Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5679/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Marcella D'Urso, rappresentante e difensore;
e
, nato a [...] il [...], (c.f.: ) elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Corinna Carannante, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 31/3/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/12/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 15/5/2004, in costanza del quale sono nati i figli (nata Per_1 il 10/12/2001, prima del matrimonio), (nata il [...]), (nato il Per_2 Per_3
17/4/2007) e IE (nato il [...]), e di essersi separati consensualmente in forza del decreto di omologa n. 2494/2023 del 5-6/4/2023, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 3478/2023 R.G., hanno chiesto la cessazione degli effetti
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Scaduto il termine perentorio del 3/4/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi fissano liberamente la residenza nel luogo che ritengono più opportuno, con il solo obbligo di darne comunicazione all'altra parte.
2) Entrambi i coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio dei passaporti;
3) I figli, e IE, manterranno la residenza prevalente, anche ai fini anagrafici, Per_2 Per_3 unitamente alla madre.
4) Attualmente la IG.ra ed i figli hanno lasciato la casa coniugale e abitano in Palermo, Pt_1 via Zuppetta, 40 (Villagrazia di Palermo).
5) Disporre l'affido condiviso dei minori IE ed con domicilio prevalente presso la Per_3 madre, regolando, salvo diverso accordo tra i genitori, il diritto di visita nel seguente modo: - il IG.
anche in considerazione della volontà e delle esigenze del figlio nei pomeriggi di martedì CP_1 Per_3
e giovedì, lo preleverà dalla casa materna alle ore 17:30, mentre il figlio più piccolo IE, durante i mesi invernali, sarà prelevato alle ore 18:00 dal doposcuola che frequenta regolarmente;
nei periodi extrascolastici sarà prelevato direttamente dalla casa materna alle ore 17:30 con rientro alle ore 22:00
e con facoltà di pernottamento in base alla volontà dei figli;
Relativamente alla figlia stante la maggiore età, la stessa regolerà autonomamente gli Per_2 incontri con il padre, in base alle rispettive esigenze e desideri. Nulla viene disposto per la figlia maggiore in quanto la stessa, come già precisato in sede di separazione personale dei Per_1 coniugi, ha costituito un nuovo nucleo familiare contraendo matrimonio e raggiungendo la propria autonomia economica. I figli, e IE, trascorreranno con il padre un week-end a settimane Per_3 alternate, dal sabato con prelevamento alle ore 15:00 dalla casa materna e con rientro alle ore 22:00 della domenica, sempre nel rispetto della volontà e degli impegni dei figli;
- le festività di Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua (dalle ore 14 del giorno 23/12 sino alle ore
21.30 del giorno 26/12, ovvero dalle ore 9.00 del giorno 31/12 sino alle ore 21.30 del giorno 02/01 e durante le festività di Pasqua trascorreranno i primi tre giorni di vacanza scolastica con un genitore e i restanti due giorni con l'altro ad anni alterni) - secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione
- verranno trascorse, con pernottamento soltanto previo accordo di entrambi i coniugi, fermo restando il diritto di ognuno dei genitori di trascorrere alternativamente con i figli dette festività.
2 - quanto a tutte le altre feste comandate (a titolo esemplificativo: 25 Aprile, 01 Maggio, 15 Agosto ecc…), i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza e della rotazione annuale;
- durante le vacanze estive, a rotazione annuale nel mese di luglio e di agosto, i genitori trascorreranno un periodo esclusivo e continuativo di sette giorni da concordare in base alle ferie lavorative del sig. e agli impegni dei figli. CP_1
- In ogni caso, i figli potranno dormire presso l'abitazione del padre solo ed esclusivamente alla presenza di quest'ultimo; stessa regola vale per la sig.ra che, inoltre, prima di affidare i figli Pt_1
a terzi dovrà preventivamente chiedere al IG. la disponibilità a tenerli con sé, nei limiti della CP_1 ragionevolezza.
- Nei periodi esclusivi, entrambi i genitori dovranno fornire un recapito ove poter sempre rintracciare in figli e farli comunicare con l'altro genitore almeno una volta al giorno.
Durante tutte le ricorrenze importanti per e IE, quali recite compleanni Per_2 Per_3 etc…,i genitori cureranno di essere entrambi presenti, condividendone le spese per l'organizzazione.
Il IG. attualmente è ospitato dai propri genitori e non è in grado di assicurare il pernottamento CP_1 ai figli. pertanto, il pernottamento presso il padre, potrà essere introdotto dopo che il IG. avrà CP_1 trovato idonea abitazione. - Nei periodi esclusivi, entrambi i genitori dovranno fornire un recapito ove poter sempre rintracciare in figli e farli comunicare con l'altro genitore almeno una volta al giorno. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori, potranno esercitare separatamente la loro genitorialità sui figli minori;
5- Disporre, come già stabilito in sede di separazione consensuale, IG, corrisponderà quale CP_1 contributo al mantenimento dei figli, e IE, la somma di € 100,00 per ciascun di Per_2 Per_3 essi, entro il giorno cinque di ogni mese, per un importo complessivo di € 300,00 da rivalutare, annualmente, secondo gli indici ISTAT, dal momento in cui allo stesso verrà erogato un sussidio economico o percepirà un reddito, considerata la mancata percezione di reddito da parte dello stesso.
L'assegno Unico per i figli, come già stabilito in sede di separazione consensuale, continuerà ad essere percepito per intero in via esclusiva dalla sig.ra Pt_1
Il IG. si impegna ad avviare le pratiche per la richiesta di un sussidio il prima possibile. CP_1
Nulla invece sarà dovuto alla sig.ra quale contributo al mantenimento;
Parte_1
8) Le spese straordinarie necessarie sostenute nell'interesse dei figli, tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N, dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, ad eccezione delle spese mediche mutuabili e
3 verranno regolamentate come da protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Palermo ed il COA di
Palermo il 02/07/2019.
9) Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli minori, dovranno essere preventivamente concordate e saranno dovute dai genitori contestualmente al momento in cui il pagamento dovrà essere effettuato ovvero, rimborsato entro il mese in cui la spesa è stata sostenuta al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi.
Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate. Tribunale di Palermo ed il
COA di Palermo il 02/07/2019.
10) I coniugi potranno trasferire la loro residenza ove riterranno più opportuno impegnandosi reciprocamente a comunicarsi per iscritto ogni variazione, al solo fine dell'adempimento degli obblighi del presente accordo.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
15/5/2004;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale n. 3478/2023 R.G, definito con decreto di omologa n. 2494/2023 del 5-6/4/2023, emesso dal Tribunale di Palermo.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 15/5/2004 da nata a [...] il Parte_1
30/11/1985, e , nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato Controparte_1
4 civile del predetto Comune dell'anno 2004, al n. 11, parte II, serie A, alle condizioni indicate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 3 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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