Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.12893.2022 R.A.C.L., promossa da:
Giuseppe Umberto Iurlaro
Avv. Morelli e Giannini
Contro
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
ex lege
[...]
Il ricorrente ha adito questo Tribunale, con ricorso del 29.11.22, chiedendo, anche con provvedimento anticipatorio,
-dichiararsi il proprio diritto alla corretta valorizzazione del servizio di leva obbligatorio con attribuzione del medesimo punteggio previsto per il servizio effettivo prestato nella medesima qualifica messa a concorso, al pari dei servizi di leva prestati in costanza di rapporto, nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale TA (profili: Cs, At e AA) formate dalle scuole della provincia di Lecce in cui ha chiesto l'inserimento ex Dm 50\21;
-dichiararsi il proprio diritto ad ulteriori 4,5 punti nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale TA (profili: Cs, At e AA), formate dalle scuole della provincia di Lecce in cui ha chiesto l'inserimento, ex Dm 50\21;
-la condanna dell'amministrazione resistente all'adozione dei provvedimenti necessari al riconoscimento di siffatti diritti.
Il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come, inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA della provincia di Lecce per il triennio 2021\24 funzionale al conferimento di incarichi a t.d. per i profili Cs, At, AA, risulti collocato nella graduatoria Cs con punti 14, e nelle altre graduatorie con punti 11,5; come invero il punteggio assegnato per il servizio di leva prestato dal 18.12.99 al 31.10.2000 sia stato liquidato con punti 0,05 per ogni mese e\o frazione superiore a 16gg in luogo dei punti 0,5 riconosciuti per il servizio di leva prestato in costanza di nomina in esecuzione del dM n.50 del 3.3.21; come l'erroneo punteggio abbia pregiudicato il conferimento dell'incarico a t.d. presso il circolo De Amicis di Lecce, assegnato poi a e quello presso l'Ic LL poi assegnato a Parte_1 [...]
. CP_4
Fissata l'udienza di comparizione, si sono costituiti il convenuto unitamente CP_1 all' e l' Controparte_2 Controparte_5
lamentando il difetto di giurisdizione e l'infondatezza del ricorso.
[...]
Ai sensi degli artt. 37 c.p.c., 68, commi 1, 3 e 4, D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 29 D.Lgs. n. 80 del 1998 e dall'art. 18 D.Lgs. 387 del 1998, che regolano la ripartizione della giurisdizione fra il giudice amministrativo e il giudice ordinario nelle controversie relative al personale dipendente dalle Pubbliche amministrazioni, la materia dei pubblici concorsi, dalla emanazione del bando fino all'approvazione della graduatoria,
è devoluta al giudice amministrativo, mentre resta attribuita al giudice ordinario la disciplina successiva del rapporto, compresa fra la sottoscrizione del contratto di lavoro e la cessazione dal servizio;
la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste anche per i concorsi interni, specie quelli diretti a reclutare personale dirigenziale, tanto è vero che i vincitori sono tenuti a sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro [Cass. civ. Sez. Unite,
15/10/2003, n. 15403].
Per le controversie in materia di procedure concorsuali devono intendersi pertanto quelle attinenti alla fase del concorso che va dall'adozione del bando sino all'approvazione della graduatoria con cui si concludono le operazioni [Cass. Sez. VII, Sentenza n. 2848 del
14/04/2022].
Si tratta allora di verificare quando si verta in materia di concorso al fine di valutare i profili di giurisdizione. In passato, si è osservato come rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia su di una selezione per soli titoli finalizzata all'assunzione essendo irrilevante ai fini della nozione di concorso la presenza o meno di margini di discrezionalità nella valutazione dei titoli [Cass. civ. Sez. Unite Sent., 15/01/2010, n. 529].
Invero più recentemente si è sottolineato come, allorchè “ i punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle allegate alle ordinanze ministeriali”… “la formazione con tali modalità delle graduatorie è, perciò, idonea ad escludere una qualificazione della relativa procedura come concorsuale configurandosi l'inserimento del personale nelle graduatorie […], per l'automatismo che lo caratterizza e che comporta l'iscrizione dei candidati nell'ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo. Non può rinvenirsi alcun procedimento di tipo selettivo, ma esclusivamente la formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria d'istituto [Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud. 10/05/2022) 20-07-2022, n.
22693]
E lì dove non di concorso si tratti, è rimesso al giudice ordinario sindacare atti amministrativi. Del resto, “in tutti i casi in cui vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela di posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita esclusivamente l'instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è assicurata dalla disapplicazione dell'atto e dagli ampi poteri riconosciuti a tale giudice dal secondo comma dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001”
[Cass. , Sez. V, Sentenza n. 2834 del 14/04/2022].
La nozione di concorso appare quindi intrecciarsi con quella di [esercizio della] discrezionalità amministrativa nel quadro di una valutazione comparativa di candidati, nella specie non ravvisabile.
Peraltro, si deve osservare, “ richiamando principi ormai consolidati, che, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (nello stesso senso, Cass., Sez. Un., 8 giugno 2016, n. 11712; Cass., Sez. Un., 15 dicembre 2015, n. 25210; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22733; Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2009, n. 3052).
4.2. Questa affermazione si fonda sul rilievo che possono darsi situazioni nelle quali la contestazione in giudizio della legittimità degli atti, espressione di poteri pubblicistici, previsti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro non costituisce l'effettivo oggetto del giudizio, ma, per così dire, lo sfondo rilevante ai fini di qualificare la prospettata posizione soggettiva del ricorrente, derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto (ancora Cass., Sez. Un., n. 11712/2016, cit.).
4.3. Con specifico riguardo alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), la giurisprudenza di questa Corte ha individuato una chiara linea di demarcazione tra le giurisdizioni, che distingue a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nella quale viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima, - e dunque la giurisdizione del giudice ordinario -, oppure la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria (Cass., Sez. Un., 13 settembre 2017, n. 21198; v. nello stesso senso, Cons. St., Sez. VI, 9 marzo 2016, n. 953) - con la conseguente attrazione della controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo (v. in tal senso, Cass. n. 21198/2017, cit.) [Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud. 06/07/2021) 16-09-2021, n. 25044].
Nella specie parte ricorrente lamenta l'erroneo collocamento nella posizione in graduatoria in violazione di un precetto normativo.
Detto anche di ciò, ritenuta la giurisdizione del giudice adito, valga quanto segue.
È noto, l'art. 62 della L. 11 luglio 1980, n. 312 ('Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato'), prevede che "il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative" mentre l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, prescrive che a fini di carriera "il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", inoltre l' art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, al comma 1, prevede che "(i) periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici".
Ci si misura con disposizioni che esprimono una valenza generale sicchè quand'anche alcune riferite al solo personale docente, devono ritenersi applicabili anche al personale inquadrato nei ruoli ATA, in assenza di plausibili ragioni per una differenziazione e considerato il substrato costituzionale di cui al capoverso dell'art.52 Cost che dispone l'obbligatorietà del servizio militare nei limiti e modi stabiliti dalla legge senza pregiudizio per la posizione di lavoro del cittadino e semmai un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione.“Lo stesso fondamento ha il comma 2 dell'art. 2050 dell'ordinamento militare, nondimeno posto a base della statuizione di rigetto in primo grado del ricorso, secondo cui ai fini "dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Dal riferimento da ultimo operato nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l'espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece escludersi quale servizio riconoscibile a fini di carriera quello prestato quando nessun rapporto era ancora stato costituito. Il comma 2 in esame va infatti letto non già in antitesi al comma 1 sopra richiamato, che come esposto in precedenza ha carattere generale. Il medesimo comma costituisce invece una specificazione del primo, diretto a riconoscere il vantaggio compensativo per il servizio militare prestato anche "in pendenza di rapporto di lavoro".
5. Se in questo caso si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile, al contrario di quanto statuito dalla sentenza di primo grado e del precedente ivi richiamato, che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate.” [Cons. Stato Sez. VII, Sent., (ud. 19/07/2022) 23-08-2022, n. 7383].
Ciò detto si deve valutare se appaia giustificata la differente valutazione del servizio di leva a seconda di quando sia stato espletato.
Ebbene, la ratio della normativa suddetta è quello di compensare il sacrificio connesso all'espletamento del servizio militare obbligatorio senza imporre tuttavia un uguale trattamento per quanti siano meramente aspiranti ad una occupazione e quanti , al momento dell'espletamento del servizio di leva, già risultassero inseriti nei ruoli della Pubblica amministrazione in relazione a cui, il riconoscimento del maggior punteggio, invero appare costituire soluzione in linea con la previsione codicistica ex art.2110 c.c. trattandosi di ipotesi di legittima sospensione del rapporto di lavoro.
Il ricorso, pertanto, dovrebbe essere rigettato.
All'odierna udienza è emerso come le parti abbiano bonariamente definito la lite, che è quanto consente la revoca del provvedimento di integrazione del contradditorio non potendo la decisione della lite pregiudicare la posizione di soggetti terzi [arg. Cass.
Sez. 2 - , 10/05/2018 n. 11287].
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007
, n. 4034]. Peraltro, la cessazione della materia del contendere non pretende che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese [Cassazione civile , sez. I, 07 maggio 2009, n. 10553].
Del resto, la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni [Cassazione civile , sez. I, 7 marzo 2006, n. 4883; Cassazione civile , sez. I, 25 maggio 2007, n. 12310].
Ebbene, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ad essa, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa [Cassazione civile , sez. III, 04 giugno 2009, n. 12887]
Fissate le suddette coordinate normative ed alla luce delle emergenze processuali, si deve pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Pqm
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 19/03/2025
Lorenzo Bellanova