Sentenza 7 marzo 2006
Massime • 2
La cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni.
Nell'espletamento delle funzioni attribuite con il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 119 sulla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, i commissari straordinari di governo sono soggetti - ai sensi dell'art. 84, terzo comma, legge cit. - soltanto a detta legge, oltre che alla Costituzione e ai principi generali dell'ordinamento; pertanto la transazione stipulata con l'esecutore delle opere non è soggetta alle norme e forme di contabilità dello Stato, e in particolare alla necessità dell'atto scritto formale previo parere dell'Avvocatura dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2006, n. 4883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4883 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO CO.RE.CA., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l'avvocato ANNESI MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO CALVINO, CAPECE MINUTOLO, giusta mandato a margine del controricorso e giusta procura speciale per Notaio Benedetto Giusti di Napoli, rep. n. 642 del 25.11.05;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 29/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/12/2005 dal Consigliere Dott. Carlo PICCININNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso.
LA CORTE osserva quanto segue.
Con atto di citazione del 21.1.1998 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio, impugnava per nullità il lodo arbitrale deliberato in relazione alla controversia promossa nei confronti del Consorzio CO.RE.CA., a seguito dell'esecuzione di lavori commissionati a quest'ultimo per la realizzazione del programma straordinario di cui alla L. n. 219 del 1981, titolo 8. Il Consorzio CO.RE.CA, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del gravame.
Successivamente all'udienza del 15.6.1999 il Giudice istruttore disponeva la cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti, giudizio che poi veniva riassunto dalla Presidenza del Consiglio con atto di citazione dell'1.3.2000.
Si costituiva quindi anche il Consorzio, che chiedeva il rigetto dell'impugnazione deducendo preliminarmente la cessazione della materia del contendere, in ragione dell'accordo che sarebbe intervenuto tra le parti dopo la dichiarazione di esecutività dal lodo e prima della notificazione dell'atto di citazione. La Corte di Appello di Napoli, in accoglimento del detto motivo enunciato in via preliminare, dichiarava cessata la materia del contendere, ritenendo che le pattuizioni intercorse fra le parti dopo la notificazione del precetto al debitore (per le quali era stato concordato il pagamento immediato del 50% del dovuto, il pagamento del residuo entro un anno e senza interessi, la rinuncia all'azione esecutiva) integrassero gli estremi di una transazione che, in quanto tale, avrebbe dovuto necessariamente comportare il superamento delle domande, eccezioni e deduzioni formulate con l'atto di impugnazione del lodo.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la Presidenza del Consiglio, che con due distanti motivi deduceva una duplice violazione di legge, oltre che vizio di motivazione, lamentando sostanzialmente la tardiva formulazione dell'accezione di cessazione della materia del contendere, perché sollevata in sede di riassunzione, e sostenendo inoltre che nella specie non si sarebbe trattato di transazione, ma più semplicemente di intesa relativa alla fase dell'esecuzione dell'obbligazione debitoria. Per di più, secondo il ricorrente, una transazione della Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto essere realizzata "con le norme e forme di contabilità dello Stato (e cioè atto scritto formale previo parere dell'Avvocatura dello Stato)", formalità che viceversa non sarebbero state rispettate nel caso di specie.
Resisteva con controricorso il Consorzio CO.RE.CA., che in ragione dell'affermata infondatezza del ricorso ne sollecitava l'inammissibilità, o comunque il rigetto, e successivamente depositava memoria.
La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'Udienza pubblica del 15.12.2005.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha denunciato violazione dell'art. 167 c.p.c. per il fatto che l'eccezione relativa alla cessazione della materia del contendere sarebbe stata sollevata solo in sede di riassunzione, mentre il preteso fatto estintivo, individuato nell'accordo del 27.10.1997, sarebbe intervenuto prima del deposito della comparsa di costituzione, circostanza questa che avrebbe reso la detta eccezione tardiva.
Il rilievo e privo di pregio poiché il potere del Giudice di pronunciare di ufficio sulle eccezioni trova un limite unicamente nel casi in cui si tratti di eccezione in senso proprio (art. 112 c.p.c.), vale a dire di eccezione basata sull'allegazione di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato, la cui deduzione rientri nella disponibilità della parte. Nella specie, viceversa, si tratta di eccezione in senso improprio, in quanto attiene all'inesistenza del fatto costitutivo posto a fondamento della domanda. Detta eccezione risulta conseguentemente rilevabile di ufficio e pertanto il denunciato profilo di tardività risulta del tutto inconsistente.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha poi lamentato violazione di legge (art. 329 c.p.c., artt. 1362, 1366, 1372, 1965 c.c., oltre che delle norme di contabilità dello stato) e vizio di motivazione, in relazione all'avvenuta qualificazione dell'accordo con il quale le parti avevano regolamentato le loro pendenze come contratto di transazione.
In particolare il detto, accordo era stato incontestabilmente definito con l'invio alla controparte dell'atto commissariale in data 27.10.1997 nel quale, con riferimento alla necessità di procedere alla liquidazione del lodo, veniva proposto il pagamento immediato del 50% del dovuto, con corresponsione del saldo entro dodici mesi senza interessi sul residuo.
Tale proposta era stata successivamente accettata dal Consorzio creditore in data 2.12.1997, e quindi la Corte di Appello aveva riconosciuto valore di accordo transattivo all'intesa in tal modo raggiunta dalle parti, osservando innanzitutto che non poteva essere condiviso il rilievo prospettato dalla Presidenza del Consiglio, secondo il quale l'accordo avrebbe avuto incidenza limitata al giudizio di esecuzione, e ciò in quanto detto giudizio non era ancora iniziato, mentre d'altro canto i termini di impugnazione nel giudizio di cognizione non erano ancora scaduti, che inoltre "decisivo ai fini dell'interpretazione di quell'accordo" nel senso indicato sarebbe stato il quadro normativo di riferimento in cui lo stesso si sarebbe collocato, normativa non ancora entrata in vigore all'epoca dei fatti ma tuttavia in fase di predisposizione e che, se raffrontata con il contenuto dell'accordo in esame, avrebbe confermato che nel caso di specie "l'accettazione dell'acconto e del pagamento del saldo esauriscono il contenuto del rapporto transattivo"; che infine una interpretazione difforme da quella delineata (vale a dire accordo limitato alla composizione della fase esecutiva) non sarebbe stata corretta da logica e ragionevolezza poiché, tenuto conto della rinuncia agli interessi, si sarebbe determinata una perdita "non giustificata sotto il profilo del calcolo economico".
La detta interpretazione, basata sulla pretesa inequivocabilità del tenore delle comunicazioni intervenute tra le parti che, deponendo nel senso del perfezionamento di una transazione avente ad oggetto l'intera controversia, renderebbero superfluo il ricorso al criterio ermeneutico relativo al comportamento delle parti anche successivo al contratto, sarebbe tuttavia errata e in violazione dell'art. 1362 c.c., comma 2. Al contrario, una corretta indagine sulla volenti delle parti, quale in particolare desumibile dall'avvenuta notificazione del precetto, oltre che dall'impegno (poi effettivamente rispettato) al successivo rilascio di fideiussioni da parte del Consorzio a copertura dell'eventuale restituzione dei pagamenti eseguiti, avrebbe dovuto far escludere che questa fosse nel senso di una definizione completa ed integrale della controversia, e ciò dovrebbe determinare la cassazione della sentenza impugnata.
La doglianza è infondata.
Al riguardo va infatti osservato che non è ravvisabile la prospettata violazione di legge, attesa la genericità della denuncia (il criterio di cui all'art. 1362 c.c., comma 2, non è sussidiario o residuale ma criterio fondamentale per ricostruire la volontà delle parti) e la mancata indicazione del canone ermeneutico asserì temente violato;
che non è d'altra parte configurabile neppure l'ulteriore vizio rappresentato, atteso che il Giudice del merito ha congruamente motivato la sua decisione con argomentazioni immuni da vizi logici.
Ed invero la Corte territoriale ha ritenuto che nella specie, pur in assenza di una qualificazione formale dell'accordo, le parti avessero concluso una transazione sulla base del contenuto della pattuizione, della insussistenza di una ragionevole utilità per il creditore ad una rinuncia agli interessi in cambio dell'assicurazione del mancato esercizio di un'azione esecutiva non ancora iniziata, del raffronto fra l'accordo in esame ed il procedimento disciplinato dalla normativa (all'epoca in fase di elaborazione) per la composizione del contenzioso derivante da interventi (come quello in oggetto) effettuati ai sensi della L. n. 219 del 1981. Si tratta dunque di valutazione compiuta dalla Corte napoletana a seguito di indagine finalizzata alla individuazione della comune intenzione delle parti, ricostruita in ragione degli elementi considerati sintomatici sopra richiamati, sulla cui valenza il ricorrente ha sostanzialmente manifestato dissenso sul piano del merito, senza l'indicazione di alcun dato specifico a sostegno di una pretesa insufficienza o illogicità della motivazione. Non ignora il Collegio che oltre alla sentenza di questa Corte n. 6517 del 2003, in linea con le considerazioni sinora svolte, ve ne sono altre fra le stesse parti (nn. 3976 e 4505 del 2004) con le quali sono state adottate decisioni di diverso contenuto, ma ritiene tuttavia che ricorrano le condizioni per discostarsi da detti più recenti precedenti, poiché non del tutto coincidenti ne' le "rationes" poste a base delle diverse statuizioni, ne' le argomentazioni sviluppate a sostegno delle differenti impugnazioni proposte avverso le sentenze delle Corti di merito.
Quanto infine alla pretesa inosservanza delle "norme e forme di contabilità dello Stato (e cioè atto scritto formale previo parere dell'Avvocatura dello Stato)", forme che sarebbero assenti nella specie, la censura è generica, in contrasto con il principio dell'autosufficienza non risultando se e con quale modalità aia stata in precedenza dedotta, e comunque infondata nel merito atteso che, per effetto della L. n. 219 del 1981, art. 84, nell'espletamento delle funzioni attribuite con il titolo 8 della detta legge i commissari straordinari sono soggetti soltanto a quest'ultima, oltre che alla Costituzione ed ai principi generali dell'ordinamento, nella specie incontestabilmente non violati.
Conclusivamente il ricorso va rigettato con compensazione delle spese processuali del presente giudizio, tenuto conto delle incertezze interpretative riconducibili all'accordo oggetto di controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2006