Art. 32.
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 71 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente:
"Agli economi spirituali di parrocchie vacanti aventi un reddito netto beneficiario inferiore a L. 150.000 e' dovuto l'assegno per spese di culto gia' liquidato a favore del cessato titolare, ed in difetto, da liquidarsi a norma degli articoli 24 e 25".
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 71 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente:
"Agli economi spirituali di parrocchie vacanti aventi un reddito netto beneficiario inferiore a L. 150.000 e' dovuto l'assegno per spese di culto gia' liquidato a favore del cessato titolare, ed in difetto, da liquidarsi a norma degli articoli 24 e 25".