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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 4508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4508 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14749 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. SILVIO SAVARESE Parte_1 RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 p.t., rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28.7.2023 la ricorrente, premesso: di aver presentato domanda di supplenza il 06/08/2020; che il contratto veniva stipulato il 02/02/2021 per insegnamento di matematica e scienza;
che il comunicava telefonicamente la risoluzione del contratto in CP_1 data 03/02/2021, assumeva che la risoluzione del contratto era illegittima in quanto priva di comunicazione formale;
che la suddetta risoluzione si basava sul decreto di rettifica n. 1943 del 4/02/2021 che attribuiva punteggio 0 anziché 1; che non le era stato riconosciuto il servizio come membro esterno agli esami di maturità.
Tanto premesso chiedeva: 1) dichiarare l'illegittimità dell'operato dell per i motivi dianzi indicati;
2) per l'effetto Parte_2 condannare il del al risarcimento dei Controparte_2 CP_1 danni nella misura di € 10.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali, salvo la minore o maggiore somma che dovesse essere ritenuta dal giudicante.
Si costituiva l'amministrazione che, adducendo la legittimità dell'operato dell'amministrazione e la insussistenza di un danno, concludeva per il rigetto del ricorso. Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
La domanda non può essere accolta.
In via preliminare va rilevato che la correzione del punteggio appare legittima.
La tabella 4 dell'O.M. 60 del 10/07/2020, ai punti C1 e C2, non fa nessun riferimento al servizio prestato come commissario d'esame esterno.
Pertanto, il servizio prestato in qualità di membro esterno agli esami di maturità a.s. 1996/1997 su classe di concorso A060, non può ritenersi utile ai fini dell'inserimento nelle GPS.
Ancora, con riferimento alla rettifica apportata con riguardo al punto
B7 della tabella 4, dalla documentazione si evince che la stessa riguarda una borsa di studio messa a concorso dal C.N.R. per complessivi 365 giorni. Ebbene, il conseguimento della suddetta borsa di studio non produce alcun punteggio in quanto, ai sensi del decreto dell'8 CP_3 aprile 2009 n. 42, sono valutabili esclusivamente i dottorati di ricerca e i diplomi di perfezionamento, ricompresi nel predetto decreto, equiparati per legge o per statuto.
Infine, con riguardo alla rettifica di cui al punto B1 della tabella 4, la stessa è stata apportata in quanto è stato inserito nuovamente il titolo di accesso di cui al punto A.1 (3 punti).
In definitiva il punteggio della docente, nella classe di concorso per cui è stata assunta (A028), è stato -legittimamente- rettificato di 15 punti.
Ciò premesso, deve ritenersi che profili di illegittimità si rinvengano nel modus procedendi dell'amministrazione che ha revocato l'incarico e solo successivamente ha emanato il decreto di rettifica.
Nondimeno la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno per lucro cessante per risoluzione arbitraria del contratto non può essere accolta posto che in assenza di idoneo titolo l'incarico di supplenza appare ab origine carente di legittimazione;
di talché non può farsi discendere la presunta aspettativa alla reiterazione dell'incarico pur in assenza di idoneo punteggio legittimante la posizione in graduatoria.
Peraltro, deve ricordarsi che in tema di danno da perdita di chances patrimoniali di futuro guadagno, la prova del nesso causale tra la condotta e la perdita delle possibilità lavorative future può essere fornita anche per presunzioni. (Cassazione civile sez. III, 05/09/2023,
n.25910).
Chiunque intenda ottenere il risarcimento del danno da perdita di chances, ha l'onere di provare, anche solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, l'attuazione in concreto anche solo di alcuni dei presupposti per raggiungere il risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile si ponga come conseguenza immediata e diretta, non rilevando neppure la misura di percentuale della possibilità (Cassazione civile sez. III, 28/02/2023,
n.59909).
Nel caso di specie risulta non provata la prosecuzione, anche solo potenziale, dell'incarico presso l'Istituto Scolastico “Volino – Croce
– Arcoleo”. Soprattutto non appare dimostrata (se non sulla scorta di una valutazione di mera probabilità) la perdita di occasioni alternative.
Invero, la ricorrente stessa deduce che, a breve distanza dalla cessazione del precedente rapporto, nel mese di maggio 2021, è stata destinataria di un incarico di supplenza presso altro Istituto Scolastico con emergente prova che la revoca del precedente incarico in ragione del decreto di rettifica qui censurato non ha prodotto nocumento alla posizione professionale della medesima.
Sulla scorta di tali considerazioni la domanda va rigettata.
Le spese di lite, considerata la condotta dell'amministrazione e le considerazioni poste a base della presente decisione, vanno integralmente compensate.
PQM
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Napoli, il 08.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Borrelli