricariche del cellulare ricadano nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
- si rigettino tutte le ulteriori domande, numerate con II), III) e IV). e) Si stabilisca un calendario di visite in favore del padre come nelle premesse della presente memoria articolato;
- si confermino tutti gli altri provvedimenti adottati con il decreto del 6 luglio 2018 a numero cronologico 4869/2018 emesso nell'ambito del giudizio avente rg 1174/2017”.
All'udienza del 17/12/2024, all'esito dell'ascolto delle parti, il Giudice relatore rinviava all'udienza del 06/03/2025 per l'ascolto del figlio minore.
All'udienza del 06/03/2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, pertanto, i difensori chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione, recependo l'accordo raggiunto tra le parti.
Si rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previo parere del P.M.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole alla regolamentazione dei rapporti tra le parti ed il figlio minore e concludeva per il recepimento dell'accordo.
Le parti, pertanto, hanno raggiunto il seguente accordo:
“1) in modifica del decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data 6 luglio
2018, avente numero cronologico 4869/2018 (giudizio a numero Rg 1174/2017), stabiliscono l'affido in via condivisa del loro figlio minore , senza Persona_3 limitazione alcuna in ordine alle decisioni da adottare;
2) in modifica del decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data 6 luglio
2018, avente numero cronologico 4869/2018 (giudizio a numero Rg 1174/2017), stabiliscono che, attesa la sua età, prossima alla maggiore, Persona_2 liberamente frequenterà il padre, anche pernottando presso la sua abitazione, fermo il dovere dei genitori di comunicare continuativamente gli spostamenti e
l'organizzazione;
3) in modifica del decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data 6 luglio
2018, avente numero cronologico 4869/2018 (giudizio a numero Rg 1174/2017), il sig. si obbliga a versare alla OR , a titolo di Parte_1 CP_1 contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 5 di ciascun mese e a partire dal mese di marzo del 2025, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4) restano ferme le altre condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale di
Napoli in data 6 luglio 2018, avente numero cronologico 4869/2018 (giudizio a numero Rg 1174/2017);
5) il sig. riconosce alla OR , a titolo di arretrati ancora Pt_1 CP_1 dovuti, la somma di € 2000,00 (duemila/00), che verserà nelle seguenti modalità:
a) € 1000,00 (mille/00) alla sottoscrizione del presente accordo;
b) € 500,00 (cinquecento/00) entro il 5 maggio 2025;
c) € 500,00 (cinquecento /00) entro il 5 giugno 2025”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e sono rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• a modifica del decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data 6 luglio 2018 omologa gli accordi delle parti;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Napoli nella Cameria di Consiglio del 07/03/2025
Il Presidente rel.
Raffaele Sdino