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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2024, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
all'esito della trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 8 febbraio 2024, riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.724/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Erminia Addivinola e Parte_1
Pasquale D'Onofrio dell'Avvocatura Regionale, in virtù di procura generale ad lites e di provvedimento autorizzativo in atti, elettivamente domiciliata in Napoli, via S.Lucia n. 81
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Emilio Iacobelli, C.F.: CodiceFiscale_1
, (Fax n: 081/4629016 – P.E.C.: ), C.F._2 Email_1
presso il cui studio in Napoli alla Via Pietro Giannone n. 30 elettivamente domicilia, giusta mandato in calce al ricorso in primo grado
NONCHE'
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, (codice fiscale n. ) con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede Ufficio Legale in Via Alcide De Gasperi n. 55 Napoli, CP_2
1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi cod.fisc. PEC: C.F._3
t fax n. 081 19926255 giusta mandato generale alle liti per notar Email_2 di Fiumicino ( RM) del 23.1.23, rep. 37590 racc. 7131 Per_1
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6532/2021 pubblicata il 18.11.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con ricorso depositato il 7.04.2022 la ha proposto rituale appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva accolto parzialmente la domanda proposta da - volta all'accertamento dello svolgimento Controparte_1 di fatto del rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione con mansioni inquadrabili nel livello C5 (in subordine C4) ed al risarcimento dei danni da perdita di chance- ed aveva così statuito: “in accoglimento parziale della domanda, dichiara il diritto del ricorrente, ex. art. 2126 cc., al riconoscimento di un trattamento normativo ed economico corrispondente a quello spettante al dipendente di ruolo inserito nella categoria C4, ai sensi dei CCNL succedutesi nel tempo per il personale del comparto regioni, per il periodo dal novembre 2001 al 30.04.2019, oltre accessori come per legge;
2) condanna la al pagamento in Pt_1
favore del ricorrente delle differenze retributive per il titolo di cui sopra, pari ad Euro 142.333,21, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste al soddisfo nonché alla regolarizzazione della posizione contributivo-previdenziale della ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale;
3) rigetta nel resto la domanda;
4) condanna la al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Parte_1
CP_ Euro 5.150,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione;
5) compensa le spese con l' .
L'appellante censurava la sentenza lamentando l'erroneità dell'interpretazione della documentazione depositata dalla stessa parte istante a riprova dell'esistenza dei progetti nell'ambito dei quali l'architetto era stato utilizzato e deduceva inoltre che il primo giudice aveva erroneamente CP_1 valorizzato elementi (quali la rilevazione delle presenze degli LSU) del tutto compatibili con l'instaurazione e la gestione del rapporto di natura assistenziale, date le modalità di erogazione del compenso agli stessi in ragione delle giornate di effettiva presenza. La lamentava, inoltre, l'erroneità della Parte_1
statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente e formulava istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
che invocava il rigetto del gravame e proponeva appello incidentale chiedendo che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6532/2021 - fermo il riconoscimento del proprio diritto nei termini riconosciuti in prime cure – la Corte volesse riformare la sentenza gravata nella parte in cui aveva disposto il
2 rigetto della domanda volta all'accertamento del diritto al risarcimento dei danni, non aveva riconosciuto la rivalutazione monetaria sulla somma liquidata a titolo di differenze retributive ex art. 2126 c.c. (ma solo gli interessi dalla maturazione delle singole poste e fino al soddisfo) ed aveva condannato la alla Pt_1 regolarizzazione della posizione contributivo-previdenziale nei limiti della prescrizione quinquennale senza tener conto della sospensione disposta ex lege .
CP_ Si costituiva in giudizio anche l' che resisteva al gravame incidentale, chiedendo rigettarsi l'eccezione di sospensione della prescrizione.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Infine, acquisite le note di trattazione ed assunta la causa in riserva, all'esito della camera di consiglio era deliberata la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha rilevato la fondatezza delle deduzioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio dall'architetto il Controparte_1
quale aveva dedotto di aver partecipato, a far data dal 25.05.1998 al progetto, finanziato con i fondi LSU, gestito dalla – intitolato “Mitigazione Controparte_3 del rischio sismico relativo all'emergenza a carattere monumentale ed ambientale nei comuni ricadenti in tutto o in parte all'interno di Parchi naturali, nazionali o regionali”, progetto che riguardava edifici strategici come caserme ed edifici pubblici e prevedeva il compimento di una serie di attività di ricognizione
(censimento delle emergenze e valutazione del rischio sismico), formazione (corsi e predisposizione di check-list delle emergenze architettoniche) ed operative, con indicazioni circa la formazione delle squadre operative composte da tecnici (ingegneri, architetti, geometri). L'attività prevista dal progetto era incentrata -secondo varie modalità operative- sul censimento e la verifica del rischio sismico dei beni immobili sopra menzionati;
inizialmente e fino al 24.05.1999, il progetto prevedeva l'erogazione dell'attività lavorativa da parte dei lavoratori socialmente utili per 13.7 ore settimanali, attività procrastinata con successive proroghe fino al 31.05.2000; sulla base di una convenzione del 4.05.2000 tra il
Dipartimento della protezione civile, il e la , quest'ultima approvava Organizzazione_1 Parte_1
il progetto decidendo di dare prosecuzione alle attività svolte dagli LSU per il periodo transitorio tra la scadenza dei progetti e l'entrata in vigore della nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 81/00; con decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 6067 del 25.05.2000 veniva quindi deciso di utilizzare gli LSU impegnati nei progetti interregionali sulla rilevazione della vulnerabilità sismica di edifici pubblici ed infrastrutture;
con delibera di Giunta n.4560/2000 era autorizzata la prosecuzione dei progetti in esame, poi prorogata con DGR n. 5160/2000 (e successive modifiche ed integrazioni con cui si prevedeva inoltre, il passaggio
3 dell'orario di lavoro da 20 a 25 ore settimanali dal novembre 2001); con nota n. 337/sp del 18.01.2001
l'Assessore ai ll.pp. on. Granata assegnava ai Settori in capo alla medesima Area, ora Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, i lavoratori impegnati come LSU provenienti dai menzionati progetti, con precisazione degli ambiti di assegnazione;
con nota n. 9378-847 del 18.09.2001 il CP_1
era stato assegnato al Genio Civile di Salerno-Presidio e tale assegnazione permaneva Controparte_3
anche a seguito della delibera di G.R. n. 5885 del 6.12.2002.
Il primo giudice, poi, ha accertato la fondatezza delle deduzioni del ricorrente circa lo svolgimento di mansioni che -oltre ad esulare dai limiti del progetto- erano del tutto assimilabili a quelle di un dipendente regionale con mansioni inquadrabili C4 dell'invocato CCNL. Inoltre, ha accertato l'assoggettamento concreto al potere di controllo e direzione dell'Ente di assegnazione e per tale motivo ha accolto la domanda diretta al pagamento delle differenze retributive ex art. 2126 c.c., ritenendo che in corso di rapporto non decorresse la prescrizione.
Avverso tale pronuncia interpone appello la che affida il gravame a tre motivi: con il primo Pt_1
lamenta l'errata interpretazione della normativa di settore;
con il secondo contesta la lettura del materiale probatorio;
con il terzo censura il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Quanto al primo motivo di appello la Corte osserva che, come già argomentato da questa stessa
Corte in alcune controversie analoghe a quella in esame (cfr sentenza resa da questo stesso Collegio nel procedimento n. 2072/2020 RG;
sentenza n.1379/23; sentenza n.2502/2023), occorre premettere, in punto di diritto, che è noto a questa Corte che la disciplina del Lavoro Socialmente Utile (LSU) è rinvenibile nel D.L. n. 299 del 1994, art. 14, convertito in L. n. 451 del 1994, e poi nel D.lgs. n. 468 del 1997, che, abrogando il predetto art. 14, ha disciplinato integralmente l'istituto; successivamente è intervenuta la ulteriore disciplina dettata dal D.lgs. n. 81 del 2000.
E' anche noto che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi del
D.lgs. n. 468 del 1997, art. 8, poi riprodotto dal D.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 4, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (cfr Cass. n.2887 del 2008, n.2605 del 2013, n.22287 del 2014).
Tuttavia, secondo quanto reiteratamente precisato dal Giudice di legittimità, per le prestazioni che, per contenuto ed orario, si discostino da quella dovuta in base al programma cui si riferisce il contratto per
LSU e che vengano rese in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, trova applicazione la
4 disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall'art. 2126 cod. civ., senza che possano nutrirsi dubbi sulla applicabilità di tale disciplina nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni, assoggettate al regime del lavoro pubblico contrattualizzato (Cass. 5 luglio 2012 n. 11248;
Cass. 11 maggio 2009 n. 10759; Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass. 20 maggio 2008, n. 12749).
Infatti, secondo i più recenti arresti della Suprema Corte, le attività svolte dagli LSU in modo difforme al progetto al quale gli stessi sono stati adibiti ovvero in caso di svolgimento di una prestazione lavorativa in tutto sovrapponibile a quella degli altri dipendenti, non può invocarsi la natura assistenziale propria del rapporto formalmente instaurato tra le parti. Pertanto, in caso di utilizzazione dei lavoratori per finalità diverse rispetto al progetto originario, si realizza un rapporto di fatto avente carattere subordinato e come tale regolato dall'articolo 2126 del codice civile, (cfr Cass.- Sez. L - Ordinanza n.17101 dell'11/07/2017, secondo cui “In tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale fattispecie, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato - assumendo rilievo a tal fine l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione - con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c., ferma restando l'impossibilità di ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro pubblico al di fuori dei limiti costituzionali e di legge (art. 97 Cost.) (cfr. in tal senso anche Cass. n. 6914 del 2015, Cass. n. 13475 del 2016, Cass.
n.20986 del 2017, Cass. n. 6155 del 2018 e, più di recente, Cass. n. 27125 del 2022).
Orbene, nel caso in esame, quindi, il primo giudice ha correttamente incentrato la propria decisione sulla verifica delle modalità di svolgimento del rapporto e, a tal fine, ha provveduto ad accertare se le mansioni svolte dal fossero strettamente attinenti al progetto al quale era stato assegnato in CP_1
qualità di LSU;
se l'inserimento nell'ambito organizzativo fosse precario e temporaneo o fosse tendenzialmente stabile perché diretto a colmare le lacune dell'organigramma.
Pertanto, deve essere disatteso il primo motivo di gravame, dato che il primo giudice -lungi dal costituire un rapporto di lavoro subordinato tra le parti- ha correttamente limitato il proprio esame al concreto svolgimento del rapporto al fine di accertare se lo stesso si sia esternato al di fuori dello schema legale di inquadramento del rapporto con i LSU.
Quanto al secondo motivo di gravame, si deve rilevare come le deposizioni dei testimoni assunti nel corso del primo grado di giudizio abbiano confermato l'occupazione stabile dell'odierno appellato in mansioni promiscue e non tutte riferibili al progetto. Né sussistono dubbi circa l'attendibilità dei testimoni, non coinvolti direttamente o indirettamente nella vicenda in esame, e quindi privi di un interesse di fatto, pur essendo a conoscenza dei fatti per diretta partecipazione agli stessi.
5 Appare opportuno richiamare il contenuto della deposizione del teste il quale, escusso Tes_1
all'udienza del 24.03.2021, ha riferito: “sono stato dipendente della fino al 31 gennaio Parte_1
2020 con mansioni di responsabile di posizione organizzativa denominata gestione del demanio idrico dello
Stato; l'architetto è stato assegnato alla mia sezione circa 16/17 anni fa, non ricordo con CP_1
precisione; il ricorrente faceva in autonomia l'istruttoria di richieste di concessione sia da parte di privati che di PA poi di richiesta di sdemanializzazioni su invito dell'agenzia del demanio, veniva nominato dal dirigente come progettista e talvolta anche direttore dei lavori dei gruppi di lavoro da me coordinati come RUP per lavori fluviali in progetti di urgenza e somma urgenza, inoltre redigeva i decreti di concessione cioè il provvedimento finale che io sottoscriveva;
confermo i primi tre punti del capo 18 trattandosi di attività che il ricorrente incaricato ha svolto sia pure in collaborazione con le sezioni che si occupavano del rischio sismico;
solo per un breve periodo tale attività è stata svolta dalla mia sezione per carenza di personale delle sezioni che se ne occupavano e questa attività è stata svolta insieme da me e dal ricorrente;
Confermo altresì gli ulteriori punti del capo 18 di cui ho già detto rientranti nella competenza del mio settore, ricordo che oltre a svolgere le mansioni rientranti nell'attività della mia posizione il ricorrente veniva incaricato dal dirigente dell'ufficio, che negli anni è cambiato, di altri incarichi e attività, per esempio la distribuzione del personale e
l'organizzazione dell'archivio, inoltre, oltre ad occuparsi dell'istruttoria di progetti per il rischio sismico, partecipava anche alle commissioni costituite per dare il parere definitivo sui progetti strutturali. Voglio precisare che il ricorrente si occupava specificamente di alcune attività per esempio dei disegni e progetti in autocad e a lui si rivolgevano per questo anche altri tecnici dipendenti della regione che non sapevano usare questo programma;
il ricorrente lavorava dalle 8 alle 12 dal lunedì al venerdì poi ricordo che c'erano delle ore integrative ma non so dire quante con precisione, comunque spesso si tratteneva fino alle 13, 13 e 30;
L'attività del ricorrente erano quelle richieste dall'ufficio del genio civile e di pertinenza dello stesso, Part indipendentemente da quelli rientranti nel progetto per il quale lui svolgeva il lavoro di si confermavano alle necessità dell'ufficio; Preciso che anche per le ferie il ricorrente era inserito nel turno feriale relativo ai dipendenti;
Partecipava alle visite mediche a cui sono sottoposti i dipendenti ai corsi di formazione per i dipendenti;
Il ricorrente aveva nostra postazione in ufficio con pc a sua disposizione e aveva un dominio regionale con credenziali di accesso e password”.
[... Il teste , ascoltata nel corso della stessa udienza, dichiarava: “sono dipendente della Testimone_2
dal 2005 con mansioni di funzionario esperto legislativo e dal 2017 anche responsabile di posizione Pt_3
organizzativa numero 18; lavoro all'ufficio del genio civile di Salerno e per questo conosco il ricorrente che vi lavorava già quando sono arrivata nel 2005; io davo e do supporto giuridico a tutti i responsabili dell'ufficio per cui conosco le attività di ciascuno e anche del ricorrente;
questi si occupava e si occupa sia dei pareri sismici facendo l'istruttoria occupandosi sia di esaminare gli elaborati progettuali sia della verifica dei calcoli strutturali che è un'operazione tecnica ai fini del rilascio dell'autorizzazione finale inoltre dei pareri
6 sulle sopraelevazioni;
ricordo che i vari fascicoli della sezione sismica venivano assegnati anche agli LSU tecnici laureati, come il ricorrente, per carenza di organico dei funzionari tecnici laureati della sezione, la situazione è tuttora così; inoltre si occupava e si occupa dell'istruttoria di tutte le pratiche attinenti al demanio idrico finalizzate al rilascio di concessioni, subentri volture e sdemanializzazione;
il ricorrente con vari ordini di servizio dei dirigenti è stato individuato come progettista e a volte direttore di lavori in lavori di urgenza e somma urgenza di sistemazione idraulica;
il ricorrente era l'unico che sapeva fare il rilievo tachimetrico usando la strumentazione idonea;
ricordo che in alcuni lavori a Contursi sul il Org_2
ricorrente ha fatto i rilievi grazie a questa strumentazione della che lui aveva ripristinato;
Posso dire Pt_1
che personalmente quando ho bisogno di pareri tecnici complessi mi rivolgo al ricorrente che è molto competente tecnicamente;
io lavoro dal lunedì al venerdì per 36 ore settimanali;
fino al 2008 2009 circa gli
LSU ed anche il ricorrente facevano il nostro orario, tanto che io non sapevo che fosse un LSU;
Dopo invece lavoravano dalle 11:52 12 e 30; Mi risulta che l'obiettivo del progetto degli LSU era la mappatura delle opere strategiche ai fini delle valutazioni del rischio sismico ma in concreto almeno da quando io sono in ufficio svolgono le attività istituzionali dell'ufficio di appartenenza nel caso di specie del genio civile così come quelle dei dipendenti regionali;
Le ferie anche degli LSU devono essere autorizzate dal dirigente e dal responsabile di posizione che gestisce la sua unità organizzativa tutte, il ricorrente ha una sua postazione lavorativa attrezzata di pc e di stampante assegnati formalmente dalla Regione, con accesso alla posta elettronica;
So che gli LSU tecnici per uscire sui cantieri sono sottoposti alle visite mediche cui sono sottoposti tecnici della regione;
Mi consta che il ricorrente gli altri LSU partecipano a vari corsi di aggiornamento organizzati dalla regione a cui partecipano anche i dipendenti”.
Dalle due deposizioni emerge -oltre all'assoggettamento a precise indicazioni circa l'osservanza dell'orario di lavoro ed alla rilevazione delle presenze ed ai doveri dei dipendenti (cfr. disposizioni di servizio allegate al fascicolo) ed al possesso di una postazione di lavoro- lo stabile inserimento dell'appellato nell'organizzazione lavorativa dell'Ufficio, con compiti richiedenti particolare competenza tecnica e non di semplice supporto all'attività del personale regolarmente assunto.
Orbene, a fronte della ricostruzione precisa effettuata dal primo giudice, supportata dal richiamo alla documentazione allegata, la ripetitiva esternazione dei concetti già espressi dalla in prime cure Pt_1
non induce a rivisitare il quadro probatorio che sembra essere stato esaminato in modo impeccabile dal primo giudice.
In definitiva le deposizioni dei testi, del tutto attendibili in quanto privi di un interesse astratto circa la risoluzione della controversia, confermano sia le deduzioni attinenti all'orario di lavoro, sia quelle riguardanti l'assoggettamento al concreto potere gerarchico datoriale sia lo svolgimento di mansioni promiscue, esulanti da uno specifico progetto e volte a colmare carenze di personale. In definitiva, si può
7 dire che le competenze acquisite in base all'originario progetto di censimento degli edifici per la valutazione del rischio sismico siano state sfruttate quale know-how al fine di garantire una migliore efficienza di tutti i vari servizi gestiti dall' , in carenza di organico. Controparte_4
L'arch. , infatti, fin dal suo inserimento nell'organico dei LSU, è stato di fatto impiegato CP_1
nello svolgimento di attività di carattere istituzionale dell'ente, inserito a pieno titolo nell'organizzazione pubblicistica.
Anche l'esigenza di sopperire a carenze di organico non è stata mai nascosta dalla Parte_1
infatti, sin dal provvedimento istitutivo del Progetto finalizzato all'impiego di L.S.U. per il funzionamento
[... del Sistema Operativo Regionale e della Sala Operativa di Protezione Civile (cfr. all. 2 produzione I grado),
ha espressamente sottolineato l'esigenza di reperire personale per sopperire alla “carenza di Pt_4
personale regionale attualmente in organico al Settore Programmazione e Interventi di Protezione civile sul territorio che renderebbe di fatto problematica la gestione delle precitate attività strategiche vanificando gli sforzi compiuti per consentire il raggiungimento di livelli di efficienza (…)”, assegnandolo a mansioni del tutto identiche a quelle del personale strutturato dell'ente regionale.
A quanto fin qui esposto deve aggiungersi che, come si evince dalla documentazione in atti, risulta la soggezione dell'odierno impugnante ai preposti all'ufficio, che si è manifestata in ordini di servizio puntuali e precettivi.
Del pari risulta la messa a disposizione delle energie lavorative con obbligo di presenza e di autorizzazione alle assenze, come attestato dagli ordini di servizio relativi agli orari da osservare ed alla predisposizione dei piani ferie estivi.
In sostanza egli è stato inserito stabilmente nell'organizzazione dell'ufficio della protezione civile con mansioni estranee ai progetti LSU.
Deve, pertanto, ritenersi che la prestazione svolta, di fatto, abbia integrato gli estremi di una prestazione di lavoro subordinato, in violazione delle disposizioni normative che regolano il rapporto di utilizzazione degli LSU, in quanto eccedente i limiti qualitativi e temporali propri dei progetti LSU
Pertanto il rapporto intercorso tra le parti esulava dallo schema tipico del rapporto con i lavoratori socialmente utili per essere ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato, con riferibilità dell'attività svolta a quella di cat. C4 (come accertato dal primo giudice e non censurato dalla parte appellata, che aveva richiesto in primo luogo l'inquadramento come C5).
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla , respinta dal primo giudice e Parte_1 ribadita on questa sede come motivo di gravame, si osserva che in materia di prescrizione nei rapporti di
8 lavoro intercorrenti con le pubbliche amministrazioni non può non tenersi conto dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, che, sebbene intervenuti in casi non identici a quello in esame, dettano comunque princìpi di carattere generale applicabili alla presente controversia.
Ed invero, i giudici di legittimità (sentenza n. 35676/2021) hanno osservato che, a differenza di quanto accade nei rapporti di lavoro di cui all'art. 2126 c.c. interamente regolati dal diritto privato, per i quali la prescrizione non decorre in costanza del rapporto, in merito al pubblico impiego la Corte
Costituzionale, con sentenza 143/1969, ha fornito diverse indicazioni. La Consulta, infatti, ha affermato che la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego esclude che il timore del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunziare ai propri diritti, aggiungendo che anche nei rapporti di lavoro temporaneo l'impiegato è assistito dalle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto>; ha, altresì, evidenziato che secondo l'ordinamento del pubblico impiego, le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità; la non-rinnovazione costituisce, invece, un evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual
è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato>; ha inoltre chiarito, nel respingere la censura sollevata sotto il profilo dell'articolo 3 Cost., che la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dei menzionati articoli del Codice civile, contenuta nella sentenza n. 69 del 1966 di questa Corte, riguarda i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego, sia che si tratti di rapporti con lo Stato, sia che si tratti di rapporti con altri enti pubblici" (sent. Corte Cost. n. 143/1969, punto 3 del Considerato in diritto)>.
Su tali premesse i giudici di legittimità hanno quindi affermato che “La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 51, comma 2, D.Lgs.
n. 165 del 2001 ed, alla attualità, articolo 63, comma 2D.Lg. cit.), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell'articolo 36 D-Lgs. N. 165 del 2001).
La inapplicabilità del regime di sospensione della prescrizione risultante dalla sentenza della Corte
Cost. n. 63/1996 nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato è stata già affermata dalla Suprema Corte, nelle sentenze nn.rr. 10219 e 10220/2020, con riguardo all'ipotesi di contratti di lavoro subordinato a termine affetti da nullità. Si è ivi osservato che, essendo impedita per legge la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai
9 fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità, del timore del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia ad una parte dei propri diritti. 45.
In questa sede il principio del decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro va ulteriormente esteso all'ipotesi, qui ricorrente, di lavoro formalmente svolto quale LSU, di cui sia in seguito accertata la reale natura subordinata, ricorrendo le medesime ragioni in generale evidenziate per il settore del lavoro pubblico privatizzato a termine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela".
Anche nel caso in esame, così come in quelli esaminati dalla S.C., viene in rilievo una prestazione di fatto resa a favore di un soggetto pubblico in violazione di legge con diritto alla retribuzione ex art. 2126
c.c. e anche in questo caso deve escludersi la configurabilità di un metus in ordine alla continuazione del rapporto, essendo impedita per legge la conversione del rapporto degli LSU in rapporto a tempo indeterminato e quindi non riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità, del timore del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia ad una parte dei propri diritti.
La va, dunque, condannata al pagamento degli importi calcolati dal 17.07.2014 tenuto conto Pt_1 della costituzione in mora intervenuta solo con la notificazione del ricorso avvenuta in data 17.07.2019
(non risultando idoneo allo scopo l'atto di costituzione in mora allegato al fascicolo, che fa riferimento al riconoscimento del diritto al superiore inquadramento) e quindi della possibilità di effettuare il calcolo tenendo conto del prospetto redatto in ricorso (non specificamente contestato neanche in sede di gravame) epurato dal periodo coperto da prescrizione, con conseguente quantificazione del credito in misura pari ad euro 35.234,21.
In conclusione, in parziale accoglimento del gravame principale, deve essere disposta la condanna della in favore della parte appellata nei più ristretti limiti sopra evidenziati. Pt_1
Tale statuizione assorbe la questione relativa alla sospensione del termine di prescrizione sollevata, peraltro per la prima volta, con l'appello incidentale.
Quanto al motivo di gravame incidentale relativo al mancato riconoscimento del cumulo tra interessi e rivalutazione, lo stesso deve essere respinto atteso che il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi è previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza. La portata del principio, poi, è stata estesa dalla Suprema Corte persino ai crediti risarcitori
(nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione
10 generale dell'art. 529, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi.
(cfr. Cass.civ., Sez.Lav. n. 13624/2020).
Per quanto riguarda il motivo di gravame incidentale relativo al mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da perdita chance dirette alla stabilizzazione è appena il caso di rilevare che, come emerge dal contratto allegato al fascicolo telematico di parte appellata, il è stato stabilizzato CP_1
dall'Ente appellante mediante la conclusione, in data 31.03.2021, di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. Tale misura -che rientra nel piano generale rivolto alla regolarizzazione della posizione dei LSU- appare misura idonea a risarcire i presunti danni che l'appellante incidentale desume essere derivato dall'illegittima applicazione delle disposizioni in materia di LSU.
In conclusione, stante il parziale rigetto della domanda e del gravame, uniti alla complessità della problematica affrontata ed al diverso esito del giudizio, giustificano – nel rapporto tra l'appellante e la la compensazione per la metà delle spese del doppio grado di giudizio, mentre il residuo è Pt_1
liquidato in dispositivo, con attribuzione.
CP_ Nel rapporto con l' evocato in giudizio al solo fine di rendere opponibile la statuizione contributiva, sussistono motivi adeguati per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna la al pagamento in favore di al Parte_1 Controparte_1
pagamento dell'importo di € 35.234,21, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo ed alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente;
CP_
-Compensa le spese nel rapporto tra appellante ed
- Compensa le spese del doppio grado di giudizio per la metà e condanna la al pagamento Pt_1 del residuo che liquida in euro 2.000,00 per il primo grado e in euro 2.500,00 per il secondo, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Iacobelli.
Così deciso all'esito dell'udienza cartolare del giorno 8 febbraio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
11 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
all'esito della trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 8 febbraio 2024, riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.724/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Erminia Addivinola e Parte_1
Pasquale D'Onofrio dell'Avvocatura Regionale, in virtù di procura generale ad lites e di provvedimento autorizzativo in atti, elettivamente domiciliata in Napoli, via S.Lucia n. 81
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1
CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Emilio Iacobelli, C.F.: CodiceFiscale_1
, (Fax n: 081/4629016 – P.E.C.: ), C.F._2 Email_1
presso il cui studio in Napoli alla Via Pietro Giannone n. 30 elettivamente domicilia, giusta mandato in calce al ricorso in primo grado
NONCHE'
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, (codice fiscale n. ) con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso la sede Ufficio Legale in Via Alcide De Gasperi n. 55 Napoli, CP_2
1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi cod.fisc. PEC: C.F._3
t fax n. 081 19926255 giusta mandato generale alle liti per notar Email_2 di Fiumicino ( RM) del 23.1.23, rep. 37590 racc. 7131 Per_1
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6532/2021 pubblicata il 18.11.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con ricorso depositato il 7.04.2022 la ha proposto rituale appello avverso la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, aveva accolto parzialmente la domanda proposta da - volta all'accertamento dello svolgimento Controparte_1 di fatto del rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione con mansioni inquadrabili nel livello C5 (in subordine C4) ed al risarcimento dei danni da perdita di chance- ed aveva così statuito: “in accoglimento parziale della domanda, dichiara il diritto del ricorrente, ex. art. 2126 cc., al riconoscimento di un trattamento normativo ed economico corrispondente a quello spettante al dipendente di ruolo inserito nella categoria C4, ai sensi dei CCNL succedutesi nel tempo per il personale del comparto regioni, per il periodo dal novembre 2001 al 30.04.2019, oltre accessori come per legge;
2) condanna la al pagamento in Pt_1
favore del ricorrente delle differenze retributive per il titolo di cui sopra, pari ad Euro 142.333,21, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste al soddisfo nonché alla regolarizzazione della posizione contributivo-previdenziale della ricorrente nei limiti della prescrizione quinquennale;
3) rigetta nel resto la domanda;
4) condanna la al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Parte_1
CP_ Euro 5.150,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione;
5) compensa le spese con l' .
L'appellante censurava la sentenza lamentando l'erroneità dell'interpretazione della documentazione depositata dalla stessa parte istante a riprova dell'esistenza dei progetti nell'ambito dei quali l'architetto era stato utilizzato e deduceva inoltre che il primo giudice aveva erroneamente CP_1 valorizzato elementi (quali la rilevazione delle presenze degli LSU) del tutto compatibili con l'instaurazione e la gestione del rapporto di natura assistenziale, date le modalità di erogazione del compenso agli stessi in ragione delle giornate di effettiva presenza. La lamentava, inoltre, l'erroneità della Parte_1
statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente e formulava istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
che invocava il rigetto del gravame e proponeva appello incidentale chiedendo che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6532/2021 - fermo il riconoscimento del proprio diritto nei termini riconosciuti in prime cure – la Corte volesse riformare la sentenza gravata nella parte in cui aveva disposto il
2 rigetto della domanda volta all'accertamento del diritto al risarcimento dei danni, non aveva riconosciuto la rivalutazione monetaria sulla somma liquidata a titolo di differenze retributive ex art. 2126 c.c. (ma solo gli interessi dalla maturazione delle singole poste e fino al soddisfo) ed aveva condannato la alla Pt_1 regolarizzazione della posizione contributivo-previdenziale nei limiti della prescrizione quinquennale senza tener conto della sospensione disposta ex lege .
CP_ Si costituiva in giudizio anche l' che resisteva al gravame incidentale, chiedendo rigettarsi l'eccezione di sospensione della prescrizione.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Infine, acquisite le note di trattazione ed assunta la causa in riserva, all'esito della camera di consiglio era deliberata la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha rilevato la fondatezza delle deduzioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio dall'architetto il Controparte_1
quale aveva dedotto di aver partecipato, a far data dal 25.05.1998 al progetto, finanziato con i fondi LSU, gestito dalla – intitolato “Mitigazione Controparte_3 del rischio sismico relativo all'emergenza a carattere monumentale ed ambientale nei comuni ricadenti in tutto o in parte all'interno di Parchi naturali, nazionali o regionali”, progetto che riguardava edifici strategici come caserme ed edifici pubblici e prevedeva il compimento di una serie di attività di ricognizione
(censimento delle emergenze e valutazione del rischio sismico), formazione (corsi e predisposizione di check-list delle emergenze architettoniche) ed operative, con indicazioni circa la formazione delle squadre operative composte da tecnici (ingegneri, architetti, geometri). L'attività prevista dal progetto era incentrata -secondo varie modalità operative- sul censimento e la verifica del rischio sismico dei beni immobili sopra menzionati;
inizialmente e fino al 24.05.1999, il progetto prevedeva l'erogazione dell'attività lavorativa da parte dei lavoratori socialmente utili per 13.7 ore settimanali, attività procrastinata con successive proroghe fino al 31.05.2000; sulla base di una convenzione del 4.05.2000 tra il
Dipartimento della protezione civile, il e la , quest'ultima approvava Organizzazione_1 Parte_1
il progetto decidendo di dare prosecuzione alle attività svolte dagli LSU per il periodo transitorio tra la scadenza dei progetti e l'entrata in vigore della nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 81/00; con decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 6067 del 25.05.2000 veniva quindi deciso di utilizzare gli LSU impegnati nei progetti interregionali sulla rilevazione della vulnerabilità sismica di edifici pubblici ed infrastrutture;
con delibera di Giunta n.4560/2000 era autorizzata la prosecuzione dei progetti in esame, poi prorogata con DGR n. 5160/2000 (e successive modifiche ed integrazioni con cui si prevedeva inoltre, il passaggio
3 dell'orario di lavoro da 20 a 25 ore settimanali dal novembre 2001); con nota n. 337/sp del 18.01.2001
l'Assessore ai ll.pp. on. Granata assegnava ai Settori in capo alla medesima Area, ora Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, i lavoratori impegnati come LSU provenienti dai menzionati progetti, con precisazione degli ambiti di assegnazione;
con nota n. 9378-847 del 18.09.2001 il CP_1
era stato assegnato al Genio Civile di Salerno-Presidio e tale assegnazione permaneva Controparte_3
anche a seguito della delibera di G.R. n. 5885 del 6.12.2002.
Il primo giudice, poi, ha accertato la fondatezza delle deduzioni del ricorrente circa lo svolgimento di mansioni che -oltre ad esulare dai limiti del progetto- erano del tutto assimilabili a quelle di un dipendente regionale con mansioni inquadrabili C4 dell'invocato CCNL. Inoltre, ha accertato l'assoggettamento concreto al potere di controllo e direzione dell'Ente di assegnazione e per tale motivo ha accolto la domanda diretta al pagamento delle differenze retributive ex art. 2126 c.c., ritenendo che in corso di rapporto non decorresse la prescrizione.
Avverso tale pronuncia interpone appello la che affida il gravame a tre motivi: con il primo Pt_1
lamenta l'errata interpretazione della normativa di settore;
con il secondo contesta la lettura del materiale probatorio;
con il terzo censura il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Quanto al primo motivo di appello la Corte osserva che, come già argomentato da questa stessa
Corte in alcune controversie analoghe a quella in esame (cfr sentenza resa da questo stesso Collegio nel procedimento n. 2072/2020 RG;
sentenza n.1379/23; sentenza n.2502/2023), occorre premettere, in punto di diritto, che è noto a questa Corte che la disciplina del Lavoro Socialmente Utile (LSU) è rinvenibile nel D.L. n. 299 del 1994, art. 14, convertito in L. n. 451 del 1994, e poi nel D.lgs. n. 468 del 1997, che, abrogando il predetto art. 14, ha disciplinato integralmente l'istituto; successivamente è intervenuta la ulteriore disciplina dettata dal D.lgs. n. 81 del 2000.
E' anche noto che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi del
D.lgs. n. 468 del 1997, art. 8, poi riprodotto dal D.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 4, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (cfr Cass. n.2887 del 2008, n.2605 del 2013, n.22287 del 2014).
Tuttavia, secondo quanto reiteratamente precisato dal Giudice di legittimità, per le prestazioni che, per contenuto ed orario, si discostino da quella dovuta in base al programma cui si riferisce il contratto per
LSU e che vengano rese in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, trova applicazione la
4 disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall'art. 2126 cod. civ., senza che possano nutrirsi dubbi sulla applicabilità di tale disciplina nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni, assoggettate al regime del lavoro pubblico contrattualizzato (Cass. 5 luglio 2012 n. 11248;
Cass. 11 maggio 2009 n. 10759; Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass. 20 maggio 2008, n. 12749).
Infatti, secondo i più recenti arresti della Suprema Corte, le attività svolte dagli LSU in modo difforme al progetto al quale gli stessi sono stati adibiti ovvero in caso di svolgimento di una prestazione lavorativa in tutto sovrapponibile a quella degli altri dipendenti, non può invocarsi la natura assistenziale propria del rapporto formalmente instaurato tra le parti. Pertanto, in caso di utilizzazione dei lavoratori per finalità diverse rispetto al progetto originario, si realizza un rapporto di fatto avente carattere subordinato e come tale regolato dall'articolo 2126 del codice civile, (cfr Cass.- Sez. L - Ordinanza n.17101 dell'11/07/2017, secondo cui “In tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale fattispecie, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato - assumendo rilievo a tal fine l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione - con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c., ferma restando l'impossibilità di ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro pubblico al di fuori dei limiti costituzionali e di legge (art. 97 Cost.) (cfr. in tal senso anche Cass. n. 6914 del 2015, Cass. n. 13475 del 2016, Cass.
n.20986 del 2017, Cass. n. 6155 del 2018 e, più di recente, Cass. n. 27125 del 2022).
Orbene, nel caso in esame, quindi, il primo giudice ha correttamente incentrato la propria decisione sulla verifica delle modalità di svolgimento del rapporto e, a tal fine, ha provveduto ad accertare se le mansioni svolte dal fossero strettamente attinenti al progetto al quale era stato assegnato in CP_1
qualità di LSU;
se l'inserimento nell'ambito organizzativo fosse precario e temporaneo o fosse tendenzialmente stabile perché diretto a colmare le lacune dell'organigramma.
Pertanto, deve essere disatteso il primo motivo di gravame, dato che il primo giudice -lungi dal costituire un rapporto di lavoro subordinato tra le parti- ha correttamente limitato il proprio esame al concreto svolgimento del rapporto al fine di accertare se lo stesso si sia esternato al di fuori dello schema legale di inquadramento del rapporto con i LSU.
Quanto al secondo motivo di gravame, si deve rilevare come le deposizioni dei testimoni assunti nel corso del primo grado di giudizio abbiano confermato l'occupazione stabile dell'odierno appellato in mansioni promiscue e non tutte riferibili al progetto. Né sussistono dubbi circa l'attendibilità dei testimoni, non coinvolti direttamente o indirettamente nella vicenda in esame, e quindi privi di un interesse di fatto, pur essendo a conoscenza dei fatti per diretta partecipazione agli stessi.
5 Appare opportuno richiamare il contenuto della deposizione del teste il quale, escusso Tes_1
all'udienza del 24.03.2021, ha riferito: “sono stato dipendente della fino al 31 gennaio Parte_1
2020 con mansioni di responsabile di posizione organizzativa denominata gestione del demanio idrico dello
Stato; l'architetto è stato assegnato alla mia sezione circa 16/17 anni fa, non ricordo con CP_1
precisione; il ricorrente faceva in autonomia l'istruttoria di richieste di concessione sia da parte di privati che di PA poi di richiesta di sdemanializzazioni su invito dell'agenzia del demanio, veniva nominato dal dirigente come progettista e talvolta anche direttore dei lavori dei gruppi di lavoro da me coordinati come RUP per lavori fluviali in progetti di urgenza e somma urgenza, inoltre redigeva i decreti di concessione cioè il provvedimento finale che io sottoscriveva;
confermo i primi tre punti del capo 18 trattandosi di attività che il ricorrente incaricato ha svolto sia pure in collaborazione con le sezioni che si occupavano del rischio sismico;
solo per un breve periodo tale attività è stata svolta dalla mia sezione per carenza di personale delle sezioni che se ne occupavano e questa attività è stata svolta insieme da me e dal ricorrente;
Confermo altresì gli ulteriori punti del capo 18 di cui ho già detto rientranti nella competenza del mio settore, ricordo che oltre a svolgere le mansioni rientranti nell'attività della mia posizione il ricorrente veniva incaricato dal dirigente dell'ufficio, che negli anni è cambiato, di altri incarichi e attività, per esempio la distribuzione del personale e
l'organizzazione dell'archivio, inoltre, oltre ad occuparsi dell'istruttoria di progetti per il rischio sismico, partecipava anche alle commissioni costituite per dare il parere definitivo sui progetti strutturali. Voglio precisare che il ricorrente si occupava specificamente di alcune attività per esempio dei disegni e progetti in autocad e a lui si rivolgevano per questo anche altri tecnici dipendenti della regione che non sapevano usare questo programma;
il ricorrente lavorava dalle 8 alle 12 dal lunedì al venerdì poi ricordo che c'erano delle ore integrative ma non so dire quante con precisione, comunque spesso si tratteneva fino alle 13, 13 e 30;
L'attività del ricorrente erano quelle richieste dall'ufficio del genio civile e di pertinenza dello stesso, Part indipendentemente da quelli rientranti nel progetto per il quale lui svolgeva il lavoro di si confermavano alle necessità dell'ufficio; Preciso che anche per le ferie il ricorrente era inserito nel turno feriale relativo ai dipendenti;
Partecipava alle visite mediche a cui sono sottoposti i dipendenti ai corsi di formazione per i dipendenti;
Il ricorrente aveva nostra postazione in ufficio con pc a sua disposizione e aveva un dominio regionale con credenziali di accesso e password”.
[... Il teste , ascoltata nel corso della stessa udienza, dichiarava: “sono dipendente della Testimone_2
dal 2005 con mansioni di funzionario esperto legislativo e dal 2017 anche responsabile di posizione Pt_3
organizzativa numero 18; lavoro all'ufficio del genio civile di Salerno e per questo conosco il ricorrente che vi lavorava già quando sono arrivata nel 2005; io davo e do supporto giuridico a tutti i responsabili dell'ufficio per cui conosco le attività di ciascuno e anche del ricorrente;
questi si occupava e si occupa sia dei pareri sismici facendo l'istruttoria occupandosi sia di esaminare gli elaborati progettuali sia della verifica dei calcoli strutturali che è un'operazione tecnica ai fini del rilascio dell'autorizzazione finale inoltre dei pareri
6 sulle sopraelevazioni;
ricordo che i vari fascicoli della sezione sismica venivano assegnati anche agli LSU tecnici laureati, come il ricorrente, per carenza di organico dei funzionari tecnici laureati della sezione, la situazione è tuttora così; inoltre si occupava e si occupa dell'istruttoria di tutte le pratiche attinenti al demanio idrico finalizzate al rilascio di concessioni, subentri volture e sdemanializzazione;
il ricorrente con vari ordini di servizio dei dirigenti è stato individuato come progettista e a volte direttore di lavori in lavori di urgenza e somma urgenza di sistemazione idraulica;
il ricorrente era l'unico che sapeva fare il rilievo tachimetrico usando la strumentazione idonea;
ricordo che in alcuni lavori a Contursi sul il Org_2
ricorrente ha fatto i rilievi grazie a questa strumentazione della che lui aveva ripristinato;
Posso dire Pt_1
che personalmente quando ho bisogno di pareri tecnici complessi mi rivolgo al ricorrente che è molto competente tecnicamente;
io lavoro dal lunedì al venerdì per 36 ore settimanali;
fino al 2008 2009 circa gli
LSU ed anche il ricorrente facevano il nostro orario, tanto che io non sapevo che fosse un LSU;
Dopo invece lavoravano dalle 11:52 12 e 30; Mi risulta che l'obiettivo del progetto degli LSU era la mappatura delle opere strategiche ai fini delle valutazioni del rischio sismico ma in concreto almeno da quando io sono in ufficio svolgono le attività istituzionali dell'ufficio di appartenenza nel caso di specie del genio civile così come quelle dei dipendenti regionali;
Le ferie anche degli LSU devono essere autorizzate dal dirigente e dal responsabile di posizione che gestisce la sua unità organizzativa tutte, il ricorrente ha una sua postazione lavorativa attrezzata di pc e di stampante assegnati formalmente dalla Regione, con accesso alla posta elettronica;
So che gli LSU tecnici per uscire sui cantieri sono sottoposti alle visite mediche cui sono sottoposti tecnici della regione;
Mi consta che il ricorrente gli altri LSU partecipano a vari corsi di aggiornamento organizzati dalla regione a cui partecipano anche i dipendenti”.
Dalle due deposizioni emerge -oltre all'assoggettamento a precise indicazioni circa l'osservanza dell'orario di lavoro ed alla rilevazione delle presenze ed ai doveri dei dipendenti (cfr. disposizioni di servizio allegate al fascicolo) ed al possesso di una postazione di lavoro- lo stabile inserimento dell'appellato nell'organizzazione lavorativa dell'Ufficio, con compiti richiedenti particolare competenza tecnica e non di semplice supporto all'attività del personale regolarmente assunto.
Orbene, a fronte della ricostruzione precisa effettuata dal primo giudice, supportata dal richiamo alla documentazione allegata, la ripetitiva esternazione dei concetti già espressi dalla in prime cure Pt_1
non induce a rivisitare il quadro probatorio che sembra essere stato esaminato in modo impeccabile dal primo giudice.
In definitiva le deposizioni dei testi, del tutto attendibili in quanto privi di un interesse astratto circa la risoluzione della controversia, confermano sia le deduzioni attinenti all'orario di lavoro, sia quelle riguardanti l'assoggettamento al concreto potere gerarchico datoriale sia lo svolgimento di mansioni promiscue, esulanti da uno specifico progetto e volte a colmare carenze di personale. In definitiva, si può
7 dire che le competenze acquisite in base all'originario progetto di censimento degli edifici per la valutazione del rischio sismico siano state sfruttate quale know-how al fine di garantire una migliore efficienza di tutti i vari servizi gestiti dall' , in carenza di organico. Controparte_4
L'arch. , infatti, fin dal suo inserimento nell'organico dei LSU, è stato di fatto impiegato CP_1
nello svolgimento di attività di carattere istituzionale dell'ente, inserito a pieno titolo nell'organizzazione pubblicistica.
Anche l'esigenza di sopperire a carenze di organico non è stata mai nascosta dalla Parte_1
infatti, sin dal provvedimento istitutivo del Progetto finalizzato all'impiego di L.S.U. per il funzionamento
[... del Sistema Operativo Regionale e della Sala Operativa di Protezione Civile (cfr. all. 2 produzione I grado),
ha espressamente sottolineato l'esigenza di reperire personale per sopperire alla “carenza di Pt_4
personale regionale attualmente in organico al Settore Programmazione e Interventi di Protezione civile sul territorio che renderebbe di fatto problematica la gestione delle precitate attività strategiche vanificando gli sforzi compiuti per consentire il raggiungimento di livelli di efficienza (…)”, assegnandolo a mansioni del tutto identiche a quelle del personale strutturato dell'ente regionale.
A quanto fin qui esposto deve aggiungersi che, come si evince dalla documentazione in atti, risulta la soggezione dell'odierno impugnante ai preposti all'ufficio, che si è manifestata in ordini di servizio puntuali e precettivi.
Del pari risulta la messa a disposizione delle energie lavorative con obbligo di presenza e di autorizzazione alle assenze, come attestato dagli ordini di servizio relativi agli orari da osservare ed alla predisposizione dei piani ferie estivi.
In sostanza egli è stato inserito stabilmente nell'organizzazione dell'ufficio della protezione civile con mansioni estranee ai progetti LSU.
Deve, pertanto, ritenersi che la prestazione svolta, di fatto, abbia integrato gli estremi di una prestazione di lavoro subordinato, in violazione delle disposizioni normative che regolano il rapporto di utilizzazione degli LSU, in quanto eccedente i limiti qualitativi e temporali propri dei progetti LSU
Pertanto il rapporto intercorso tra le parti esulava dallo schema tipico del rapporto con i lavoratori socialmente utili per essere ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato, con riferibilità dell'attività svolta a quella di cat. C4 (come accertato dal primo giudice e non censurato dalla parte appellata, che aveva richiesto in primo luogo l'inquadramento come C5).
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla , respinta dal primo giudice e Parte_1 ribadita on questa sede come motivo di gravame, si osserva che in materia di prescrizione nei rapporti di
8 lavoro intercorrenti con le pubbliche amministrazioni non può non tenersi conto dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, che, sebbene intervenuti in casi non identici a quello in esame, dettano comunque princìpi di carattere generale applicabili alla presente controversia.
Ed invero, i giudici di legittimità (sentenza n. 35676/2021) hanno osservato che, a differenza di quanto accade nei rapporti di lavoro di cui all'art. 2126 c.c. interamente regolati dal diritto privato, per i quali la prescrizione non decorre in costanza del rapporto, in merito al pubblico impiego la Corte
Costituzionale, con sentenza 143/1969, ha fornito diverse indicazioni. La Consulta, infatti, ha affermato che la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego esclude che il timore del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunziare ai propri diritti, aggiungendo che anche nei rapporti di lavoro temporaneo l'impiegato è assistito dalle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto>; ha, altresì, evidenziato che secondo l'ordinamento del pubblico impiego, le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità; la non-rinnovazione costituisce, invece, un evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual
è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato>; ha inoltre chiarito, nel respingere la censura sollevata sotto il profilo dell'articolo 3 Cost., che la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dei menzionati articoli del Codice civile, contenuta nella sentenza n. 69 del 1966 di questa Corte, riguarda i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego, sia che si tratti di rapporti con lo Stato, sia che si tratti di rapporti con altri enti pubblici" (sent. Corte Cost. n. 143/1969, punto 3 del Considerato in diritto)>.
Su tali premesse i giudici di legittimità hanno quindi affermato che “La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 51, comma 2, D.Lgs.
n. 165 del 2001 ed, alla attualità, articolo 63, comma 2D.Lg. cit.), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell'articolo 36 D-Lgs. N. 165 del 2001).
La inapplicabilità del regime di sospensione della prescrizione risultante dalla sentenza della Corte
Cost. n. 63/1996 nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato è stata già affermata dalla Suprema Corte, nelle sentenze nn.rr. 10219 e 10220/2020, con riguardo all'ipotesi di contratti di lavoro subordinato a termine affetti da nullità. Si è ivi osservato che, essendo impedita per legge la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai
9 fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità, del timore del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia ad una parte dei propri diritti. 45.
In questa sede il principio del decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro va ulteriormente esteso all'ipotesi, qui ricorrente, di lavoro formalmente svolto quale LSU, di cui sia in seguito accertata la reale natura subordinata, ricorrendo le medesime ragioni in generale evidenziate per il settore del lavoro pubblico privatizzato a termine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela".
Anche nel caso in esame, così come in quelli esaminati dalla S.C., viene in rilievo una prestazione di fatto resa a favore di un soggetto pubblico in violazione di legge con diritto alla retribuzione ex art. 2126
c.c. e anche in questo caso deve escludersi la configurabilità di un metus in ordine alla continuazione del rapporto, essendo impedita per legge la conversione del rapporto degli LSU in rapporto a tempo indeterminato e quindi non riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità, del timore del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia ad una parte dei propri diritti.
La va, dunque, condannata al pagamento degli importi calcolati dal 17.07.2014 tenuto conto Pt_1 della costituzione in mora intervenuta solo con la notificazione del ricorso avvenuta in data 17.07.2019
(non risultando idoneo allo scopo l'atto di costituzione in mora allegato al fascicolo, che fa riferimento al riconoscimento del diritto al superiore inquadramento) e quindi della possibilità di effettuare il calcolo tenendo conto del prospetto redatto in ricorso (non specificamente contestato neanche in sede di gravame) epurato dal periodo coperto da prescrizione, con conseguente quantificazione del credito in misura pari ad euro 35.234,21.
In conclusione, in parziale accoglimento del gravame principale, deve essere disposta la condanna della in favore della parte appellata nei più ristretti limiti sopra evidenziati. Pt_1
Tale statuizione assorbe la questione relativa alla sospensione del termine di prescrizione sollevata, peraltro per la prima volta, con l'appello incidentale.
Quanto al motivo di gravame incidentale relativo al mancato riconoscimento del cumulo tra interessi e rivalutazione, lo stesso deve essere respinto atteso che il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi è previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza. La portata del principio, poi, è stata estesa dalla Suprema Corte persino ai crediti risarcitori
(nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione
10 generale dell'art. 529, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi.
(cfr. Cass.civ., Sez.Lav. n. 13624/2020).
Per quanto riguarda il motivo di gravame incidentale relativo al mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da perdita chance dirette alla stabilizzazione è appena il caso di rilevare che, come emerge dal contratto allegato al fascicolo telematico di parte appellata, il è stato stabilizzato CP_1
dall'Ente appellante mediante la conclusione, in data 31.03.2021, di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. Tale misura -che rientra nel piano generale rivolto alla regolarizzazione della posizione dei LSU- appare misura idonea a risarcire i presunti danni che l'appellante incidentale desume essere derivato dall'illegittima applicazione delle disposizioni in materia di LSU.
In conclusione, stante il parziale rigetto della domanda e del gravame, uniti alla complessità della problematica affrontata ed al diverso esito del giudizio, giustificano – nel rapporto tra l'appellante e la la compensazione per la metà delle spese del doppio grado di giudizio, mentre il residuo è Pt_1
liquidato in dispositivo, con attribuzione.
CP_ Nel rapporto con l' evocato in giudizio al solo fine di rendere opponibile la statuizione contributiva, sussistono motivi adeguati per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna la al pagamento in favore di al Parte_1 Controparte_1
pagamento dell'importo di € 35.234,21, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo ed alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente;
CP_
-Compensa le spese nel rapporto tra appellante ed
- Compensa le spese del doppio grado di giudizio per la metà e condanna la al pagamento Pt_1 del residuo che liquida in euro 2.000,00 per il primo grado e in euro 2.500,00 per il secondo, oltre IVA, CPA
e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Iacobelli.
Così deciso all'esito dell'udienza cartolare del giorno 8 febbraio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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