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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/12/2024, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli giudice
Sara Pozzetti giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile nr. 1412/2023 R.G. avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
Parte_1
nata a [...] il primo agosto 1974, residente in [...], ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avvocato Matteo Ponzio del Foro di Asti, che la rappresenta e difende
RICORRENTE contro
CP_1
nato a [...] il [...], irreperibile
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero in Sede
PARTE NECESSARIA che ha dichiarato di nulla opporre all'esito della sentenza di separazione
trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2023 sulle seguenti conclusioni tolte dalla parte ricorrente:
“voglia l'ill.mo Tribunale adito, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.; dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, c. 3,
L. n. 898/1970; previo passaggio in giudicato della sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto ad Alba (CN) con rito civile in data 31 luglio 2007 tra nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
e (c.f. ) nato a C.F._1 CP_1 C.F._2
AB (Marocco) il 23.01.1977 trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di
Alba al n. 23 Parte I anno 2007 ordinando le trascrizioni ed annotazioni di legge dell'emananda sentenza.
Con il favore delle spese di giudizio.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 9 maggio 2023 , Parte_1
sposatasi in Alba, in data 31 luglio 2007con con atto trascritto al n. CP_1
23, parte I, serie/, lamentava essere venuta da meno da tempo la comunità materiale e spirituale fra i coniugi, al punto di vivere oramai da tempo in diverse residenze e chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi nonché, a sentenza di separazione divenuta definitiva e domanda di divorzio quindi procedibile, lo scioglimento del matrimonio.
Il pubblico ministero spiegava intervento in data 19 maggio 2023, senza peraltro togliere conclusioni nella causa.
All'udienza in data 5 dicembre 2023, nella contumacia del convenuto, risultato irreperibile, parte attrice precisava le conclusioni, la causa era oralmente discussa e il giudice delegato tratteneva il processo in decisione, riferendo al collegio che pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Osservava infatti il tribunale che risultava palese dalle difese attrici e dall'istruttoria documentale espletata il sopravvenuto venire meno dell'armonia e dell'affetto fra gli sposi in conseguenza di un irrimediabile deterioramento dei rapporti coniugali, univocamente e decisivamente sintomatico della cessazione della comunione materiale e spirituale che li avrebbe dovuto viceversa unire, al contrario risultando i coniugi stessi vivere di fatto separati da tempo, com'era reso palese anche dalla riscontrata diversa residenza.
Rimessa la causa in istruttoria, all'udienza odierna, dopo la discussione orale, la causa era nuovamente trattenuta in decisione sulla richiesta di scioglimento del matrimonio.
Risulta infatti a questo punto emergere dagli atti che può essere resa l'ulteriore pronuncia sullo stato domandata, essendo procedibile la domanda di divorzio, essendo passata in cosa giudicata la sentenza di separazione in questa sede pronunciata e non risultando in alcun modo sanata la crisi matrimoniale, alla luce dell'insistere della ricorrente nella sua pretesa, del persistere dell'inerzia del convenuto, che neppure è comparso personalmente all'udienza a rappresentare le sue ragioni e che deve reputarsi tuttora irreperibile, oltre che della documentazione agli atti, di talché non può giudicarsi ripristinata la comunione spirituale e materiale fra i coniugi.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia quindi lo scioglimento del matrimonio intervenuto fra le parti private della causa.
La legge primo dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987
n.74 e successive modificazioni prevede invero che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, possa proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata (o atto equipollente) la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale (art.3 n. 2 lett. b) od equipollente), presupposti che nel caso di specie ricorrono, come si evince, giusta quanto anzi detto, dalla documentazione offerta in produzione, dalla prospettazione del ricorso, nonché dall'inerzia processuale della parte resistente, che è financo irreperibile.
Attesa la natura della causa nella quale, attese le domande formulate, non può ravvisarsi un'effettiva soccombenza, le spese di lite anticipate dalla difesa ricorrente, anche con riferimento alla fase della separazione, sono dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Alba, in data 31 luglio 2007, da
Parte_1
nata a [...] il primo agosto 1974, residente in [...]
e
CP_1
nato a [...] il [...], irreperibile;
trascritto presso i registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Alba, al numero 23, parte I, anno 2007; manda alla cancelleria di porre in essere gli adempimenti di legge;
dichiara irripetibili le spese di lite anticipate dalla parte ricorrente nell'intero processo.
Asti, 10 dicembre 2024
Il presidente est.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli giudice
Sara Pozzetti giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile nr. 1412/2023 R.G. avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
Parte_1
nata a [...] il primo agosto 1974, residente in [...], ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avvocato Matteo Ponzio del Foro di Asti, che la rappresenta e difende
RICORRENTE contro
CP_1
nato a [...] il [...], irreperibile
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero in Sede
PARTE NECESSARIA che ha dichiarato di nulla opporre all'esito della sentenza di separazione
trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2023 sulle seguenti conclusioni tolte dalla parte ricorrente:
“voglia l'ill.mo Tribunale adito, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.; dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, c. 3,
L. n. 898/1970; previo passaggio in giudicato della sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto ad Alba (CN) con rito civile in data 31 luglio 2007 tra nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
e (c.f. ) nato a C.F._1 CP_1 C.F._2
AB (Marocco) il 23.01.1977 trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di
Alba al n. 23 Parte I anno 2007 ordinando le trascrizioni ed annotazioni di legge dell'emananda sentenza.
Con il favore delle spese di giudizio.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 9 maggio 2023 , Parte_1
sposatasi in Alba, in data 31 luglio 2007con con atto trascritto al n. CP_1
23, parte I, serie/, lamentava essere venuta da meno da tempo la comunità materiale e spirituale fra i coniugi, al punto di vivere oramai da tempo in diverse residenze e chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi nonché, a sentenza di separazione divenuta definitiva e domanda di divorzio quindi procedibile, lo scioglimento del matrimonio.
Il pubblico ministero spiegava intervento in data 19 maggio 2023, senza peraltro togliere conclusioni nella causa.
All'udienza in data 5 dicembre 2023, nella contumacia del convenuto, risultato irreperibile, parte attrice precisava le conclusioni, la causa era oralmente discussa e il giudice delegato tratteneva il processo in decisione, riferendo al collegio che pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Osservava infatti il tribunale che risultava palese dalle difese attrici e dall'istruttoria documentale espletata il sopravvenuto venire meno dell'armonia e dell'affetto fra gli sposi in conseguenza di un irrimediabile deterioramento dei rapporti coniugali, univocamente e decisivamente sintomatico della cessazione della comunione materiale e spirituale che li avrebbe dovuto viceversa unire, al contrario risultando i coniugi stessi vivere di fatto separati da tempo, com'era reso palese anche dalla riscontrata diversa residenza.
Rimessa la causa in istruttoria, all'udienza odierna, dopo la discussione orale, la causa era nuovamente trattenuta in decisione sulla richiesta di scioglimento del matrimonio.
Risulta infatti a questo punto emergere dagli atti che può essere resa l'ulteriore pronuncia sullo stato domandata, essendo procedibile la domanda di divorzio, essendo passata in cosa giudicata la sentenza di separazione in questa sede pronunciata e non risultando in alcun modo sanata la crisi matrimoniale, alla luce dell'insistere della ricorrente nella sua pretesa, del persistere dell'inerzia del convenuto, che neppure è comparso personalmente all'udienza a rappresentare le sue ragioni e che deve reputarsi tuttora irreperibile, oltre che della documentazione agli atti, di talché non può giudicarsi ripristinata la comunione spirituale e materiale fra i coniugi.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia quindi lo scioglimento del matrimonio intervenuto fra le parti private della causa.
La legge primo dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987
n.74 e successive modificazioni prevede invero che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, possa proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata (o atto equipollente) la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale (art.3 n. 2 lett. b) od equipollente), presupposti che nel caso di specie ricorrono, come si evince, giusta quanto anzi detto, dalla documentazione offerta in produzione, dalla prospettazione del ricorso, nonché dall'inerzia processuale della parte resistente, che è financo irreperibile.
Attesa la natura della causa nella quale, attese le domande formulate, non può ravvisarsi un'effettiva soccombenza, le spese di lite anticipate dalla difesa ricorrente, anche con riferimento alla fase della separazione, sono dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Alba, in data 31 luglio 2007, da
Parte_1
nata a [...] il primo agosto 1974, residente in [...]
e
CP_1
nato a [...] il [...], irreperibile;
trascritto presso i registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Alba, al numero 23, parte I, anno 2007; manda alla cancelleria di porre in essere gli adempimenti di legge;
dichiara irripetibili le spese di lite anticipate dalla parte ricorrente nell'intero processo.
Asti, 10 dicembre 2024
Il presidente est.