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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 5071/2021, tra
(P.IVA: in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. Adele Cristiano (C.F.:
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC di cui C.F._1 all'atto introduttivo;
OPPONENTE
e
” (P.IVA: in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. Erika Letizia Capasso (CF: ) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC di cui C.F._2 alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 711/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, in data 15.2.2021, a definizione del procedimento monitorio recante R.G. n. 1601/2021
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il
[...]
(d'ora in poi, anche: il CONDOMINIO o l'opponente) ha proposto Parte_2 opposizione al d.i. n. 711/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord a definizione del procedimento monitorio recante R.G. n. 1601/2021, con cui si ingiungeva il pagamento di euro 22.845,00, oltre agli interessi ed alle spese legali, convenendo in giudizio l in persona del l.r.p.t. per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“in via principale, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 711/2021, R.G.A.C.n.1601/2021emesso, dall' intestato Tribunale in data 15.02.2021 e notificato in data 15.03.2021, siccome illegittimo oltre che infondato in fatto ed in diritto”.
2. In punto di fatto l'opponente premette che il decreto ingiuntivo è stato emesso in relazione alla documentazione depositata dall'odierna opposta attestante l'esecuzione delle opere di appalto ed il parziale pagamento del corrispettivo.
3. In via preliminare l'opponente inoltre ha rappresentato: a) di non essere in possesso di tale documentazione poiché continuava a essere illegittimamente detenuta dal precedente amministratore;
b) di avere, proprio per tale motivo, promosso un ricorso ex art. 700 c.p.c. all'esito del quale era stata ordinata la consegna della documentazione e che l'obbligo non era stato adempiuto. Ad ogni modo, ha impugnato la documentazione fornita in copia in quanto illeggibile, priva di allegati indispensabili a corroborare la pretesa creditoria e, in alcuni casi, non corrispondente alla rubricazione.
4. L'opponente ha dedotto: A) il difetto di legittimazione passiva alla luce dell'art. 9, comma 4 e ss., del contratto di appalto con il quale le parti avevano previsto che, in caso di morosità, l'impresa rinunciasse al vincolo di solidarietà passiva nei confronti del condominio al fine di promuovere l'azione giudiziaria nei confronti di ciascun condomino pro quota; B) il difetto di titolarità attiva perché, in relazione alle lavorazioni di straordinaria amministrazione, l'impresa dichiarava di aver ricevuto mandato dall'assemblea senza depositare nel procedimento monitorio la delibera. Precisava anche che la firma del contratto da parte dell'amministratore non provava che fosse stato autorizzato a contrarre in nome e per conto del condominio.
Nel merito l'opponente ha eccepito l'inesistenza della prova del credito e l'infondatezza della domanda osservando: i) la contraddizione fra ciò che era indicato nella C.I.L. e l'oggetto del contratto d'appalto depositato in atti;
ii) che a causa dell'assenza di documentazione in atti non fosse possibile determinare la conformità dell'opera al progetto (precisando che l'unico documento – la dichiarazione di fine lavori e certificato di collaudo – fosse privo di numero di protocollo); iii) che l'integrazione del contratto non era stata depositata.
Ha impugnato e contestato le fatture emesse in data 21.01.2020 e 15.06.2020 (quest'ultima mai pervenuta al nuovo amministratore) evidenziando la carenza di valore probatorio di tali documenti nella fase dell'opposizione.
Ha infine contestato la regolare esecuzione dei lavori evidenziando l'esistenza di perdite provenienti dal lastrico , l'incompletezza di alcune opere e la CP_2 realizzazione non a regola d'arte.
5. Si è costituita in giudizio l'impresa “ ” contestando punto per Controparte_1 punto l'avverso dedotto e rassegnando le seguenti conclusioni:
“a. concedere all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648, comma 1, c.p.c., di cui sin d'ora se ne fa istanza. b. confermare il decreto ingiuntivo n. 711/2021 (R.G. a.c. n. 1601/2020), Giudice Unico dott. Ucci del Tribunale di Napoli Nord, per le ragioni di merito sopra esposte c. rigettare l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, , poiché Parte_3 totalmente infondato in fatto ed in diritto. d In via istruttoria si chiede conferirsi incaico al CTU al fine di individuare e quantificare i lavori eseguiti dalla impresa opposta”.
L'opposto ha premesso che, prima di promuovere il ricorso per ingiunzione di pagamento, aveva sollecitato l'ex amministratore alla comunicazione dei nominativi dei condomini morosi per agire esclusivamente verso questi e che, stante l'assenza di riscontro, era stato promosso il procedimento verso il . Altresì Parte_1 dichiarava di non aver ricevuto prima alcuna contestazione sulla regolarità delle opere eseguite, osservando che tali doglianze erano rappresentate dopo sei anni dalla comunicazione dei lavori a regola d'arte e dal certificato di collaudo finale.
Sulle doglianze esposte dall'opponente replicava che: i) la legittimazione attiva era dimostrata da verbale dell'assemblea del 2.12.2014 (con il quale veniva conferito mandato alla impresa), delibera del 20.3.2015 (relativa all'approvazione del preventivo dell'impresa del 4.2.2015 per un importo di euro Controparte_1
14.300,00, relativa ad ulteriori lavori integrativi del contratto di appalto) che erano depositate. Chiedeva di essere autorizzata al deposito degli originali della documentazione;
ii) la legittimazione passiva dell'opponente sorgeva tenuto conto della circostanza che, a seguito delle infruttuose richieste di comunicazione dei nominativi dei condomini morosi, era necessario (e legittimo) promuovere il ricorso ex art. 633 c.p.c. (ulteriormente alla luce dell'inadempimento dellex amministratore che aveva determinato il ricorso ex art. 700 cpc).
6. Quanto ai vizi denunciati, richiamava la disciplina di cui agli artt. 1667 c.c. e ss. - anche sui rigidi termini di decadenza e prescrizione - nonché l'orientamento di legittimità secondo cui le contestazioni devono rivestire i caratteri della specificità.
7. Disattesa la richiesta di concessione della p.e. del d.i. oggetto di opposizione, il GI concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; con provvedimento del 28.2.2022 (emesso all'esito di udienza celebrata in modalità “cartolare”), riteneva la causa matura per la decisione e la rinviava per la p.c. all'udienza del 3.4.2023; tale udienza veniva differita (sulla scorta delle motivazioni esposte nel provvedimento del 23.2.2024) al 27.1.2025; in tale ultima occasione, innanzi allo scrivente – subentrato nel ruolo a far data dal 30.9.2024 – le parti insistevano nei rispettivi asserti difensivi (anche quanto all'accoglimento delle disattese richieste istruttorie), concludendo in conformità.
8. La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 13.2.2025.
9. Negli scritti conclusionali le parti si sono riportate alle rispettive difese, ulteriormente affinandole.
10. In specie, parte opponente ha ribadito il difetto di legittimazione passiva del e, nel merito, ha ritenuto non provato il credito ingiunto e/o la relativa Parte_1 esigibilità.
11. L'opposizione va respinta per i motivi che si vanno a dire.
12. Va esaminata la preliminare eccezione, svolta da parte opponente, circa il difetto di legittimazione passiva.
13. La quale va respinta. 14. La clausola contrattuale in esame è sostanzialmente riproduttiva del meccanismo disciplinato dall'art. 63, comma 2, d.a. c.c., secondo cui “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”.
Occorre comprendere se tale meccanismo operi: a) come limite all'esercizio di una azione di cognizione (ovvero della promozione di un procedimento per ingiunzione) nei confronti del (come vorrebbe parte opponente); b) come limite Parte_1 nell'attività di recupero del credito, la stessa dovendo essere previamente indirizzata verso i condomini morosi e, solo subordinatamente alla relativa infruttuosa escussione, nei confronti di quelli virtuosi (a tanto essendo funzionale la richiesta, da rivolgersi all'amministratore di condominio, di fornire i nominativi dei condomini e le informazioni concernenti eventuali morosità degli stessi).
Non v'è dubbio che il meccanismo (o la clausola contrattuale riproduttiva del medesimo) riguardi esclusivamente la fase “realizzativa” del credito, non essendo preclusa ab imis la possibilità di chiedere ed ottenere una condanna del condominio al pagamento del dovuto.
Non appare conferente la giurisprudenza citata da parte opponente (ed in specie la pronuncia Cass. 17.2.2023, n. 5043) che (non a caso) riguarda la fattispecie di una opposizione “a precetto” promossa dal al quale era stato richiesto il Parte_1 pagamento di quanto dovuto sulla scorta di un titolo pronunciato nei confronti del
. Parte_1
In tale frangente, la S.C. ha chiarito: a) che “nei rapporti con il terzo creditore che agisca in via esecutiva contro un singolo condòmino si potrà e dovrà effettuare, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, una valutazione sommaria, ai soli fini dell'azione esecutiva in corso, tenendo conto delle indicazioni provenienti dall'amministratore, ovvero di ulteriori elementi certi disponibili che inducano a ritenere corretto un determinato criterio di ripartizione della spesa, anche eventualmente, in mancanza, con riferimento alla quota millesimale generale di ciascun condomino (…)”, ferme restando tutte le eventuali successive azioni di rivalsa interna tra i vari partecipanti al;
b) che, pertanto, il condòmino Parte_1 moroso (nel senso suindicato) risponde nei limiti della sua morosità.
Ulteriori precisazioni riguardano la precisa individuazione della linea di confine tra contestazioni proponibili in sede di giudizio di merito (e segnatamente in sede di opposizione a d.i.) e contestazioni proponibili solo in sede di opposizione all'esecuzione.
Al riguardo, la S.C. ha ritenuto che: a) il singolo condòmino può (e deve) proporre l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del , Parte_1 ai sensi dell'art. 645 c.p.c.; b) i termini per la proposizione dell'opposizione decorrono dalla notificazione del d.i. all'amministratore, che legittimamente rappresenta il condominio e, quindi, i singoli condomini;
c) va escluso che questi ultimi possano contestare nel merito il titolo in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., tale mezzo essendo dato per eccepire fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto del creditore di procedere in via esecutiva che siano successivi alla formazione del titolo (e che quindi per definizione non possono esser fatti valere in sede di impugnazione del titolo) o, tout court per dedurre la mancanza di un valido titolo esecutivo;
d) i singoli condòmini possono proporre anche l'opposizione tardiva a d.i. per contestare nel merito l'ingiunzione.
Nell'affermare i suddetti principi la Corte non esclude affatto che l'art. 63, comma 2, d.a. c.c. osti alla pronuncia di un d.i. ingiuntivo verso il (anzi, presuppone Parte_1 la legittimità di un simile operato da parte del terzo creditore), salvo individuare le caratteristiche ed i limiti della successiva attività di recupero da parte del creditore, da un lato, e delle difese che possono essere messe in campo dal singolo condomino e della sede in cui le stesse devono collocarsi.
Sul più circoscritto versante se tale ragionamento sia estensibile al caso in cui vi sia una esplicita disciplina contrattuale in tal senso, si segnala l'orientamento di merito – cui qui si intende prestare piena adesione – che, nel disattendere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal condominio ingiunto (in tutto e per tutto simile a quella qui in scrutinio), ha chiarito che “il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'intero Condominio, pur in presenza di una clausola di rinuncia al vincolo di solidarietà verso tutti i condòmini, rimane valido limitatamente ai condomini morosi, con esclusione, quindi, di quelli in regola con i pagamenti” (Trib. Roma, 14.6.2023, n. 9535).
In definitiva, fermo restando quanto detto a proposito della eventuale successiva attività di recupero, va escluso che la clausola in esame possa essere intesa nel senso di operare come limite alla possibilità di richiedere ed ottenere un provvedimento di condanna nei confronti del . Parte_1
15. Con riferimento al dedotto difetto di legittimazione attiva, va osservato che dalle delibere assembleari depositate in atti si desume la titolarità, ex latere creditoris, del rapporto controverso in capo all'odierna opposta.
16. Ciò detto, venendo alle contestazioni svolte nel merito dal Parte_1 opponente, occorre ricordare, in prima battuta, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, che “nell'opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto. È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori” (tra le più recenti v. Corte app. Napoli, 17.1.2024, n. 156).
17. Tale principio va coordinato con quello (anch'esso costantemente affermato) secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto, in questo caso l'opposta, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. 18. Ora, risulta provata l'esistenza del rapporto contrattuale, dovendosi ritenere speciosa, alla luce del contenuto delle delibere assembleari, la contestazione relativa alla mancanza di autorizzazione dell'amministratore p.t. a stipulare nell'interesse dei condomini.
Relativamente all'esistenza ed all'ammontare del credito (che si assume inadempiuto), se è vero (come rilevato dall'opponente) che le fatture non hanno valore di prova nel contesto del giudizio di opposizione a d.i., è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza, le stesse “costituiscono prove atipiche dal valore è meramente indiziario, che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo” (Corte App. Milano, 16.12.2021, n. 3635).
Le circostanze: a) che furono deliberati dei lavori e che gli stessi furono affidati all'odierna opposta;
b) che l'opponente, nel contestare la correttezza dei lavori, implicitamente riconosca che i medesimi sono stati compiuti dall'odierna opposta, portano, unitamente alla documentazione contrattuale prodotta in giudizio, a ritenere sussistente nell'an e nel quantum il credito azionato, secondo quanto ricavabile in via indiziaria dalle fatture in questione.
Per altro verso, non risultano allegati o provati fatti modificativi o estintivi del credito da parte del debitore.
19. Quanto alla contestazione in ordine alla regolarità dei lavori compiuti, va senz'altro accolta la difesa a tal uopo formulata dalla società opposta.
Nella produzione del fascicolo monitorio vi è un documento “dichiarazione di fine lavori e certificato di collaudo finale” (atto al quale, peraltro, le parti fanno concorde riferimento negli scritti del giudizio oppositivo) che attesta l'avvenuta consegna ed accettazione delle opere compiute (come indicate, per un verso, nel contratto e, per altro verso, nella CIL, pure presente nella produzione del monitorio, e che contiene una dizione corrispondente a quella contenuta negli altri atti menzionati).
Stante quanto sopra, va dato corso all'orientamento secondo cui “in tema di appalto, il dies a quo di decorrenza del termine biennale di prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, stabilito dall'art. 1667, comma 3, c.c., va individuato non già con riguardo alla consegna anticipata dell'opera, con riserva di verifica, bensì con riferimento al momento della consegna definitiva, a seguito di verifica ed accettazione dell'opera stessa (Cass. 23.1.2009, n. 1788).
D'altro canto, la giurisprudenza di merito ha affermato che “in materia di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; se, invece, l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l' art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi” (Trib. Piacenza, 4.10.2023, n. 562). Ebbene, nel caso specifico, la difesa dell'opponente è del tutto lacunosa quanto alla individuazione della data di “scoperta” del vizio, successivo alla “consegna” ed
“accettazione” delle opere, sicché, non risultando assolto l'onere probatorio di cui si è detto, deve ritenersi che tale contestazione sia intempestiva.
20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 40% ex art. 4, comma 1, d.m. cit., avuto riguardo al carattere documentale della causa, le stesse vanno quantificate in complessivi euro 3.046,20.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 5071/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 711/2021, emesso in data 15.2.2021, dichiarandone l'esecutività;
2. CONDANNA parte opponente alla refusione delle spese in favore di parte opposta, spese quantificate in complessivi euro 3.046,20, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 5.6.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 5071/2021, tra
(P.IVA: in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. Adele Cristiano (C.F.:
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC di cui C.F._1 all'atto introduttivo;
OPPONENTE
e
” (P.IVA: in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. Erika Letizia Capasso (CF: ) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC di cui C.F._2 alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 711/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, in data 15.2.2021, a definizione del procedimento monitorio recante R.G. n. 1601/2021
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il
[...]
(d'ora in poi, anche: il CONDOMINIO o l'opponente) ha proposto Parte_2 opposizione al d.i. n. 711/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord a definizione del procedimento monitorio recante R.G. n. 1601/2021, con cui si ingiungeva il pagamento di euro 22.845,00, oltre agli interessi ed alle spese legali, convenendo in giudizio l in persona del l.r.p.t. per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“in via principale, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la presente opposizione per i motivi esposti e, per l'effetto, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 711/2021, R.G.A.C.n.1601/2021emesso, dall' intestato Tribunale in data 15.02.2021 e notificato in data 15.03.2021, siccome illegittimo oltre che infondato in fatto ed in diritto”.
2. In punto di fatto l'opponente premette che il decreto ingiuntivo è stato emesso in relazione alla documentazione depositata dall'odierna opposta attestante l'esecuzione delle opere di appalto ed il parziale pagamento del corrispettivo.
3. In via preliminare l'opponente inoltre ha rappresentato: a) di non essere in possesso di tale documentazione poiché continuava a essere illegittimamente detenuta dal precedente amministratore;
b) di avere, proprio per tale motivo, promosso un ricorso ex art. 700 c.p.c. all'esito del quale era stata ordinata la consegna della documentazione e che l'obbligo non era stato adempiuto. Ad ogni modo, ha impugnato la documentazione fornita in copia in quanto illeggibile, priva di allegati indispensabili a corroborare la pretesa creditoria e, in alcuni casi, non corrispondente alla rubricazione.
4. L'opponente ha dedotto: A) il difetto di legittimazione passiva alla luce dell'art. 9, comma 4 e ss., del contratto di appalto con il quale le parti avevano previsto che, in caso di morosità, l'impresa rinunciasse al vincolo di solidarietà passiva nei confronti del condominio al fine di promuovere l'azione giudiziaria nei confronti di ciascun condomino pro quota; B) il difetto di titolarità attiva perché, in relazione alle lavorazioni di straordinaria amministrazione, l'impresa dichiarava di aver ricevuto mandato dall'assemblea senza depositare nel procedimento monitorio la delibera. Precisava anche che la firma del contratto da parte dell'amministratore non provava che fosse stato autorizzato a contrarre in nome e per conto del condominio.
Nel merito l'opponente ha eccepito l'inesistenza della prova del credito e l'infondatezza della domanda osservando: i) la contraddizione fra ciò che era indicato nella C.I.L. e l'oggetto del contratto d'appalto depositato in atti;
ii) che a causa dell'assenza di documentazione in atti non fosse possibile determinare la conformità dell'opera al progetto (precisando che l'unico documento – la dichiarazione di fine lavori e certificato di collaudo – fosse privo di numero di protocollo); iii) che l'integrazione del contratto non era stata depositata.
Ha impugnato e contestato le fatture emesse in data 21.01.2020 e 15.06.2020 (quest'ultima mai pervenuta al nuovo amministratore) evidenziando la carenza di valore probatorio di tali documenti nella fase dell'opposizione.
Ha infine contestato la regolare esecuzione dei lavori evidenziando l'esistenza di perdite provenienti dal lastrico , l'incompletezza di alcune opere e la CP_2 realizzazione non a regola d'arte.
5. Si è costituita in giudizio l'impresa “ ” contestando punto per Controparte_1 punto l'avverso dedotto e rassegnando le seguenti conclusioni:
“a. concedere all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648, comma 1, c.p.c., di cui sin d'ora se ne fa istanza. b. confermare il decreto ingiuntivo n. 711/2021 (R.G. a.c. n. 1601/2020), Giudice Unico dott. Ucci del Tribunale di Napoli Nord, per le ragioni di merito sopra esposte c. rigettare l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, , poiché Parte_3 totalmente infondato in fatto ed in diritto. d In via istruttoria si chiede conferirsi incaico al CTU al fine di individuare e quantificare i lavori eseguiti dalla impresa opposta”.
L'opposto ha premesso che, prima di promuovere il ricorso per ingiunzione di pagamento, aveva sollecitato l'ex amministratore alla comunicazione dei nominativi dei condomini morosi per agire esclusivamente verso questi e che, stante l'assenza di riscontro, era stato promosso il procedimento verso il . Altresì Parte_1 dichiarava di non aver ricevuto prima alcuna contestazione sulla regolarità delle opere eseguite, osservando che tali doglianze erano rappresentate dopo sei anni dalla comunicazione dei lavori a regola d'arte e dal certificato di collaudo finale.
Sulle doglianze esposte dall'opponente replicava che: i) la legittimazione attiva era dimostrata da verbale dell'assemblea del 2.12.2014 (con il quale veniva conferito mandato alla impresa), delibera del 20.3.2015 (relativa all'approvazione del preventivo dell'impresa del 4.2.2015 per un importo di euro Controparte_1
14.300,00, relativa ad ulteriori lavori integrativi del contratto di appalto) che erano depositate. Chiedeva di essere autorizzata al deposito degli originali della documentazione;
ii) la legittimazione passiva dell'opponente sorgeva tenuto conto della circostanza che, a seguito delle infruttuose richieste di comunicazione dei nominativi dei condomini morosi, era necessario (e legittimo) promuovere il ricorso ex art. 633 c.p.c. (ulteriormente alla luce dell'inadempimento dellex amministratore che aveva determinato il ricorso ex art. 700 cpc).
6. Quanto ai vizi denunciati, richiamava la disciplina di cui agli artt. 1667 c.c. e ss. - anche sui rigidi termini di decadenza e prescrizione - nonché l'orientamento di legittimità secondo cui le contestazioni devono rivestire i caratteri della specificità.
7. Disattesa la richiesta di concessione della p.e. del d.i. oggetto di opposizione, il GI concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; con provvedimento del 28.2.2022 (emesso all'esito di udienza celebrata in modalità “cartolare”), riteneva la causa matura per la decisione e la rinviava per la p.c. all'udienza del 3.4.2023; tale udienza veniva differita (sulla scorta delle motivazioni esposte nel provvedimento del 23.2.2024) al 27.1.2025; in tale ultima occasione, innanzi allo scrivente – subentrato nel ruolo a far data dal 30.9.2024 – le parti insistevano nei rispettivi asserti difensivi (anche quanto all'accoglimento delle disattese richieste istruttorie), concludendo in conformità.
8. La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 13.2.2025.
9. Negli scritti conclusionali le parti si sono riportate alle rispettive difese, ulteriormente affinandole.
10. In specie, parte opponente ha ribadito il difetto di legittimazione passiva del e, nel merito, ha ritenuto non provato il credito ingiunto e/o la relativa Parte_1 esigibilità.
11. L'opposizione va respinta per i motivi che si vanno a dire.
12. Va esaminata la preliminare eccezione, svolta da parte opponente, circa il difetto di legittimazione passiva.
13. La quale va respinta. 14. La clausola contrattuale in esame è sostanzialmente riproduttiva del meccanismo disciplinato dall'art. 63, comma 2, d.a. c.c., secondo cui “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”.
Occorre comprendere se tale meccanismo operi: a) come limite all'esercizio di una azione di cognizione (ovvero della promozione di un procedimento per ingiunzione) nei confronti del (come vorrebbe parte opponente); b) come limite Parte_1 nell'attività di recupero del credito, la stessa dovendo essere previamente indirizzata verso i condomini morosi e, solo subordinatamente alla relativa infruttuosa escussione, nei confronti di quelli virtuosi (a tanto essendo funzionale la richiesta, da rivolgersi all'amministratore di condominio, di fornire i nominativi dei condomini e le informazioni concernenti eventuali morosità degli stessi).
Non v'è dubbio che il meccanismo (o la clausola contrattuale riproduttiva del medesimo) riguardi esclusivamente la fase “realizzativa” del credito, non essendo preclusa ab imis la possibilità di chiedere ed ottenere una condanna del condominio al pagamento del dovuto.
Non appare conferente la giurisprudenza citata da parte opponente (ed in specie la pronuncia Cass. 17.2.2023, n. 5043) che (non a caso) riguarda la fattispecie di una opposizione “a precetto” promossa dal al quale era stato richiesto il Parte_1 pagamento di quanto dovuto sulla scorta di un titolo pronunciato nei confronti del
. Parte_1
In tale frangente, la S.C. ha chiarito: a) che “nei rapporti con il terzo creditore che agisca in via esecutiva contro un singolo condòmino si potrà e dovrà effettuare, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, una valutazione sommaria, ai soli fini dell'azione esecutiva in corso, tenendo conto delle indicazioni provenienti dall'amministratore, ovvero di ulteriori elementi certi disponibili che inducano a ritenere corretto un determinato criterio di ripartizione della spesa, anche eventualmente, in mancanza, con riferimento alla quota millesimale generale di ciascun condomino (…)”, ferme restando tutte le eventuali successive azioni di rivalsa interna tra i vari partecipanti al;
b) che, pertanto, il condòmino Parte_1 moroso (nel senso suindicato) risponde nei limiti della sua morosità.
Ulteriori precisazioni riguardano la precisa individuazione della linea di confine tra contestazioni proponibili in sede di giudizio di merito (e segnatamente in sede di opposizione a d.i.) e contestazioni proponibili solo in sede di opposizione all'esecuzione.
Al riguardo, la S.C. ha ritenuto che: a) il singolo condòmino può (e deve) proporre l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del , Parte_1 ai sensi dell'art. 645 c.p.c.; b) i termini per la proposizione dell'opposizione decorrono dalla notificazione del d.i. all'amministratore, che legittimamente rappresenta il condominio e, quindi, i singoli condomini;
c) va escluso che questi ultimi possano contestare nel merito il titolo in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., tale mezzo essendo dato per eccepire fatti estintivi, modificativi od impeditivi del diritto del creditore di procedere in via esecutiva che siano successivi alla formazione del titolo (e che quindi per definizione non possono esser fatti valere in sede di impugnazione del titolo) o, tout court per dedurre la mancanza di un valido titolo esecutivo;
d) i singoli condòmini possono proporre anche l'opposizione tardiva a d.i. per contestare nel merito l'ingiunzione.
Nell'affermare i suddetti principi la Corte non esclude affatto che l'art. 63, comma 2, d.a. c.c. osti alla pronuncia di un d.i. ingiuntivo verso il (anzi, presuppone Parte_1 la legittimità di un simile operato da parte del terzo creditore), salvo individuare le caratteristiche ed i limiti della successiva attività di recupero da parte del creditore, da un lato, e delle difese che possono essere messe in campo dal singolo condomino e della sede in cui le stesse devono collocarsi.
Sul più circoscritto versante se tale ragionamento sia estensibile al caso in cui vi sia una esplicita disciplina contrattuale in tal senso, si segnala l'orientamento di merito – cui qui si intende prestare piena adesione – che, nel disattendere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal condominio ingiunto (in tutto e per tutto simile a quella qui in scrutinio), ha chiarito che “il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'intero Condominio, pur in presenza di una clausola di rinuncia al vincolo di solidarietà verso tutti i condòmini, rimane valido limitatamente ai condomini morosi, con esclusione, quindi, di quelli in regola con i pagamenti” (Trib. Roma, 14.6.2023, n. 9535).
In definitiva, fermo restando quanto detto a proposito della eventuale successiva attività di recupero, va escluso che la clausola in esame possa essere intesa nel senso di operare come limite alla possibilità di richiedere ed ottenere un provvedimento di condanna nei confronti del . Parte_1
15. Con riferimento al dedotto difetto di legittimazione attiva, va osservato che dalle delibere assembleari depositate in atti si desume la titolarità, ex latere creditoris, del rapporto controverso in capo all'odierna opposta.
16. Ciò detto, venendo alle contestazioni svolte nel merito dal Parte_1 opponente, occorre ricordare, in prima battuta, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, che “nell'opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto. È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori” (tra le più recenti v. Corte app. Napoli, 17.1.2024, n. 156).
17. Tale principio va coordinato con quello (anch'esso costantemente affermato) secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto, in questo caso l'opposta, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. 18. Ora, risulta provata l'esistenza del rapporto contrattuale, dovendosi ritenere speciosa, alla luce del contenuto delle delibere assembleari, la contestazione relativa alla mancanza di autorizzazione dell'amministratore p.t. a stipulare nell'interesse dei condomini.
Relativamente all'esistenza ed all'ammontare del credito (che si assume inadempiuto), se è vero (come rilevato dall'opponente) che le fatture non hanno valore di prova nel contesto del giudizio di opposizione a d.i., è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza, le stesse “costituiscono prove atipiche dal valore è meramente indiziario, che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo” (Corte App. Milano, 16.12.2021, n. 3635).
Le circostanze: a) che furono deliberati dei lavori e che gli stessi furono affidati all'odierna opposta;
b) che l'opponente, nel contestare la correttezza dei lavori, implicitamente riconosca che i medesimi sono stati compiuti dall'odierna opposta, portano, unitamente alla documentazione contrattuale prodotta in giudizio, a ritenere sussistente nell'an e nel quantum il credito azionato, secondo quanto ricavabile in via indiziaria dalle fatture in questione.
Per altro verso, non risultano allegati o provati fatti modificativi o estintivi del credito da parte del debitore.
19. Quanto alla contestazione in ordine alla regolarità dei lavori compiuti, va senz'altro accolta la difesa a tal uopo formulata dalla società opposta.
Nella produzione del fascicolo monitorio vi è un documento “dichiarazione di fine lavori e certificato di collaudo finale” (atto al quale, peraltro, le parti fanno concorde riferimento negli scritti del giudizio oppositivo) che attesta l'avvenuta consegna ed accettazione delle opere compiute (come indicate, per un verso, nel contratto e, per altro verso, nella CIL, pure presente nella produzione del monitorio, e che contiene una dizione corrispondente a quella contenuta negli altri atti menzionati).
Stante quanto sopra, va dato corso all'orientamento secondo cui “in tema di appalto, il dies a quo di decorrenza del termine biennale di prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, stabilito dall'art. 1667, comma 3, c.c., va individuato non già con riguardo alla consegna anticipata dell'opera, con riserva di verifica, bensì con riferimento al momento della consegna definitiva, a seguito di verifica ed accettazione dell'opera stessa (Cass. 23.1.2009, n. 1788).
D'altro canto, la giurisprudenza di merito ha affermato che “in materia di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; se, invece, l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l' art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi” (Trib. Piacenza, 4.10.2023, n. 562). Ebbene, nel caso specifico, la difesa dell'opponente è del tutto lacunosa quanto alla individuazione della data di “scoperta” del vizio, successivo alla “consegna” ed
“accettazione” delle opere, sicché, non risultando assolto l'onere probatorio di cui si è detto, deve ritenersi che tale contestazione sia intempestiva.
20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come segue.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 40% ex art. 4, comma 1, d.m. cit., avuto riguardo al carattere documentale della causa, le stesse vanno quantificate in complessivi euro 3.046,20.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 5071/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 711/2021, emesso in data 15.2.2021, dichiarandone l'esecutività;
2. CONDANNA parte opponente alla refusione delle spese in favore di parte opposta, spese quantificate in complessivi euro 3.046,20, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 5.6.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta