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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RG Nr. 236/2023 cui è riunito il procedimento RG nr. 242/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Annalisa Multari Presidente rel.
Dr. Lorenzo Puccetti Consigliere
Dr. Nicola Armienti Giudice Ausiliario di Corte di Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., depositato in data 17 aprile 2023.
DA
(C.F. ), nata a [...] im Tausun (Germania) Parte_1 C.F._1
il 30.04.1968 e residente in [...], 37029 San Pietro In Cariano (VR), rappresentata e difesa congiuntamente dall'Avv. SILVIA PLACEREANI (C.F. – P.IVA C.F._2
) del Foro di Verona, abilitata al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, con P.IVA_1 studio in Verona alla Via della Valverde, 9 e dall'Avv. GIUSEPPE AURIEMMA (C.F.
– P.IVA ) del Foro di Cassino con studio sito in Roma al C.F._3 P.IVA_2
Viale Gorizia 25/C, e con gli stessi elettivamente domiciliata presso lo studio della prima a Verona in Via della Valverde 9 giusta procura speciale rilasciata, secondo le specifiche ex DM 44/2011 ed allegata al presente atto. I sottoscritti dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c.p.c. comma 2, di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 045-8012793 o presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata iscritti al REGINDE: Email_1 così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 Email_2
del D.P.R. 11 febbraio 2005 n.68
Ricorrente in riassunzione- convenuta nel procedimento riunita
1
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, 00144 Roma pec t , rappresentato e difeso dall'avv. Email_3
Daniela Guarino, C.F. , t, del C.F._4 Email_4
Foro di Verona, per procura generale alle liti n. 37590/7131 del 23/1/2023, a rogito Notar di Per_1
Roma, elettivamente domiciliato nel proprio ufficio di Avvocatura Distrettuale di Venezia –
Dorsoduro n. 3519/I – 30132 VENEZIA
Convenuto in riassunzione- ricorrente nel giudizio riunito
Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito della ordinanza n. 1770/23 della Corte di
Cassazione depositata il 20 gennaio 2023 che ha cassato con rinvio la sentenza n. 515/21 di questa
Corte di Appello.
In punto: opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In via preliminare di merito: Preso atto che il principio di diritto disposto con ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione n. di Racc. Gen. 1770/2023 pubblicata il 20.01.2023 (oggetto del procedimento di revocazione n. 5692/2023) si riferisce a fattispecie diversa da quella del presente giudizio, (non essendo la signora avvocato ma istruttrice sportiva, categoria per la quale Parte_1
non sono stati elaborati gli studi di settore), Confermarsi quanto già statuito nella sentenza del
Tribunale di Verona n. 399/2017 e nella conforme Sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.
515/2021 in ordine alla dichiarazione di intervenuta prescrizione del provvedimento di accertamento ed invito al pagamento notificato alla ricorrente in data 30.06.2015 presupposto dell'avviso di addebito N. 422 2016 00047397 26 000 nella presente sede opposto e, per l'effetto, CP_ dichiararsi non tenuta la signora al versamento in favore dell' della somma Parte_1
di cui all'opposto avviso di addebito, sia a titolo di contributi omessi che di relative sanzioni con riferimento all'anno 2009.
Nel merito, in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui venisse riformata la sentenza della adita Corte d'Appello n. 515/2021 in punto prescrizione, rigettarsi la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte e previo accertamento dell'insussistenza in capo alla ricorrente sig.ra di un suo obbligo di iscrizione alla Gestione Parte_1
Separata Liberi professionisti, disporsi l'annullamento o accertarsi, comunque, l'illegittimità
2 dell'avviso di addebito opposto in primo grado, dichiarandosi l'inesistenza dell'obbligo di pagamento, in capo alla signora di tutte le somme indicate nel medesimo sia a titolo di Parte_1
contributi omessi che di relative sanzioni. In ogni caso: Con rifusione di compensi e spese di causa, oltre a rimborso forfettario per. spese generali (15%) Iva e Cpa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Conclusioni rassegnate all'udienza del 12 dicembre 2024: dichiarare cessata la materia del contendere;
spese rifuse con distrazione e in ogni caso si rimette sulla richiesta di compensazione delle spese di lite formulata da controparte;
Per parte convenuta:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, per le ragioni di cui in premessa e alla luce e in attuazione del principio di diritto pronunciato dalla Suprema Corte nella ordinanza di rinvio n.
1770/2023, accogliere, per quanto di ragione, l'appello proposto dall' avverso la sentenza CP_2 della Corte d'Appello di Venezia n. 515/2021, con ogni consequenziale statuizione di legge, come da comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente dall' e che deve intendersi CP_1
qui integralmente trascritta.
Conclusioni rassegnate all'udienza del 12 dicembre 2024: dichiarare cessata la materia del contendere;
spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza n. 1770/2023, depositata il 20.01.2023, la Corte Suprema di Cassazione,
CP_ decidendo sul ricorso proposto dall avverso la sentenza n. 515/2021 di questa Corte di
Appello, aveva cassato la sentenza impugnata e rinviato alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, per decidere in applicazione dei principi indicati nella stessa, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione a fronte dell'unico motivo di ricorso proposto dal ricorrente istituto previdenziale lo riteneva meritevole di accoglimento, statuendo che la Corte d'Appello di Venezia aveva dichiarato erroneamente la prescrizione dei contributi 2009 richiesti alla con avviso Parte_1
di addebito e invito al pagamento ricevuto in data 30.06.15. CP_ Trattavasi infatti di contribuzione dovuta alla Gestione separata quale avvocato iscritto all'Albo Forense e pertanto il termine prescrizionale non decorreva – come ritenuto dal Collegio CP_ Veneto- dal 16.06.10, ma dal 06.07.2010; termine utilmente interrotto dall con l'invito al pagamento.
3 In particolare, la Cassazione evidenziava come nel caso di specie, doveva farsi applicazione del principio di diritto, già esaminato più volte dalla Corte medesima, sul differimento dei termini ad opera del d.P.C.M. del 2010, ovvero “giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione, considerato il combinato disposto degli artt. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997 e 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010 (cfr. Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ; da ultimo, fra le tante,
Cass. n. 14110, 20498, 20499, 20500 del 2022, con motivazioni dello stesso tenore), con la precisazione che il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., L. n. 244 del
2007 (Cass. n. 10273 citata); 4. è stato, inoltre, precisato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del
2020)”.
2. Riassumeva la causa presso questa Corte la insistendo per l'accoglimento del ricorso Parte_1
alla luce di quanto già statuito nella sentenza del Tribunale di Verona e nella conforme sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 515/2021 circa la dichiarazione di intervenuta prescrizione del provvedimento di cui è causa, precisando che l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1770/2023 si riferiva a fattispecie diversa da quella della controversia in esame, non essendo la Parte_1
avvocato, ma istruttrice sportiva, categoria per la quale non erano stati elaborati gli studi di settore.
Evidenziava, al contempo, che la ricorrente aveva presentato ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Cassazione n. 1770/2023 in quanto affetta da un errore di fatto avente carattere della decisività, costituendo presupposto per l'applicazione del principio di diritto affermato nella suddetta ordinanza, la circostanza erroneamente supposta dal Collegio di legittimità che aveva evidenziato che “la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato non dovute le somme richieste a titolo di contributi per l'anno 2009 da inerenti la Gestione separata di cui alla L.n.335 Controparte_3 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell'anno 2009, quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza Forense (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per
l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente).
La ribadiva in questo grado e nel ricorso per revocazione come, per contro, risultava dagli Parte_1
atti del procedimento di primo grado che la non era avvocato ma istruttrice sportiva. Parte_1
4 3. Si costituiva l'ente previdenziale convenuto, insistendo per l'accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Verona, in virtù del principio di diritto pronunciato dalla
Cassazione nell'ordinanza di rinvio n. 1770/2023.
Evidenziava l'ente di aver promosso analogo ricorso in riassunzione rubricato avanti alla Corte di
Appello di Venezia sub. Rg 242/23; instava pertanto per la riunione dei due procedimenti che erano stati fissati dal Presidente di sezione alla stessa udienza.
Istanza analoga era formulata dalla nel parallelo giudizio in cui era convenuta in Parte_1
riassunzione.
4. All'udienza del 28.09.23 la Corte di Appello di Venezia disponeva la riunione dei due procedimenti in riassunzione;
indi con il consenso delle parti disponeva il rinvio della controversia in attesa della decisione del giudizio di revocazione che, per quanto riconosciuto dalle parti, assumeva valore pregiudiziale rispetto all'odierna controversia. Quindi, ottenuta la sentenza della
Corte di Cassazione nel giudizio per revocazione, la presente causa era decisa all'udienza del 12 dicembre 2024 come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il ricorso in riassunzione la insisteva nella conferma della declaratoria che aveva Parte_1
CP_ riconosciuto la prescrizione dei contributivi avanzati dall ritenendo che, nel caso di specie, non potesse applicarsi la proroga dei termini del versamento previsti dal d.P.C.M. del 2010.
CP_ Evidenziava che l' aveva riconosciuto in giudizio che la aveva svolto attività di Parte_1
istruttrice sportiva e che per tale attività non erano mai stati elaborati appositi studi di settore. Da ciò ne conseguiva che le disposizioni del d.P.C.M. del 2010, a sua volta richiamate nell'ordinanza di rinvio n. 1770/2023 – che si fondava sull'erroneo presupposto che la fosse un'avvocata Parte_1
– non risultavano assolutamente applicabili al caso di specie. CP_ Pertanto, l non avrebbe potuto beneficare della proroga disposta dalla norma citata rimanendo vincolato al termine ordinario decorrente dal 16.06.2010 ex art. 17, comma 1, del DPR n. 435/2001.
Evidenziava come la Corte d'Appello di Venezia con la sentenza cassata avesse correttamente applicato al caso di specie la normativa vigente senza incorrere in alcuna violazione di legge. CP_
6. Interpretazione cui si era opposto l' che nell'odierno giudizio e in quello coevo avviato a seguito dell'accoglimento del proprio ricorso di legittimità, insisteva per contro per il rigetto dell'originario ricorso in opposizione accolto dal tribunale di Verona con sentenza n. 399/17.
7. A fronte delle opposte posizioni è sopravvenuta ulteriore pronuncia della Corte di Legittimità che nel giudizio revocatorio proposto dalla avverso l' ordinanza che ha cassato la precedente Parte_1
5 pronuncia di questa Corte di Appello n. 515/21, con sentenza n. 30052/24 pubblicata in data
21.11.24, ha revocato per errore percettivo l'ordinanza n.1770/23 per cui è causa.
In particolare nella sentenza prodotta dalle parti il Collegio di legittimità, accogliendo le doglianze della rilevava che:”… 4.1.– L'errore, di cui la ricorrente si duole, si evince ictu oculi e Parte_1
non rende necessarie complesse attività ermeneutiche e argomentazioni induttive, di per sé incompatibili con lo strumento della revocazione, come il Pubblico Ministero non ha mancato di evidenziare nella memoria. 4.2.– L'errore non investe un punto controverso e neppure scaturisce da un'attività valutativa. Che la signora sia un'istruttrice sportiva e non un'avvocata, Parte_1 non ha formato oggetto di disputa tra le parti. Né l'ordinanza impugnata accredita alla ricorrente un'attività forense all'esito di una valutazione, che intervenga a dirimere le contrapposte prospettazioni delle parti. Tanto basta ad avvalorare l'ammissibilità della revocazione, che non può essere esclusa sol perché l'applicabilità del differimento all'attività degli istruttori sportivi non emerge incontestabilmente dagli atti di causa e postula un'approfondita rivalutazione dell'apprezzamento già compiuto nelle fasi di merito. L'applicabilità delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà essere vagliata nella fase rescissoria, alla luce degli argomenti prospettati nell'originario giudizio di cassazione, ma non vale a tramutare la svista percettiva che inficia l'ordinanza impugnata in un errore di giudizio, di per sé preclusivo dell'ammissibilità della revocazione. 4.3.– Né la controvertibilità della questione inerente all'applicazione degli studi di settore, indicata nella memoria del Pubblico Ministero, contraddice la decisività dell'errore censurato, che si apprezza alla luce delle seguenti considerazioni. La svista sull'attività esercitata dall'odierna ricorrente ha condotto il collegio ad applicare un principio di diritto consono ad una distinta e peculiare attività, quella forense, e a pretermettere l'esame delle puntuali contestazioni mosse nel controricorso in ordine alla pertinenza della disciplina invocata dall' , in virtù delle irriducibili peculiarità dell'attività d'istruttore sportivo. 4.4.– CP_1
L'ammissibilità del ricorso non è preclusa dalla pendenza del giudizio di rinvio, valorizzata dall' (pagina 4 del controricorso) sul presupposto che la parte, in quella sede, possa CP_1
chiedere di rivalutare il reale atteggiarsi della vicenda e così «coltivare tale rilievo di fatto».
(…)5.– Il collegio giudicante ha affermato che la signora svolge l'attività di avvocato. Parte_1
Tale circostanza risulta incontrovertibilmente contraddetta dalla sentenza d'appello e dagli atti di causa, che documentano un'attività d'istruttrice sportiva. In ultima analisi, quanto al giudizio rescindente, il ricorso per revocazione dev'essere accolto. Si deve revocare l'ordinanza n. 1770 del
2023, che ha accolto il ricorso per cassazione, per avere erroneamente supposto che la signora svolgesse attività forense e non attività d'istruttrice sportiva.”. Parte_1
6 CP_ Proseguiva il Collegio nella parte motiva, rilevando che l' non aveva provato né nel precedente giudizio di legittimità né nel giudizio per revocazione, la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità alla istruttore sportivo e non avvocato, degli studi di settore;
circostanza Parte_1
rilevante ai fini dell'applicabilità della proroga invocata dall'ente.
Pertanto decideva nel merito dichiarando definitivamente prescritta la pretesa dell'ente. CP_
8. Valutazione di cui l ha preso atto, provvedendo nelle more dell'odierno giudizio, a sgravare totalmente l'avviso di addebito n. 422 2016 00047397 26 come da nota dimessa in data 11.12.14.
Le parti hanno quindi concluso concordemente per la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse a una decisione nel merito da parte di questo Collegio. CP_
9. Rimane controverso il regime delle spese di cui ha chiesto integrale compensazione in ragione dell'andamento processuale della controversia.
Per il principio di soccombenza virtuale ritiene il Collegio, alla luce della fondatezza della originaria eccezione di prescrizione sollevata dalla ed accolta dai giudici di merito Parte_1
CP_ precedentemente aditi, che le spese di lite debbano essere poste a carico del soccombente
Deve darsi atto che con la sentenza sopravvenuta la Corte di Cassazione ha già statuito sulle spese non solo del giudizio revocatorio ma anche di quello di legittimità che si è concluso con un rigetto CP_ nel merito delle pretese dell'
9.1. Residua quindi nella competenza di questo Collegio soltanto la valutazione delle spese del giudizio di appello cassato e di quello odierno. CP_ Spese che, per quanto esposto, devono essere poste a carico dell avendo la Parte_1
CP_ fondatamente difeso la sentenza di primo grado n. 399/17 originariamente impugnata dall'
10. Deve darsi atto che per mero errore materiale questa Corte ha inserito nella liquidazione delle spese anche la fase del giudizio di legittimità in cui è stata emessa l'ordinanza n. 1770/23; pronuncia pleonastica poiché quelle spese sono già state liquidate anche per quel giudizio ( conclusosi con rigetto nel merito), dalla Corte di Cassazione sezione Lavoro con la sentenza n.
30052/24 in diversa e superiore misura.
Per contro alla competono le spese del presente grado di rinvio e quelle del giudizio Parte_1
cassato in cui era emessa la sentenza n. 515/21; spese che sono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14 e ss modificazioni nel minimo attesa la semplicità della controversia, il sopravvenuto fatto processuale, in ragione del valore della domanda (1.100 – 5.200) e distratte su richiesta dei procuratori anticipatari in favore dei difensori della Parte_1
Atteso l'esito dell'odierno giudizio non sussistono i presupposti per porre a carico della parte
CP_ ricorrente in riassunzione l'ulteriore esborso per contributo unificato previsto soltanto in caso
7 di rigetto o dichiarazione di inammissibilità nel merito della impugnazione proposta ( cfr. tra le altre
Cass. 20697/21).
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Preso atto della revocazione della ordinanza della Corte di Cassazione n. 1770/23 per errore percettivo ad opera della Corte di Cassazione con sentenza n. 30052/24 e del sopravvenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto, dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- Condanna l' a rifondere alla le spese le spese di lite che liquida quanto al Parte_1
giudizio di appello cassato in euro 915,00 per compensi, quanto al giudizio di legittimità in euro 939,00, quanto al presente giudizio in euro 962,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali per tutti i gradi, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarre in favore dei procuratori anticipatari;
Venezia 12 dicembre 2024
LA PRESIDENTE
Annalisa Multari
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Annalisa Multari Presidente rel.
Dr. Lorenzo Puccetti Consigliere
Dr. Nicola Armienti Giudice Ausiliario di Corte di Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., depositato in data 17 aprile 2023.
DA
(C.F. ), nata a [...] im Tausun (Germania) Parte_1 C.F._1
il 30.04.1968 e residente in [...], 37029 San Pietro In Cariano (VR), rappresentata e difesa congiuntamente dall'Avv. SILVIA PLACEREANI (C.F. – P.IVA C.F._2
) del Foro di Verona, abilitata al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, con P.IVA_1 studio in Verona alla Via della Valverde, 9 e dall'Avv. GIUSEPPE AURIEMMA (C.F.
– P.IVA ) del Foro di Cassino con studio sito in Roma al C.F._3 P.IVA_2
Viale Gorizia 25/C, e con gli stessi elettivamente domiciliata presso lo studio della prima a Verona in Via della Valverde 9 giusta procura speciale rilasciata, secondo le specifiche ex DM 44/2011 ed allegata al presente atto. I sottoscritti dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c.p.c. comma 2, di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 045-8012793 o presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata iscritti al REGINDE: Email_1 così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 Email_2
del D.P.R. 11 febbraio 2005 n.68
Ricorrente in riassunzione- convenuta nel procedimento riunita
1
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, 00144 Roma pec t , rappresentato e difeso dall'avv. Email_3
Daniela Guarino, C.F. , t, del C.F._4 Email_4
Foro di Verona, per procura generale alle liti n. 37590/7131 del 23/1/2023, a rogito Notar di Per_1
Roma, elettivamente domiciliato nel proprio ufficio di Avvocatura Distrettuale di Venezia –
Dorsoduro n. 3519/I – 30132 VENEZIA
Convenuto in riassunzione- ricorrente nel giudizio riunito
Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito della ordinanza n. 1770/23 della Corte di
Cassazione depositata il 20 gennaio 2023 che ha cassato con rinvio la sentenza n. 515/21 di questa
Corte di Appello.
In punto: opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
In via preliminare di merito: Preso atto che il principio di diritto disposto con ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione n. di Racc. Gen. 1770/2023 pubblicata il 20.01.2023 (oggetto del procedimento di revocazione n. 5692/2023) si riferisce a fattispecie diversa da quella del presente giudizio, (non essendo la signora avvocato ma istruttrice sportiva, categoria per la quale Parte_1
non sono stati elaborati gli studi di settore), Confermarsi quanto già statuito nella sentenza del
Tribunale di Verona n. 399/2017 e nella conforme Sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.
515/2021 in ordine alla dichiarazione di intervenuta prescrizione del provvedimento di accertamento ed invito al pagamento notificato alla ricorrente in data 30.06.2015 presupposto dell'avviso di addebito N. 422 2016 00047397 26 000 nella presente sede opposto e, per l'effetto, CP_ dichiararsi non tenuta la signora al versamento in favore dell' della somma Parte_1
di cui all'opposto avviso di addebito, sia a titolo di contributi omessi che di relative sanzioni con riferimento all'anno 2009.
Nel merito, in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui venisse riformata la sentenza della adita Corte d'Appello n. 515/2021 in punto prescrizione, rigettarsi la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte e previo accertamento dell'insussistenza in capo alla ricorrente sig.ra di un suo obbligo di iscrizione alla Gestione Parte_1
Separata Liberi professionisti, disporsi l'annullamento o accertarsi, comunque, l'illegittimità
2 dell'avviso di addebito opposto in primo grado, dichiarandosi l'inesistenza dell'obbligo di pagamento, in capo alla signora di tutte le somme indicate nel medesimo sia a titolo di Parte_1
contributi omessi che di relative sanzioni. In ogni caso: Con rifusione di compensi e spese di causa, oltre a rimborso forfettario per. spese generali (15%) Iva e Cpa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Conclusioni rassegnate all'udienza del 12 dicembre 2024: dichiarare cessata la materia del contendere;
spese rifuse con distrazione e in ogni caso si rimette sulla richiesta di compensazione delle spese di lite formulata da controparte;
Per parte convenuta:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, per le ragioni di cui in premessa e alla luce e in attuazione del principio di diritto pronunciato dalla Suprema Corte nella ordinanza di rinvio n.
1770/2023, accogliere, per quanto di ragione, l'appello proposto dall' avverso la sentenza CP_2 della Corte d'Appello di Venezia n. 515/2021, con ogni consequenziale statuizione di legge, come da comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente dall' e che deve intendersi CP_1
qui integralmente trascritta.
Conclusioni rassegnate all'udienza del 12 dicembre 2024: dichiarare cessata la materia del contendere;
spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza n. 1770/2023, depositata il 20.01.2023, la Corte Suprema di Cassazione,
CP_ decidendo sul ricorso proposto dall avverso la sentenza n. 515/2021 di questa Corte di
Appello, aveva cassato la sentenza impugnata e rinviato alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, per decidere in applicazione dei principi indicati nella stessa, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.
La Corte di Cassazione a fronte dell'unico motivo di ricorso proposto dal ricorrente istituto previdenziale lo riteneva meritevole di accoglimento, statuendo che la Corte d'Appello di Venezia aveva dichiarato erroneamente la prescrizione dei contributi 2009 richiesti alla con avviso Parte_1
di addebito e invito al pagamento ricevuto in data 30.06.15. CP_ Trattavasi infatti di contribuzione dovuta alla Gestione separata quale avvocato iscritto all'Albo Forense e pertanto il termine prescrizionale non decorreva – come ritenuto dal Collegio CP_ Veneto- dal 16.06.10, ma dal 06.07.2010; termine utilmente interrotto dall con l'invito al pagamento.
3 In particolare, la Cassazione evidenziava come nel caso di specie, doveva farsi applicazione del principio di diritto, già esaminato più volte dalla Corte medesima, sul differimento dei termini ad opera del d.P.C.M. del 2010, ovvero “giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione, considerato il combinato disposto degli artt. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997 e 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010 (cfr. Cass. nn. 10273 e 32467 del 2021, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. cod.proc.civ; da ultimo, fra le tante,
Cass. n. 14110, 20498, 20499, 20500 del 2022, con motivazioni dello stesso tenore), con la precisazione che il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 ss., L. n. 244 del
2007 (Cass. n. 10273 citata); 4. è stato, inoltre, precisato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del
2020)”.
2. Riassumeva la causa presso questa Corte la insistendo per l'accoglimento del ricorso Parte_1
alla luce di quanto già statuito nella sentenza del Tribunale di Verona e nella conforme sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 515/2021 circa la dichiarazione di intervenuta prescrizione del provvedimento di cui è causa, precisando che l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1770/2023 si riferiva a fattispecie diversa da quella della controversia in esame, non essendo la Parte_1
avvocato, ma istruttrice sportiva, categoria per la quale non erano stati elaborati gli studi di settore.
Evidenziava, al contempo, che la ricorrente aveva presentato ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Cassazione n. 1770/2023 in quanto affetta da un errore di fatto avente carattere della decisività, costituendo presupposto per l'applicazione del principio di diritto affermato nella suddetta ordinanza, la circostanza erroneamente supposta dal Collegio di legittimità che aveva evidenziato che “la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato non dovute le somme richieste a titolo di contributi per l'anno 2009 da inerenti la Gestione separata di cui alla L.n.335 Controparte_3 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell'anno 2009, quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza Forense (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per
l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente).
La ribadiva in questo grado e nel ricorso per revocazione come, per contro, risultava dagli Parte_1
atti del procedimento di primo grado che la non era avvocato ma istruttrice sportiva. Parte_1
4 3. Si costituiva l'ente previdenziale convenuto, insistendo per l'accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Verona, in virtù del principio di diritto pronunciato dalla
Cassazione nell'ordinanza di rinvio n. 1770/2023.
Evidenziava l'ente di aver promosso analogo ricorso in riassunzione rubricato avanti alla Corte di
Appello di Venezia sub. Rg 242/23; instava pertanto per la riunione dei due procedimenti che erano stati fissati dal Presidente di sezione alla stessa udienza.
Istanza analoga era formulata dalla nel parallelo giudizio in cui era convenuta in Parte_1
riassunzione.
4. All'udienza del 28.09.23 la Corte di Appello di Venezia disponeva la riunione dei due procedimenti in riassunzione;
indi con il consenso delle parti disponeva il rinvio della controversia in attesa della decisione del giudizio di revocazione che, per quanto riconosciuto dalle parti, assumeva valore pregiudiziale rispetto all'odierna controversia. Quindi, ottenuta la sentenza della
Corte di Cassazione nel giudizio per revocazione, la presente causa era decisa all'udienza del 12 dicembre 2024 come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il ricorso in riassunzione la insisteva nella conferma della declaratoria che aveva Parte_1
CP_ riconosciuto la prescrizione dei contributivi avanzati dall ritenendo che, nel caso di specie, non potesse applicarsi la proroga dei termini del versamento previsti dal d.P.C.M. del 2010.
CP_ Evidenziava che l' aveva riconosciuto in giudizio che la aveva svolto attività di Parte_1
istruttrice sportiva e che per tale attività non erano mai stati elaborati appositi studi di settore. Da ciò ne conseguiva che le disposizioni del d.P.C.M. del 2010, a sua volta richiamate nell'ordinanza di rinvio n. 1770/2023 – che si fondava sull'erroneo presupposto che la fosse un'avvocata Parte_1
– non risultavano assolutamente applicabili al caso di specie. CP_ Pertanto, l non avrebbe potuto beneficare della proroga disposta dalla norma citata rimanendo vincolato al termine ordinario decorrente dal 16.06.2010 ex art. 17, comma 1, del DPR n. 435/2001.
Evidenziava come la Corte d'Appello di Venezia con la sentenza cassata avesse correttamente applicato al caso di specie la normativa vigente senza incorrere in alcuna violazione di legge. CP_
6. Interpretazione cui si era opposto l' che nell'odierno giudizio e in quello coevo avviato a seguito dell'accoglimento del proprio ricorso di legittimità, insisteva per contro per il rigetto dell'originario ricorso in opposizione accolto dal tribunale di Verona con sentenza n. 399/17.
7. A fronte delle opposte posizioni è sopravvenuta ulteriore pronuncia della Corte di Legittimità che nel giudizio revocatorio proposto dalla avverso l' ordinanza che ha cassato la precedente Parte_1
5 pronuncia di questa Corte di Appello n. 515/21, con sentenza n. 30052/24 pubblicata in data
21.11.24, ha revocato per errore percettivo l'ordinanza n.1770/23 per cui è causa.
In particolare nella sentenza prodotta dalle parti il Collegio di legittimità, accogliendo le doglianze della rilevava che:”… 4.1.– L'errore, di cui la ricorrente si duole, si evince ictu oculi e Parte_1
non rende necessarie complesse attività ermeneutiche e argomentazioni induttive, di per sé incompatibili con lo strumento della revocazione, come il Pubblico Ministero non ha mancato di evidenziare nella memoria. 4.2.– L'errore non investe un punto controverso e neppure scaturisce da un'attività valutativa. Che la signora sia un'istruttrice sportiva e non un'avvocata, Parte_1 non ha formato oggetto di disputa tra le parti. Né l'ordinanza impugnata accredita alla ricorrente un'attività forense all'esito di una valutazione, che intervenga a dirimere le contrapposte prospettazioni delle parti. Tanto basta ad avvalorare l'ammissibilità della revocazione, che non può essere esclusa sol perché l'applicabilità del differimento all'attività degli istruttori sportivi non emerge incontestabilmente dagli atti di causa e postula un'approfondita rivalutazione dell'apprezzamento già compiuto nelle fasi di merito. L'applicabilità delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà essere vagliata nella fase rescissoria, alla luce degli argomenti prospettati nell'originario giudizio di cassazione, ma non vale a tramutare la svista percettiva che inficia l'ordinanza impugnata in un errore di giudizio, di per sé preclusivo dell'ammissibilità della revocazione. 4.3.– Né la controvertibilità della questione inerente all'applicazione degli studi di settore, indicata nella memoria del Pubblico Ministero, contraddice la decisività dell'errore censurato, che si apprezza alla luce delle seguenti considerazioni. La svista sull'attività esercitata dall'odierna ricorrente ha condotto il collegio ad applicare un principio di diritto consono ad una distinta e peculiare attività, quella forense, e a pretermettere l'esame delle puntuali contestazioni mosse nel controricorso in ordine alla pertinenza della disciplina invocata dall' , in virtù delle irriducibili peculiarità dell'attività d'istruttore sportivo. 4.4.– CP_1
L'ammissibilità del ricorso non è preclusa dalla pendenza del giudizio di rinvio, valorizzata dall' (pagina 4 del controricorso) sul presupposto che la parte, in quella sede, possa CP_1
chiedere di rivalutare il reale atteggiarsi della vicenda e così «coltivare tale rilievo di fatto».
(…)5.– Il collegio giudicante ha affermato che la signora svolge l'attività di avvocato. Parte_1
Tale circostanza risulta incontrovertibilmente contraddetta dalla sentenza d'appello e dagli atti di causa, che documentano un'attività d'istruttrice sportiva. In ultima analisi, quanto al giudizio rescindente, il ricorso per revocazione dev'essere accolto. Si deve revocare l'ordinanza n. 1770 del
2023, che ha accolto il ricorso per cassazione, per avere erroneamente supposto che la signora svolgesse attività forense e non attività d'istruttrice sportiva.”. Parte_1
6 CP_ Proseguiva il Collegio nella parte motiva, rilevando che l' non aveva provato né nel precedente giudizio di legittimità né nel giudizio per revocazione, la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità alla istruttore sportivo e non avvocato, degli studi di settore;
circostanza Parte_1
rilevante ai fini dell'applicabilità della proroga invocata dall'ente.
Pertanto decideva nel merito dichiarando definitivamente prescritta la pretesa dell'ente. CP_
8. Valutazione di cui l ha preso atto, provvedendo nelle more dell'odierno giudizio, a sgravare totalmente l'avviso di addebito n. 422 2016 00047397 26 come da nota dimessa in data 11.12.14.
Le parti hanno quindi concluso concordemente per la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse a una decisione nel merito da parte di questo Collegio. CP_
9. Rimane controverso il regime delle spese di cui ha chiesto integrale compensazione in ragione dell'andamento processuale della controversia.
Per il principio di soccombenza virtuale ritiene il Collegio, alla luce della fondatezza della originaria eccezione di prescrizione sollevata dalla ed accolta dai giudici di merito Parte_1
CP_ precedentemente aditi, che le spese di lite debbano essere poste a carico del soccombente
Deve darsi atto che con la sentenza sopravvenuta la Corte di Cassazione ha già statuito sulle spese non solo del giudizio revocatorio ma anche di quello di legittimità che si è concluso con un rigetto CP_ nel merito delle pretese dell'
9.1. Residua quindi nella competenza di questo Collegio soltanto la valutazione delle spese del giudizio di appello cassato e di quello odierno. CP_ Spese che, per quanto esposto, devono essere poste a carico dell avendo la Parte_1
CP_ fondatamente difeso la sentenza di primo grado n. 399/17 originariamente impugnata dall'
10. Deve darsi atto che per mero errore materiale questa Corte ha inserito nella liquidazione delle spese anche la fase del giudizio di legittimità in cui è stata emessa l'ordinanza n. 1770/23; pronuncia pleonastica poiché quelle spese sono già state liquidate anche per quel giudizio ( conclusosi con rigetto nel merito), dalla Corte di Cassazione sezione Lavoro con la sentenza n.
30052/24 in diversa e superiore misura.
Per contro alla competono le spese del presente grado di rinvio e quelle del giudizio Parte_1
cassato in cui era emessa la sentenza n. 515/21; spese che sono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14 e ss modificazioni nel minimo attesa la semplicità della controversia, il sopravvenuto fatto processuale, in ragione del valore della domanda (1.100 – 5.200) e distratte su richiesta dei procuratori anticipatari in favore dei difensori della Parte_1
Atteso l'esito dell'odierno giudizio non sussistono i presupposti per porre a carico della parte
CP_ ricorrente in riassunzione l'ulteriore esborso per contributo unificato previsto soltanto in caso
7 di rigetto o dichiarazione di inammissibilità nel merito della impugnazione proposta ( cfr. tra le altre
Cass. 20697/21).
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Preso atto della revocazione della ordinanza della Corte di Cassazione n. 1770/23 per errore percettivo ad opera della Corte di Cassazione con sentenza n. 30052/24 e del sopravvenuto sgravio dell'avviso di addebito opposto, dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- Condanna l' a rifondere alla le spese le spese di lite che liquida quanto al Parte_1
giudizio di appello cassato in euro 915,00 per compensi, quanto al giudizio di legittimità in euro 939,00, quanto al presente giudizio in euro 962,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali per tutti i gradi, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarre in favore dei procuratori anticipatari;
Venezia 12 dicembre 2024
LA PRESIDENTE
Annalisa Multari
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