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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/04/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4488/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 25 luglio 2025 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Maria SERRANO', Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente a [...];
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza del 18 marzo 2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio nel comune di Bagheria (PA) in Parte_1 Controparte_1
data 26 luglio 2014. Dalla loro unione sono nati (19 dicembre 2015) e (7 giugno 2022), Persona_1 Persona_2
minorenni.
Con ricorso regolarmente depositato, ha domandato la separazione personale da Parte_1 [...]
, l'affido in via esclusiva della prole, l'assegnazione della casa coniugale, la disciplina CP_1
del diritto di visita del padre ai figli, un contributo per il mantenimento ordinario di ciascun figlio pari ad € 300 mensili (€ 600 complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie ed il 100% dell'assegno unico universale per i figli.
All'udienza del 23 gennaio 2025 il Giudice relatore delegato, verificata la regolarità della notificazione degli atti introduttivi, ha dato atto che parte resistente, benché ritualmente citata, non è
comparsa personalmente né si è costituita e ne ha dichiarato pertanto la contumacia. Stante l'assenza di parte ricorrente, che per quanto riferito dal proprio difensore si trovava in attesa di effettuare accertamenti diagnostici, seppur in assenza di idonea documentazione, e ritenuta la necessità di sentirla personalmente, il Giudice relatore ha rinviato all'udienza del 18 marzo 2025.
All'udienza del 18 marzo 2025 il Giudice relatore ha sentito liberamente parte ricorrente, la quale ha confermato di volersi separare dal marito, col quale ad oggi non vive da quattro anni, rappresentando altresì che è stato preso in carico da una comunità per problemi di dipendenza da Controparte_1
cocaina, con la prospettiva di un ingresso stabile in una comunità terapeutica. Ha inoltre dedotto che il resistente ha omesso di versare qualsivoglia mantenimento in favore dei due figli minori, avendo altresì cessato di corrispondere la sua quota parte di mutuo relativo alla casa familiare. Ha infine manifestato la propria disponibilità ad accompagnare i figli in comunità, ovvero a farli portare dai nonni paterni, al fine di permettere l'esercizio del diritto di visita del padre alla prole.
Il Giudice relatore, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha preso atto della situazione di fragilità del padre resistente ed ha pertanto adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, affidando la prole in via super-esclusiva alla madre, rimettendo tempi e modalità di frequentazione padre-figli agli accordi con la madre affidataria e ponendo a carico del resistente un contributo per il mantenimento di ciascun figlio pari ad € 250 mensili (€ 500 complessivi), oltre il
50% delle spese straordinarie.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione e in assenza di istanze istruttorie, ha disposto la discussione orale della causa, invitando la parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni, ed ha trattenuto la causa in decisone con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Considerato in diritto
Sulla domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, i fatti allegati e le dichiarazioni rese dalla ricorrente.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale
In ordine ai provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, si ritiene di confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti, in aderenza alle domande avanzate dalla
GN , come di seguito si dirà. Pt_1
Partendo dal regime di affido, merita di essere confermato l'affido super-esclusivo della prole alla madre con collocamento presso la stessa e assegnazione a lei della casa coniugale, considerato il potenziale pregiudizio derivante nel caso di specie da un affido congiunto.
Giova ricordare che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità
genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei
confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o
comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come
nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale
disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la
conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da
una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo
sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà
genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto,
del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;
Cass. 23333/23; Cass. 6535/19; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n.
785).
L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che il signor manifesta da tempo una CP_1
situazione di obiettiva lontananza dalla vita quotidiana dei due figli minori e, così, una sostanziale inadeguatezza a svolgere seriamente il ruolo genitoriale, prendendosi cura dei bisogni e delle esigenze materiali, oltre che affettive dei due bambini.
Alla luce degli elementi acquisiti, il Collegio ritiene dunque che sussista una condizione di inadeguatezza del signor ad assolvere un consapevole ruolo genitoriale, in quanto la sua CP_1
persistente assenza e la sua condizione attuale, unitamente al comportamento processuale assunto nel presente giudizio, rendono evidente il rischio che il padre non sia in grado di assumere comportamenti adeguati al benessere dei figli. Quanto alla ricorrente, si osserva che la GN si è sempre occupata personalmente e in modo competente dei bisogni di accudimento dei minori, occupandosi da tempo di ogni necessità morale e materiale dei minori
, alla luce di quanto emerso, a tutela del best interest della prole, essendo stata accertata Per_3
l'inidoneità genitoriale paterna e, d'altro canto, la piena e integra capacità materna, si ritiene di confermare l'affido dei minori alla madre, con collocamento presso la stessa, con la quale vivono da quando il padre è andato via di casa (fine del 2021), e con concentrazione in capo a lei di tutte le decisioni che riguardano i figli, come indicate in dispositivo.
La GN sarà comunque tenuta a comunicare al marito, ove egli lo richieda, le decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, come precisato in dispositivo ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., di modo che questi possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della GN , ai sensi dell'art. Pt_1
337 quater, ult. co. c.c.
Passando alla regolamentazione delle visite tra padre e figli, stante la situazione di obiettiva lontananza e difficoltà del padre si ritiene che i tempi e le modalità di frequentazione padre-figli debbano essere rimessi agli accordi con la madre affidataria, nei tempi e secondo i modi compatibili con l'ingresso del resistente in comunità.
Infine, tenuto conto degli elementi acquisiti, questo Tribunale ritiene di non procedere all'audizione dei minori, in ragione della loro tenera età.
Sui provvedimenti di contenuto economico
La GN ha domandato la determinazione in € 300 il contributo dovuto dal padre per il Pt_1
mantenimento di ciascun figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La domanda è fondata e deve trovare parziale accoglimento.
Preliminarmente, si rammenta che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 148, 315 bis,
316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Ciò posto, si rileva che la ricorrente è attualmente priva di occupazione lavorativa.
Tenuto conto degli elementi disponibili, questo Tribunale ritiene di conformare i provvedimenti in essere, ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla GN , entro il 15 di ogni mese, l'importo di € 250 mensili per ciascun figlio Pt_1
(€ 500 complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie, somma reputata da questo Tribunale quale contributo minimo indispensabile per il mantenimento di ogni figlio, disponendo che tale obbligo rimanga momentaneamente sospeso, a condizione che il padre faccia effettivo ingresso in una comunità terapeutica e soltanto finché perdura detto ricovero.
L'assegno unico verrà attribuito secondo le disposizioni di legge.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio nel comune di Bagheria (PA) in data 26 luglio 2014;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Bagheria (Atto n. 78, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2014);
3. affida in via esclusiva i due figli minori , nato a [...] il [...], Persona_1
e , nata a [...] il [...] alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., Persona_2
con collocamento presso la stessa, disponendo che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
4. dispone che la madre comunichi al padre resistente le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente;
5. dispone che il padre potrà vedere i figli minori soltanto secondo le modalità e i tempi stabiliti previo accordo con la madre affidataria presso la comunità ove risiederà compatibilmente con le regole della comunità stessa, nonché con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli e con la loro volontà;
6. assegna la casa familiare alla madre ricorrente affinché vi continui a vivere con i due figli minori;
7. pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 500 (€ 250 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT da aprile 2026, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie
( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere
l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
8. dispone che l'obbligo del signor di contribuire al mantenimento ordinario e CP_1
straordinario dei figli rimanga momentaneamente sospeso, a condizione che il padre faccia effettivo ingresso in una comunità terapeutica e soltanto finché perdura detto ricovero;
9. spese legali irripetibili.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 25 luglio 2025 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Maria SERRANO', Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente a [...];
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza del 18 marzo 2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio nel comune di Bagheria (PA) in Parte_1 Controparte_1
data 26 luglio 2014. Dalla loro unione sono nati (19 dicembre 2015) e (7 giugno 2022), Persona_1 Persona_2
minorenni.
Con ricorso regolarmente depositato, ha domandato la separazione personale da Parte_1 [...]
, l'affido in via esclusiva della prole, l'assegnazione della casa coniugale, la disciplina CP_1
del diritto di visita del padre ai figli, un contributo per il mantenimento ordinario di ciascun figlio pari ad € 300 mensili (€ 600 complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie ed il 100% dell'assegno unico universale per i figli.
All'udienza del 23 gennaio 2025 il Giudice relatore delegato, verificata la regolarità della notificazione degli atti introduttivi, ha dato atto che parte resistente, benché ritualmente citata, non è
comparsa personalmente né si è costituita e ne ha dichiarato pertanto la contumacia. Stante l'assenza di parte ricorrente, che per quanto riferito dal proprio difensore si trovava in attesa di effettuare accertamenti diagnostici, seppur in assenza di idonea documentazione, e ritenuta la necessità di sentirla personalmente, il Giudice relatore ha rinviato all'udienza del 18 marzo 2025.
All'udienza del 18 marzo 2025 il Giudice relatore ha sentito liberamente parte ricorrente, la quale ha confermato di volersi separare dal marito, col quale ad oggi non vive da quattro anni, rappresentando altresì che è stato preso in carico da una comunità per problemi di dipendenza da Controparte_1
cocaina, con la prospettiva di un ingresso stabile in una comunità terapeutica. Ha inoltre dedotto che il resistente ha omesso di versare qualsivoglia mantenimento in favore dei due figli minori, avendo altresì cessato di corrispondere la sua quota parte di mutuo relativo alla casa familiare. Ha infine manifestato la propria disponibilità ad accompagnare i figli in comunità, ovvero a farli portare dai nonni paterni, al fine di permettere l'esercizio del diritto di visita del padre alla prole.
Il Giudice relatore, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha preso atto della situazione di fragilità del padre resistente ed ha pertanto adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, affidando la prole in via super-esclusiva alla madre, rimettendo tempi e modalità di frequentazione padre-figli agli accordi con la madre affidataria e ponendo a carico del resistente un contributo per il mantenimento di ciascun figlio pari ad € 250 mensili (€ 500 complessivi), oltre il
50% delle spese straordinarie.
Il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione e in assenza di istanze istruttorie, ha disposto la discussione orale della causa, invitando la parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni, ed ha trattenuto la causa in decisone con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Considerato in diritto
Sulla domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, i fatti allegati e le dichiarazioni rese dalla ricorrente.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale
In ordine ai provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, si ritiene di confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti, in aderenza alle domande avanzate dalla
GN , come di seguito si dirà. Pt_1
Partendo dal regime di affido, merita di essere confermato l'affido super-esclusivo della prole alla madre con collocamento presso la stessa e assegnazione a lei della casa coniugale, considerato il potenziale pregiudizio derivante nel caso di specie da un affido congiunto.
Giova ricordare che, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità
genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei
confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o
comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come
nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale
disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la
conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da
una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo
sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà
genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto,
del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;
Cass. 23333/23; Cass. 6535/19; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n.
785).
L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che il signor manifesta da tempo una CP_1
situazione di obiettiva lontananza dalla vita quotidiana dei due figli minori e, così, una sostanziale inadeguatezza a svolgere seriamente il ruolo genitoriale, prendendosi cura dei bisogni e delle esigenze materiali, oltre che affettive dei due bambini.
Alla luce degli elementi acquisiti, il Collegio ritiene dunque che sussista una condizione di inadeguatezza del signor ad assolvere un consapevole ruolo genitoriale, in quanto la sua CP_1
persistente assenza e la sua condizione attuale, unitamente al comportamento processuale assunto nel presente giudizio, rendono evidente il rischio che il padre non sia in grado di assumere comportamenti adeguati al benessere dei figli. Quanto alla ricorrente, si osserva che la GN si è sempre occupata personalmente e in modo competente dei bisogni di accudimento dei minori, occupandosi da tempo di ogni necessità morale e materiale dei minori
, alla luce di quanto emerso, a tutela del best interest della prole, essendo stata accertata Per_3
l'inidoneità genitoriale paterna e, d'altro canto, la piena e integra capacità materna, si ritiene di confermare l'affido dei minori alla madre, con collocamento presso la stessa, con la quale vivono da quando il padre è andato via di casa (fine del 2021), e con concentrazione in capo a lei di tutte le decisioni che riguardano i figli, come indicate in dispositivo.
La GN sarà comunque tenuta a comunicare al marito, ove egli lo richieda, le decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio, come precisato in dispositivo ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., di modo che questi possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della GN , ai sensi dell'art. Pt_1
337 quater, ult. co. c.c.
Passando alla regolamentazione delle visite tra padre e figli, stante la situazione di obiettiva lontananza e difficoltà del padre si ritiene che i tempi e le modalità di frequentazione padre-figli debbano essere rimessi agli accordi con la madre affidataria, nei tempi e secondo i modi compatibili con l'ingresso del resistente in comunità.
Infine, tenuto conto degli elementi acquisiti, questo Tribunale ritiene di non procedere all'audizione dei minori, in ragione della loro tenera età.
Sui provvedimenti di contenuto economico
La GN ha domandato la determinazione in € 300 il contributo dovuto dal padre per il Pt_1
mantenimento di ciascun figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La domanda è fondata e deve trovare parziale accoglimento.
Preliminarmente, si rammenta che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 148, 315 bis,
316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Ciò posto, si rileva che la ricorrente è attualmente priva di occupazione lavorativa.
Tenuto conto degli elementi disponibili, questo Tribunale ritiene di conformare i provvedimenti in essere, ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla GN , entro il 15 di ogni mese, l'importo di € 250 mensili per ciascun figlio Pt_1
(€ 500 complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie, somma reputata da questo Tribunale quale contributo minimo indispensabile per il mantenimento di ogni figlio, disponendo che tale obbligo rimanga momentaneamente sospeso, a condizione che il padre faccia effettivo ingresso in una comunità terapeutica e soltanto finché perdura detto ricovero.
L'assegno unico verrà attribuito secondo le disposizioni di legge.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio nel comune di Bagheria (PA) in data 26 luglio 2014;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Bagheria (Atto n. 78, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2014);
3. affida in via esclusiva i due figli minori , nato a [...] il [...], Persona_1
e , nata a [...] il [...] alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., Persona_2
con collocamento presso la stessa, disponendo che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
4. dispone che la madre comunichi al padre resistente le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente;
5. dispone che il padre potrà vedere i figli minori soltanto secondo le modalità e i tempi stabiliti previo accordo con la madre affidataria presso la comunità ove risiederà compatibilmente con le regole della comunità stessa, nonché con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli e con la loro volontà;
6. assegna la casa familiare alla madre ricorrente affinché vi continui a vivere con i due figli minori;
7. pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a mezzo bonifico bancario entro il 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 500 (€ 250 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT da aprile 2026, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie
( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere
l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
8. dispone che l'obbligo del signor di contribuire al mantenimento ordinario e CP_1
straordinario dei figli rimanga momentaneamente sospeso, a condizione che il padre faccia effettivo ingresso in una comunità terapeutica e soltanto finché perdura detto ricovero;
9. spese legali irripetibili.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Raffaella Cimminiello