Art. 1.
L' articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 285 , e' sostituito dal seguente:
L' articolo 1 della legge 25 aprile 1957, n. 309 , per la parte relativa all'ampliamento ed al riadattamento del Palazzo di giustizia di Napoli e' modificato, sostituendo alle parole "nonche' all'ampliamento e riadattamento del Palazzo di giustizia di Napoli " le seguenti:
" nonche' alla costruzione, nel limite di 6 miliardi di lire, del nuovo Palazzo di giustizia di Napoli da realizzare sull'area che, sentito il Consiglio dell'Ordine forense e le Autorita' giudiziarie di Napoli, sara' delimitata dal Ministero dei lavori pubblici, di intesa con il comune di Napoli".
L' articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 285 , e' sostituito dal seguente:
L' articolo 1 della legge 25 aprile 1957, n. 309 , per la parte relativa all'ampliamento ed al riadattamento del Palazzo di giustizia di Napoli e' modificato, sostituendo alle parole "nonche' all'ampliamento e riadattamento del Palazzo di giustizia di Napoli " le seguenti:
" nonche' alla costruzione, nel limite di 6 miliardi di lire, del nuovo Palazzo di giustizia di Napoli da realizzare sull'area che, sentito il Consiglio dell'Ordine forense e le Autorita' giudiziarie di Napoli, sara' delimitata dal Ministero dei lavori pubblici, di intesa con il comune di Napoli".