Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 459 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to ZACCARIA ROSARIA Parte_1
appellante
E
con l'avv.to NICCOLI ALFONSO CP_1
Appellata
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato il 10.6.2020 conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
dinnanzi al Tribunale di Paola e, dedotto di essere dipendente dal 1989 della stessa
[...] con mansione di Commesso (categoria A5), ma che sin dall'anno 2003 aveva esercitato CP_2
mansioni superiori rispetto a quelle per le quali era stato inizialmente assunto (svolgendo, di fatto, anche l'attività di Coadiutore amministrativo, inquadrabile nella Cat. B-6 del medesimo C.C.N.L. del comparto sanità2), chiedeva l'accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori di coadiutore amministrativo (inquadrabili in Categoria B-6) e del diritto alla corresponsione del relativo trattamento economico, giusta formale diffida del 6.02.2018, allegata in atti, seguita da richiesta di tentativo di conciliazione del 29.1.2019 con conseguente condanna dell' CP_1 al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate (da gennaio 2008) in € 44.985,64,
Nella resistenza dell' il tribunale di Paola ha rigettato il ricorso, affermando che le COroparte_1 allegazioni del ricorrente risultano “non sufficienti ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di fatto di mansioni superiori alla qualifica contrattuale” perché la descrizione delle attività svolte dallo stesso è “generica” ed “esemplificativa” e non è stata dedotta“la corrispondenza di queste ultime nella declaratoria corrispondente all'inquadramento superiore” né la continuità e prevalenza delle mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente previste.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato l'erronea valutazione dei fatti e delle allegazioni fornite in primo grado e l'errata ed illogica motivazione della sentenza.
Ha sostenuto che il difetto di allegazioni è smentito da quanto argomentato nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio che, in ossequio al prevalente orientamento giurisprudenziale richiamato dallo stesso Tribunale in sentenza e relativo al c.d. criterio trifasico, contiene, quanto al requisito dell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, la precisa indicazione
(avvalorata dalla produzione documentale attestante gli ordini di servizio ed i corsi da questo seguiti) di quali effettivamente fossero i compiti assegnati dal datore di lavoro ed espletati dal lavoratore e cioè da gennaio 2003 a oggi nell'ex distretto sanitario di Amantea aveva svolto classificazione, archiviazione e protocollazione di atti, compilazione di documenti e modulistica, attività di sportello, consegna dei referti analisi chimico-cliniche, prenotazioni esami di laboratorio ed organizzazione del flusso dell'utenza giornaliera con utilizzo del sistema T6 per la consegna di ricettari medici e varie operazioni connesse, che sono tutte ascrivibili alla qualifica Cat. B) Livello 6 di Coadiutore amministrativo, superiore rispetto a quella per cui risulta assunto.
Ha sottolineato che era stato prodotto altresì il contratto collettivo invocato, evidenziando in quali termini e per quali ragioni l'attività svolta presso l' , quantomeno dal 2003 in poi, COroparte_1
era da ricomprendersi tra le previsioni contrattuali relative alla Cat. B) Liv. 6, anche denotando la continuità di esercizio di tali compiti ed il carattere di prevalenza, sia qualitativa che quantitativa, rispetto alla categoria tuttora di appartenenza.
Ha reiterato le conclusioni del ricorso di primo grado e le istanze di prova orale e ctu contabile. CO L ha ribadito le difese di primo grado, affermando in particolare che la documentazione ed in particolare gli ordini di servizio allegati al ricorso non forniscono la prova dello svolgimento delle mansioni superiori;
né il ricorrente ha fornito la prova dello svolgimento in maniera prevalente ed in piena autonomia con assunzione diretta di responsabilità le rivendicate mansioni di coadiutore amministrativo cat B).
Pag. 2 di 4 Ha contestato, inoltre, la rivendicazione della fascia VI della Categoria B) in quanto l'assegnazione della fascia attiene alle progressioni economiche orizzontali, disciplinate dall'Art. 17 del CCNL, che vengono assegnate previa selezione, sicchè al più potrebbe spettare la retribuzione della fascia iniziale.
Infine ha ribato la prescrizione quinquennale delle pretese economiche di parte appellante, mai interrotta.
Ha chiesto il rigetto del gravame.
Alla fissata udienza, sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.Preliminarmente deve essere esaminata la riproposta (ex art. 346 c.p.c.) eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata in primo grado dall' CP_1
Premesso che il termine è quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. e decorre, trattandosi di crediti retributivi di lavoratore del pubblico impiego contrattualizzato, che maturano in costanza di rapporto, dal giorno della loro insorgenza ( perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione cfr Cass. SS.UU. n. 36197/2023), l'eccezione è fondata, risultando prescritte le differenze retributive maturate fino al febbraio 2013, considerato che l'unico atto interruttivo in atti è la messa in mora inoltrata a febbraio 2018 dall'avv.to Zaccaria, difensore del ricorrente, tramite pec all'ufficio protocollo dell' CP_1 CP_1
2. Per quanto attiene al periodo successivo, si rileva che le attestazioni dei dirigenti del distretto che il ricorrente ha prodotto (cfr nota prot. n. 1151 del 18.2.202003 a firma del Direttore del Parte_3
Dott. e nota prot. n. 275 del 26/01/2010 a firma del Direttore del Distretto
[...] Parte_2
Dott. riguardano l'asserita attività relativa a periodi coperti dalla prescrizione e Persona_1
comunque contengono affermazioni generiche e valutative;
né tampoco possono valere come riconoscimento di debito, in quanto provengono da soggetti privi della capacità di impegnare l'ente sul piano negoziale.
Per quanto riguarda gli ordini di servizio (cfr allegati rubricati al n. 6 del fascicolo di primo grado), essi hanno ad oggetto: trasporto di campioni di sangue, ritiro pasti, consegna di documenti con l'autovettura di servizio, assegnazione a mansioni di autista, sorveglianza autoparco, trasporto corrispondenza sempre con auto aziendale, assegnazione ad aprile 2014 al magazzino economale per consegna di materiale.
Orbene, appare evidente che tutte le attività richieste ed asseritamente espletate sono elementari, di tipo manuale, di trasporto e di supporto nell'ambito dell'unità operativa di assegnazione, che rientrano nella figura professionale del commesso, inquadrato nella categoria A del ccnl del comparto sanità
Pag. 3 di 4 Quanto all'abilitazione come operatore al servizio del protocollo informatico di cui al doc. 7, essa è priva di rilievo perché non emerge a quali attività il ricorrente sia stato di fatto adibito.
Per quanto riguarda, infine, la prova orale – richiesta ove ritenuta necessaria – essa ha ad oggetto in parte le attività di cui agli ordini di servizio, in quanto tale del tutto irrilevante per le ragioni anzidette;
i capitoli di prova avente ad oggetto la conferma dell'attività di classificazione, archiviazione e protocollazione di atti, compilazione di documenti e modulistica, attività di sportello e la conferma di essere responsabile del protocollo informatico sono evidentemente generici, in quanto non vengono esplicitate le incombenze di fatto svolte;
e comunque, difetta del tutto l'offerta di prova sulla prevalenza e continuità di alcune attività che potrebbero in tesi rientrare nella declaratoria di coadiutore amministrativo, inquadrato nella categoria B, a fronte di ordini di servizio che – per come evidenziato – hanno assegnato il ricorrente nel corso degli anni a mansioni di commesso.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
3.Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso Parte_1
depositato in data 9.5.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n.
388/2022, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in € 4.996,00, oltre accessori come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data
11.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dal 01/01/1989, con rapporto di lavoro, ancora in essere, a tempo indeterminato 2 Per come attestato dal Direttore del Distretto Dott. (nota prot. 1151 a firma del Dirigente sanitario del Parte_2 18/02/2003), nonchè dalla nota prot. n. 275 del 26/01/2010 a firma del Direttore del Distretto Dott. Persona_1