Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/05/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 7096/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 29/10/1962, residente in V. GENOVA 1 SESTRI LEVANTE ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
COCCONCELLI MARINA (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti e
C.F. Parte_2
, nata in [...], il [...], residente in V. C.F._3
GENOVA 1 SETRI LEVANTE, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. COCCONCELLI MARINA (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ROMA il 16/10/1996 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
2 e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) La SI.ra continuerà a vivere e risiedere con i tre figli nella casa Pt_2
familiare, attualmente di proprietà esclusiva del marito, sita a Sestri Levante in
Via VA civ. 1, di cui rimarrà assegnataria fino al trasferimento a lei della proprietà del suddetto immobile da parte del coniuge, come previsto al successivo punto 5 sub A).
Il SI. si è impegnato a trasferirsi dalla casa familiare portando con sé Parte_1
i suoi beni ed effetti personali entro e non oltre il 31 dicembre 2024, curando nei successivi 15 giorni di formalizzare presso il Comune il cambio della sua residenza.
I coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto a stabilire con separato accordo le modalità di divisione degli arredi e dei corredi presenti nella casa coniugale ed il SI. provvederà a prelevare quanto concordato Parte_1
essere di sua spettanza e proprietà con il suo trasferimento definitivo nei termini e modalità come sopra concordati.
3) La figlia minore di anni sedici, studentessa iscritta al terzo Persona_1
anno del Liceo Scientifico G. Marconi di Chiavari, rimane affidata in regime condiviso ad entrambi i genitori e continuerà ad abitare insieme alla madre presso l'attuale casa familiare in Sestri Levante – Via VA n.
1. La stessa potrà vedere il padre liberamente e comunque in almeno due pomeriggi infrasettimanali, con fine settimana e Festività secondo il rito dell'alternanza; tre settimane, anche non continuative con ciascun genitore durante i periodi di
3 vacanze scolastiche. È fatto salvo ogni diverso accordo tra i coniugi nel rispetto anche degli impegni sociali e scolastici della figlia.
Il figlio di anni ventiquattro, studente presso l'Università degli Persona_2
Studi di VA (attualmente all'estero per un programma Erasmus) e privo di occupazione lavorativa e redditi propri, terminata la permanenza di studio all'estero farà rientro alla casa familiare con costi ed oneri sostenuti dai genitori come infra stabilito.
La figlia di anni ventitre, iscritta al secondo anno magistrale Persona_3 della Facoltà di Scienze Politiche presso l'Università di Roma e priva di occupazione lavorativa, proseguirà ad abitare a Roma in alloggio in locazione con costi ed oneri sostenuti dai genitori, come infra stabilito e manterrà la sua residenza e collocazione (per i periodi in cui non dimorerà a Roma) presso la casa materna.
Resta inteso che anche i due figli maggiorenni, e , avranno facoltà di Per_2 Per_3
visite e frequentazioni con il padre analoghe a quelle previste per la sorella minore essendo intenzione dei genitori mantenere rapporti di Per_1
collaborazione fattivi rispetto ai figli, come è sempre stato anche in costanza di matrimonio.
4) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, pertanto nulla dovrà essere disposto a titolo di assegno di mantenimento.
5) Il SI. si impegna ed obbliga a cedere e trasferire alla moglie, Parte_1
SI.ra la piena proprietà dei seguenti Parte_2
immobili:
A) casa familiare costituita dall'appartamento avente accesso dal civ. 1 di Via
VA in Sestri Levante (GE), composto da ingresso e camera al piano ammezzato e di soggiorno, due camere, antibagno, bagno e cucina al piano primo cui si accede mediante scala interna, censito al Catasto Fabbricati al F. 30 mappale 273 sub 17, Z C. 2, Cat. A/3, Cl. 2, vani 6, sup. cat. mq. 108 (escluse aree scoperte mq. 108) R.C. Euro 464,81.
B) magazzino in Via Nazionale civ. 252 in Sestri Levante (GE) identificato al catasto fabbricati al Foglio 24 map. 515 sub 7, Z.C.1 Cat. C/2 Cl. 8, consistenza mq 10, sup. cat. mq. 11, R.C. Euro 72,82.
4 Entrambi gli immobili erano pervenuti al SI. tramite donazione Parte_1
ricevuta dalla madre per atto Notaio dr. di Sestri Levante del Persona_4
23.5.2008 n. 17.447 Rep. e n. 9207 Racc.
L'atto notarile di trasferimento relativo ai beni sub A) e B), in esecuzione del presente accordo, dovrà essere stipulato presso lo studio del Notaio
[...]
entro e non oltre trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza Per_4
di separazione;
.
Le spese notarili e gli eventuali oneri ed esborsi connessi al rogito saranno sostenuti da ciascun coniuge in ragione della metà.
Il trasferimento della proprietà dei suindicati immobili, come previsto nell'impegno quivi assunto dalle parti e recepito in sentenza, sarà esente da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art.19 legge 74/1987 e Corte Cost. n.
202/2003 e recepito dalla circolare Min. Finanze 49/E/2000), in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Il trasferimento qui pattuito deve considerarsi a carattere oneroso, anche se attuato senza corresponsione di controprestazione, e non donativo, in quanto rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Dal trasferimento della proprietà le spese ordinarie e straordinarie della ex casa coniugale di Via VA 1 e del locale magazzino in Via Nazionale 252 in Sestri
Levante saranno integralmente a carico della SI.ra Pt_2
6) Quanto ai restanti beni immobili e alla loro gestione, i coniugi convengono quanto segue:
A) L'appartamento in Sestri Levante, Via VA civ. 7/2, identificato al catasto fabbricati al Foglio 30 mapp. 54 sub 10, Z C.2, Cat. A/4 Cl. 4 vani 4,5, sup. cat mq 52 R.C. Euro 302,13, di esclusiva proprietà del SI. Parte_1
ricevuto con atto di donazione per Notaio del 23.5.200 n. 17.447 Rep., Per_4
continuerà ad essere messo a reddito tramite contratti di locazione brevi (uso transitorio, turistico, B&B o casa vacanza) con gestione a cura della SI.ra che il SI. le consente in via esclusiva per la durata di Pt_2 Parte_1
quindici anni dalla firma del ricorso introduttivo della presente procedura.
Le parti sosterranno al 50% le spese utili e necessarie relative all'immobile e il netto degli utili della gestione resterà di spettanza della SI.ra Pt_2
5 B) Il negozio in Sestri Levante Piazza Brigate Partigiane piano terra civ. 5 (già civ. 8), identificato al catasto fabbricati al Foglio 30 mapp. 273 sub 11, Z C.2,
Cat C/1, cl. 6, consistenza mq 50, sup. mq. 57, RC Euro 816,00, di esclusiva proprietà del SI. ricevuto per atto di donazione per Notaio Parte_1
del 23.5.2008 n. 17447 Rep., continuerà ad essere locato a terzi. Le Per_4 parti sosterranno al 50% le spese utili e necessarie relative all'immobile e il netto degli utili della gestione resterà di spettanza della SI.ra Pt_2
Nel caso in cui il canone non fosse incassato, causa la morosità del conduttore ovvero la risoluzione del contratto, il SI. verserà alla moglie un Parte_1
importo mensile pari a quello del canone fino alla nuova e/o diversa messa a reddito del bene, ovvero fino alla vendita.
Nel caso in cui il SI. intendesse alienare l'immobile egli si Parte_1
impegna ed obbliga a corrispondere ai tre figli, in parti eguali tra loro, il 50% del prezzo ricavato dalla vendita al netto di eventuali oneri e spese.
C) Il locale in Sestri Levante Piazza Brigate Partigiane n. 6 piano terra, identificato al catasto fabbricati al Foglio 30 mapp. 273 sub 10, Z.C. 2, Cat. C/1 cl. 6 mq 50, sup mq 56 Rendita 816,00 acquistato in comunione dei beni dal SI. per atto Notaio del 23.1.2009 n. 17874 Rep. continuerà Parte_1 Per_4
ad essere locato a terzi.
Le parti sosterranno al 50% le spese utili e necessarie all'immobile e il netto degli utili della gestione resterà di spettanza della SI.ra Pt_2
Nel caso in cui il canone non fosse incassato causa la morosità del conduttore ovvero la risoluzione del contratto il SI. verserà alla moglie un Parte_1
importo mensile pari a quello del canone fino alla nuova e/o diversa messa a reddito del bene, ovvero fino alla vendita.
In caso di vendita dell'immobile i coniugi si danno reciprocamente atto che il ricavato della vendita sarà tra gli stessi ripartito in parti eguali.
D) L'appartamento sito in Sestri Levante Via VA n. 7/1 identificato al catasto fabbricati al Foglio 30 mapp. 54 sub 8. Z.C. 2, cat. A/3 cl. 2, cons. vani
4, sup. cat. mq 54, Rendita euro 309,87, acquistato in comproprietà tra i coniugi per atto Notaio del 14.11.2008 n. 17.764 Rep., rimarrà concesso in Per_4
comodato gratuito alla madre del SI. tutte le spese relative Parte_1
6 all'immobile non coperte dalla comodataria saranno sostenute tra i coniugi al
50% tra loro.
E) Il magazzino in Via Nazionale civ. 252 identificato al catasto fabbricati al
Foglio 24 mapp. 515 sub 7 Z.C.1, Cat. C/2, Cl. 8, mq 10, sup. cat. mq. 11, R.C.
Euro 72,82, di proprietà del SI. ricevuto per donazione il Parte_1
23.5.20008 per atto Notaio n. 17.447 Rep. fino al trasferimento della Per_4
proprietà alla moglie come convenuto alla precedente clausola n. 5 sub B) rimarrà nella disponibilità di entrambi con oneri e spese ripartiti al 50%.
Le parti precisano che, con riguardo agli immobili sopra individuati sub C) e
D), in comunione-comproprietà tra loro, è fatta sempre salva la facoltà per ciascuno di chiedere all'altro, in qualsiasi momento, di porre in vendita i beni, così come di chiedere lo scioglimento della comunione.
7) Per quanto concerne le detrazioni/benefici fiscali per lavori di ristrutturazione edilizia riguardanti gli immobili attualmente in comunione-comproprietà tra i coniugi, gli stessi si danno atto di quanto segue: anno 2016, importo spesa di euro 827, detraibile al 50% in 10 anni: Rate residue n. 2 di 42 euro ciascuna anno 2022, importo spesa di euro 31.817, detraibile al 60% in 10 anni. Rate residue n. 8 di 1.909 euro ciascuna.
Tali spese, certificate a nome del SI. non potranno essere Parte_1 suddivise su altri intestatari e resteranno a beneficio esclusivo di quest'ultimo.
8) I coniugi si danno atto che è stata sciolta la società “ Parte_3
CF di cui essi erano gli unici soci e di aver
[...] P.IVA_1
regolato tra loro ogni e qualsiasi questione riguardanti il rapporto sociale.
Eventuali future pendenze o eventuali sopravvenute posizioni debitorie resteranno ad esclusivo carico del SI. Parte_1
9) Le parti convengono che gli importi attualmente investiti presso la Soc.
Euclidea a nome del SI. a firma congiunta con la moglie, Parte_1
siano conservati e destinati alle spese per gli studi dei figli;
il conto titoli n.
05948400 presso Intesa San Paolo S.p.a. – Filiale di Sestri Levante cointestato ai coniugi rimarrà in essere e le somme attualmente in giacenza altrettanto saranno integralmente destinate alle spese per gli studi dei figli. Ciascun coniuge renderà
7 conto all'altro delle spese necessarie e potrà attingere da tali investimenti per fornire ai figli la provvista delle spese di studio necessarie e condivise dai genitori. Con periodicità mensile si provvederà alla relativa rendicontazione anche ai fini delle detrazioni fiscali concordate al 50%.
Al termine degli studi dei figli, le somme residue saranno ripartite tra i coniugi nella misura della metà ciascuno.
10) Fino alla loro raggiunta indipendenza economica, al mantenimento corrente dei tre figli nonché per quanto attiene alle spese straordinarie come da protocollo sezione Famiglia del 15.9.2016 (ad eccezione delle spese per gli studi regolate come sub clausola n. 8) i genitori provvederanno assicurando un'adeguata provvista - secondo le contingenti e documentate necessità di spesa - versando sul conto corrente comune presso Intesa San Paolo n. 61885 pari quote attingendo dai rispettivi conti correnti personali.
In particolare, si precisa che ciascun figlio è già titolare di un proprio conto corrente presso Intesa San Paolo - Filiale di Sestri Levante con carta-bancomat collegata al conto e carta prepagata ricaricabile, sulle quali regolarmente e secondo le necessità (come già ora è in uso) i genitori – in pari quota – continueranno ad accreditare le somme necessarie.
Gli assegni unici o indennità similari spetteranno ai coniugi nella misura della metà ciascuno e verranno accreditati sul conto corrente cointestato presso Intesa
San Paolo n. 61885.
Le detrazioni per i figli al 50%.
11) Con riguardo ai mezzi di trasporto si conviene quanto segue:
l'auto Renault Captur targata GD953DD rimarrà di esclusiva proprietà del SI.
l'auto Renault Kangoo targata DR014LB e lo scooter di Marca Parte_1
Con
targato EX09430, attualmente di proprietà del SI. , Parte_1
saranno trasferite in esclusiva proprietà alla SI.ra Parte_2
che ne diverrà quindi intestataria, beneficiando i trasferimenti delle
[...]
agevolazioni del passaggio di proprietà connesse al presente accordo separativo.
12) Con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti null'altro avranno più a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra per nessun titolo e /o ragione, salvo quanto espressamente già concordato”.
8 Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1996, Numero 2246,
Parte 1 , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso a VA nella camera di consiglio del 9.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
9