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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5743/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5743/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. ROCCO DEMITRI
ATTORI
Contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
1 1) Dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per grave inadempimento del geom. ; Controparte_1
2) Per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dagli attori, così come quantificati dal CTU da pag. 15 a pag. 20 del supplemento alla CTU del 22.10.2024 ed in particolare, in relazione alla mancata fruizione dei benefici fiscali €.246.982,70, distinti nel seguente modo:
2a) - Superbonus 110%: €55.000,00 per cappotto termico, €31.135,42 per impianto fotovoltaico e accumulo, €13.882,09 per building automation, quindi, per dette tre voci €. 100.017,51. A detto importo si chiede sia aggiunta anche la spesa per la sostituzione dei serramenti per €42.681,75 e quella per l'impianto di climatizzazione invernale per €21.471,40 e così complessivamente per il capo a) €.
164.170,66;
2b) - Bonus facciate 90%: €. 34.812,04;
2c) - Bonus ristrutturazione 50%: €. 48.000,00;
o, sempre in relazione al totale di cui al punto 2, il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia;
3) Condannare il convenuto alla restituzione di quanto percepito pari a € 2.625,00 (doc. 22);
4) Condannare il convenuto al rimborso delle spese sostenute dagli attori:
- € 2.791,36 per l'ing. (doc. 19); Pt_4
- € 2.188,00 per l'assistenza legale nella fase di mediazione (doc. 20);
- € 8.965,38 per il compenso complessivo versato al CTU (doc. 23); nonché il rimborso del contributo unificato per €.1.214,00.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi al tasso legale dalla data dell'inadempimento alla data della sentenza, e con interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della sentenza al saldo.
Con vittoria di spese di lite oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Si dichiara espressamente di rinunciare alla domanda relativa al danno per gli interessi che sarebbe stato possibile risparmiare sul mutuo.
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie già formulate.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e i figli e hanno convenuto in giudizio il geom. Parte_1 Pt_2 Parte_3 [...]
chiedendo dichiararsi la risoluzione per inadempimento del convenuto del contratto d'opera CP_1 professionale intercorso tra le parti e avente a oggetto l'incarico di predisporre tutta la documentazione necessaria per i lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico relativi all'immobile di loro proprietà sito in Curtarolo, nonché di direttore lavori, progettista e tecnico asseverante, lamentando l'omessa predisposizione e trasmissione della relazione tecnica ex art. 8 D.lgs. 192/05, circostanza impeditiva dell'accesso ai bonus fiscali, e la condanna alla restituzione del corrispettivo percepito, pari a € 2.625,00 e al risarcimento dei danni, quantificati in € 287.120,36 per perdita dei bonus fiscali ed € 200.000,00 per interessi che sarebbe stato possibile risparmiare sul mutuo contratto per eseguire i lavori, o le diverse somme ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi e condanna altresì al pagamento della competenze dei professionisti per la fase stragiudiziale pari a €
4.979.36.
1.1 Regolarmente notificato è stato dichiarato contumace con il decreto ex art. 171 bis Controparte_1
c.p.c. del 29.11.2023.
1.2 La causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio e giunge ora in decisione sulle conclusioni sopra precisate.
2. La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Preliminarmente si prende atto della riduzione della domanda operata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, con la rinuncia alla voce di danno relativa agli interessi che sarebbe stato possibile risparmiare sul mutuo.
Questi i fatti, come risultanti dai documenti di causa.
Nel maggio 2021gli attori hanno conferito procura speciale al geom. per la Controparte_1
sottoscrizione e presentazione al Comune di una SCIA/CILA per manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Superbonus 110% relativamente all'immobile di loro proprietà sito in
3 Curtarolo, via Palladio 21, nonché per la presentazione di tutta la documentazione necessaria per la pratica in questione (doc. 1).
In data 2.7.2001 la è stata inviata e accettata dal (doc.2). Pt_5 CP_2
In tale pratica il convenuto ha dichiarato altresì di aver ricevuto anche l'incarico di Direttore dei Lavori,
Progettista e Tecnico Asseverante.
I lavori sono stati quindi eseguiti e completati nel marzo 2022, con contabilità redatta dal convenuto (doc.
3 e 4).
A fronte delle richieste della proprietà di avere la documentazione necessaria per completare le pratiche di accesso ai bonus fiscali, è seguito uno scambio di mail nel quale il professionista rassicurava gli attori promettendo l'invio di quanto richiesto (doc. 6, 7, 8, 8 bis e 9) e così pure a seguito dell'intimazione ad adempiere inviata per conto degli attori dall'odierno difensore (doc. 10 e 11).
A fronte della mancata consegna della documentazione, gli attori hanno comunicato al convenuto di ritenere risolto per suo inadempimento il rapporto professionale e si sono rivolti a un nuovo professionista, l'ing. che, eseguito un accesso agli atti nel marzo 2023 riscontrava la CP_3
mancanza della relazione ex art. 8 D.Lgs. 192/05 unitamente alla Parte_6
e conseguentemente l'impossibilità di accedere ai benefici fiscali. Pt_5
Da qui l'introduzione dell'odierno giudizio.
2.1 Il consulente d'ufficio, ing. nella relazione dimessa il 15.7.2024 e nei successivi Persona_1 chiarimenti del 23.10.2024, ha accertato in primo luogo che gli attori, al momento dell'esecuzione dei lavori, possedevano i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per poter accedere ai benefici fiscali: un progettista incaricato avrebbe potuto, senza particolari difficoltà, redigere un progetto soddisfacendo ai requisiti di legge per tutti e tre i bonus, Ecobonus 110%, Facciate e Ristrutturazione.
In secondo luogo, ha altresì stabilito che non sarebbe stato possibile perfezionare in un secondo momento le pratiche autorizzative, amministrative e di asseverazione redatte dal geom. e funzionali CP_1 all'ottenimento dei bonus fiscali.
Relativamente a Ecobonubonus 110% e Bonus Facciate, infatti, il geom. non aveva CP_1 presentato, unitamente alla , la relazione redatta ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. n. 192/05, Pt_5
attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei
4 relativi impianti termici, malgrado fosse esplicitamente indicato che si trattava di opere di efficientamento energetico così come descritte nella relazione allegata.
Ancora, la conteneva una falsa asseverazione del geom. : questi aveva asseverato che Pt_5 CP_1 gli interventi descritti negli elaborati progettuali non interessavano parti strutturali dell'edificio, mentre nella relazione e nelle tavole di progetto era chiaramente indicato che la scala esistente andava demolita e ricostruita in altra posizione;
un tratto di parete portante doveva essere demolito. Per tali opere andava presentata una SCIA.
Le omissioni e false attestazioni hanno determinato, secondo il ctu, l'inefficacia della CILA presentata e l'impossibilità, quindi, di ottenere i benefici fiscali, non potendosi provvedere a integrazioni o sanatorie successive.
Relativamente al Bonus Ristrutturazione, il ctu ha riscontrato un ulteriore errore del geom. , CP_1 che ha presentato una CILA inefficace, perché comportava una trasformazione dei locali in contrasto con il Regolamento edilizio comunale e il D.M. del 5 luglio 1975.
Come si legge a pagina 7 dei chiarimenti, “a seguito del sopralluogo si è accertato che la cucina è stata realizzata nel locale a destinazione cottura/taverna fuso con la dispensa (a seguito della mancata costruzione della parete divisoria) e che tale locale ha altezza di molto inferiore a 2,70 m. L'abuso non
è sanabile perché l'intervento non è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al marzo 2023 che alla data attuale. Si segnala che il geom.
CILA ha anche falsamente asseverato che i lavori erano conformi agli strumenti Controparte_4 urbanistici approvati e al regolamento edilizio vigente (che prevede altezza minima di 2,70 m per le cucine)”.
A verbale dell'udienza del 7.11.2024 il ctu ha poi precisato che “sarebbe stato possibile con una pratica corretta evitare di incorrere in abusi insanabili, l'abuso si è determinato proprio a seguito del progetto presentato dal geometra”.
Ciò significa che sarebbe stato possibile anche fruire delle detrazioni proprie del Bonus Ristrutturazione, come già rilevato dal ctu laddove aveva riconosciuto che gli attori avevano i requisiti anche oggettivi per accedere a tutti i benefici fiscali invocati.
In terzo e ultimo luogo, il ctu ha stimato i seguenti importi dei benefici perduti:
5 a) Quanto al Super Bonus: € 55.000,00 + € 31.135,42 + € 13.882,09 = € 100.017,51.
b) Quanto al Bonus facciate: € 34.812,04.
c) Quanto al bonus ristrutturazione: € 48.000,00.
In merito agli importi dei benefici fiscali di € 42.681,75, relativo alla sostituzione dei serramenti, e di €
21.471,40, relativo alla sostituzione del generatore, vanno parimenti riconosciuti.
Si tratta di lavori eseguiti, come constatato dal ctu;
quanto ai serramenti, vi è solo un problema di mancata menzione espressa nella fattura, superabile alla luce del riscontro dell'esecuzione del lavoro.
Lo stesso dicasi per la sostituzione del generatore;
l'acquisizione del relativo documento da parte del ctu
è legittima, rientrando tra i fatti accessori.
L'importo complessivo degli importi dei benefici perduti ammonta a € 246.982,70.
La scrivente fa proprie le conclusioni del ctu, logiche e congruamente motivate e condivise anche dagli attori.
2.2 Alla luce delle risultanze della ctu la domanda di risoluzione per inadempimento è fondata e va accolta.
Premesso che, alla luce dei documenti in atti, deve ritenersi intercorso un rapporto d'opera professionale tra gli attori e i convenuti, avente a oggetto la redazione e presentazione al Comune di una SCIA/CILA per manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Superbonus 110% relativamente all'immobile di proprietà degli attori sito in Curtarolo, via Palladio 21, l'attività di direzione lavori, progettazione e quella di tecnico asseverante, il convenuto risulta aver omesso il deposito della relazione essenziale per poter accedere ai benefici;
ha reso altresì false attestazioni e redatto un progetto non conforme agli strumenti urbanistici approvati e al regolamento edilizio vigente.
La gravità dell'inadempimento è evidente: gli errori e omissioni del tecnico hanno determinato la perdita dei bonus fiscali, pari al 110% per l'Ecobonus, al 90% o 60%, a seconda dell'anno di esecuzione, per quello Facciate e al 50% per quello Ristrutturazione.
Alla risoluzione conseguono gli effetti di cui all'art. 1458 c.c. e quindi il diritto degli attori alla restituzione dell'acconto versato, pari a € 2.625,00 (doc. 22 att.).
6 A detto importo, che costituisce debito di valuta che deriva dal venir meno della causa delle reciproche obbligazioni (cfr. Cass. sent. 14289 del 2018), vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo (cfr. Cass. ord. 6911 del 2018).
Quanto ai danni, va riconosciuto l'importo di € 246.982,70, pari al valore dei lavori eseguiti che sarebbe stato possibile recuperare per il tramite delle detrazioni fiscali.
Spettano altresì i costi sostenuti per il nuovo tecnico intervenuto nel marzo 2023 per verificare se vi fosse ancora margine per recuperare le pratiche (€ 2.791,36 ing. e quelli per l'assistenza Pt_4 stragiudiziale e nella fase della mediazione dell'avv. Demitri (€ 2.188,00) per un totale quindi di €
251.962,06.
Su detto importo spetta la rivalutazione, dalla data di sostenimento delle spese alla presente decisione e gli interessi compensativi al tasso legale, in difetto di specifiche indicazioni degli attori, sulle somme anno per anno rivalutate sino alla data della presente decisione, trattandosi di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie e quindi di debito di valuta (Cass. ord. n. 37798 del
2022).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi per le fasi introduttiva della mediazione, di studio, introduttiva e istruttoria del presente procedimento, minimi per quella decisionale, considerata la contumacia del convenuto e il mancato deposito di scritti difensivi conclusivi.
Vanno altresì poste definitivamente a carico del convenuto anche le spese di ctu, così come già liquidate, con obbligo di rimborso agli attori che le hanno anticipate (doc. 23).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara risolto per inadempimento di il contratto d'opera professionale intercorso con Controparte_1
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
condanna a restituire a , e la somma Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 di € 2.625,00 oltre interessi come in parte motiva e a pagare, a titolo di risarcimento danni, la somma di
€ 251.962,06 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva.
7 Condanna a rimborsare a , e le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 Pt_2 Parte_3 si liquidano in € 1.214,00 per spese, € 19.375,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Pone definitivamente a carico di le spese di ctu così come già liquidate, con obbligo Controparte_1
di rimborso agli attori.
Padova, 20 febbraio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5743/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. ROCCO DEMITRI
ATTORI
Contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
1 1) Dichiarare la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per grave inadempimento del geom. ; Controparte_1
2) Per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dagli attori, così come quantificati dal CTU da pag. 15 a pag. 20 del supplemento alla CTU del 22.10.2024 ed in particolare, in relazione alla mancata fruizione dei benefici fiscali €.246.982,70, distinti nel seguente modo:
2a) - Superbonus 110%: €55.000,00 per cappotto termico, €31.135,42 per impianto fotovoltaico e accumulo, €13.882,09 per building automation, quindi, per dette tre voci €. 100.017,51. A detto importo si chiede sia aggiunta anche la spesa per la sostituzione dei serramenti per €42.681,75 e quella per l'impianto di climatizzazione invernale per €21.471,40 e così complessivamente per il capo a) €.
164.170,66;
2b) - Bonus facciate 90%: €. 34.812,04;
2c) - Bonus ristrutturazione 50%: €. 48.000,00;
o, sempre in relazione al totale di cui al punto 2, il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia;
3) Condannare il convenuto alla restituzione di quanto percepito pari a € 2.625,00 (doc. 22);
4) Condannare il convenuto al rimborso delle spese sostenute dagli attori:
- € 2.791,36 per l'ing. (doc. 19); Pt_4
- € 2.188,00 per l'assistenza legale nella fase di mediazione (doc. 20);
- € 8.965,38 per il compenso complessivo versato al CTU (doc. 23); nonché il rimborso del contributo unificato per €.1.214,00.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi al tasso legale dalla data dell'inadempimento alla data della sentenza, e con interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della sentenza al saldo.
Con vittoria di spese di lite oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Si dichiara espressamente di rinunciare alla domanda relativa al danno per gli interessi che sarebbe stato possibile risparmiare sul mutuo.
Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie già formulate.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e i figli e hanno convenuto in giudizio il geom. Parte_1 Pt_2 Parte_3 [...]
chiedendo dichiararsi la risoluzione per inadempimento del convenuto del contratto d'opera CP_1 professionale intercorso tra le parti e avente a oggetto l'incarico di predisporre tutta la documentazione necessaria per i lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico relativi all'immobile di loro proprietà sito in Curtarolo, nonché di direttore lavori, progettista e tecnico asseverante, lamentando l'omessa predisposizione e trasmissione della relazione tecnica ex art. 8 D.lgs. 192/05, circostanza impeditiva dell'accesso ai bonus fiscali, e la condanna alla restituzione del corrispettivo percepito, pari a € 2.625,00 e al risarcimento dei danni, quantificati in € 287.120,36 per perdita dei bonus fiscali ed € 200.000,00 per interessi che sarebbe stato possibile risparmiare sul mutuo contratto per eseguire i lavori, o le diverse somme ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi e condanna altresì al pagamento della competenze dei professionisti per la fase stragiudiziale pari a €
4.979.36.
1.1 Regolarmente notificato è stato dichiarato contumace con il decreto ex art. 171 bis Controparte_1
c.p.c. del 29.11.2023.
1.2 La causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio e giunge ora in decisione sulle conclusioni sopra precisate.
2. La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Preliminarmente si prende atto della riduzione della domanda operata da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, con la rinuncia alla voce di danno relativa agli interessi che sarebbe stato possibile risparmiare sul mutuo.
Questi i fatti, come risultanti dai documenti di causa.
Nel maggio 2021gli attori hanno conferito procura speciale al geom. per la Controparte_1
sottoscrizione e presentazione al Comune di una SCIA/CILA per manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Superbonus 110% relativamente all'immobile di loro proprietà sito in
3 Curtarolo, via Palladio 21, nonché per la presentazione di tutta la documentazione necessaria per la pratica in questione (doc. 1).
In data 2.7.2001 la è stata inviata e accettata dal (doc.2). Pt_5 CP_2
In tale pratica il convenuto ha dichiarato altresì di aver ricevuto anche l'incarico di Direttore dei Lavori,
Progettista e Tecnico Asseverante.
I lavori sono stati quindi eseguiti e completati nel marzo 2022, con contabilità redatta dal convenuto (doc.
3 e 4).
A fronte delle richieste della proprietà di avere la documentazione necessaria per completare le pratiche di accesso ai bonus fiscali, è seguito uno scambio di mail nel quale il professionista rassicurava gli attori promettendo l'invio di quanto richiesto (doc. 6, 7, 8, 8 bis e 9) e così pure a seguito dell'intimazione ad adempiere inviata per conto degli attori dall'odierno difensore (doc. 10 e 11).
A fronte della mancata consegna della documentazione, gli attori hanno comunicato al convenuto di ritenere risolto per suo inadempimento il rapporto professionale e si sono rivolti a un nuovo professionista, l'ing. che, eseguito un accesso agli atti nel marzo 2023 riscontrava la CP_3
mancanza della relazione ex art. 8 D.Lgs. 192/05 unitamente alla Parte_6
e conseguentemente l'impossibilità di accedere ai benefici fiscali. Pt_5
Da qui l'introduzione dell'odierno giudizio.
2.1 Il consulente d'ufficio, ing. nella relazione dimessa il 15.7.2024 e nei successivi Persona_1 chiarimenti del 23.10.2024, ha accertato in primo luogo che gli attori, al momento dell'esecuzione dei lavori, possedevano i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per poter accedere ai benefici fiscali: un progettista incaricato avrebbe potuto, senza particolari difficoltà, redigere un progetto soddisfacendo ai requisiti di legge per tutti e tre i bonus, Ecobonus 110%, Facciate e Ristrutturazione.
In secondo luogo, ha altresì stabilito che non sarebbe stato possibile perfezionare in un secondo momento le pratiche autorizzative, amministrative e di asseverazione redatte dal geom. e funzionali CP_1 all'ottenimento dei bonus fiscali.
Relativamente a Ecobonubonus 110% e Bonus Facciate, infatti, il geom. non aveva CP_1 presentato, unitamente alla , la relazione redatta ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. n. 192/05, Pt_5
attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei
4 relativi impianti termici, malgrado fosse esplicitamente indicato che si trattava di opere di efficientamento energetico così come descritte nella relazione allegata.
Ancora, la conteneva una falsa asseverazione del geom. : questi aveva asseverato che Pt_5 CP_1 gli interventi descritti negli elaborati progettuali non interessavano parti strutturali dell'edificio, mentre nella relazione e nelle tavole di progetto era chiaramente indicato che la scala esistente andava demolita e ricostruita in altra posizione;
un tratto di parete portante doveva essere demolito. Per tali opere andava presentata una SCIA.
Le omissioni e false attestazioni hanno determinato, secondo il ctu, l'inefficacia della CILA presentata e l'impossibilità, quindi, di ottenere i benefici fiscali, non potendosi provvedere a integrazioni o sanatorie successive.
Relativamente al Bonus Ristrutturazione, il ctu ha riscontrato un ulteriore errore del geom. , CP_1 che ha presentato una CILA inefficace, perché comportava una trasformazione dei locali in contrasto con il Regolamento edilizio comunale e il D.M. del 5 luglio 1975.
Come si legge a pagina 7 dei chiarimenti, “a seguito del sopralluogo si è accertato che la cucina è stata realizzata nel locale a destinazione cottura/taverna fuso con la dispensa (a seguito della mancata costruzione della parete divisoria) e che tale locale ha altezza di molto inferiore a 2,70 m. L'abuso non
è sanabile perché l'intervento non è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al marzo 2023 che alla data attuale. Si segnala che il geom.
CILA ha anche falsamente asseverato che i lavori erano conformi agli strumenti Controparte_4 urbanistici approvati e al regolamento edilizio vigente (che prevede altezza minima di 2,70 m per le cucine)”.
A verbale dell'udienza del 7.11.2024 il ctu ha poi precisato che “sarebbe stato possibile con una pratica corretta evitare di incorrere in abusi insanabili, l'abuso si è determinato proprio a seguito del progetto presentato dal geometra”.
Ciò significa che sarebbe stato possibile anche fruire delle detrazioni proprie del Bonus Ristrutturazione, come già rilevato dal ctu laddove aveva riconosciuto che gli attori avevano i requisiti anche oggettivi per accedere a tutti i benefici fiscali invocati.
In terzo e ultimo luogo, il ctu ha stimato i seguenti importi dei benefici perduti:
5 a) Quanto al Super Bonus: € 55.000,00 + € 31.135,42 + € 13.882,09 = € 100.017,51.
b) Quanto al Bonus facciate: € 34.812,04.
c) Quanto al bonus ristrutturazione: € 48.000,00.
In merito agli importi dei benefici fiscali di € 42.681,75, relativo alla sostituzione dei serramenti, e di €
21.471,40, relativo alla sostituzione del generatore, vanno parimenti riconosciuti.
Si tratta di lavori eseguiti, come constatato dal ctu;
quanto ai serramenti, vi è solo un problema di mancata menzione espressa nella fattura, superabile alla luce del riscontro dell'esecuzione del lavoro.
Lo stesso dicasi per la sostituzione del generatore;
l'acquisizione del relativo documento da parte del ctu
è legittima, rientrando tra i fatti accessori.
L'importo complessivo degli importi dei benefici perduti ammonta a € 246.982,70.
La scrivente fa proprie le conclusioni del ctu, logiche e congruamente motivate e condivise anche dagli attori.
2.2 Alla luce delle risultanze della ctu la domanda di risoluzione per inadempimento è fondata e va accolta.
Premesso che, alla luce dei documenti in atti, deve ritenersi intercorso un rapporto d'opera professionale tra gli attori e i convenuti, avente a oggetto la redazione e presentazione al Comune di una SCIA/CILA per manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Superbonus 110% relativamente all'immobile di proprietà degli attori sito in Curtarolo, via Palladio 21, l'attività di direzione lavori, progettazione e quella di tecnico asseverante, il convenuto risulta aver omesso il deposito della relazione essenziale per poter accedere ai benefici;
ha reso altresì false attestazioni e redatto un progetto non conforme agli strumenti urbanistici approvati e al regolamento edilizio vigente.
La gravità dell'inadempimento è evidente: gli errori e omissioni del tecnico hanno determinato la perdita dei bonus fiscali, pari al 110% per l'Ecobonus, al 90% o 60%, a seconda dell'anno di esecuzione, per quello Facciate e al 50% per quello Ristrutturazione.
Alla risoluzione conseguono gli effetti di cui all'art. 1458 c.c. e quindi il diritto degli attori alla restituzione dell'acconto versato, pari a € 2.625,00 (doc. 22 att.).
6 A detto importo, che costituisce debito di valuta che deriva dal venir meno della causa delle reciproche obbligazioni (cfr. Cass. sent. 14289 del 2018), vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo (cfr. Cass. ord. 6911 del 2018).
Quanto ai danni, va riconosciuto l'importo di € 246.982,70, pari al valore dei lavori eseguiti che sarebbe stato possibile recuperare per il tramite delle detrazioni fiscali.
Spettano altresì i costi sostenuti per il nuovo tecnico intervenuto nel marzo 2023 per verificare se vi fosse ancora margine per recuperare le pratiche (€ 2.791,36 ing. e quelli per l'assistenza Pt_4 stragiudiziale e nella fase della mediazione dell'avv. Demitri (€ 2.188,00) per un totale quindi di €
251.962,06.
Su detto importo spetta la rivalutazione, dalla data di sostenimento delle spese alla presente decisione e gli interessi compensativi al tasso legale, in difetto di specifiche indicazioni degli attori, sulle somme anno per anno rivalutate sino alla data della presente decisione, trattandosi di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie e quindi di debito di valuta (Cass. ord. n. 37798 del
2022).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai valori medi per le fasi introduttiva della mediazione, di studio, introduttiva e istruttoria del presente procedimento, minimi per quella decisionale, considerata la contumacia del convenuto e il mancato deposito di scritti difensivi conclusivi.
Vanno altresì poste definitivamente a carico del convenuto anche le spese di ctu, così come già liquidate, con obbligo di rimborso agli attori che le hanno anticipate (doc. 23).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara risolto per inadempimento di il contratto d'opera professionale intercorso con Controparte_1
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
condanna a restituire a , e la somma Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3 di € 2.625,00 oltre interessi come in parte motiva e a pagare, a titolo di risarcimento danni, la somma di
€ 251.962,06 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva.
7 Condanna a rimborsare a , e le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 Pt_2 Parte_3 si liquidano in € 1.214,00 per spese, € 19.375,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Pone definitivamente a carico di le spese di ctu così come già liquidate, con obbligo Controparte_1
di rimborso agli attori.
Padova, 20 febbraio 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
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