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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10722/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, all'esito dell'udienza del 18/9/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10722/2018 r.g. proposta da
in concordato liquidatorio semplificato, in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Paolo Sisto, domiciliatario, in virtù di mandato versato in atti
-opponente-
contro in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mariapia Locaputo, domiciliataria, in virtù di mandato in atti
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2203/2018, emesso dal
Tribunale di Bari in data 30/5/2018 – corrispettivo contratto di appalto di lavori- transazione – opponibilità alla Curatela
fallimentare.
pagina 1 di 13 Conclusioni come formalizzate nel verbale d'udienza del 18/9/2024,
che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- La ha proposto Controparte_1
opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.
2203/2018 del 30/5/2018 con il quale, ad istanza della Curatela del
Fallimento le è stato ingiunto il pagamento Controparte_1
del complessivo importo di €84.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda e alle spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di “lavori di allestimento e riparazione dei veicoli industriali, assemblaggio furgonature isotermiche, riparazione gruppi refrigeranti, pedane idrauliche e assistenza post vendita” in forza di incarico conferito il 18/1/2012,
nonché sulla scorta delle fatture nn. 77, 88, 103 e 107 del 2012 e nota di credito n. 17 del 31/10/2013. Ha, in primo luogo, eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c.
del credito derivante da prestazioni di servizi periodiche;
in secondo luogo, l'insussistenza di qualsivoglia residua pretesa creditoria in capo all'opposta in virtù degli accordi transattivi formalizzati nella scrittura privata del 31/10/2013, in base alla quale, sul presupposto dell'erronea fatturazione del costo orario delle prestazioni lavorative di servizi, la Controparte_1
rinunciava al credito con contestuale emissione di nota di credito n.
pagina 2 di 13 17 del 2013 in favore dell'opponente. Ha, dunque, concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di giudizio (atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il
13/7/2018).
I.2.- Costituendosi in giudizio, la Curatela del Fallimento
ha contestato l'operatività, Controparte_1
nella fattispecie in esame, della prescrizione breve quinquennale,
trattandosi di contratto di appalto unitario finalizzato alla realizzazione di un'opera complessa e non già di prestazioni continuative di servizi, con conseguente applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale;
in secondo luogo, ha eccepito l'inopponibilità alla Curatela del Fallimento dell'atto transattivo del 31/10/2013, perfezionatosi dopo oltre un anno dalla conclusione del contratto di appalto, in quanto privo di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento come previsto dall'art. 2704 c.c.
Ha, pertanto, insistito per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione di pagamento opposta, con vittoria di spese processuali (comparsa di risposta depositata il 27/11/2028).
I.3.- Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (cfr. ordinanza del
18/4/2019), la causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, a fronte dell'infruttuoso esito di tentativi di definizione bonaria della lite, è pervenuta all'udienza del 18/9/2024 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate è stata riservata in decisione, con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 290 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 3 di 13 II.- Con sentenza n. 169 del 18/10/2016 il Tribunale di Bari ha dichiarato il fallimento della Controparte_1
.
[...]
Sulla scorta dell'analisi delle scritture contabili della società fallita, il Curatore del Fallimento, con la nota dell'11/5/2017, formalizzava alla la domanda di Controparte_1
adempimento del saldo del corrispettivo dovuto in relazione al contratto di appalto di servizi, concluso con lettera di incarico del
18/1/2012 ed avente efficacia dal 1°/2/2012 sino al 30/9/2012, per le prestazioni indicate nelle fatture n. 77 del 30/3/2012 (di
€169.400,00, iva inclusa), n. 88 del 4/5/2012 (di €84.700,00, iva inclusa), n. 103 del 30/6/2012 (di €169.400,00) e n. 107 del
31/7/2012 (di €84.700,00).
Orbene, a fronte della suindicata messa in mora, l'odierna opponente, con successiva nota stragiudiziale del 2/11/2017, in primo luogo contestava l'avverso credito di €16.517,89, asserendone l'estinzione per effetto di pregresse compensazioni con propri controcrediti;
in secondo, luogo, quanto al residuo importo di
€84.000,00, ne offriva l'imputazione causale al maggior importo fatturato dalla società fallita in relazione alle fatture sopra indicate, in contrasto con i criteri di remunerazione delle prestazioni dei servizi appaltati come stabiliti nella lettera di incarico del 18/1/2012, in quanto era stato effettuato un addebito mensile della lavorazione pari ad €50,00, oltre iva, in luogo del previsto costo di €40,00, oltre iva.
Tuttavia, in relazione a detta pretesa creditoria ne eccepiva la sopravvenuta estinzione per effetto dell'atto di transazione stipulato il 31/10/2013 con la società in Controparte_1
pagina 4 di 13 bonis, nell'ambito del quale veniva riconosciuto l'errore di fatturazione ed in esecuzione della rinuncia proprio all'importo di
€84.000,00 (quale eccedenza non dovuta), veniva emessa nota di accredito in favore della n. 17 del 31/10/2013, Controparte_1
annotata regolarmente nelle scritture contabili della società poi fallita.
Tale premessa ricostruttiva in fatto è indispensabile per circoscrivere la pretesa creditoria azionata dalla Curatela opposta in via monitoria;
atteso che non risulta preteso il pagamento dell'intero importo maturato per le prestazioni indicate nelle fatture sopra elencate, bensì esclusivamente il saldo di €84.000,00.
Orbene, l'opponente ha contestato anche giudizialmente che il saldo così come richiesto fosse dovuto.
In primo luogo, come già sottolineato con il provvedimento che ha negato la provvisoria esecuzione del titolo monitorio (ordinanza del 18/4/2019), non è applicabile nella fattispecie la prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., in quanto, a fronte di prestazioni di servizio unitarie, rese continuativamente nel tempo limitato di efficacia del rapporto contrattuale di appalto, la pattuizione di un corrispettivo da versarsi mensilmente costituisce criterio di determinazione del valore della lavorazione, ma non è
tale da elidere l'unitarietà della prestazione contrattuale (cfr.
Cass. n. 2086/2008).
In secondo luogo, ha eccepito l'estinzione del credito per
€84.000,00, allegando copia della scrittura transattiva intercorsa con la società in bonis il 31/10/2013, in forza della quale la
[...]
rinunciava a detta residua posta attiva, Controparte_1
ammettendo di avere erroneamente stimato in fattura il costo delle pagina 5 di 13 prestazioni lavorative a debito, ed emetteva contestuale nota di credito per il corrispondente importo.
Al riguardo, si osserva che la Corte di legittimità, con la decisione n. 13672/2017 ha chiarito in che termini una scrittura privata stipulata dalla società in bonis antecedentemente al fallimento possa essere assoggettata al regime dell'art. 2704 c.c.,
con riguardo o meno alla necessità di essere munita della data certa,
al fine dell'opponibilità alla Curatela Fallimentare.
Si è, infatti, sottolineato che “il curatore fallimentare che
agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma già dovuta
al fallito, ovvero la ripetizione di quanto dal medesimo
indebitamente pagato in epoca antecedente all'apertura del
fallimento, esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito
stesso, collocandosi nella medesima sua posizione, sostanziale e
processuale. In tali ipotesi, infatti, quel curatore non agisce in
sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio
originario del soggetto fallito e, quindi, nella veste processuale di
terzo, ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo
(trattandosi di azione che questi, quand'era in bonis, avrebbe potuto
ugualmente esercitare), ponendosi conseguentemente nella sua stessa
posizione sostanziale e processuale, nella posizione, cioè, che egli
avrebbe avuto agendo in proprio al fine di acquisire al suo
patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della procedura
concorsuale ed indipendentemente dal dissesto verificatosi. Ne
consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può a questi
legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre
all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da queste
provenienti, senza i limiti di cui all'art. 2704 cod. civ. (cfr., ex
pagina 6 di 13 multis, Cass. Civ. nn. 23630/2016, 321/2013, 23429/12, 27510/08,
18059/04, Cass., Sez. U, n. 4213/13). È noto, invero, che il curatore
fallimentare svolge una funzione pubblicistica per la realizzazione
dei fini che sono propri del fallimento, agendo in luogo dei
creditori nell'esercizio dei diritti loro spettanti sul patrimonio
del fallito. Quale organo dell'amministrazione fallimentare, il
curatore non si configura come successore a titolo particolare, in
nome della massa dei creditori, nè come rappresentante del fallito o
dei creditori, potendo promuovere, di volta in volta, e sempre
nell'interesse della giustizia, le ragioni dei creditori, del fallito
o della massa fallimentare”.
Si è, pertanto, concluso affermando che: “In linea di principio,
pertanto, il curatore, quale organo del fallimento, è terzo rispetto
agli atti compiuti dal fallito, ma ciò non esclude che quando
intraprenda un'azione di credito di spettanza di quest'ultimo (o
subentri in un contratto a prestazioni corrispettive, perfezionato
prima del fallimento, ma non ancora eseguito), egli venga a trovarsi
nella medesima situazione processuale in cui si sarebbe trovato il
creditore, dovendo necessariamente far valere tutte le difese che
sarebbero spettate al fallito, in ordine al rapporto controverso, ed
operando come parte in causa. Escluso che il curatore, quando faccia
valere un diritto proprio del fallito, agisca come terzo, ne consegue
anche la inapplicabilità, nei suoi confronti, dell'art. 2704 cod.
civ., sulla data certa delle scritture private”.
Il principio è stato ribadito anche con la successiva ordinanza della Suprema Corte n. 4312 del 14/02/2019, nella quale si è avuto modo di precisare che “allorché agisca in giudizio per ottenere
l'adempimento di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del
pagina 7 di 13 fallimento, il curatore non rappresenta non la massa dei creditori,
la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, ma
il fallito, spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra,
e dei cui diritti si avvale. Ne deriva che, in tal caso, il curatore
non è terzo e non può invocare l'inopponibilità ad esso delle
pattuizioni del contratto dissimulato intervenuto tra le parti sol
perché il documento, recante la prova della simulazione relativa, è
privo di data certa ex art. 2704 c.c. anteriore al fallimento”.
Né, invero, può attribuirsi alla scrittura privata transattiva del 31/10/2013 data certa mediante la valorizzazione di fatti e circostanze obiettive che consentano di stabilirne in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, come previsto dall'art. 2704 c.c.
L'opponente ha valorizzato di avere dapprima allegato, ma, nel corso del presente giudizio, successivamente, documentato che la nota di credito n. 17/13 del 31/10/2013 emessa dalla
[...]
in attuazione degli accordi di cui alla Controparte_1
contestata scrittura transattiva di pari data (doc. 21 fasc.
opponente), era stata regolarmente annotata al prot. n. 830 del
31/10/2013 nelle scritture contabili dell'impresa pagina n.
2013/000562, con attestazione di conformità rilasciata il 13/6/2018
dal notaio in Altamura (cfr. doc. 4 fasc. Persona_1
opponente).
Al riguardo si osserva come risalente, ma non superato,
indirizzo della giurisprudenza di legittimità abbia evidenziato come
“Il curatore del fallimento (e, di conseguenza, il commissario della
liquidazione coatta amministrativa) è legittimato a far valere, a
tutela di un autonomo interesse collegato alla procedura concorsuale,
pagina 8 di 13 la non opponibilità alla massa dei creditori concorrenti degli atti e
delle scritture, ivi comprese le cambiali, la cui data anteriore alla
dichiarazione del fallimento stesso (o al provvedimento di
liquidazione coatta) non risulti in modo certo, secondo le regole
poste dall'art. 2704 cod. civ., per la cui osservanza - quando non
sussista uno dei fatti dalla norma stessa indicati specificamente
come idonei a conferire siffatta certezza alla data della scrittura
privata non autenticata (registrazione, morte o sopravvenuta
impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un
atto pubblico) e debba, invece, apprezzarsi, da parte del giudice, il
ricorso di altri fatti dai quali sia desumibile in modo egualmente
certo l'anteriorità della formazione del documento all'evento
suddetto - è necessario che tali ultimi fatti abbiano carattere di
obbiettività e soprattutto che non possano farsi risalire al soggetto
stesso che li invoca e siano sottratti alla sua portata;
requisiti,
questi, non riscontrabili in caso di semplice annotazione della
scrittura in libri contabili alla cui tenuta tale soggetto sia
obbligato per legge, salvo che di essi vi sia stata vidimazione da
parte di pubblico ufficiale, in data anteriore alla dichiarazione di
fallimento, attestante la regolarità dei libri stessi” (così Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 1016 del 27/01/1993).
Orbene, nella fattispecie la attestazione di conformità del notaio rogante risulta apposta il 13/6/2018, ossia successivamente alla dichiarazione di fallimento di Controparte_2
resa dal Tribunale di Bari con sentenza n. 169 del
[...]
18/10/2016; sicché l'invocato principio di diritto non pare adattabile alla fattispecie sub iudice.
In aggiunta alla argomentazione sopra evidenziata, circa la pagina 9 di 13 qualifica di soggetto non terzo in capo al Curatore fallimentare per il soddisfacimento di un diritto di credito in capo al fallito, che renderebbe dunque operante il verificarsi della fattispecie estintiva della pretesa monitoria in forza della ammissione dell'illegittimità
degli importi fatturati con le fatture nn. 77 del 30/3/2012, 88 del
4/5/2012, 103 del 30/6/2012 e 107 del 31/7/2012 con riguardo all'addebito orario effettuato ad un valore diverso da quanto stabilito nella lettera di incarico del 18/1/2012, si sottolinea come non possa dirsi adempiuto l'onere della prova della residua pretesa creditoria in capo alla Curatela opposta.
A fronte, infatti, di tale ultima specifica contestazione in ordine all'an debeatur degli importi fatturati, incombeva alla
Curatela opposta offrire prova che l'importo di €84.000,00
corrispondesse al residuo ancora dovuto in relazione alle prestazioni eseguite in attuazione dell'incarico del 18/1/2012, anche dopo la sottrazione dell'importo oggetto di rinuncia nella scrittura privata transattiva del 31/10/2013 perché corrispondente ad erronea fatturazione (importo eccedente il corrispettivo unitario della prestazione appaltata), opponibile – anche oltre i limiti della data certa di cui all'art. 2704 c.c. - al Curatore del fallimento subentrato in un'azione processuale per il recupero di un credito facente capo al fallito e, dunque, nella stessa posizione sostanziale e processuale di quest'ultimo; circostanza che, di contro, è rimasta non dimostrata processualmente.
D'altronde, le contestazioni risultano tempestivamente e dettagliatamente sollevate dall'odierna opponente con le raccomandate a mano del 15/7/2012 e del 13/10/2013 (docc. 19 e 20 fasc.
opponente).
pagina 10 di 13 Stando poi alla ricostruzione contabile del debito residuo offerta dall'opposta nella nota stragiudiziale dell'11/5/2017, nonché
di quella successiva del 26/10/2017 (docc. 1 e 5 fasc. monitorio), lo stesso ammonterebbe ad €100.517,69 (in ciò tacitamente ammettendosi che, rispetto alla originaria complessiva pretesa creditoria derivante dalle fatture nn. 77, 88, 103 e 107 del 2012 pari ad
€420.000,00, taluni pagamenti parziali erano intervenuti e che dalla documentazione contabile dell'impresa fallita dovessero essere riscontrati).
Sennonché se, da un lato, con la nota di riscontro del 2
novembre 2017, l'odierna opponente, fatta eccezione per il distinto credito di €16.517,89, non azionato monitoriamente, ha ricondotto il fondamento causale della pretesa avversa proprio all'importo di
€84.000,00 oggetto di transazione, dall'altro lato, la difesa dell'opposta si è incentrata prevalentemente sul valore probatorio di detto documento e della stessa nota di credito n. 17/2013 nei confronti della Curatela, non già sull'adeguata dimostrazione della circostanza che, pur eliminando dal complessivo ammontare delle fatture il controverso importo di €84.000,00, residuava comunque un importo ancora dovuto, nel totale pari sempre ad €84.000,00, per pagamenti non ricevuti.
Trattasi di principio analogo a quello affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità con riguardo al pagamento avente efficacia estintiva (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 2,
n. 450 del 14/01/2020, per la quale “quando il debitore abbia
dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito
per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore -
attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro
pagina 11 di 13 credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa,
imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c.”; nonché, tra le più
risalenti, Cass., Sez. 3^, 5 agosto 2002, n. 11703; Cass., Sez. 2^,
27 luglio 2006, n. 17102).
Pertanto, in difetto di adeguata prova dei fatti costitutivi della pretesa ingiunta da parte dell'opposta, creditrice sostanziale,
l'opposizione va accolta e il titolo monitorio deve essere revocato.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Tuttavia, in considerazione dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e dell'ulteriore circostanza che l'opponente attraverso la produzione di documentazione contabile comprovante i pagamenti delle prestazioni fatturate e non contestate nella regolarità della loro esecuzione avrebbe ben potuto consentire all'opposta di compiere una corretta imputazione causale e cronologica degli stessi, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, che ha modificato il D.M. 55/2014, applicabile alle prestazioni professionali esauritesi all'indomani del 23/10/2022, con riduzione in misura del 50% della voce relativa alla fase istruttoria (in quanto di natura esclusivamente documentale), nonché in pari misura anche della voce relativa alla fase decisoria, in ragione dell'adozione del metodo decisorio semplificato, come da prospetto seguente:
Scaglione: da €52.000,01 ad €260.000,00
Parte_2
pagina 12 di 13 CP_3 2.552,00 // 2.552,00
[...] Introduttiva 1.628,00 // 1.628,00 Istruttoria 5.670,00 -50% 2.835,00 Decisoria 4.253,00 -50% 2.126,00 TOTALE 9.141,00
-1/2 4.570,50
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione notificato il 13/7/2018, proposta da in concordato liquidatorio semplificato, in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t. nei confronti di
[...]
nella persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., così provvede:
a) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2203/2018, emesso dal Tribunale di
Bari in data 30/5/2018;
b) Condanna l'opposta alla rifusione delle spese processuali che si liquidano per la metà dovuta in complessivi €4.977,00 (di cui
€406,50 per esborsi non imponibili), oltre al rimborso spese forf. in misura del 50%, cap ed iva come per legge;
spese compensate tra le parti per la restante metà.
Si comunichi.
Bari, 13/1/2025 La Giudice - Valentina D'Aprile
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, all'esito dell'udienza del 18/9/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10722/2018 r.g. proposta da
in concordato liquidatorio semplificato, in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesco Paolo Sisto, domiciliatario, in virtù di mandato versato in atti
-opponente-
contro in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mariapia Locaputo, domiciliataria, in virtù di mandato in atti
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2203/2018, emesso dal
Tribunale di Bari in data 30/5/2018 – corrispettivo contratto di appalto di lavori- transazione – opponibilità alla Curatela
fallimentare.
pagina 1 di 13 Conclusioni come formalizzate nel verbale d'udienza del 18/9/2024,
che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- La ha proposto Controparte_1
opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.
2203/2018 del 30/5/2018 con il quale, ad istanza della Curatela del
Fallimento le è stato ingiunto il pagamento Controparte_1
del complessivo importo di €84.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda e alle spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di “lavori di allestimento e riparazione dei veicoli industriali, assemblaggio furgonature isotermiche, riparazione gruppi refrigeranti, pedane idrauliche e assistenza post vendita” in forza di incarico conferito il 18/1/2012,
nonché sulla scorta delle fatture nn. 77, 88, 103 e 107 del 2012 e nota di credito n. 17 del 31/10/2013. Ha, in primo luogo, eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c.
del credito derivante da prestazioni di servizi periodiche;
in secondo luogo, l'insussistenza di qualsivoglia residua pretesa creditoria in capo all'opposta in virtù degli accordi transattivi formalizzati nella scrittura privata del 31/10/2013, in base alla quale, sul presupposto dell'erronea fatturazione del costo orario delle prestazioni lavorative di servizi, la Controparte_1
rinunciava al credito con contestuale emissione di nota di credito n.
pagina 2 di 13 17 del 2013 in favore dell'opponente. Ha, dunque, concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di giudizio (atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il
13/7/2018).
I.2.- Costituendosi in giudizio, la Curatela del Fallimento
ha contestato l'operatività, Controparte_1
nella fattispecie in esame, della prescrizione breve quinquennale,
trattandosi di contratto di appalto unitario finalizzato alla realizzazione di un'opera complessa e non già di prestazioni continuative di servizi, con conseguente applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale;
in secondo luogo, ha eccepito l'inopponibilità alla Curatela del Fallimento dell'atto transattivo del 31/10/2013, perfezionatosi dopo oltre un anno dalla conclusione del contratto di appalto, in quanto privo di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento come previsto dall'art. 2704 c.c.
Ha, pertanto, insistito per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione di pagamento opposta, con vittoria di spese processuali (comparsa di risposta depositata il 27/11/2028).
I.3.- Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (cfr. ordinanza del
18/4/2019), la causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, a fronte dell'infruttuoso esito di tentativi di definizione bonaria della lite, è pervenuta all'udienza del 18/9/2024 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate è stata riservata in decisione, con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 290 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 3 di 13 II.- Con sentenza n. 169 del 18/10/2016 il Tribunale di Bari ha dichiarato il fallimento della Controparte_1
.
[...]
Sulla scorta dell'analisi delle scritture contabili della società fallita, il Curatore del Fallimento, con la nota dell'11/5/2017, formalizzava alla la domanda di Controparte_1
adempimento del saldo del corrispettivo dovuto in relazione al contratto di appalto di servizi, concluso con lettera di incarico del
18/1/2012 ed avente efficacia dal 1°/2/2012 sino al 30/9/2012, per le prestazioni indicate nelle fatture n. 77 del 30/3/2012 (di
€169.400,00, iva inclusa), n. 88 del 4/5/2012 (di €84.700,00, iva inclusa), n. 103 del 30/6/2012 (di €169.400,00) e n. 107 del
31/7/2012 (di €84.700,00).
Orbene, a fronte della suindicata messa in mora, l'odierna opponente, con successiva nota stragiudiziale del 2/11/2017, in primo luogo contestava l'avverso credito di €16.517,89, asserendone l'estinzione per effetto di pregresse compensazioni con propri controcrediti;
in secondo, luogo, quanto al residuo importo di
€84.000,00, ne offriva l'imputazione causale al maggior importo fatturato dalla società fallita in relazione alle fatture sopra indicate, in contrasto con i criteri di remunerazione delle prestazioni dei servizi appaltati come stabiliti nella lettera di incarico del 18/1/2012, in quanto era stato effettuato un addebito mensile della lavorazione pari ad €50,00, oltre iva, in luogo del previsto costo di €40,00, oltre iva.
Tuttavia, in relazione a detta pretesa creditoria ne eccepiva la sopravvenuta estinzione per effetto dell'atto di transazione stipulato il 31/10/2013 con la società in Controparte_1
pagina 4 di 13 bonis, nell'ambito del quale veniva riconosciuto l'errore di fatturazione ed in esecuzione della rinuncia proprio all'importo di
€84.000,00 (quale eccedenza non dovuta), veniva emessa nota di accredito in favore della n. 17 del 31/10/2013, Controparte_1
annotata regolarmente nelle scritture contabili della società poi fallita.
Tale premessa ricostruttiva in fatto è indispensabile per circoscrivere la pretesa creditoria azionata dalla Curatela opposta in via monitoria;
atteso che non risulta preteso il pagamento dell'intero importo maturato per le prestazioni indicate nelle fatture sopra elencate, bensì esclusivamente il saldo di €84.000,00.
Orbene, l'opponente ha contestato anche giudizialmente che il saldo così come richiesto fosse dovuto.
In primo luogo, come già sottolineato con il provvedimento che ha negato la provvisoria esecuzione del titolo monitorio (ordinanza del 18/4/2019), non è applicabile nella fattispecie la prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., in quanto, a fronte di prestazioni di servizio unitarie, rese continuativamente nel tempo limitato di efficacia del rapporto contrattuale di appalto, la pattuizione di un corrispettivo da versarsi mensilmente costituisce criterio di determinazione del valore della lavorazione, ma non è
tale da elidere l'unitarietà della prestazione contrattuale (cfr.
Cass. n. 2086/2008).
In secondo luogo, ha eccepito l'estinzione del credito per
€84.000,00, allegando copia della scrittura transattiva intercorsa con la società in bonis il 31/10/2013, in forza della quale la
[...]
rinunciava a detta residua posta attiva, Controparte_1
ammettendo di avere erroneamente stimato in fattura il costo delle pagina 5 di 13 prestazioni lavorative a debito, ed emetteva contestuale nota di credito per il corrispondente importo.
Al riguardo, si osserva che la Corte di legittimità, con la decisione n. 13672/2017 ha chiarito in che termini una scrittura privata stipulata dalla società in bonis antecedentemente al fallimento possa essere assoggettata al regime dell'art. 2704 c.c.,
con riguardo o meno alla necessità di essere munita della data certa,
al fine dell'opponibilità alla Curatela Fallimentare.
Si è, infatti, sottolineato che “il curatore fallimentare che
agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma già dovuta
al fallito, ovvero la ripetizione di quanto dal medesimo
indebitamente pagato in epoca antecedente all'apertura del
fallimento, esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito
stesso, collocandosi nella medesima sua posizione, sostanziale e
processuale. In tali ipotesi, infatti, quel curatore non agisce in
sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio
originario del soggetto fallito e, quindi, nella veste processuale di
terzo, ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo
(trattandosi di azione che questi, quand'era in bonis, avrebbe potuto
ugualmente esercitare), ponendosi conseguentemente nella sua stessa
posizione sostanziale e processuale, nella posizione, cioè, che egli
avrebbe avuto agendo in proprio al fine di acquisire al suo
patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della procedura
concorsuale ed indipendentemente dal dissesto verificatosi. Ne
consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può a questi
legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre
all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da queste
provenienti, senza i limiti di cui all'art. 2704 cod. civ. (cfr., ex
pagina 6 di 13 multis, Cass. Civ. nn. 23630/2016, 321/2013, 23429/12, 27510/08,
18059/04, Cass., Sez. U, n. 4213/13). È noto, invero, che il curatore
fallimentare svolge una funzione pubblicistica per la realizzazione
dei fini che sono propri del fallimento, agendo in luogo dei
creditori nell'esercizio dei diritti loro spettanti sul patrimonio
del fallito. Quale organo dell'amministrazione fallimentare, il
curatore non si configura come successore a titolo particolare, in
nome della massa dei creditori, nè come rappresentante del fallito o
dei creditori, potendo promuovere, di volta in volta, e sempre
nell'interesse della giustizia, le ragioni dei creditori, del fallito
o della massa fallimentare”.
Si è, pertanto, concluso affermando che: “In linea di principio,
pertanto, il curatore, quale organo del fallimento, è terzo rispetto
agli atti compiuti dal fallito, ma ciò non esclude che quando
intraprenda un'azione di credito di spettanza di quest'ultimo (o
subentri in un contratto a prestazioni corrispettive, perfezionato
prima del fallimento, ma non ancora eseguito), egli venga a trovarsi
nella medesima situazione processuale in cui si sarebbe trovato il
creditore, dovendo necessariamente far valere tutte le difese che
sarebbero spettate al fallito, in ordine al rapporto controverso, ed
operando come parte in causa. Escluso che il curatore, quando faccia
valere un diritto proprio del fallito, agisca come terzo, ne consegue
anche la inapplicabilità, nei suoi confronti, dell'art. 2704 cod.
civ., sulla data certa delle scritture private”.
Il principio è stato ribadito anche con la successiva ordinanza della Suprema Corte n. 4312 del 14/02/2019, nella quale si è avuto modo di precisare che “allorché agisca in giudizio per ottenere
l'adempimento di un contratto stipulato dall'imprenditore prima del
pagina 7 di 13 fallimento, il curatore non rappresenta non la massa dei creditori,
la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, ma
il fallito, spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra,
e dei cui diritti si avvale. Ne deriva che, in tal caso, il curatore
non è terzo e non può invocare l'inopponibilità ad esso delle
pattuizioni del contratto dissimulato intervenuto tra le parti sol
perché il documento, recante la prova della simulazione relativa, è
privo di data certa ex art. 2704 c.c. anteriore al fallimento”.
Né, invero, può attribuirsi alla scrittura privata transattiva del 31/10/2013 data certa mediante la valorizzazione di fatti e circostanze obiettive che consentano di stabilirne in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, come previsto dall'art. 2704 c.c.
L'opponente ha valorizzato di avere dapprima allegato, ma, nel corso del presente giudizio, successivamente, documentato che la nota di credito n. 17/13 del 31/10/2013 emessa dalla
[...]
in attuazione degli accordi di cui alla Controparte_1
contestata scrittura transattiva di pari data (doc. 21 fasc.
opponente), era stata regolarmente annotata al prot. n. 830 del
31/10/2013 nelle scritture contabili dell'impresa pagina n.
2013/000562, con attestazione di conformità rilasciata il 13/6/2018
dal notaio in Altamura (cfr. doc. 4 fasc. Persona_1
opponente).
Al riguardo si osserva come risalente, ma non superato,
indirizzo della giurisprudenza di legittimità abbia evidenziato come
“Il curatore del fallimento (e, di conseguenza, il commissario della
liquidazione coatta amministrativa) è legittimato a far valere, a
tutela di un autonomo interesse collegato alla procedura concorsuale,
pagina 8 di 13 la non opponibilità alla massa dei creditori concorrenti degli atti e
delle scritture, ivi comprese le cambiali, la cui data anteriore alla
dichiarazione del fallimento stesso (o al provvedimento di
liquidazione coatta) non risulti in modo certo, secondo le regole
poste dall'art. 2704 cod. civ., per la cui osservanza - quando non
sussista uno dei fatti dalla norma stessa indicati specificamente
come idonei a conferire siffatta certezza alla data della scrittura
privata non autenticata (registrazione, morte o sopravvenuta
impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un
atto pubblico) e debba, invece, apprezzarsi, da parte del giudice, il
ricorso di altri fatti dai quali sia desumibile in modo egualmente
certo l'anteriorità della formazione del documento all'evento
suddetto - è necessario che tali ultimi fatti abbiano carattere di
obbiettività e soprattutto che non possano farsi risalire al soggetto
stesso che li invoca e siano sottratti alla sua portata;
requisiti,
questi, non riscontrabili in caso di semplice annotazione della
scrittura in libri contabili alla cui tenuta tale soggetto sia
obbligato per legge, salvo che di essi vi sia stata vidimazione da
parte di pubblico ufficiale, in data anteriore alla dichiarazione di
fallimento, attestante la regolarità dei libri stessi” (così Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 1016 del 27/01/1993).
Orbene, nella fattispecie la attestazione di conformità del notaio rogante risulta apposta il 13/6/2018, ossia successivamente alla dichiarazione di fallimento di Controparte_2
resa dal Tribunale di Bari con sentenza n. 169 del
[...]
18/10/2016; sicché l'invocato principio di diritto non pare adattabile alla fattispecie sub iudice.
In aggiunta alla argomentazione sopra evidenziata, circa la pagina 9 di 13 qualifica di soggetto non terzo in capo al Curatore fallimentare per il soddisfacimento di un diritto di credito in capo al fallito, che renderebbe dunque operante il verificarsi della fattispecie estintiva della pretesa monitoria in forza della ammissione dell'illegittimità
degli importi fatturati con le fatture nn. 77 del 30/3/2012, 88 del
4/5/2012, 103 del 30/6/2012 e 107 del 31/7/2012 con riguardo all'addebito orario effettuato ad un valore diverso da quanto stabilito nella lettera di incarico del 18/1/2012, si sottolinea come non possa dirsi adempiuto l'onere della prova della residua pretesa creditoria in capo alla Curatela opposta.
A fronte, infatti, di tale ultima specifica contestazione in ordine all'an debeatur degli importi fatturati, incombeva alla
Curatela opposta offrire prova che l'importo di €84.000,00
corrispondesse al residuo ancora dovuto in relazione alle prestazioni eseguite in attuazione dell'incarico del 18/1/2012, anche dopo la sottrazione dell'importo oggetto di rinuncia nella scrittura privata transattiva del 31/10/2013 perché corrispondente ad erronea fatturazione (importo eccedente il corrispettivo unitario della prestazione appaltata), opponibile – anche oltre i limiti della data certa di cui all'art. 2704 c.c. - al Curatore del fallimento subentrato in un'azione processuale per il recupero di un credito facente capo al fallito e, dunque, nella stessa posizione sostanziale e processuale di quest'ultimo; circostanza che, di contro, è rimasta non dimostrata processualmente.
D'altronde, le contestazioni risultano tempestivamente e dettagliatamente sollevate dall'odierna opponente con le raccomandate a mano del 15/7/2012 e del 13/10/2013 (docc. 19 e 20 fasc.
opponente).
pagina 10 di 13 Stando poi alla ricostruzione contabile del debito residuo offerta dall'opposta nella nota stragiudiziale dell'11/5/2017, nonché
di quella successiva del 26/10/2017 (docc. 1 e 5 fasc. monitorio), lo stesso ammonterebbe ad €100.517,69 (in ciò tacitamente ammettendosi che, rispetto alla originaria complessiva pretesa creditoria derivante dalle fatture nn. 77, 88, 103 e 107 del 2012 pari ad
€420.000,00, taluni pagamenti parziali erano intervenuti e che dalla documentazione contabile dell'impresa fallita dovessero essere riscontrati).
Sennonché se, da un lato, con la nota di riscontro del 2
novembre 2017, l'odierna opponente, fatta eccezione per il distinto credito di €16.517,89, non azionato monitoriamente, ha ricondotto il fondamento causale della pretesa avversa proprio all'importo di
€84.000,00 oggetto di transazione, dall'altro lato, la difesa dell'opposta si è incentrata prevalentemente sul valore probatorio di detto documento e della stessa nota di credito n. 17/2013 nei confronti della Curatela, non già sull'adeguata dimostrazione della circostanza che, pur eliminando dal complessivo ammontare delle fatture il controverso importo di €84.000,00, residuava comunque un importo ancora dovuto, nel totale pari sempre ad €84.000,00, per pagamenti non ricevuti.
Trattasi di principio analogo a quello affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità con riguardo al pagamento avente efficacia estintiva (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 2,
n. 450 del 14/01/2020, per la quale “quando il debitore abbia
dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito
per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore -
attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro
pagina 11 di 13 credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa,
imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c.”; nonché, tra le più
risalenti, Cass., Sez. 3^, 5 agosto 2002, n. 11703; Cass., Sez. 2^,
27 luglio 2006, n. 17102).
Pertanto, in difetto di adeguata prova dei fatti costitutivi della pretesa ingiunta da parte dell'opposta, creditrice sostanziale,
l'opposizione va accolta e il titolo monitorio deve essere revocato.
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Tuttavia, in considerazione dell'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e dell'ulteriore circostanza che l'opponente attraverso la produzione di documentazione contabile comprovante i pagamenti delle prestazioni fatturate e non contestate nella regolarità della loro esecuzione avrebbe ben potuto consentire all'opposta di compiere una corretta imputazione causale e cronologica degli stessi, si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, che ha modificato il D.M. 55/2014, applicabile alle prestazioni professionali esauritesi all'indomani del 23/10/2022, con riduzione in misura del 50% della voce relativa alla fase istruttoria (in quanto di natura esclusivamente documentale), nonché in pari misura anche della voce relativa alla fase decisoria, in ragione dell'adozione del metodo decisorio semplificato, come da prospetto seguente:
Scaglione: da €52.000,01 ad €260.000,00
Parte_2
pagina 12 di 13 CP_3 2.552,00 // 2.552,00
[...] Introduttiva 1.628,00 // 1.628,00 Istruttoria 5.670,00 -50% 2.835,00 Decisoria 4.253,00 -50% 2.126,00 TOTALE 9.141,00
-1/2 4.570,50
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione notificato il 13/7/2018, proposta da in concordato liquidatorio semplificato, in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t. nei confronti di
[...]
nella persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., così provvede:
a) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2203/2018, emesso dal Tribunale di
Bari in data 30/5/2018;
b) Condanna l'opposta alla rifusione delle spese processuali che si liquidano per la metà dovuta in complessivi €4.977,00 (di cui
€406,50 per esborsi non imponibili), oltre al rimborso spese forf. in misura del 50%, cap ed iva come per legge;
spese compensate tra le parti per la restante metà.
Si comunichi.
Bari, 13/1/2025 La Giudice - Valentina D'Aprile
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