Sentenza 7 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 14/03/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00983/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01633/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1633 del 2025, proposto da
Commerfidi Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Armando Calogero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Organismo Confidi Minori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 249/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Organismo Confidi Minori;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Giovanni Gallone e udito per l’appellante l’avv. Mariagrazia Cassaro in sostituzione dell'avv. Mario Esposito;
Ritenuto che l’appello appare infondato difettando, ad una sommaria cognizione propria della fase cautelare, a sostegno della domanda proposta in primo grado, il presupposto del fumus boni iuris in quanto:
- il provvedimento gravato in prime cure ha fatto espressamente riferimento alla circostanza che “nelle more della conclusione del procedimento sanzionatorio l’Organismo ha ricevuto ulteriori esposti riguardanti il rilascio da parte della società Commerfidi di garanzie non consentite ai confidi minori iscritti nell’Elenco” sicché il giudice di prime cure non ha operato un’integrazione postuma della motivazione ma si è limitato a richiamare, anche nell’ottica dell’apprezzamento del periculum in mora , la sussistenza ulteriori specifici episodi di infrazione;
- in disparte dalla considerazione che l’eventuale inosservanza del termine di conclusione del procedimento non determina da sé l’illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, nel caso di specie la contestazione delle violazioni ha avuto luogo in data 11 luglio 2024 e, quindi, nel rispetto del termine di centoventi giorni ex art. 145-bis del T.U.B. decorrente dalla ricezione dell’ultima segnalazione (che risale al 26 aprile 2024);
- l’atto di contestazione e il provvedimento sanzionatorio emessi dall’Organismo fanno riferimento a sei fattispecie tra polizze proposte e contratte (a cui si aggiungono un totale di altri dieci episodi segnalati) rendendo, in ragione del valore delle stesse e del coinvolgimento in tali vicende anche di soggetti istituzionali, proporzionata e congrua la sanzione ex art. 17, comma 1, del D.M. n. 228/2015 della cancellazione dall’elenco.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello cautelare.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO