Articolo 32 della Legge 26 luglio 1974, n. 343
Articolo 31Articolo 33
Versione
29 agosto 1974
Art. 32.
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 71 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente:
"Agli economi spirituali di parrocchie vacanti aventi un reddito netto beneficiario inferiore a L. 150.000 e' dovuto l'assegno per spese di culto gia' liquidato a favore del cessato titolare, ed in difetto, da liquidarsi a norma degli articoli 24 e 25".
Entrata in vigore il 29 agosto 1974