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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/10/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 21 del mese di ottobre all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N. 1890 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via CodiceFiscale_1
Cimino n. 22 presso lo studio dell'avv. Aurelio Leuzzi, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORE -
E
in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
- CONVENUTA CONTUMACE -
avente per OGGETTO: contratto di appalto.
E' comparso:
l'avv. Aurelio Leuzzi, nell'interesse di parte attrice. Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il procuratore di parte attrice discute oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - I sezione civile
Motivi della decisione
1. Il sig. chiamava in giudizio la società Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dinanzi l'intestato
[...]
Tribunale, esponendo che tra le parti, in data 02.09.2022, era stato sottoscritto un contratto di appalto “per l'esecuzione di opere di riqualificazione energetica e sismica degli edifici, consistente in una detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute da parte del Committente per l'esecuzione degli interventi (cd.
“Superbonus”) ex art. 119 D.L. 19 maggio 2020 n. 34”, con espressa previsione nel medesimo contratto, della “possibilità, per il Committente di trasformare la detrazione fiscale ad esso spettante ai sensi del Superbonus, così come a seguito di altre agevolazioni fiscali per l'esecuzione di lavori di riqualificazione energetica, consolidamento sismico e/o ristrutturazione edilizia, in credito di imposta, cedibile nei confronti di soggetti terzi, fra cui banche ed intermediari finanziari oppure in uno sconto sul corrispettivo dovuto nei confronti del fornitore che effettua gli interventi, ex art. 121 D.L. 34/2020”.
Precisava che, oggetto dell'intervento, era il fabbricato sito in Villa San Giovanni (RC), in fregio alla via Risorgimento n. 190 e che l'importo complessivo dell'appalto, previsto nel contratto, era pari “all'importo totale degli interventi ammessi a detrazione”, corrispondente “a 101.216,77 euro, per una detrazione complessiva del 110% pari a 111.338,45 euro” (art. 13 contratto di appalto), infine, pari ad €. 74.088,83, a seguito di variazioni operate sull'originale computo metrico.
Richiamava, altresì, la clausola contrattuale secondo cui “Il committente e l'impresa convengono che il pagamento dei lavori appaltati ed assoggettabili alle disposizioni dell'art. 121 del decreto legge 34/2020 avvenga mediante lo sconto in fattura” (art. 7).
Esponeva che, in data 03.11.2022, le parti avevano sottoscritto una integrazione del contratto, recante l'erogazione, da parte del Committente, della somma di €. 14.000,00 a beneficio dell'Impresa appaltante a titolo di prestito temporaneo, per garantire la prosecuzione dei lavori, in ragione delle criticità che avevano interessato il blocco delle erogazioni di capitale connesse alla cessione del credito.
Lamentava che la società aveva abbandonato il cantiere Controparte_1 senza completare i lavori stabiliti in contratto e che non aveva provveduto alla restituzione della somma ricevuta in prestito.
Concludeva chiedendo:
1) “Accertare e dichiarare che la società non ha Controparte_1 provveduto al completamento dei lavori di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 2 settembre 2022 con l'attore, aventi ad oggetto l'esecuzione di opere di riqualificazione energetica e sismica degli edifici, consistente in una detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute da parte del Committente (parte attrice) per l'esecuzione degli interventi (c.d. “Superbonus”) ex art. 119 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, con la possibilità, per il Committente di trasformare la detrazione fiscale ad esso spettante ai sensi del Superbonus e di godere di altre agevolazioni fiscali per l'esecuzione di lavori di riqualificazione energetica, consolidamento sismico e/o ristrutturazione edilizia, sotto forma di credito di imposta, cedibile nei confronti di soggetti terzi, fra cui banche ed intermediari finanziari oppure in uno sconto sul corrispettivo dovuto nei confronti del fornitore che effettua gli interventi, ex art. 121 D.L. 34/2020, sul fabbricato sito in Villa San Giovanni (RC), in fregio alla via Risorgimento n. 190, del quale fabbricato fa parte l'appartamento presso il quale risiede e vive stabilmente il sig. e per Parte_1
l'effetto, previa CTU finalizzata all'esatta indicazione delle opere e dei lavori non completati e dei relativi costi, condannare la società convenuta al completamento ed all'esecuzione delle predette opere e lavori, secondo quanto disposto nel contratto d'appalto, a regola d'arte; ovvero in alternativa, previa CTU finalizzata a quantificare l'esatto ammontare del costo delle opere e dei lavori da completare, condannare la società convenuta a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento danni, la somma di €. 3.120,30 o quella maggiore o minore, che esplicata la CTU, sarà ritenuta di giustizia;
2) condannare la società in persona del suo Controparte_1 amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore del sig. della somma di €. Parte_1
14.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di asseverazione del primo S.A.L. 27 settembre 2022, fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare la società in persona del suo Controparte_1 amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
La convenuta società non si costituiva in giudizio e ne veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia.
2. Tanto premesso, bisogna innanzitutto rilevare che il procuratore di parte attrice
-dopo aver dichiarato, nella memoria ex art. 171 ter n. c.p.c., che la società convenuta, a seguito della notificazione dell'atto di citazione, aveva completato i lavori di rifacimento della facciata del fabbricato, oggetto dell'intervento edilizio, per cui è causa- all'udienza del 05.06.2025, ribadiva l'intervenuto completamento dei lavori, da parte della società appaltatrice e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento al capo della domanda di cui al punto n. 1 dell'atto di citazione.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Unite, 07/02/2024, n. 3453), "La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire fino alla sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti”.
E', invero, ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto 1997, n. 79 77; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965).
Anche dopo le preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni.
Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda).
Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa.
Premessa la legittimità e la tempestività della menzionata rinuncia al capo 1) della domanda, effettuata dal procuratore di parte attrice, questo giudice deve prendere atto della intervenuta parziale cessazione della materia del contendere, con relativa declaratoria, per come richiesto dalla parte attrice medesima.
Invero, com'è noto, “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti, facendo contemporaneamente venir meno l'oggettiva necessità della richiesta pronuncia del giudice e, conseguentemente, l'interesse ad agire e contraddire delle parti medesime” (Cass. SS. UU. n. 2463/1982). “La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicchè, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (così Cass. n. 6909/2009; nello stesso senso Cass. n. 10553/2009, n. 23289/2007, n. 17861/2007, n. 4714/2006, n. 6393/2004, n. 14775/2004).
Va, inoltre, osservato che ciò non esime questo Giudice dall'accertare la fondatezza della domanda, al fine di decidere in ordine alle spese processuali in base al principio della soccombenza virtuale, vale a dire, valutando le probabilità normali di suo accoglimento nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. civ. sez. II 27.05.1996 n. 4884; Cass. civ. sez. lav. 11.01.1990 n. 46), principio in virtù del quale le spese vanno poste a carico della parte che sarebbe rimasta soccombente sulla base delle originarie prospettazioni.
Sul punto va poi osservato che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere dà luogo ad un giudicato con valenza esclusivamente processuale (Cass. civ., sez. lav., 28.11.2001, n. 15062), inidoneo, come tale, a precludere un accertamento avente ad oggetto il rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
3. Orbene, a sostegno del capo di domanda in esame, la parte attrice ha depositato nota tecnica a firma dell'arch. , recante descrizione dello Persona_1 stato dei lavori alla data di introduzione del giudizio e di quelli ancora da completare, oggetto del chiesto adempimento contrattuale, allegando, altresì, lo stipulato negozio giuridico (cfr. contratto di appalto, in atti).
Come è noto, in materia di riparto dell'onere della prova nelle obbligazioni contrattuali, “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, la società convenuta nessuna prova ha offerto circa la completa esecuzione dei lavori contrattuali, difettando così la prova dell'adempimento della fondamentale obbligazione su di lei gravante, di guisa che il capo di domanda, in argomento, avrebbe dovuto essere accolto.
L'attore medesimo ha poi dichiarato, nel corso del giudizio, l'intervenuto completamento dei lavori edili, da parte della società appaltatrice, chiedendo, pertanto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con riguardo al superiore capo 1) della domanda.
Nel caso di specie, il diritto, esercitato dall'attore all'adempimento contrattuale, mediante esecuzione della prestazione pattuita, a cura della controparte, può ritenersi, invero, pienamente soddisfatto dalla suddetta ultimazione dei lavori.
Risulta, pertanto, inevitabile concludere, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul punto.
Il giudizio, invece, può e deve proseguire, in relazione al capo della domanda di cui al punto n. 2) dell'atto di citazione;
all'uopo si provvede con separata ordinanza.
4. Relativamente alle spese di lite si provvederà in sede definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentito il procuratore di parte attrice e nella contumacia della parte convenuta, pronunciando nella causa iscritta al n. 1890/2024, promossa da Parte_1
nei confronti di in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al capo della domanda di cui al punto n. 1) dell'atto di citazione;
2) provvede con separata ordinanza per l'ulteriore corso del procedimento;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 21 ottobre 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti).
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 21 del mese di ottobre all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N. 1890 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via CodiceFiscale_1
Cimino n. 22 presso lo studio dell'avv. Aurelio Leuzzi, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORE -
E
in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
- CONVENUTA CONTUMACE -
avente per OGGETTO: contratto di appalto.
E' comparso:
l'avv. Aurelio Leuzzi, nell'interesse di parte attrice. Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il procuratore di parte attrice discute oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - I sezione civile
Motivi della decisione
1. Il sig. chiamava in giudizio la società Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, dinanzi l'intestato
[...]
Tribunale, esponendo che tra le parti, in data 02.09.2022, era stato sottoscritto un contratto di appalto “per l'esecuzione di opere di riqualificazione energetica e sismica degli edifici, consistente in una detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute da parte del Committente per l'esecuzione degli interventi (cd.
“Superbonus”) ex art. 119 D.L. 19 maggio 2020 n. 34”, con espressa previsione nel medesimo contratto, della “possibilità, per il Committente di trasformare la detrazione fiscale ad esso spettante ai sensi del Superbonus, così come a seguito di altre agevolazioni fiscali per l'esecuzione di lavori di riqualificazione energetica, consolidamento sismico e/o ristrutturazione edilizia, in credito di imposta, cedibile nei confronti di soggetti terzi, fra cui banche ed intermediari finanziari oppure in uno sconto sul corrispettivo dovuto nei confronti del fornitore che effettua gli interventi, ex art. 121 D.L. 34/2020”.
Precisava che, oggetto dell'intervento, era il fabbricato sito in Villa San Giovanni (RC), in fregio alla via Risorgimento n. 190 e che l'importo complessivo dell'appalto, previsto nel contratto, era pari “all'importo totale degli interventi ammessi a detrazione”, corrispondente “a 101.216,77 euro, per una detrazione complessiva del 110% pari a 111.338,45 euro” (art. 13 contratto di appalto), infine, pari ad €. 74.088,83, a seguito di variazioni operate sull'originale computo metrico.
Richiamava, altresì, la clausola contrattuale secondo cui “Il committente e l'impresa convengono che il pagamento dei lavori appaltati ed assoggettabili alle disposizioni dell'art. 121 del decreto legge 34/2020 avvenga mediante lo sconto in fattura” (art. 7).
Esponeva che, in data 03.11.2022, le parti avevano sottoscritto una integrazione del contratto, recante l'erogazione, da parte del Committente, della somma di €. 14.000,00 a beneficio dell'Impresa appaltante a titolo di prestito temporaneo, per garantire la prosecuzione dei lavori, in ragione delle criticità che avevano interessato il blocco delle erogazioni di capitale connesse alla cessione del credito.
Lamentava che la società aveva abbandonato il cantiere Controparte_1 senza completare i lavori stabiliti in contratto e che non aveva provveduto alla restituzione della somma ricevuta in prestito.
Concludeva chiedendo:
1) “Accertare e dichiarare che la società non ha Controparte_1 provveduto al completamento dei lavori di cui al contratto di appalto sottoscritto in data 2 settembre 2022 con l'attore, aventi ad oggetto l'esecuzione di opere di riqualificazione energetica e sismica degli edifici, consistente in una detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute da parte del Committente (parte attrice) per l'esecuzione degli interventi (c.d. “Superbonus”) ex art. 119 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, con la possibilità, per il Committente di trasformare la detrazione fiscale ad esso spettante ai sensi del Superbonus e di godere di altre agevolazioni fiscali per l'esecuzione di lavori di riqualificazione energetica, consolidamento sismico e/o ristrutturazione edilizia, sotto forma di credito di imposta, cedibile nei confronti di soggetti terzi, fra cui banche ed intermediari finanziari oppure in uno sconto sul corrispettivo dovuto nei confronti del fornitore che effettua gli interventi, ex art. 121 D.L. 34/2020, sul fabbricato sito in Villa San Giovanni (RC), in fregio alla via Risorgimento n. 190, del quale fabbricato fa parte l'appartamento presso il quale risiede e vive stabilmente il sig. e per Parte_1
l'effetto, previa CTU finalizzata all'esatta indicazione delle opere e dei lavori non completati e dei relativi costi, condannare la società convenuta al completamento ed all'esecuzione delle predette opere e lavori, secondo quanto disposto nel contratto d'appalto, a regola d'arte; ovvero in alternativa, previa CTU finalizzata a quantificare l'esatto ammontare del costo delle opere e dei lavori da completare, condannare la società convenuta a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento danni, la somma di €. 3.120,30 o quella maggiore o minore, che esplicata la CTU, sarà ritenuta di giustizia;
2) condannare la società in persona del suo Controparte_1 amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore del sig. della somma di €. Parte_1
14.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di asseverazione del primo S.A.L. 27 settembre 2022, fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare la società in persona del suo Controparte_1 amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
La convenuta società non si costituiva in giudizio e ne veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia.
2. Tanto premesso, bisogna innanzitutto rilevare che il procuratore di parte attrice
-dopo aver dichiarato, nella memoria ex art. 171 ter n. c.p.c., che la società convenuta, a seguito della notificazione dell'atto di citazione, aveva completato i lavori di rifacimento della facciata del fabbricato, oggetto dell'intervento edilizio, per cui è causa- all'udienza del 05.06.2025, ribadiva l'intervenuto completamento dei lavori, da parte della società appaltatrice e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con riferimento al capo della domanda di cui al punto n. 1 dell'atto di citazione.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Unite, 07/02/2024, n. 3453), "La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire fino alla sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti”.
E', invero, ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n. 8737; Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto 1997, n. 79 77; e già Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965).
Anche dopo le preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni.
Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda).
Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa.
Premessa la legittimità e la tempestività della menzionata rinuncia al capo 1) della domanda, effettuata dal procuratore di parte attrice, questo giudice deve prendere atto della intervenuta parziale cessazione della materia del contendere, con relativa declaratoria, per come richiesto dalla parte attrice medesima.
Invero, com'è noto, “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, si verifica quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti, facendo contemporaneamente venir meno l'oggettiva necessità della richiesta pronuncia del giudice e, conseguentemente, l'interesse ad agire e contraddire delle parti medesime” (Cass. SS. UU. n. 2463/1982). “La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicchè, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito” (così Cass. n. 6909/2009; nello stesso senso Cass. n. 10553/2009, n. 23289/2007, n. 17861/2007, n. 4714/2006, n. 6393/2004, n. 14775/2004).
Va, inoltre, osservato che ciò non esime questo Giudice dall'accertare la fondatezza della domanda, al fine di decidere in ordine alle spese processuali in base al principio della soccombenza virtuale, vale a dire, valutando le probabilità normali di suo accoglimento nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. civ. sez. II 27.05.1996 n. 4884; Cass. civ. sez. lav. 11.01.1990 n. 46), principio in virtù del quale le spese vanno poste a carico della parte che sarebbe rimasta soccombente sulla base delle originarie prospettazioni.
Sul punto va poi osservato che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere dà luogo ad un giudicato con valenza esclusivamente processuale (Cass. civ., sez. lav., 28.11.2001, n. 15062), inidoneo, come tale, a precludere un accertamento avente ad oggetto il rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
3. Orbene, a sostegno del capo di domanda in esame, la parte attrice ha depositato nota tecnica a firma dell'arch. , recante descrizione dello Persona_1 stato dei lavori alla data di introduzione del giudizio e di quelli ancora da completare, oggetto del chiesto adempimento contrattuale, allegando, altresì, lo stipulato negozio giuridico (cfr. contratto di appalto, in atti).
Come è noto, in materia di riparto dell'onere della prova nelle obbligazioni contrattuali, “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, la società convenuta nessuna prova ha offerto circa la completa esecuzione dei lavori contrattuali, difettando così la prova dell'adempimento della fondamentale obbligazione su di lei gravante, di guisa che il capo di domanda, in argomento, avrebbe dovuto essere accolto.
L'attore medesimo ha poi dichiarato, nel corso del giudizio, l'intervenuto completamento dei lavori edili, da parte della società appaltatrice, chiedendo, pertanto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con riguardo al superiore capo 1) della domanda.
Nel caso di specie, il diritto, esercitato dall'attore all'adempimento contrattuale, mediante esecuzione della prestazione pattuita, a cura della controparte, può ritenersi, invero, pienamente soddisfatto dalla suddetta ultimazione dei lavori.
Risulta, pertanto, inevitabile concludere, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul punto.
Il giudizio, invece, può e deve proseguire, in relazione al capo della domanda di cui al punto n. 2) dell'atto di citazione;
all'uopo si provvede con separata ordinanza.
4. Relativamente alle spese di lite si provvederà in sede definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentito il procuratore di parte attrice e nella contumacia della parte convenuta, pronunciando nella causa iscritta al n. 1890/2024, promossa da Parte_1
nei confronti di in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al capo della domanda di cui al punto n. 1) dell'atto di citazione;
2) provvede con separata ordinanza per l'ulteriore corso del procedimento;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 21 ottobre 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti).