2. La dichiarazione di cui al comma 1 non e' ammessa:
a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorita' del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilita' di affidamento o di adozione nello Stato di origine;
b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio ((nato nel matrimonio)) e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori ((biologici)) abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.
3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa puo' essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformita', e' ordinata la trascrizione.
4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.