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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/10/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 29 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 30 ottobre 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3886, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. PADOVANI FABIO,
- ricorrente -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con il prof. avv. CARUSO SEBASTIANO BRUNO,
- convenuta -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 28/06/2024 la parte ricorrente
[...]
ha chiamato in giudizio la parte convenuta , Parte_1 CP_1 premessi i fatti costitutivi delle proprie domande, ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 6 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, fissata udienza di discussione, con termine per la notificazione del ricorso e dell'emanando decreto:
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: Accogliere il presente ricorso e, per
l'effetto, annullare, in ogni sua parte, il provvedimento di recesso datoriale, già, dal medesimo, impugnato nei termini di legge, perché nullo, inefficace ed invalido.
Condannare la in persona del legale rapp.te p.t., alla reintegrazione Controparte_1 del Sig. nel proprio posto di lavoro, oltre al giusto risarcimento del danno, Parte_1 pari ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione e non inferiore a n.5 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali.
Con vittoria di spese e compensi di causa di cui il sottoscritto procuratore è antistatario.”
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa – istruita con l'acquisizione dei documenti originariamente prodotti dalle parti costituite e inoltre con l'acquisizione di ulteriore documentazione ai sensi degli artt. 118, 210, 213 e 421 c.p.c. (vd. ordinanze del
11.04.2025 e del 11.09.2025) – è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Il ricorso è fondato, per le ragioni indicate appresso.
Nel caso di specie, la parte ricorrente – premesso (a) di essere stata assunta dalla società convenuta in data 15/07/2023, a seguito del superamento della procedura di selezione pubblica di cui all'avviso n. 15/2020 del
2 05/08/2020 volta all'assunzione di personale con la qualifica di Operatore di esercizio, parametro 140 CCNL autoferrotranvieri (all. 2 al fascicolo della parte ricorrente;
all.ti 1, 2 al fascicolo della parte convenuta), (b) di aver presentato in data
11/07/2023, nell'ambito della documentazione richiesta ai fini dell'assunzione in servizio alle dipendenze della parte convenuta, una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. attestante l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso nei propri confronti (all. 3 al fascicolo della parte convenuta), (c) che detta dichiarazione era conforme a quanto risultante attestato dai certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziario richiesti dalla parte ricorrente e rilasciati dalla Procura di Termini Imerese sia in data 08/11/2022 sia in data 25/08/2023 (giacché da tali certificati non risultava alcuna iscrizione: all.ti 3, 4 al fascicolo della parte ricorrente), (d) di essere stata assunta alle dipendenze della parte convenuta, all'esito della menzionata procedura di selezione pubblica, in data 11/07/2023, con decorrenza dal
15/07/2023 (all. 6 al fascicolo della parte ricorrente), (e) che il contratto di lavoro prevedeva un periodo di prova di 6 mesi (all. 6 al fascicolo della parte ricorrente), (f) che con missiva datata 15/01/2024 la parte convenuta ha sostenuto che il contratto di lavoro doveva intendersi sciolto giacché “a seguito di accertamenti aziendali in data 04/01/2024 la società ha acquisito il certificato dei carichi pendenti da cui risulta un procedimento penale a Suo carico per il reato di cui all'art. 590 c.p. commesso in data 06/11/2021 presso Termini Imerese PM 2022/66 GP 2023/83” (all. 7 al fascicolo della parte ricorrente), (g) di aver impugnato stragiudizialmente, con missiva del 26/02/2024, la risoluzione del contratto invocata dalla controparte, chiedendo di essere reintegrato in servizio (all.ti 8, 8bis, 8ter al fascicolo della parte ricorrente) – ha dedotto (I) che sarebbero insussistenti, in concreto, i presupposti per la risoluzione del contratto di lavoro, in ragione della scusabilità dell'errore commesso, poiché, al momento in cui era stata effettuata la predetta dichiarazione sostitutiva circa l'assenza di procedimenti penali in corso (11/07/2023), siffatti procedimenti non risultavano dal
3 certificato dei carichi pendenti richiesto e ottenuto dalla parte ricorrente (all.ti
3 e 4 al fascicolo della parte ricorrente) e poiché il dichiarante sarebbe venuto a conoscenza dell'esistenza di siffatti procedimenti soltanto in data successiva al
25/08/2023 (all. 4 al fascicolo della parte ricorrente), e (II) che, in ogni caso, il solo procedimento penale in corso nei propri confronti, riguardante il reato di cui all'art. 590 c.p., si sarebbe poi concluso con sentenza di non luogo a procedere emessa dal Giudice di pace di Termini Imerese in data 11/06/2024 in ragione dell'estinzione del reato per tacita remissione della querela (all. 10 al fascicolo della parte ricorrente).
La parte convenuta si è difesa sostenendo di avere agito in modo conforme alle regole contenute nell'avviso n. 15/2020 del 05/08/2020, riguardante la già menzionata procedura di selezione pubblica, e nel contratto di lavoro stipulato all'esito di tale procedura (le quali prevedevano espressamente che la parte convenuta avrebbe potuto verificare, nel corso del periodo di prova, la sussistenza dei requisiti per l'assunzione in servizio dei lavoratori che avevano partecipato alla suddetta selezione e che erano stati poi selezionati per l'impiego).
Secondo la parte convenuta la riscontrata pendenza di un procedimento penale a carico della parte ricorrente per il reato di cui all'art. 590 c.p. avrebbe comportato (1) la carenza dell'idoneità alle funzioni di cui all'art. 10, all. A, del
R.D. n. 148/1931 e s.m.i. e la carenza del requisito di ammissione di cui all'art. 2, lett. e.3, dell'avviso di selezione pubblica (all. 2 al fascicolo della parte convenuta),
(2) l'impossibilità, per il lavoratore, di acquisire la qualifica di agente di polizia amministrativa ex art. 42 L.R. 16/2003 in caso di pronuncia di condanna per il reato di cui sopra, in quanto ostativa allo svolgimento delle mansioni caratterizzanti il profilo professionale per il quale la parte ricorrente aveva partecipato alla selezione, (3) l'esistenza di un falso dichiarativo ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 commesso dalla parte ricorrente.
4 La parte convenuta ha inoltre precisato di non aver mai richiesto al lavoratore di produrre il certificato dei carichi pendenti e che, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tali certificati non possono comunque essere prodotti alle pp.aa. e ai privati gestori di pubblici servizi.
La parte convenuta ha infine dedotto di avere esercitato legittimamente – in ogni caso – la propria facoltà di recesso durante il periodo di prova previsto dalla legge e dal contratto di lavoro.
In punto di diritto occorre ricordare che il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. stabilisce, all'art. 46, che “1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: (…) aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza
e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali” e, all'art. 47, che “1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (…)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.
L'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. annovera quindi tra le circostanze attestabili dall'interessato con sua dichiarazione anche la circostanza di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali e di non avere notizia di iscrizioni nel casellario giudiziale di procedimenti a proprio carico.
Nel caso di specie, l'avviso della procedura selettiva indetta dalla parte convenuta prevedeva, all'art. 10, che “(…) Prima dell'assunzione, pena la decadenza dalla stessa, i candidati dovranno produrre le seguenti certificazioni e documenti: (…) 7.
5 Dichiarazione ai sensi DPR 445/2000 relativa all'assenza di carichi penali pendenti. Nel caso in cui nell'ambito della procedura si riscontrassero dichiarazioni o atti falsi o mendaci, la società oltre all'esclusione immediata dalla graduatoria e dal servizio, procederà a norma di legge nei confronti dei responsabili” e che “Il periodo di prova è stabilito in mesi 6 (sei)”; inoltre l'art. 7 del medesimo avviso stabiliva che “Ciascun candidato, collocato utilmente in graduatoria, si impegna a presentare, nel termine che la gli CP_1 indicherà, idonea autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000, comprovante il possesso dei requisiti e titoli dichiarati in sede di domanda. (…) La mancata produzione della autocertificazione in questione nel termine indicato o, comunque, la produzione di autocertificazione che non asseveri quanto dichiarato in sede di domanda comporta
l'esclusione dalla procedura. Ogni difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda, che comporti la variazione del punteggio acquisito, costituirà motivo di esclusione”
e che in qualsiasi momento, si riserva di effettuare controlli a campione CP_1 sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato con l'autocertificazione. La mancanza di uno o più requisiti e/o titoli autocertificati così come l'accertamento anche successivo di dichiarazioni false circa il possesso dei requisiti e/o titoli autocertificati, oltre alle conseguenze penali, sarà causa di esclusione dalla selezione e/o decadenza dalla graduatoria e/o risoluzione del rapporto” (all. 2 al fascicolo di parte ricorrente).
La parte convenuta, con missiva del 15/01/2024, ha risolto il contratto di lavoro, stipulato con la parte ricorrente in data 11/07/2023, in ragione della riscontrata esistenza di un procedimento penale, a carico della parte ricorrente, che quest'ultima avrebbe (colposamente o intenzionalmente) omesso di dichiarare al momento della presentazione delle autocertificazioni richieste nell'ambito della procedura selettiva prodromica alla stipulazione del predetto contratto di lavoro (all. 7 al fascicolo di parte ricorrente).
La motivazione specificamente addotta dalla parte convenuta a fondamento della invocata risoluzione del contratto di lavoro non appare invero sussistente.
6 La parte ricorrente ha espressamente negato di essere stata a conoscenza
– al momento della presentazione delle autocertificazioni di cui sopra – dell'esistenza di alcun procedimento penale in corso nei propri confronti.
Stando così le cose, gravava sulla parte convenuta l'onere di provare che la parte ricorrente era invece a conoscenza – al momento della presentazione delle predette autocertificazioni – dell'esistenza di un procedimento penale in corso nei confronti della seconda e che, di riflesso, la parte ricorrente aveva commesso un falso dichiarativo.
Tuttavia non vi è prova in atti che – al momento della presentazione, per opera della parte ricorrente, della autocertificazione riguardante l'assenza di procedimenti penali in corso nei confronti della stessa (autocertificazione pacificamente presentata in data 11/07/2023) – la parte ricorrente fosse effettivamente a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale svoltosi nei suoi confronti innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese ed ivi censito al NRG 83/2023 (RG PM 66/2022).
A tale proposito va evidenziato che questo giudice, con ordinanza del
11/04/2024, aveva onerato la parte convenuta di richiedere al Giudice di Pace di Termini Imerese il rilascio della documentazione attestante la data di avvenuta rinnovazione della notificazione – eseguita, nei confronti della odierna parte ricorrente, a cura dell'ufficio del P.M. a seguito dell'udienza tenutasi innanzi al predetto Giudice di Pace in data 5/06/2023 e in vista della successiva udienza ivi fissata per il 18/09/2023 – dell'atto di citazione a giudizio relativo al menzionato procedimento penale e di produrre nel presente giudizio la documentazione in parola .
A seguito della suddetta ordinanza del 11/04/2024 la odierna parte convenuta ha prodotto la documentazione in questione in formato completamente illeggibile: a seguito di ulteriore rinvio disposto da questo giudice, con ordinanza del 11/09/2025, per l'acquisizione della medesima
7 documentazione in formato leggibile, la parte convenuta non ha provveduto in tal senso.
Pertanto, in ragione di quanto sopra, deve ritenersi che la parte ricorrente, al momento (11/07/2023) della presentazione della autocertificazione riguardante l'assenza di procedimenti penali in corso nei confronti della stessa non fosse a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale attivato nei suoi confronti innanzi al Giudice di Pace di Termini
Imerese ed ivi censito al NRG 83/2023 (RG PM 66/2022).
Tale assunto è peraltro confortato dai due certificati del casellario giudiziario prodotti in questa sede dalla parte ricorrente (all.ti 3, 4 al fascicolo di parte ricorrente).
Dal primo di tali certificati – rilasciato a richiesta della parte ricorrente in data 8/11/2022, dunque in data anteriore al momento della presentazione della autocertificazione in punto di assenza di procedimenti penali in corso (a sua volta effettuata dalla parte ricorrente il 11/07/2023) – emerge l'assenza di procedimenti penali in corso nei confronti della parte ricorrente (all. 3 al fascicolo di parte ricorrente): quindi è del tutto verosimile che, proprio sulla base di tale certificato, la parte ricorrente abbia formulato, in seno alla procedura selettiva già ricordata, l'autocertificazione del 11/07/2023, attestante l'assenza di procedimenti penali in corso nei suoi confronti.
Dal secondo dei menzionati certificati – rilasciato a richiesta della parte ricorrente in data 25/08/2023, dunque in data immediatamente successiva al momento della presentazione della autocertificazione in punto di assenza di procedimenti penali in corso (come detto effettuata dalla parte ricorrente il
11/07/2023) – emerge nuovamente l'assenza di procedimenti penali in corso nei confronti della parte ricorrente (all. 4 al fascicolo di parte ricorrente).
Non appare dunque sussistente – quantomeno dal punto di vista soggettivo – il falso dichiarativo addebitato dalla parte convenuta alla parte
8 ricorrente ed espressamente invocato dalla prima quale fondamento della risoluzione del contratto di lavoro.
L'inconsapevolezza della parte ricorrente circa la falsità della dichiarazione di cui si discute – e dunque l'assenza di alcuna malafede o scorrettezza della stessa al momento della presentazione della medesima dichiarazione – sottrae ogni pregio alle difese della parte convenuta riguardanti la possibilità di qualificare la risoluzione del rapporto di lavoro, invocata dalla stessa in data 15/01/2024 (all. 7 al fascicolo di parte ricorrente), anche in termini di legittimo esercizio del diritto di recesso durante il periodo di prova derivato dalla accertata inaffidabilità della parte ricorrente.
Laddove invece si intenda qualificare la risoluzione del rapporto di lavoro invocata dalla parte convenuta in termini di comminatoria della decadenza di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. – come peraltro fatto espressamente dalla parte convenuta nella menzionata missiva del
15/01/2024 (all. 7 al fascicolo di parte ricorrente) – occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza formatasi in argomento, ai fini della comminatoria di tale decadenza non assume alcuna rilevanza la consapevolezza del dichiarante circa la falsità della sua dichiarazione (in tal senso cfr. Consiglio di Stato, sez. VI ,
31/12/2019 , n. 8920; Consiglio di Stato sez. V, 25/05/2023, n. 5136;
Consiglio di Stato sez. III, 28/12/2022, n. 11413; Consiglio di Stato sez. III,
19/12/2022, n. 11063; Consiglio di Stato sez. V, 02/04/2024, n. 3001), con conseguente applicabilità della predetta decadenza anche in caso di mera discordanza oggettiva tra il contenuto della dichiarazione e la realtà fattuale alla quale essa fa riferimento: tuttavia la medesima giurisprudenza appena menzionata ha anche precisato che “il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la 'non veridicità del contenuto' comporta la decadenza del dichiarante 'dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera', opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione
9 nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio” Cass., sez. lav., 19 ottobre 2020 n. 22673) […]” e che pertanto “non ogni falsità contenuta nella dichiarazione pur preliminare alla concessione di benefici vale a determinarne la decadenza ex art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000, ma solo quella che sia risultata tale da incidere causalmente, in modo diretto ed effettivo, sull'adozione del provvedimento attributivo del beneficio” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 02/04/2024, n. 3001, cit.).
Nel caso di specie, l'omessa dichiarazione, per opera della parte ricorrente, della pendenza del procedimento penale non ha invero influito ex se sull'ottenimento dell'impiego, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza, la mera esistenza di un procedimento penale in corso nei confronti di un soggetto che partecipa a una procedura selettiva pubblica – dichiarata dal partecipante o accertata d'ufficio dall'amministrazione o dal concessionario di pubblico servizio che ha indetto la procedura selettiva – non può configurarsi da sola, cioè in assenza di qualunque vaglio dell'autorità giudiziaria sulla responsabilità dell'indagato, come una causa d'esclusione dalla procedura selettiva (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 12/06/2023, n. 5740; Consiglio di
Stato sez. III, 01/02/2023, n. 1132; Consiglio di Stato sez. VI, 12/12/2011, n.
6494).
Nel caso concreto, peraltro, il già ricordato procedimento penale svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese si è concluso con sentenza, pronunciata in data 3/06/2024, di non luogo a procedere per intervenuta tacita remissione della querela (all. 10 al fascicolo di parte ricorrente): difetta pertanto qualsivoglia accertamento dell'autorità giudiziaria circa l'effettiva esistenza di una responsabilità della odierna parte ricorrente in riferimento ai fatti addebitati alla stessa in seno al predetto procedimento penale.
Occorre inoltre evidenziare che l'avviso relativo alla procedura selettiva di cui si discorre non qualificava, in termini di causa ostativa all'assunzione,
l'esistenza di qualsivoglia sentenza penale di condanna o l'esistenza di qualsiasi procedimento penale in corso: all'opposto, il predetto avviso stabiliva che
10 fossero rilevanti, in termini di impedimento all'assunzione, unicamente le condanne e/o i procedimenti penali in corso ed aventi per oggetto reati ritenuti incompatibili con le funzioni da assumere per il posto per cui si partecipa alla selezione, ovverosia reati che impediscono la costituzione di un rapporto di impiego con la p.a. o con società controllate o partecipate dalla p.a. concessionarie di pubblici servizi (reati che sono inconferenti rispetto al caso di specie, essendo la parte ricorrente stata imputata per il reato di cui all'art. 590 c.p.).
Anche la ulteriore difesa della parte convenuta riguardante l'asserita impossibilità di assumere in servizio un lavoratore che non potrebbe poi acquisire – per ragioni connesse all'esistenza di procedimenti penali a suo carico – la qualifica di agente di polizia amministrativa ex art. 42 della L.R.
Lazio n. 16/2003, è da ritenersi priva di fondamento in riferimento al caso concreto.
La L.R. Lazio n. 16/2003 stabilisce, all'art. 42, co. 5 e 6, che: “
5. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi pubblici di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dal personale a ciò espressamente incaricato dai soggetti gestori del servizio.
6. Al personale di cui al comma 5 è attribuita la qualifica di agente di polizia amministrativa con decreto del Presidente della Regione, su richiesta dei soggetti gestori dei servizi pubblici di trasporto, purché sia in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici;
b) assenza di condanne penali o di applicazioni della pena a richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi a pene detentive superiori a tre mesi ovvero per delitti contro la persona, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) assenza di misure di prevenzione o di sicurezza”.
E' evidente quindi che la mera pendenza di un procedimento penale – peraltro poi conclusosi, in concreto, con sentenza di non luogo a procedere
(all. 10 al fascicolo della parte ricorrente) – non avrebbe comunque impedito, di per
11 sé sola, la possibilità di ottenere, da parte del lavoratore imputato, la qualifica di agente di polizia amministrativa ai sensi della disposizione sopra illustrata.
La successiva ed ultima difesa della parte convenuta – riguardante la riconducibilità dell'invocata risoluzione del contratto all'esercizio della libertà di recesso durante il periodo di prova – è infondata.
Oltre a quanto già argomentato circa l'assenza, nel caso concreto, di malafede o di scorrettezza della parte ricorrente al momento della formulazione della dichiarazione di assenza di procedimenti penali a suo carico, va altresì ricordato che il periodo di prova ha la funzione di accertare
“non solo la capacità tecnica ma anche la personalità del lavoratore e, in genere, l'idoneità dello stesso ad adempiere gli obblighi di fedeltà, diligenza e correttezza” (Cassazione civile sez. lav., 13/09/2018, n. 22396) e che “L'obbligo di motivare il recesso, imposto dalle parti collettive alle amministrazioni, [è] finalizzato […] a consentire la “verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto, da un lato, alla finalità della prova
e, dall'altro, all'effettivo andamento della prova stessa”, fermo restando che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite o la contraddizione tra recesso e funzione dell'esperimento medesimo (Cassazione civile sez. lav., 13/09/2018, n. 22396, cit).
Inoltre, secondo la giurisprudenza, “In tema di impugnazione del recesso motivato dal mancato superamento della prova, anche il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione deve allegare e provare l'inadeguatezza delle modalità dell'esperimento oppure il positivo esperimento della prova ovvero, ancora, la sussistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento stesso” (Cassazione civile sez. lav.,
22/10/2018, n. 26679).
E' altresì opportuno evidenziare che, nel caso in cui l'idoneità del lavoratore all'impiego sia stata già accertata tramite il positivo superamento di un concorso pubblico o di una procedura selettiva equiparabile a un siffatto concorso, il diritto datoriale di recesso durante il periodo di prova ex art. 2096
c.c. non può essere esercitato in modo meramente arbitrario, poiché ciò
12 determinerebbe non soltanto una violazione del generale divieto di abuso del diritto (applicabile all'esercizio di qualsivoglia diritto soggettivo), ma anche una violazione del sovraordinato principio del concorso pubblico, stabilito dall'art. 97 Cost., che da un lato impone la selezione meritocratica per l'accesso agli impieghi presso le pp.aa. o presso i soggetti ad esse equiparati e che dall'altro vieta il compimento di atti che determinino ex post, in assenza di una valida giustificazione, un sovvertimento o una elusione dei risultati ormai cristallizzati nella graduatoria concorsuale.
Non sussiste quindi, nel caso di specie, la piena e incondizionata libertà di recesso durante il periodo di prova invocata dalla parte convenuta nella sua memoria difensiva.
Pertanto – accertata l'insussistenza e/o l'irrilevanza, per le ragioni esposte in precedenza, di tutti i motivi specificamente addotti (in sede stragiudiziale e/o nella presente sede giudiziale) dalla parte convenuta a giustificazione della invocata risoluzione del rapporto di lavoro – non residua, in concreto, alcun valido motivo di scioglimento unilaterale del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, la missiva inviata dalla parte convenuta alla parte ricorrente in data 15/01/2024 – recante la comunicazione di risoluzione del contratto di lavoro (o, più esattamente, la comunicazione di “esonero per carenza requisito di ammissione alla selezione pubblicata nel BURL n. 100 del
11/098/2020”: all. 7 al fascicolo della parte ricorrente) – deve ritenersi radicalmente inefficace.
Il rapporto di lavoro costituito dalle parti a decorrere dal 15/07/2023
(all. 6 al fascicolo della parte ricorrente) risulta quindi tuttora in corso e la parte ricorrente ha diritto, oltre che alla riammissione in servizio e alla effettiva ripresa dell'attività lavorativa, anche al pagamento delle retribuzioni relative al periodo decorrente dall'offerta della prestazione lavorativa (26/02/2024: all. 8
13 al fascicolo di parte ricorrente) all'attualità, da quantificarsi in separata sede dedotto l'aliunde perceptum.
Non essendovi stata alcuna interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, la parte convenuta rimane inoltre tenuta all'adempimento di tutti gli ulteriori obblighi di legge riconnessi all'esistenza di tale rapporto di lavoro.
E' appena il caso di evidenziare che non si applica, nel caso di specie, la normativa speciale in materia di licenziamento, poiché la parte convenuta non ha adottato, nei confronti della parte ricorrente, un atto riconducibile a tale fattispecie tipica, ma un atto (cioè la già ricordata comunicazione di “esonero per carenza requisito di ammissione alla selezione pubblicata nel BURL n. 100 del 11/098/2020”: all. 7 al fascicolo di parte ricorrente) riconducibile piuttosto alla comminazione della decadenza ex art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
(disposizione peraltro invocata espressamente proprio dalla parte convenuta nella predetta comunicazione di “esonero”).
* * *
In conclusione, il ricorso deve quindi essere accolto, per le ragioni esposte in precedenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della parte convenuta.
Tali spese si liquidano – tenendo conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente,
4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n.
147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit. – nella misura di euro
7.000,00: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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P.Q.M.
- accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro intercorso tra le parti a decorrere dal 15/07/2023 e accertata l'insussistenza dei presupposti per la risoluzione del predetto rapporto di lavoro alla data del 15/01/2024
o ad altra data anteriore o successiva, dichiara il diritto della parte ricorrente alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni relative al periodo decorrente dal 26/02/2024 all'attualità, dedotto l'aliunde perceptum;
- per l'effetto, condanna la parte convenuta a riammettere in servizio la parte ricorrente e al pagamento, in favore di quest'ultima, delle retribuzioni appena menzionate, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 7.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 30 ottobre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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