Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4133 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20417/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20417/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO VERSE' elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in via Bizzoni 3 PAVIA presso il difensore;
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARINA IACOBELLI e Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA DELLE CARROZZE, 3 00187 ROMA presso il difensore;
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPO INGRAFFIA e Controparte_3 P.IVA_3
elettivamente domiciliato in VIA DELLA CHIUSA 15 20123 MILANO presso il difensore;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
PER PARTE CP_1
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa
Nel merito,
pagina 1 di 8
A)- per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, con particolare riferimento al mancato assolvimento dell'onus probandi incombente sull'odierna convenuta in relazione alla effettiva quantità di consumo registrato, al corretto funzionamento del contatore e alla corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore, nonché in considerazione dell'avvenuto pagamento di Euro
10.000,00 effettuato medio tempore dalla scrivente a titolo di acconto sub doc. 9, accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata da nella misura di Controparte_2
Euro 57.837,76 inerente le fatture oggetto di contestazione nn. 2011926926, 2011934904,
2011934904, 2012006959, 2012114373, 2012170276, 230200100401, 2012234970, 3000104689,
2012375712, 2012375712, 2012442887, 2012442887, 2012541858, 2012641589, 2012692026,
2012761515, 230200101183, 2012849106 e 2012924939 e, per l'effetto,
B)- sempre tenuto conto dell'importo di Euro 10.000,00 sin qui già versato sub doc. 9 a titolo di acconto, dichiarare tenuta e condannare alla ripetizione integrale a favore di CP_2 CP_1 della differenza tra quanto da quest'ultima pagato a far data dal mese di Novembre 2021 e
[...]
l'accertando minor dovuto ovvero dichiarare tenuta la scrivente attrice al pagamento a conguaglio del solo importo effettivamente dovuto per l'esatto ammontare delle forniture oggetto delle fatture de quibus, come risultanti dalla espletanda CTU in corso di causa
C)- dichiarare tenuta e condannare altresì all'adempimento delle obbligazioni CP_2 contrattuali ed in particolare a proseguire l'erogazione di energia oggetto del contratto sub doc. 1 e a non interrompere l'esecuzione della propria correlata prestazione a fronte del corrispettivo adempimento da parte della somministrata dell'obbligo di pagamento di quanto risultante CP_1
dovuto alla stregua della domande sub A)- e B)-
D)- per tutte le causali suesposte in narrativa, con particolare riferimento al mancato accertamento della corretta rilevazione dei consumi vanamente richiesto dall'attrice e della correlata perdurante illecita richiesta di pagamento, dichiarare tenute e condannare le convenute ed CP_2 [...]
anche eventualmente in solido tra esse, al risarcimento di tutti i danni patiti e/o Controparte_4 patiendi da a causa dell'inadempimento contrattuale e/o della violazione dei principi di CP_1
correttezza e buona fede contrattuale ovvero ex artt. 2043 c.c., quantificabili in complessivi Euro
15.000,00 e/o in quell'altra diversa misura da determinarsi dall'Ill.mo Giudice adito, anche eventualmente in via equitativa
Con conseguente vittoria di competenze, spese generali e di lite, IVA e CPA inclusi pagina 2 di 8
In via istruttoria senza che ciò possa costituire inversione dell'onere della prova, si chiede
1- stante l'imprescindibile e non altrimenti soddisfabile necessità di accertamento de quo, ammettersi
CTU diretta a determinare ed accertare lo stato e il funzionamento del contatore e/o di qualsivoglia strumento di misurazione utilizzato da controparte per la rilevazione dei consumi dell'attrice rispetto alla erogazione fruita alla stregua del contratto di fornitura sub doc. 1, nonché la correlata correttezza, o meno, delle modalità di calcolo utilizzate per la ricostruzione dei consumi e/o comunque l'esatta ed effettiva ricostruzione dei consumi medesimi
2- ove ritenuto necessario dall'Ill.mo Giudice adito, stante la natura prettamente documentale e tecnica della controversia, ammettersi prova per interpello e testi su tutte le circostanze in fatto esposte in narrativa da 1 a 16, da intendersi qui ritrascritte e precedute dalla locuzione “Vero che”, espunte le espressioni di natura valutativa e/o discorsiva, nonché a prova contraria su quelle ex adverso dedotte o deducende, nonché essere ammessi a controinterrogare i testi avversari
Si indica sin d'ora a teste: c/o con riserva di indicazione di ulteriori testi Testimone_1 CP_1
- Con riserva di ogni iniziativa in questa e/o in altre sedi, anche in via cautelare e/o d'urgenza, e di eventuali ulteriori domande, eccezioni, deduzioni e/o produzioni, anche in conseguenza delle difese svolte e/o svolgende ex adverso e/o della domanda riconvenzionale o delle eccezioni delle convenute, e di chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza sorge dalle difese del convenuto, nonché in ogni caso di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e produzioni documentali”.
PER PARTE Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
NEL MERITO:
- rigettare la domanda attorea perché improcedibile, inammissibile, infondata in fatto e in diritto e non provata;
-accertare e dichiarare la totale mancanza di responsabilità in capo alla e che, Controparte_2
pertanto, nulla è dovuto dalla alla in persona del legale rappr.p.t., e Controparte_2 CP_1 dunque accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere l'importo dovuto come da Controparte_2
pagina 3 di 8
fatture contestate ed insolute, ivi comprese le ultime fatture che non sono state onorate (fattura di interessi di € 1.504,75 e fattura di consumo di € 1.298,45).
In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea:
-ritenere e dichiarare che la in persona del legale rappr.p.t. sia l'unico soggetto Controparte_3
effettivamente responsabile ai fini della eventuale statuizione di condanna, e per l'effetto condannare la in persona del legale rappr.p.t al pagamento in via esclusiva di tutte le somme, Controparte_3
anche relativamente ad eventuali spese legali che venissero ritenute dovute, in favore della convenuta
, e comunque a manlevare interamente la e a tenerla indenne da CP_2 Controparte_2
qualsivoglia pretesa avanzata nei propri confronti da parte attrice e altresì, da ogni statuizione o conseguenza pregiudizievole dovesse ad essa deducente derivare dalla emandanda sentenza;
-accertare il diritto di e per l'effetto condannare in persona Controparte_2 Controparte_3
del legale rapp.te p.t alla restituzione della somma già corrisposta alla società distributrice dalla a titolo di corrispettivo per il servizio di trasporto che si potrà quantificare in fase Controparte_2
istruttoria;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, rivalsa IVA, CPA”.
PER PARTE Controparte_3
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previe le più opportune declaratorie del caso, nel merito a) rigettare le domande tutte formulate dalla società nei con-fronti di CP_1 Controparte_3
in quanto radicalmente infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
[...]
in ogni caso b) con vittoria di spese e competenze di lite”.
pagina 4 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società attrice ha chiesto che fosse accertato l'inadempimento contrattuale delle convenute in ordine al difettoso funzionamento del contatore alla stessa in uso, con il conseguente accertamento della non corrispondenza di quanto calcolato nelle fatture emesse dalla convenuta in forza del contratto di Controparte_2
somministrazione di energia elettrica inter partes e l'accertamento della non debenza nei confronti di quest'ultima della somma di 57.837,76 euro, portata dalle fatture dalla stessa emesse;
ha chiesto la condanna di a corrisponderle quanto alla medesima già pagato a far CP_2
data dal mese di novembre 2021 e, previo accertamento del corretto funzionamento del contatore, ha chiesto la condanna delle convenute, anche in solido, al risarcimento dei danni subiti, quantificati in 15.000 euro, ovvero nella diversa somma ritenuta, spese di causa vinte. Ha allegato a sostegno di avere stipulato con (per brevità) in data 17.10.2019 un contratto di CP_2
somministrazione per clienti non domestici (doc. 1) e che, avendo riscontrato sin dal mese di giugno 2021 un esorbitante ricalcolo dei consumi da parte della somministrante e delle oggettive discrepanze rispetto alle letture del distributore, aveva a più riprese chiesto delucidazioni alla medesima sino alla comunicazione con la quale le era stato rappresentato un problema al misuratore alla medesima in uso (doc. 4); in mancanza di risoluzione della problematica essa aveva proposto un Atp (doc. 5) che tuttavia non era stato accolto dal Tribunale in difetto dei presupposti dell'urgenza e del pericolo di pregiudizio nel ritardo, pertanto essa, avendo ricevuto diversi solleciti dalla controparte per il pagamento dell'importo insoluto di 57.837,76 euro si era determinata ad instaurare il presente giudizio per l'accertamento delle proprie ragioni.
Si è costituiva la convenuta la quale, in via preliminare, ha eccepito la nullità CP_2
dell'atto di citazione in rinnovazione notificatole dall'attrice su ordine del Giudice;
nel merito ha richiamato la normativa di settore di cui alla Del. Arera n. 348/2007 in merito alla responsabilità dell'installazione e manutenzione dei misuratori di energia in uso agli utenti evidenziando come, in esito alle comunicazioni intervenute con la società di distribuzione E-Distribuzione, quest'ultima aveva già effettuato le debite verifiche e rettifiche (doc. 8 e 8 bis) mentre nel contempo la controparte era rimasta inadempiente al pagamento del corrispettivo per le fatture emesse in forza della regolare somministrazione di energia nei suoi confronti sino a maturare l'importo insoluto di 57.837,76 euro;
ha chiesto pertanto il rigetto della domanda con vittoria di pagina 5 di 8 spese di lite.
Si è costituita la società la quale ha contestato ogni ragione della Controparte_3
domanda evidenziando l'insussistenza di alcun inadempimento imputabile avendo essa regolarmente effettuato l'attività di erogazione dell'energia oltre alla corretta quantificazione dei consumi, in conformità con la normativa di settore vigente e applicabile al caso concreto e con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata. Ha chiesto il rigetto integrale delle domande formulate nei suoi confronti con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita con ctu tecnico contabile e, all'esito della stessa, sulle reciproche allegazioni delle parti e sui documenti dalle medesime prodotti, dopo la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2025.
L'eccezione proposta in via preliminare dalla convenuta è infondata: l'atto di citazione è stato rinnovato dall'attrice su ordine del Giudice ai sensi dell'art. 164 2 c., c.p.c. per un vizio di vocatio in ius, pertanto, a seguito della rinnovazione della citazione da parte dell'attrice il vizio è stato sanato con effetto ex tunc. Del resto la convenuta si è costituita ritualmente non deducendo alcuno dei vizi di cui all'art. 164 3c., c.p.c. dovendosi definitivamente ritenere sanati i vizi della citazione.
Quanto al merito l'azione proposta è soggetta agli oneri assertivi e probatori derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., per cui incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spettando al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per… l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento….” (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello pagina 6 di 8 stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
La causa è stata istruita con ctu tecnico contabile e la consulenza è stata svolta con metodo logico ineccepibile e con approfondito esame e analisi di tutti i dati disponibili, pertanto l'esito della stessa appare del tutto pregevole e meritevole di essere posto a fondamento del decisum.
All'esito degli accertamenti svolti il c.t.u. ha innanzitutto confermato la sostanziale
Contr corrispondenza dei consumi di energia fatturati da a rispetto a quelli fatturati, a sua CP_2
volta, dalla società distributrice di energia, salvo un minimale scostamento, non riscontrando
“motivi tecnici per confutare gli assorbimenti elettrici certificati dal distributore locale e fatturati Contr da a nel periodo oggetto di contratto”. CP_2
Alla luce del metodo seguito dal ctu deve pertanto concludersi che le doglianze dell'attrice, all'esito dell'istruttoria, non risultano provate. Al contrario il ctu ha accertato che il credito di per il titolo dedotto in giudizio è sostanzialmente fondato e d è pari alla somma CP_2
complessiva di 48.823,92 euro.
La domanda attorea dev'essere pertanto interamente respinta.
L'ulteriore credito vantato dalla convenuta verso l'attrice, pari alla somma di CP_2
1.298,45 euro relativo a fatture successive (come riferito dal c.t.u. a pag. 40) è del tutto alieno al thema decidendum e la relativa richiesta di appare inammissibile. Pt_1
Spese di lite e di ctu secondo soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge integralmente la domanda;
condanna l'attrice a rifondere alle controparti le spese di lite che liquida pro parte in 8.000 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
pone definitivamente a carico dell'attrice soccombente le spese di ctu, come a suo tempo liquidate con separato decreto.
Milano, 21 maggio 2025 Il Giudice dott. Caterina Centola
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