CA
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 608/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di GG CA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di GG CA, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone consigliere
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 608 del Reg. Gen. dell'anno 2019,
vertente tra l'appellante (C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avvocata Maria Domenica Romeo del Foro di GG CA, nei confronti dell'appellata
in persona del rappresentante legale pro-tempore Controparte_1
(C.F.: , rappresentata e difesa dalle avvocate Giovanna Margherita Cusumano P.IVA_1
e Saveria Cusumano, entrambe del Foro di GG CA, nonché dell'ulteriore appellata contumace . Controparte_2
1 1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 944/2019 emessa dal
Tribunale di GG CA (nell'ambito del procedimento n. 100167/2012), con cui veniva rigettata la domanda attorea, e l'appellante veniva condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da così come delle spese di CTU. Controparte_1
2.1. L'appellante, in particolare, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'istruttoria inidonea al superamento dei dubbi posti dalla convenuta, e relativi al rapporto familiare intercorrente tra i due soggetti coinvolti nel sinistro.
2.2. L'appellante sostiene come tale rapporto parentale non abbia alcun rilievo nel presente giudizio, poiché – nel caso di lesioni personali – il danno fisico va risarcito anche in presenza d'un rapporto parentale tra danneggiante e danneggiato.
2.2. La stessa parte censura, inoltre, il ragionamento del giudice di prima cura, il quale ha ritenuto inverosimile la manovra in retromarcia della conducente, la quale non si sarebbe avveduta del suocero, e della sua collocazione dietro l'automobile: quanto sopra, pure in considerazione della condizione d'obesità del danneggiato, confermata dalla CTU.
2.2.1. Sul punto – ad avviso dell'introduttore del secondo grado di giudizio – il giudice avrebbe errato nel non ancorare il proprio giudizio a ulteriori elementi di prova, in tal modo contravvenendo al “divieto di scienza privata del giudice”, stabilito dall'art. 115 c.p.c.
2.3. Con un terzo motivo di doglianza, poi, parte appellante lamenta la mancanza di coincidenza tra la decisione del giudice e le risultanze della consulenza, la quale ha ravvisato le lesioni subite da compatibili con la dinamica del sinistro: ciò, senza fornire – a suo Pt_1 avviso – adeguata motivazione.
2.4. I testi escussi – secondo – avrebbero fornito una ricostruzione dei fatti precisa e Pt_1 puntuale, coincidente con la dinamica descritta dall'appellante.
2.5. Quest'ultima, infine, impugna la sentenza anche nella parte in cui essa ha veicolato la condanna alle spese di giustizia.
2 3. – di contro – chiede, innanzitutto, di rilevare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contradditorio nei confronti di
, litisconsorte necessario. Controparte_2
3.1. La società chiede – in secondo luogo – di rilevare l'inammissibilità dell'appello anche ai sensi dell'art. 348 bis, I c., c.p.c., giacché le motivazioni addotte dall'appellante a sostegno dell'illegittimità della sentenza sarebbero infondate.
3.2. Nel merito, l'appellata chiede il rigetto delle doglianze.
3.3. Essa contesta tutti le ragioni esposte dall'appellante sostenendo come il giudice abbia rilevato contraddizioni emerse nell'istruttoria.
4. All'esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. I motivi di doglianza possono essere letti e trattati unitariamente, poiché trasversalmente finalizzati a evidenziare errori di giudizio asseritamente consistiti nel travisamento del fatto e nella violazione del principio dispositivo, perpetrata – ad avviso dell'appellante – col riferimento compiuto dal giudice a fonti di conoscenza estranee al compendio probatorio versato al procedimento (in tal senso va intesa la censura dell'appellante, d'avvenuta valorizzazione – per la decisione – della «scienza privata» del giudice).
7. Giova innanzitutto rammentare come, in materia di giudizio civile e ricostruzione del nesso causale, viga il principio della preponderanza dell'evidenza (ossia del «più probabile che non»: probabilità da intendersi in senso logico e non statistico).
8. L'attore adduce d'aver subito un sinistro stradale, e più precisamente d'esser stato investito dalla retromarcia del veicolo (sul quale la vittima era stata fino a qualche istante prima trasportata): veicolo nelle cui immediate adiacenze lo stesso incidentato si sarebbe persistentemente trovato, intento a scaricare del materiale già trasportato a bordo, e situato nella zona del relativo portabagagli.
9. L'attore non risulta (dal referto di pronto soccorso, rilasciato nell'immediatezza dei fatti dedotti) avesse offerto escoriazioni o traumi da caduta, compatibili con lo spintonamento al suolo, provocato dalla collisione pure evocata: quanto sopra, a eccezione della frattura posta specificamente a oggetto della domanda risarcitoria.
10. I testi escussi in primo grado non hanno saputo puntualizzare in corrispondenza di quale settore anatomico dell'appellante sarebbe occorso il contatto fra veicolo e sinistrato.
11. L'appellante non ha chiarito la ragione per la quale il conducente del veicolo – dal quale era in corso l'attività di spostamento di materiale, e da cui la vittima era (peraltro) appena
3 discesa – avrebbe nondimeno innestato immediatamente la retromarcia, pochi attimi dopo la fuoriuscita dal veicolo dell'attore e appellante, e – nonostante quest'ultimo fosse visibile (in quanto ancora in diretta prossimità della vettura, e intento allo scaricamento di materiale), con aggiuntiva apertura di alcuni sportelli del mezzo – lo abbia colpito, ma in modo tale da procurargli esclusivamente la specifica lesione denunciata, non accompagnata da ulteriori profili (più o meno estesi e gravi) di danno alla persona (quali escoriazioni, fratture, o coinvolgimenti di altri distretti anatomici dell'incidentato).
12. A differenza di quanto affermato dall'appellante nel proprio libello, dunque, il giudice di primo grado non ha a) malinteso la dinamica illustrata dall'attore, né b) insinuato – come altrettanto curiosamente ventilato dallo stesso appellante – l'impossibilità, per soggetto in sovrappeso, di rimanere vittima di un incidente stradale.
12.1. Il Tribunale, piuttosto, ha fatto buongoverno dei principi sul riparto dell'onere della prova,
e sulla valutazione dello standard probatorio esigibile in fattispecie come quella qui scrutinata, constatando – dopo ampia istruttoria orale – l'inverosimiglianza della prospezione attorea, e concludendo – ragionevolmente e motivatamente – per l'insussistenza dell'episodio dannoso descritto dall'istante.
13. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, l'appello va respinto interamente.
14. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti
(contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di media complessità), tengono conto del comportamento processuale delle parti e sono liquidate secondo il prospetto seguente, considerando la vertenza di complessità bassa:
Fase di studio della controversia: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio: € 956,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale: € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,00
15. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per gli adempimenti di competenza della Cancelleria, in punto d'eventuale esigibilità in misura doppia del contributo unificato.
4
p.q.m.
la Corte d'appello di GG CA, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, e di , disattese ogni altra istanza ed Controparte_2
eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna alla rifusione, in favore dell'appellata costituita Parte_1 [...]
in persona del rappresentante legale pro tempore, delle spese di lite, Controparte_1
liquidate complessivamente in 7.160,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
GG CA, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
5
Corte d'appello di GG CA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di GG CA, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone consigliere
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 608 del Reg. Gen. dell'anno 2019,
vertente tra l'appellante (C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avvocata Maria Domenica Romeo del Foro di GG CA, nei confronti dell'appellata
in persona del rappresentante legale pro-tempore Controparte_1
(C.F.: , rappresentata e difesa dalle avvocate Giovanna Margherita Cusumano P.IVA_1
e Saveria Cusumano, entrambe del Foro di GG CA, nonché dell'ulteriore appellata contumace . Controparte_2
1 1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 944/2019 emessa dal
Tribunale di GG CA (nell'ambito del procedimento n. 100167/2012), con cui veniva rigettata la domanda attorea, e l'appellante veniva condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da così come delle spese di CTU. Controparte_1
2.1. L'appellante, in particolare, censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'istruttoria inidonea al superamento dei dubbi posti dalla convenuta, e relativi al rapporto familiare intercorrente tra i due soggetti coinvolti nel sinistro.
2.2. L'appellante sostiene come tale rapporto parentale non abbia alcun rilievo nel presente giudizio, poiché – nel caso di lesioni personali – il danno fisico va risarcito anche in presenza d'un rapporto parentale tra danneggiante e danneggiato.
2.2. La stessa parte censura, inoltre, il ragionamento del giudice di prima cura, il quale ha ritenuto inverosimile la manovra in retromarcia della conducente, la quale non si sarebbe avveduta del suocero, e della sua collocazione dietro l'automobile: quanto sopra, pure in considerazione della condizione d'obesità del danneggiato, confermata dalla CTU.
2.2.1. Sul punto – ad avviso dell'introduttore del secondo grado di giudizio – il giudice avrebbe errato nel non ancorare il proprio giudizio a ulteriori elementi di prova, in tal modo contravvenendo al “divieto di scienza privata del giudice”, stabilito dall'art. 115 c.p.c.
2.3. Con un terzo motivo di doglianza, poi, parte appellante lamenta la mancanza di coincidenza tra la decisione del giudice e le risultanze della consulenza, la quale ha ravvisato le lesioni subite da compatibili con la dinamica del sinistro: ciò, senza fornire – a suo Pt_1 avviso – adeguata motivazione.
2.4. I testi escussi – secondo – avrebbero fornito una ricostruzione dei fatti precisa e Pt_1 puntuale, coincidente con la dinamica descritta dall'appellante.
2.5. Quest'ultima, infine, impugna la sentenza anche nella parte in cui essa ha veicolato la condanna alle spese di giustizia.
2 3. – di contro – chiede, innanzitutto, di rilevare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contradditorio nei confronti di
, litisconsorte necessario. Controparte_2
3.1. La società chiede – in secondo luogo – di rilevare l'inammissibilità dell'appello anche ai sensi dell'art. 348 bis, I c., c.p.c., giacché le motivazioni addotte dall'appellante a sostegno dell'illegittimità della sentenza sarebbero infondate.
3.2. Nel merito, l'appellata chiede il rigetto delle doglianze.
3.3. Essa contesta tutti le ragioni esposte dall'appellante sostenendo come il giudice abbia rilevato contraddizioni emerse nell'istruttoria.
4. All'esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. I motivi di doglianza possono essere letti e trattati unitariamente, poiché trasversalmente finalizzati a evidenziare errori di giudizio asseritamente consistiti nel travisamento del fatto e nella violazione del principio dispositivo, perpetrata – ad avviso dell'appellante – col riferimento compiuto dal giudice a fonti di conoscenza estranee al compendio probatorio versato al procedimento (in tal senso va intesa la censura dell'appellante, d'avvenuta valorizzazione – per la decisione – della «scienza privata» del giudice).
7. Giova innanzitutto rammentare come, in materia di giudizio civile e ricostruzione del nesso causale, viga il principio della preponderanza dell'evidenza (ossia del «più probabile che non»: probabilità da intendersi in senso logico e non statistico).
8. L'attore adduce d'aver subito un sinistro stradale, e più precisamente d'esser stato investito dalla retromarcia del veicolo (sul quale la vittima era stata fino a qualche istante prima trasportata): veicolo nelle cui immediate adiacenze lo stesso incidentato si sarebbe persistentemente trovato, intento a scaricare del materiale già trasportato a bordo, e situato nella zona del relativo portabagagli.
9. L'attore non risulta (dal referto di pronto soccorso, rilasciato nell'immediatezza dei fatti dedotti) avesse offerto escoriazioni o traumi da caduta, compatibili con lo spintonamento al suolo, provocato dalla collisione pure evocata: quanto sopra, a eccezione della frattura posta specificamente a oggetto della domanda risarcitoria.
10. I testi escussi in primo grado non hanno saputo puntualizzare in corrispondenza di quale settore anatomico dell'appellante sarebbe occorso il contatto fra veicolo e sinistrato.
11. L'appellante non ha chiarito la ragione per la quale il conducente del veicolo – dal quale era in corso l'attività di spostamento di materiale, e da cui la vittima era (peraltro) appena
3 discesa – avrebbe nondimeno innestato immediatamente la retromarcia, pochi attimi dopo la fuoriuscita dal veicolo dell'attore e appellante, e – nonostante quest'ultimo fosse visibile (in quanto ancora in diretta prossimità della vettura, e intento allo scaricamento di materiale), con aggiuntiva apertura di alcuni sportelli del mezzo – lo abbia colpito, ma in modo tale da procurargli esclusivamente la specifica lesione denunciata, non accompagnata da ulteriori profili (più o meno estesi e gravi) di danno alla persona (quali escoriazioni, fratture, o coinvolgimenti di altri distretti anatomici dell'incidentato).
12. A differenza di quanto affermato dall'appellante nel proprio libello, dunque, il giudice di primo grado non ha a) malinteso la dinamica illustrata dall'attore, né b) insinuato – come altrettanto curiosamente ventilato dallo stesso appellante – l'impossibilità, per soggetto in sovrappeso, di rimanere vittima di un incidente stradale.
12.1. Il Tribunale, piuttosto, ha fatto buongoverno dei principi sul riparto dell'onere della prova,
e sulla valutazione dello standard probatorio esigibile in fattispecie come quella qui scrutinata, constatando – dopo ampia istruttoria orale – l'inverosimiglianza della prospezione attorea, e concludendo – ragionevolmente e motivatamente – per l'insussistenza dell'episodio dannoso descritto dall'istante.
13. Per tutto quanto appena illustrato, quindi, l'appello va respinto interamente.
14. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti
(contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di media complessità), tengono conto del comportamento processuale delle parti e sono liquidate secondo il prospetto seguente, considerando la vertenza di complessità bassa:
Fase di studio della controversia: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio: € 956,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 2.163,00
Fase decisionale: € 2.552,00
Compenso tabellare: € 7.160,00
15. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per gli adempimenti di competenza della Cancelleria, in punto d'eventuale esigibilità in misura doppia del contributo unificato.
4
p.q.m.
la Corte d'appello di GG CA, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1
rappresentante legale pro tempore, e di , disattese ogni altra istanza ed Controparte_2
eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna alla rifusione, in favore dell'appellata costituita Parte_1 [...]
in persona del rappresentante legale pro tempore, delle spese di lite, Controparte_1
liquidate complessivamente in 7.160,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
GG CA, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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