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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/04/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 881/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 08/02/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Maria Cristina Parte_1 C.F._1
CATTAPAN, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: prima regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, la signora premesso di essere stata unita in una Parte_1 relazione more uxorio col signor , dalla quale è nato il minore dell'età di cinque CP_1 Per_1
anni, legalmente riconosciuto da entrambi i genitori (doc. 1), ha domandato al Tribunale adito l'adozione dei provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e precisamente l'affido super esclusivo del minore con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite secondo le modalità ritenute rispondenti all'interesse del minore e un contributo per il suo mantenimento pari a 350 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, malgrado la regolarità della notifica, non si è costituito, ma, comparso personalmente all'udienza del 21 maggio 2024, previamente avvertito della necessità della difesa tecnica e della possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio, ha reso libere dichiarazioni, contestando il consumo di alcol e affermando di vedere il bambino in presenza della mamma perché ella teme che possa portarlo via dopo la minaccia ricevuta dal medesimo, ammessa ma riferita ad uno stato di ira (v. verbale).
Sentite le parti, il Giudice relatore ha dichiarato la contumacia del resistente e con ordinanza riservata non reclamata ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole e ha deciso sulle istanze istruttorie, incaricando i servizi sociali di avviare un'indagine sul nucleo familiare e di regolamentare in forma protetta le visite padre-figlio.
La Procura ha comunicato che non risultano procedimenti penali pendenti tra le parti.
La causa, istruita mediante l'espletamento dell'indagine delegata al Servizio sociale, è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 16 aprile 2025, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 aprile 2025, celebrata in forma scritta, previa assegnazione alla ricorrente dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Preliminarmente, si rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal
Giudice relatore.
In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti, ai fini della decisione, le richieste istruttorie reiterate con le conclusioni in via definitiva assunte dalla ricorrente, risultando gli elementi in atti adeguati a consentire al Tribunale una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Da ultimo, si rileva che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene necessario adottare, a tutela del minore, il regime di affidamento più stabile e maggiormente tutelante che, allo stato, non può che ravvisarsi nella conferma dell'affido in via super esclusiva alla mamma con collocamento presso la stessa, per le ragioni di seguito illustrate.
Vale la pena ricordare che in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Com'è noto, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del best interest della prole e in deroga al modello legale prioritario dell'affido condiviso,
l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore, qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c.
In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;
Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
Tra i comportamenti sintomatici della inidoneità del genitore ad affrontare consapevolmente il proprio ruolo, rileva inoltre l'omissione del pagamento del mantenimento (cfr. Cass. 26587/2009;
Cass. 21823/22; Trib. Vibo Valentia 20 luglio 2023, n. 330; Trib. Rovigo 4 maggio 2023, n. 384;
Trib. Bari 20 aprile 2023, n. 1471; Trib. Torino 21 febbraio 2022, n. 732)
L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Venendo al caso di specie, si osserva che il signor si è mostrato poco collaborante nei CP_1 confronti degli operatori sociali, rifiutando di coinvolgere nell'indagine delegata i propri familiari e assumendo un atteggiamento di polemica e di delegittimazione del ruolo del servizio (Relazione SS
Cassano d'Adda 12.3.25; Relazione SS Solidalia 17.3.25), Sebbene il minore abbia espresso il desiderio di vedere maggiormente il papà (v. Relazione SS
Solidalia 18.9.24), al quale è affettivamente legato, il resistente ha partecipato con discontinuità agli incontri protetti e dal mese di dicembre 2024 ha interrotto le frequentazioni col minore, adducendo difficoltà organizzative e una condizione di malessere psicologico, senza tuttavia voler spiegare agli operatori le ragioni di tale condizione (Relazione SS Solidalia 17.3.25).
Inoltre, non si è presentato all'incontro programmato dal Serd, impedendo così gli accertamenti disposti da questa Autorità Giudiziaria, da cui si è potuto appurare mediante il test Alcohol Use
Disorder un probabile disturbo da uso di alcol, con esito positivo dell'esame eseguito su base cheratinica (v. Relazione Serd).
Alla luce di tali elementi, i servizi sociali hanno rilevato come le azioni agite dal Sig. CP_1
mostrano la sua difficoltà a mantenere una continuità nel rapporto con il figlio e la sua inadeguatezza nel rispondere ai bisogni di mantenimento (al quale non provvede), stabilità e crescita del minore, tendendo ad anteporre i suoi interessi lavorativi e personali alla possibilità di incontrare il figlio, verso il quale mostra uno scarso interesse (Relazione SS Solidalia 17.3.25).
D'altra parte, la ricorrente è risultata adeguata e capace di prendersi cura dei bisogni del figlio, come riconosciuto anche dal padre che l'ha definita “madre perfetta” (Relazione SS Cassano d'Adda
19.9.24), nonostante alcune fatiche educative legate al suo ruolo di genitore unico, e non ha assunto alcuna posizione ostativa rispetto alla relazione del minore col papà (Relazione SS Solidalia 18.9.24).
Dagli elementi probatori fin qui descritti, appare dunque evidente come sussistano importanti limiti alla capacità genitoriale del resistente, il quale si è di fatto sottratto ai doveri di mantenimento, educazione e cura che gravano su ciascun genitore, disinteressandosi dei bisogni affettivi ed economici del figlio e delegando alla madre ogni potere decisionale.
Non può che confermarsi, pertanto, l'inidoneità del padre ad assolvere adeguatamente il proprio ruolo, mentre la mamma, unica figura di riferimento costante nella vita quotidiana del minore
(Relazione SS Cassano d'Adda 12.3.25), si è mostrata capace di provvedere in via esclusiva alle esigenze del figlio, anche sotto il profilo economico.
Pertanto, sussistendo le condizioni per derogare alla regola dell'affido congiunto, in considerazione della accertata incapacità genitoriale del padre e della piena e integra capacità materna, deve essere disposto l'affido in via esclusiva del minore alla madre, con collocamento presso la stessa e concentrazione in capo a lei tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano la prole, secondo il modello dell'affido super esclusivo previsto dall'ultimo comma dell'art. 337 quater c.c.
Viene dunque delegato alla madre il potere di assumere le decisioni relative agli impegni, alle attività quotidiane del figlio relativi alla scuola, al percorso educativo e alle attività extrascolastiche. La signora sarà comunque tenuta a condividere col padre del minore, eventualmente mediante l'intermediazione del servizio sociale, le decisioni in materia di istruzione ed educazione che verranno assunte nell'interesse del figlio, affinché egli possa vigilare sulle stesse ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. c.c.
Quanto alle visite padre-figlio, si ritiene necessario, a tutela del minore, disporre che i servizi sociali territorialmente competenti provvedano alla loro regolamentazione in forma protetta, ove il padre lo richieda e manifesti interesse alla ripresa in modo stabile e continuativo della relazione affettiva col figlio, autorizzandoli a provvedere alla loro graduale liberalizzazione ove ne sussistano i presupposti e previa verifica dell'astinenza del resistente dall'uso di sostanze alcoliche e accertamento dell'idoneità del contesto di vita e abitativo del medesimo.
Appare infine opportuno mantenere un monitoraggio sulle condizioni psicofisiche del minore per il periodo ritenuto necessario, autorizzando il servizio ad attivare eventuali interventi di supporto reputati opportuni a sostegno del nucleo familiare e nell'esclusivo interesse della prole.
Passando al contributo dovuto dal padre per il mantenimento della minore, si rammenta che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Nel caso di specie, secondo quanto riferito in udienza dal resistente, egli percepisce un reddito pari a
1200 euro mensili (v. verbale 21.5.24), mentre la signora ha percepito un reddito annuo Parte_1
lordo pari a circa 8.000 euro nel 2021 e a 1.300 euro mensili netti nel 2022 (v. mod. 730/22 e mod.
730/23).
Pertanto, tenuto conto degli importi che la madre potrà percepire a titolo di assegno unico e considerate le posizioni economico-reddituali delle parti, questo Tribunale reputa equo e congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando alla ricorrente, entro il 15 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda (febbraio 2024),
l'importo di 250 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, detratti gli importi eventualmente già versati a tale titolo, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste in via esclusiva a carico del resistente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte resistente, così statuisce: affida il minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
dispone che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
dispone che la signora sarà tenuta a condividere col padre del minore, eventualmente mediante l'intermediazione del servizio sociale, le decisioni in materia di istruzione ed educazione che verranno assunte nell'interesse del figlio, affinché egli possa vigilare sulle stesse ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. c.c.; incarica i servizi sociali territorialmente competenti affinché, per il periodo ritenuto necessario: - provvedano alla regolamentazione delle visite padre-figlio in forma protetta, ove il padre lo richieda e manifesti interesse alla ripresa in modo stabile e continuativo della relazione affettiva col figlio, autorizzandoli a provvedere alla loro graduale liberalizzazione ove ne sussistano i presupposti e previa verifica dell'astinenza del resistente dall'uso di sostanze alcoliche e accertamento dell'idoneità del contesto di vita e abitativo del medesimo;
- mantengano per il tempo reputato opportuno un monitoraggio sulle condizioni psicofisiche del minore, autorizzando il servizio ad attivare eventuali interventi di supporto reputati opportuni a sostegno del nucleo familiare e nell'esclusivo interesse della prole;
pone a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo indiretto per il mantenimento del minore, entro il 15 di ogni mese in via anticipata, a decorrere dalla data della domanda (febbraio 2024), detratte le somme eventualmente già versate a tale titolo, la somma di euro
250 mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per
i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti
e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. condanna la parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali incaricati.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 08/02/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Maria Cristina Parte_1 C.F._1
CATTAPAN, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , nato in [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: prima regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, la signora premesso di essere stata unita in una Parte_1 relazione more uxorio col signor , dalla quale è nato il minore dell'età di cinque CP_1 Per_1
anni, legalmente riconosciuto da entrambi i genitori (doc. 1), ha domandato al Tribunale adito l'adozione dei provvedimenti inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e precisamente l'affido super esclusivo del minore con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite secondo le modalità ritenute rispondenti all'interesse del minore e un contributo per il suo mantenimento pari a 350 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, malgrado la regolarità della notifica, non si è costituito, ma, comparso personalmente all'udienza del 21 maggio 2024, previamente avvertito della necessità della difesa tecnica e della possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio, ha reso libere dichiarazioni, contestando il consumo di alcol e affermando di vedere il bambino in presenza della mamma perché ella teme che possa portarlo via dopo la minaccia ricevuta dal medesimo, ammessa ma riferita ad uno stato di ira (v. verbale).
Sentite le parti, il Giudice relatore ha dichiarato la contumacia del resistente e con ordinanza riservata non reclamata ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole e ha deciso sulle istanze istruttorie, incaricando i servizi sociali di avviare un'indagine sul nucleo familiare e di regolamentare in forma protetta le visite padre-figlio.
La Procura ha comunicato che non risultano procedimenti penali pendenti tra le parti.
La causa, istruita mediante l'espletamento dell'indagine delegata al Servizio sociale, è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 16 aprile 2025, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 aprile 2025, celebrata in forma scritta, previa assegnazione alla ricorrente dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Preliminarmente, si rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal
Giudice relatore.
In particolare, non appaiono in alcun modo rilevanti, ai fini della decisione, le richieste istruttorie reiterate con le conclusioni in via definitiva assunte dalla ricorrente, risultando gli elementi in atti adeguati a consentire al Tribunale una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Da ultimo, si rileva che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene necessario adottare, a tutela del minore, il regime di affidamento più stabile e maggiormente tutelante che, allo stato, non può che ravvisarsi nella conferma dell'affido in via super esclusiva alla mamma con collocamento presso la stessa, per le ragioni di seguito illustrate.
Vale la pena ricordare che in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Com'è noto, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del best interest della prole e in deroga al modello legale prioritario dell'affido condiviso,
l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore, qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c.
In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;
Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
Tra i comportamenti sintomatici della inidoneità del genitore ad affrontare consapevolmente il proprio ruolo, rileva inoltre l'omissione del pagamento del mantenimento (cfr. Cass. 26587/2009;
Cass. 21823/22; Trib. Vibo Valentia 20 luglio 2023, n. 330; Trib. Rovigo 4 maggio 2023, n. 384;
Trib. Bari 20 aprile 2023, n. 1471; Trib. Torino 21 febbraio 2022, n. 732)
L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Venendo al caso di specie, si osserva che il signor si è mostrato poco collaborante nei CP_1 confronti degli operatori sociali, rifiutando di coinvolgere nell'indagine delegata i propri familiari e assumendo un atteggiamento di polemica e di delegittimazione del ruolo del servizio (Relazione SS
Cassano d'Adda 12.3.25; Relazione SS Solidalia 17.3.25), Sebbene il minore abbia espresso il desiderio di vedere maggiormente il papà (v. Relazione SS
Solidalia 18.9.24), al quale è affettivamente legato, il resistente ha partecipato con discontinuità agli incontri protetti e dal mese di dicembre 2024 ha interrotto le frequentazioni col minore, adducendo difficoltà organizzative e una condizione di malessere psicologico, senza tuttavia voler spiegare agli operatori le ragioni di tale condizione (Relazione SS Solidalia 17.3.25).
Inoltre, non si è presentato all'incontro programmato dal Serd, impedendo così gli accertamenti disposti da questa Autorità Giudiziaria, da cui si è potuto appurare mediante il test Alcohol Use
Disorder un probabile disturbo da uso di alcol, con esito positivo dell'esame eseguito su base cheratinica (v. Relazione Serd).
Alla luce di tali elementi, i servizi sociali hanno rilevato come le azioni agite dal Sig. CP_1
mostrano la sua difficoltà a mantenere una continuità nel rapporto con il figlio e la sua inadeguatezza nel rispondere ai bisogni di mantenimento (al quale non provvede), stabilità e crescita del minore, tendendo ad anteporre i suoi interessi lavorativi e personali alla possibilità di incontrare il figlio, verso il quale mostra uno scarso interesse (Relazione SS Solidalia 17.3.25).
D'altra parte, la ricorrente è risultata adeguata e capace di prendersi cura dei bisogni del figlio, come riconosciuto anche dal padre che l'ha definita “madre perfetta” (Relazione SS Cassano d'Adda
19.9.24), nonostante alcune fatiche educative legate al suo ruolo di genitore unico, e non ha assunto alcuna posizione ostativa rispetto alla relazione del minore col papà (Relazione SS Solidalia 18.9.24).
Dagli elementi probatori fin qui descritti, appare dunque evidente come sussistano importanti limiti alla capacità genitoriale del resistente, il quale si è di fatto sottratto ai doveri di mantenimento, educazione e cura che gravano su ciascun genitore, disinteressandosi dei bisogni affettivi ed economici del figlio e delegando alla madre ogni potere decisionale.
Non può che confermarsi, pertanto, l'inidoneità del padre ad assolvere adeguatamente il proprio ruolo, mentre la mamma, unica figura di riferimento costante nella vita quotidiana del minore
(Relazione SS Cassano d'Adda 12.3.25), si è mostrata capace di provvedere in via esclusiva alle esigenze del figlio, anche sotto il profilo economico.
Pertanto, sussistendo le condizioni per derogare alla regola dell'affido congiunto, in considerazione della accertata incapacità genitoriale del padre e della piena e integra capacità materna, deve essere disposto l'affido in via esclusiva del minore alla madre, con collocamento presso la stessa e concentrazione in capo a lei tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano la prole, secondo il modello dell'affido super esclusivo previsto dall'ultimo comma dell'art. 337 quater c.c.
Viene dunque delegato alla madre il potere di assumere le decisioni relative agli impegni, alle attività quotidiane del figlio relativi alla scuola, al percorso educativo e alle attività extrascolastiche. La signora sarà comunque tenuta a condividere col padre del minore, eventualmente mediante l'intermediazione del servizio sociale, le decisioni in materia di istruzione ed educazione che verranno assunte nell'interesse del figlio, affinché egli possa vigilare sulle stesse ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. c.c.
Quanto alle visite padre-figlio, si ritiene necessario, a tutela del minore, disporre che i servizi sociali territorialmente competenti provvedano alla loro regolamentazione in forma protetta, ove il padre lo richieda e manifesti interesse alla ripresa in modo stabile e continuativo della relazione affettiva col figlio, autorizzandoli a provvedere alla loro graduale liberalizzazione ove ne sussistano i presupposti e previa verifica dell'astinenza del resistente dall'uso di sostanze alcoliche e accertamento dell'idoneità del contesto di vita e abitativo del medesimo.
Appare infine opportuno mantenere un monitoraggio sulle condizioni psicofisiche del minore per il periodo ritenuto necessario, autorizzando il servizio ad attivare eventuali interventi di supporto reputati opportuni a sostegno del nucleo familiare e nell'esclusivo interesse della prole.
Passando al contributo dovuto dal padre per il mantenimento della minore, si rammenta che, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
Nel caso di specie, secondo quanto riferito in udienza dal resistente, egli percepisce un reddito pari a
1200 euro mensili (v. verbale 21.5.24), mentre la signora ha percepito un reddito annuo Parte_1
lordo pari a circa 8.000 euro nel 2021 e a 1.300 euro mensili netti nel 2022 (v. mod. 730/22 e mod.
730/23).
Pertanto, tenuto conto degli importi che la madre potrà percepire a titolo di assegno unico e considerate le posizioni economico-reddituali delle parti, questo Tribunale reputa equo e congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando alla ricorrente, entro il 15 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda (febbraio 2024),
l'importo di 250 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, detratti gli importi eventualmente già versati a tale titolo, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste in via esclusiva a carico del resistente e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte resistente, così statuisce: affida il minore in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
dispone che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
dispone che la signora sarà tenuta a condividere col padre del minore, eventualmente mediante l'intermediazione del servizio sociale, le decisioni in materia di istruzione ed educazione che verranno assunte nell'interesse del figlio, affinché egli possa vigilare sulle stesse ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. c.c.; incarica i servizi sociali territorialmente competenti affinché, per il periodo ritenuto necessario: - provvedano alla regolamentazione delle visite padre-figlio in forma protetta, ove il padre lo richieda e manifesti interesse alla ripresa in modo stabile e continuativo della relazione affettiva col figlio, autorizzandoli a provvedere alla loro graduale liberalizzazione ove ne sussistano i presupposti e previa verifica dell'astinenza del resistente dall'uso di sostanze alcoliche e accertamento dell'idoneità del contesto di vita e abitativo del medesimo;
- mantengano per il tempo reputato opportuno un monitoraggio sulle condizioni psicofisiche del minore, autorizzando il servizio ad attivare eventuali interventi di supporto reputati opportuni a sostegno del nucleo familiare e nell'esclusivo interesse della prole;
pone a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo indiretto per il mantenimento del minore, entro il 15 di ogni mese in via anticipata, a decorrere dalla data della domanda (febbraio 2024), detratte le somme eventualmente già versate a tale titolo, la somma di euro
250 mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per
i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti
e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. condanna la parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali incaricati.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo