Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/03/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5929/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Domenico Pellegrini Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Antonella Graziani,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Ersilia Cicchese e Laris Facchini,
e di
, C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Lilia Bonicioli, Pietro Capurso, Cinzia Lolli e Christian Lo Scalzo,
Convenuti
con l'intervento del Pubblico Ministero;
1
conclusioni di : come da verbale di udienza del 10.12.2024; CP_1
conclusioni dell' come da comparsa di risposta del 3.12.2024; CP_2
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 14.6.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 7.6.2024 , in qualità di ex coniuge di Parte_1 Per_1
, ha adito questo Tribunale domandando l'attribuzione da parte dell' della
[...] CP_2
quota di pensione di reversibilità a lei spettante;
con comparsa di risposta del 31.10.2024 si è costituita in giudizio , quale coniuge CP_1
superstite di , chiedendo che la quota di pensione di reversibilità da Persona_1
riconoscere all'attrice non eccedesse l'importo dell'assegno divorzile a questa spettante;
all'udienza del 3.12.2024 e hanno dato atto di aver raggiunto, nelle more, un Pt_1 CP_1
accordo in ordine alla determinazione delle rispettive quote di pensione di reversibilità (nelle misure del 52% per la prima e del 48% per la seconda); e di concordare altresì circa la liquidazione, con decorrenza dal mese successivo a quello del decesso di , delle Per_1
mensilità arretrate da parte dell' in favore di secondo la medesima CP_2 Parte_1
percentuale del 52%;
con comparsa del 3.12.2024 si è costituito in giudizio l' il quale ha pregiudizialmente CP_2
contestato il suo ruolo di parte del presente procedimento, evidenziando il carattere meramente “conoscitivo” della propria evocazione in giudizio;
nel merito, si è rimesso alla valutazione del Tribunale, previo accertamento della sussistenza dei requisiti della pretesa azionata, rilevando in ogni caso che il diritto alla pensione di reversibilità che fosse eventualmente riconosciuto all'attrice dovrebbe farsi decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza resa a definizione del presente giudizio;
in via subordinata, ha richiesto che venisse accertato il proprio diritto a ripetere da le somme eventualmente a lei CP_1
pagate in eccedenza rispetto alla quota di spettanza determinata dal Tribunale;
la causa è stata poi rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini sopra indicati;
2 ***
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
1. ritenuta, preliminarmente, priva di pregio l'eccezione sollevata dall' circa l'asserita CP_2
carenza in capo a sé di legittimazione processuale nel presente procedimento (cfr. sul punto i rilievi di cui a Cass., sez. lav., 22.5.2020, n. 9493);
2. rilevato che:
- e sono state entrambe, in tempi successivi, coniugate con;
Pt_1 CP_1 Persona_1
- la prima ha contratto matrimonio con il 29.5.1982; dall'unione sono nati due figli, Per_1
ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
con sentenza n. 827/2015, resa da questo Tribunale il 5.3.2015, è stato pronunciato il divorzio tra i due coniugi, prevedendosi la corresponsione da parte di di una somma mensile in favore di , a titolo di Per_1 Pt_1
assegno divorzile, pari a euro 500,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- si è sposata con il 16.12.2015; dall'unione non sono nati CP_1 Persona_1
figli;
- è deceduto il 23.9.2023; al momento della morte egli risultava titolare di diritto a Per_1
trattamento pensionistico erogato dall' come da documentazione versata in atti;
CP_2
- e non risultano essere passate a nuove nozze;
Parte_1 CP_1
- le predette hanno altresì dedotto la sussistenza, per entrambe, degli ulteriori presupposti per l'attribuzione di (una quota di) pensione di reversibilità;
- l' ha provveduto a liquidare la pensione di reversibilità in favore di con CP_2 CP_1
decorrenza dal 1.10.2023;
ciò premesso, ritenuto, alla luce delle dichiarazioni delle parti, e degli ulteriori elementi acquisiti nel procedimento, che ricorrano nel caso di specie i requisiti normativamente previsti per riconoscere in capo a e a la spettanza di (una quota di) pensione di Pt_1 CP_1
reversibilità in relazione al trattamento pensionistico erogato all'ex coniuge deceduto;
2.1. considerato, in ordine alla determinazione delle quote spettanti alle richiedenti, che, alla stregua del criterio normativo della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali, nonché in
3 considerazione degli ulteriori criteri “correttivi” elaborati dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. ad esempio Cass., sez. I, 5.8.2024, n. 21997), come declinati alla luce delle particolarità del caso concreto, si rivelino congrue le percentuali concordate dalle predette, e fissate rispettivamente nella misura del 52% in favore di e del 48% in favore di;
Pt_1 CP_1
2.2.
ritenuto che
sia altresì meritevole di accoglimento la richiesta delle due ex coniugi circa la decorrenza della pensione di reversibilità (nelle quote come sopra rispettivamente riconosciute) dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso di , Persona_1
e dunque dal 1.10.2023 (cfr. sul punto Cass., sez. lav., 27.9.2013, n. 22259);
3.
considerato che
la domanda spiegata dall' di accertamento del diritto alla ripetizione CP_2
delle somme pagate in eccedenza a rispetto alla quota di spettanza sia CP_1
inammissibile giacché tardiva;
4.
ritenuto che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
accerta il diritto di e all'attribuzione della reversibilità della Parte_1 CP_1
pensione spettante a , nato a [...] il [...] e deceduto CP_2 Persona_1
a Genova (GE) il 23.9.2023, nella misura del 52% in favore di e del 48% in Parte_1
favore di , a decorrere dal 1.10.2023; CP_1
condanna l' al versamento delle quote sopra indicate (e non ancora corrisposte) in CP_2
favore di e . Parte_1 CP_1
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13.12.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Domenico Pellegrini
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