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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Maria Carla Rossi Presidente rel. est. dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1775/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE Parte_1 P.IVA_1
REGINA MARGHERITA, 43 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BANDIERA
ANNA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
SALADINO MAURIZIO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
VIA E. TORRICELLI N. 15 50125 FIRENZE presso lo studio dell'avv.
pagina 1 di 12 STRAMMIELLO MICHELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SAMBALDI CHIARA
APPELLATO
avente ad oggetto: Altri contratti d'opera – appello avverso la sentenza del Tribunale di
Milano n.4639/24 pubblicata il 30.4.2024. Causa rimessa in decisione innanzi al
Collegio con ordinanza del 25.3.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante Parte_1
Voglia la Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, riformare in toto l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano, sez. V civile, dott.ssa Caterina Spinnler, n. 4639/2024 del 30 Aprile
2024, notificata a mezzo pec in data 8 maggio 2024, resa inter partes nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 4973/2022, che ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 22341/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 29.12.2021, e per l'effetto, rigettata ogni contraria istanza, ritenendo fondata l'opposizione, dichiarare la nullità o annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni esposte e comunque respingere ogni pretesa avanzata da nei confronti di per insussistenza del credito Controparte_1 Parte_1
e per infondatezza della domanda formulata, con la restituzione di quanto versato in adempimento del provvedimento di esecuzione provvisoria, oltre interessi maturati e maturandi, anche con riferimento alle spese giudiziali.
Con vittoria delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Per l'appellato Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, per le ragioni supra esposte (in comparsa di costituzione e risposta), rigettare l'appello proposto dalla società in quanto infondato e Parte_1 confermare integralmente la sentenza n. 4639/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano il
30.04.2024. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari anche del presente grado.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a la proponeva opposizione Controparte_1 Parte_1
avverso il decreto n. 22341/2021 con il quale il Tribunale di Milano, in data 29.12.2021, l'aveva pagina 2 di 12 condannata al pagamento in favore del della somma di € 241.706,40 a titolo di compensi CP_1
professionali (riferiti alla terza e quarta scadenza della stagione 2019-2020 e alle quattro scadenze della stagione 2020-2021) dovuti in forza del contratto stipulato tra le parti in causa, oltre interessi e spese della procedura monitoria e chiedeva dichiararsi nullo, ovvero annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando non dovuto l'importo ingiunto, respingendo ogni pretesa avanzata dal il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. CP_1
In particolare, la società opponente affermava:
- di aver rivestito, all'epoca dei fatti, il ruolo di società di gestione dello stadio Meazza,
svolgendo compiti di manutenzione e di organizzazione anche del campo di gioco ed avvalendosi, a tal fine, di soggetti con professionalità specializzate nel settore della cura del manto erboso dei campi sportivi, da scegliere, secondo il parere richiesto all'ordine dei dottori agronomi, tra i periti agronomi iscritti all'albo;
- di aver stipulato con il dottor laureato in marketing ed addetto alle Controparte_1
pubbliche relazioni e comunicazioni, un contratto in data 1.7.2013, pattuendo un corrispettivo di
€ 127.000,00 annui;
- di aver rilevato che il non aveva svolto alcuna attività, e dunque dal 2014, di aver CP_1
temporeggiato nei pagamenti delle fatture, anche sul presupposto dell'esistenza di un conflitto di interessi tra le parti, in considerazione del fatto che era il socio di maggioranza CP_1
della società MADE srl, con la quale la società aveva diversi contenziosi, definiti Parte_1
con sentenza passata in giudicato con accertamento dell'esistenza di un cospicuo debito della società MADE nei confronti della . Parte_1
In considerazione di siffatta situazione, la , in data, 28.6.2017, comunicava al che, Parte_1 CP_1
alla scadenza del 30.6.2017, il contratto non si sarebbe rinnovato;
intenzione ribadita anche a seguito delle contestazioni sollevate dal tramite nota sottoscritta del proprio difensore, ove si CP_1
rivendicava l'intervenuta proroga del rapporto giuridico sino al 30.6.2021.
L'opponente società dichiarava, ai sensi dell'art. 215 n. 2 c.p.c., di disconoscere il contenuto del documento di modifica e proroga contrattuale, prodotto sub doc. 3 del fascicolo monitorio, contestandone l'autenticità.
In proposito, eccepiva che la lettera datata 8.1.2024 era un documento apocrifo, privo di firma in calce al testo della prima pagina, mentre la firma apposta sulla seconda pagina non sarebbe stata idonea a ratificare la volontà negoziale di , espressa nella prima, in mancanza di un collegamento Parte_1
pagina 3 di 12 logico e materiale tra le pagine, sul rilievo che la seconda pagina richiamava clausole inesistenti nel corpo del contratto riportato nella prima pagina e, comunque, sull'ulteriore rilievo che non vi era alcun segno di congiunzione tra le due pagine.
Gradatamente deduceva la nullità della lettera dell'8.1.2014, ai sensi del combinato disposto Parte_1
degli artt. 1418, 1325, 1352 c.c., per mancanza di forma convenzionalmente determinata, atteso che l'originaria scrittura del primo luglio 2013, intervenuta tra le parti, prevedeva la possibilità di rinnovo contrattuale soltanto con la stipula di un nuovo contratto. Ancora in linea ulteriormente subordinata,
l'opponente eccepiva la nullità del contratto per violazione di norme imperative, atteso che l'
[...] con apposita delibera, aveva affermato che l'attività descritta Parte_2 dalla società rientrava nelle competenze professionali dei per l'esercizio delle Pt_1 Parte_2
quali era necessaria l'iscrizione all'Ordine In linea ancora Parte_2 più gradata, eccepiva sia la nullità del contratto per vizi relativi all'oggetto, non definito quanto alla natura ed al contenuto delle prestazioni, sia la nullità per vizi relativi alla causa, in considerazione del fatto che, nei contratti a prestazioni corrispettive, con riguardo al difetto di sinallagmaticità.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 4639/2024, pubblicata il 30.4.2024 e notificata l'8.5.2024, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione e condannava alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'opposto.
A sostegno della decisione, richiamando quanto statuito in una precedente sentenza, il primo giudice ha rilevato, quanto alla negazione dell'intervenuta proroga del contratto e al disconoscendo la scrittura dell'8.4.2014, prodotta dal che il disconoscimento della scrittura appariva generico, non in CP_1
linea con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (il disconoscimento perché sia validamente effettuato e sia idoneo a onerare l'avversario che insiste ad avvalersi dell o scrit to di ri chi ederne l a verifi cazione, necessita di una arti colat a dichiar azi one di di versità del la fi r ma ris ultant e sul documento ri spetto all a sottoscrizione di t utti gli organi rappresentativi, specificatamente identificati e identificabili” (Cass. civ. sent. n. 20871/2019) e ciò tenuto conto del fatto che il procuratore della società , in prima Pt_1
udienza, aveva dichiarato di non disconoscere le firme apposte sulla scrittura di proroga.
Conseguentemente, ad avviso del Tribunale, le contestazioni in ordine all'autenticità del documento, avrebbero dovuto essere oggetto di querela di falso, in difetto della quale doveva ritenersi integrata la pagina 4 di 12 proroga scritta del contratto, nel rispetto della forma convenzionale (art.
2.1 del contratto del primo luglio 2013), con conseguente infondatezza della relativa eccezione sollevata da . Parte_1
In ordine alle eccezioni di nullità del contratto dell'1.7.2013 e della sua proroga, per violazione di norme imperative, per indeterminatezza dell'oggetto e per difetto della causa in concreto, il Giudice di prime cure, richiamando le argomentazioni svolte in precedente sentenza, ha osservatao che l'attività del come previsto dall'art. 1 del contratto, “si sostanzia nel rilascio di consigli, CP_1 raccomandazioni, nell'effettuazione e predisposizione di studi, analisi e ricerche, volti a otti miz zar e le risors e dell a commi ttent e e la buona ri uscit a dei lavori di volta in volta effettuat i da società est er ne ”.
Conseguentemente era infondata l'eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, dal momento che sempre nell'art. 1 risultavano compiutamente individuate le prestazioni contrattuali.
Analoga sorte il Tribunale ha riservato all'eccezione di nullità per difetto della causa in concreto, atteso che la società si è avvalsa per diversi anni della consulenza del rinnovandogli il contratto alla CP_1 scadenza e non sollevando alcuna contestazione nel corso dell'esecuzione del contratto.
Infine, il Tribunale ha ritenuto parimenti infondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da rilevandone, in primo luogo, la genericità, e comunque ritenendo che nel corso Parte_1
dello svolgimento del contratto, la società non aveva mai contestato al alcun Pt_1 CP_1
inadempimento contrattuale.
Avverso detta pronuncia, , con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
affidato a tre articolati motivi.
Con il primo, rubricato “violazione degli artt. 2697 e 2702 c.c., nonché degli artt. 214, 215 e 216
c.p.c.”, l'appellante società impugna il capo della sentenza nel quale si afferma che il documento contestato abbia valore di prova piena a causa del mancato disconoscimento delle sottoscrizioni e della mancata proposizione della querela di falso. violazione degli artt. 2697 e 2702 c.c., nonché degli artt.
214, 215 e 216 c.p.c.
l'appellante che, pur non avendo disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla seconda Parte_3 pagina dell'originale della scrittura dell'8.1.2014, avrebbe tuttavia disconosciuto il contenuto del documento in esame, ai sensi dell'art. 215 c.p.c. ed aggiunge che la possibilità del disconoscimento del contenuto di un atto, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., impone alla controparte il procedimento di verificazione per potersi avvalere del documento. In mancanza di verificazione, la scrittura, argomenta l'appellante, non può assumere il valore di prova piena e precisa che, secondo l'insegnamento della pagina 5 di 12 Suprema Corte: “la querela di falso […] postula l'esistenza di una scrittura riconosciuta, della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 c.c.” (Cass . n. 24.1.2007 n. 1572/2007).
Conseguentemente ad avviso dell'appellante, nel caso di specie andava esclusa la necessità della proposizione della querela di falso, trattandosi di documento “non riconosciuto come autentico nell a parte prima pagina non corredata dall e firme d ell e parti” (cfr. atto di appello pag.
8).
Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 1352 c.c.; la violazione degli artt. Parte_1
2231, 2232 c.c. e legge 3/76, modificata da legge 152/92; la violazione degli artt. 1325, 1343 e 1346
c.c., in particolare impugna il capo della sentenza con il quale vengono rigettate le eccezioni di nullità, ribadendo l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel rigettare la sollevata eccezione di violazione della forma scritta convenzionalmente pattuita tra le parti ai fini del rinnovo del contratto.
In linea gradata ripropone l'eccezione di violazione e falsa applicazione degli artt. 2231, Parte_1
2232 c.c. e della legge n. 3/76, modificata dalla legge n. 152/92. Al riguardo, censura la sentenza per non aver tenuto in debita considerazione il parere dell' secondo il quale la Parte_2 mancata iscrizione all'Ordine non dotato di titolo di agronomo, avrebbe al medesimo CP_2
impadito di eseguire le prestazioni oggetto del contratto, con conseguente insussistenza, ai sensi dell'art. 2231 c.c., del diritto al pagamento della prestazione.
Inoltre, la società denuncia la violazione degli artt. 1325, 1343 e 1346 c.c. per non aver il Parte_1
Tribunale ritenuto la nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto ed in ogni caso per difetto in concreto della causa.
Assume inoltre l'appellante che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che , nel corso Parte_1 dell'esecuzione del contratto, non avrebbe sollevato alcuna contestazione circa mancato adempimento del Ad avviso dell'appellante, viceversa, la stessa, una volta venuta a conoscenza della CP_1
mancanza del titolo di agronomo in capo al si sarebbe determinata a non rinnovare il CP_1
contratto alla scadenza, anche a fronte della mancanza di alcun vantaggio discendente dalla prestazione del CP_1
Con il terzo motivo denuncia l'erronea valutazione della prova relativa all'esistenza del Parte_1 diritto di credito vantato e l'omessa/errata valutazione delle prove proposte dalle parti, la violazione dei principi in materia di prova con particolare riferimento all'erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
pagina 6 di 12 In proposito, la evidenzia l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale allorché ha affermato Parte_1 che è onere del debitore, che si avvale dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., allegare l'inadempimento, indicando in modo preciso le prestazioni non adempiute.
Viceversa, rileva di aver eccepito, fin dai primi atti di contestazione della pretesa creditoria Parte_1
del l'insussistenza di prova in merito alla prestazione vertente in capo alla controparte, come CP_1
da accordi contrattuali.
Ribadisce la società appellante, in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte, che spetta al creditore, formalmente convenuto nel giudizio di opposizione, l'onere di allegare e provare il credito.
L'erronea interpretazione data dal Tribunale alle argomentazioni difensive sviluppate da Parte_1
comporterebbe dunque la necessaria riforma della sentenza impugnata.
Ciò posto, la società ha rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe. Parte_1
Si è costituito ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto del gravame proposto in Controparte_1
quanto infondato e la conferma della sentenza impugnata n. 4639/2024, pronunciata dal Tribunale di
Milano, con vittoria di spese e competenze del grado.
Instaurato il contraddittorio la causa veniva rimessa in decisione con ordinanza del 25.3.2025 e poi decisa nella camera di consiglio dell'1.4.2025.
&&&
L'appello è infondato e va rigettato.
In proposito, va rilevato che il presente giudizio si inserisce all'interno di una serie di procedimenti relativi a crediti vantati dal nascenti dal medesimo contratto e riferiti a compensi richiesti dal CP_1
creditore per periodi diversi, secondo le previsioni contrattuali.
Questa Corte, con sentenze rispettivamente n. 2738/22 del 20.07.2022 e n. 610/2023 del 22.02.2023, ha rigettato gli appelli proposti da confermando le statuizioni del Tribunale di Milano, che, con Parte_1
sentenze di contenuto conforme, aveva accertato la sussistenza delle pretese creditorie del CP_1
azionate in virtù del suddetto titolo negoziale.
Nei ridetti procedimenti la Corte, esaminando le difese svolte dall'opponente – di contenuto sovrapponibile a quello delle difese svolte nel presente giudizio – ha qualificato generica e, quindi, improduttiva di effetti, la dichiarazione della società con riguardo alla lettera dell'8.01.2014 di modifica e integrazione del contratto di consulenza stipulato tra le parti in data 01.07.2013; ha confermato che era stato rispettato il requisito di forma posto nel contratto del contratto ai fini della proroga, avvenuta per accordo scritto e, quindi, nel rispetto della forma stabilita dalla clausola n. 6); ha pagina 7 di 12 ritenuto insussistente la nullità del contratto per violazione dell'art. 2231 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto o per assenza di causa concreta valutato, atteso che la prestazione oggetto del contratto non consisteva in un'attività per legge riservata agli iscritti all'albo dei dottori agronomi e forestali, e che l' attività descritta nel contratto era stata in concreto svolta per diversi anni dal CP_1
Rigettava, altresì, il motivo svolto a richiamo dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. in quanto articolato in modo generico e, in ogni caso, in contrasto con la documentazione prodotta in giudizio dal dalla quale era dato evincere come il rapporto avesse avuto esecuzione, senza CP_1
che mai avesse sollevato eccezioni al riguardo. Parte_1
Del resto, come evidenziato dalla difesa dell'appellato, negli altri analoghi giudizi, i dottori
[...]
e , amministratori delegati pro-tempore della all'epoca Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
della sottoscrizione della scrittura modificativa, confermavano, in qualità di testi, la paternità delle proprie firme e sigle apposte sul primo e secondo foglio della lettera dell'8.1.2014.
Ciò posto, la Corte, per le argomentazioni che seguono, condivide le motivazioni svolte nelle sentenze richiamate, motivazioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi non essendo rilevabili fatti nuovi o sopravvenuti integrativi o modificativi delle difese di , già più volte attentamente vagliate Parte_1
dal Tribunale e da questa stessa Corte.
Quanto al primo motivo d'appello, con il quale la società contesta il valore di prova della lettera Pt_1
datata 8.1.2014, in forza del mancato disconoscimento della sottoscrizione, il Collegio rileva, innanzitutto, che l'appellante non disconosce la firma apposta sulla seconda pagina del documento da coloro i quali rivestivano la carica di legali rappresentanti di all'epoca dei fatti, limitandosi Parte_1
a rilevare l'assenza di un collegamento tra le due pagine del documento, nonché tra il contenuto di quest'ultimo e il suo autore.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in presenza di una dichiarazione contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, deve ritenersi che la sottoscrizione si riferisca all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti (Cass. n. 7681/2019). Siffatta presunzione avrebbe potuto essere vinta unicamente mediante la proposizione di querela di falso, risultando, al contrario, insufficienti, le generiche allegazioni addotte dall'appellante sull'incongruenza logica che emergerebbe dalla lettura dei due fogli.
Dal combinato disposto dell'art. 2702 c.c. con l'art. 2121 c.c. si desume, infatti, che qualora venga eccepita la non riferibilità per alterazione del supporto materiale della dichiarazione sottoscritta all'autore della stessa, la querela di falso rappresenta l'unico rimedio previsto dall'ordinamento per pagina 8 di 12 contestare la verità esteriore del documento (Cass. n. 18328/22). Ne consegue che il Tribunale di
Milano ha correttamente ritenuto integrata la prova dell'avvenuta proroga sia perché le asserite incongruenze non erano tali da minare l'intrinseca coerenza e logica unitarietà delle dichiarazioni stesse sia perché nella seconda pagina della scrittura, il richiamo delle “clausole 5,6,7,8 della scrittura privata”, si riferisce alle clausole vessatorie del contratto prorogato, costituendo tale lettera, una modifica del contratto di consulenza originariamente siglato dalle parti in causa (dell'1.7.2013); pertanto la sottoscrizione per esteso del secondo foglio contenente il richiamo alle clausole non contenute nella prima pagina delle scrittura (siglata solo in calce), per le ragioni esposte, non dimostra affatto che tale pagina non faccia parte del documento per non essere collegata con la prima.
Per le considerazioni svolte, il motivo va rigettato.
Quanto al secondo motivo di gravame, la Corte ritiene innanzitutto assorbita, con il rigetto del primo motivo, l'eccezione relativa alla nullità del contratto per difetto di forma, dal momento che la proroga è avvenuta per iscritto.
Per quanto concerne, poi, l'eccezione di nullità del contratto per violazione delle norme imperative, deduce l'appellante che, nel definire le prestazioni dovute dal il contratto stipulato l'1.7.2013 CP_1 si riferiva “ad attività di consulenza e assistenza tecnica in sede di installazione e posa in opera di soluzioni innovative per migliorare la qualità del campo di gioco rilasciando consigli, raccomandazioni, nella effettuazione e predisposizione di studi, analisi e ricerche, volti a ottimizzare le risorse della Committente e la buona riuscita dei lavori di volta in volta effettuati da società esterne.
L'attività ha ad oggetto la gestione dei lavori (C.D. Direzione Lavori) relativi al campo da giuoco… nonché consulenza tecnico agronomica”.
Tali attività rientrerebbero, secondo l'appellante, nelle competenze professionali di dottori agronomi e forestali con la conseguenza che, trattandosi di attività rientranti tra quelle elencate dall'art. 2 L. n.
152/92, doveva ritenersi necessaria l'iscrizione all'Ordine professionale di riferimento, iscrizione che non possedeva, non essendo agronomo, con la conseguente nullità del rapporto Controparte_1
professionale instaurato con la , ai sensi del disposto dell'art. 2231 c.c. Parte_1
Il motivo è infondato e, peraltro, omette di sottoporre a critica la puntuale motivazione resa sul punto dal Tribunale che ha richiamato innanzitutto il contenuto letterale del contratto, ove si fa riferimento ad attività di consulente e di coordinatore ben diverse da quelle elencate dall'art. 2 L. n. 152/92 riservate ai dottori agronomi e forestali, della cui consulenza, peraltro, la si avvaleva nella persona del Parte_1
dott. con il quale il interloquiva, senza alcuna sovrapposizione del ruolo Persona_1 CP_1
pagina 9 di 12 svolto da rispetto alle funzioni tecniche dell'agronomo e riservate dalla legge ai professionisti CP_1
iscritti all'albo (in particolare, la nota riepilogativa di cui al documento 8b) allegato alla comparsa di costituzione).
Quanto poi alla censura afferente all'aver la sentenza appellata erroneamente rigettato le eccezioni di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto e per difetto di causa in concreto, sollevate dalla e riproposte in appello, la Corte osserva quanto segue. Parte_1
Sul punto, va innanzitutto richiamato il contenuto letterale del contratto ove si fa riferimento alle attività di “consulente e di coordinatore”, diverse da quelle riservate ai dottori agronomi e forestali.
Dalla lettura dell'art. 1 del contratto, così come modificato dalla successiva lettera di proroga dell'8.1.2014, si evince quali fossero i compiti e le mansioni di competenza del oltre alle CP_1 consulenze di competenza del indicate nell'art. 1 del contratto, sono state aggiunte nuove CP_1 prestazioni consistenti nel “coordinamento di tutte le attività straordi narie da effettuarsi durante e dopo l a stagi one s port iva, i vi compresa la rigenerazione da realiz zar e nelle soste del campionato”.
Ancora, è da escludersi la fondatezza della dedotta mancanza di causa contrattuale in concreto, atteso che l'asserzione secondo la quale la società S M-I Stadio non avrebbe tratto alcuna utilità pratica dalla prestazione resa dal sarebbe contrastata, come ha correttamente affermato il Tribunale, dal CP_1 fatto che la società si è avvalsa per numerosi anni della consulenza dell'appellato, rinnovando il contratto alla scadenza.
L'appellante censura, infine, la sentenza del primo giudice per non aver accolto il motivo con il quale ha dedotto l'inesistenza del diritto di credito vantato dal Parte_1 CP_1
Al riguardo, l'appellante afferma che l'inadempimento di sarebbe in re ipsa - Controparte_1
considerata la mancanza del titolo di agronomo - e che il creditore non avrebbe, comunque, dato prova dell'esecuzione della prestazione, con conseguente non debenza del corrispettivo.
Della ininfluenza della mancanza del titolo di agronomo sulla validità ed efficacia del contratto si è già detto e, pertanto, l'eccezione di inadempimento con riguardo a tale profilo deve ritenersi infondata.
Quanto alla pretesa assenza di prova in merito alle prestazioni eseguite, l'appellante assume che i documenti prodotti dall'appellato non sarebbero idonei a dimostrare l'adempimento delle prestazioni nel periodo successivo alla scadenza del contratto originario.
Si osserva che è corretta e pertinente l'osservazione sviluppata sul punto dal Tribunale che ha disatteso l'eccezione, affermando che nel corso dello svolgimento del contratto la società non ha mai Pt_1
pagina 10 di 12 allegato la mancanza della prestazione posta a carico del In ogni caso, l'eccezione di CP_1
inadempimento è stata formulata in termini tanto generici da non permettere una qualsiasi verifica in ordine a prestazioni eventualmente non eseguite o non eseguite la regola d'arte e rispetto alle quali è impedito rilevare eventuali profili di inesattezza, quantitativa o qualitativa della prestazione, lo si ripete, solo genericamente, lamentati dall'appellante.
Anche il motivo in esame non può, pertanto, trovare accoglimento.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali a favore della parte appellata.
Le spese del grado vengono liquidate come in dispositivo e fatta applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/22 per cause di media complessità, in relazione al valore della controversia, liquidate per le fasi processuali di studio, introduttiva e decisoria, con applicazione dei valori minimi per la fase di trattazione contenuta nella sola partecipazione all'udienza.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato versato ex DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, comma inserito dall'art. 1 comma 17, L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 4639/2024 Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Milano, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado a favore di CP_1
che si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/22, nella complessiva somma di €
[...]
12.154,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre
15% spese generali, IVA e CPA come per legge dovute;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato versato ex DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, comma inserito dall'art. 1 comma 17, L.228/2012.
Così deciso in Milano, l'1.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Carla Rossi
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Maria Carla Rossi Presidente rel. est. dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1775/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE Parte_1 P.IVA_1
REGINA MARGHERITA, 43 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BANDIERA
ANNA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
SALADINO MAURIZIO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
VIA E. TORRICELLI N. 15 50125 FIRENZE presso lo studio dell'avv.
pagina 1 di 12 STRAMMIELLO MICHELE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SAMBALDI CHIARA
APPELLATO
avente ad oggetto: Altri contratti d'opera – appello avverso la sentenza del Tribunale di
Milano n.4639/24 pubblicata il 30.4.2024. Causa rimessa in decisione innanzi al
Collegio con ordinanza del 25.3.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante Parte_1
Voglia la Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, riformare in toto l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano, sez. V civile, dott.ssa Caterina Spinnler, n. 4639/2024 del 30 Aprile
2024, notificata a mezzo pec in data 8 maggio 2024, resa inter partes nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 4973/2022, che ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 22341/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 29.12.2021, e per l'effetto, rigettata ogni contraria istanza, ritenendo fondata l'opposizione, dichiarare la nullità o annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni esposte e comunque respingere ogni pretesa avanzata da nei confronti di per insussistenza del credito Controparte_1 Parte_1
e per infondatezza della domanda formulata, con la restituzione di quanto versato in adempimento del provvedimento di esecuzione provvisoria, oltre interessi maturati e maturandi, anche con riferimento alle spese giudiziali.
Con vittoria delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Per l'appellato Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, per le ragioni supra esposte (in comparsa di costituzione e risposta), rigettare l'appello proposto dalla società in quanto infondato e Parte_1 confermare integralmente la sentenza n. 4639/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano il
30.04.2024. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari anche del presente grado.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a la proponeva opposizione Controparte_1 Parte_1
avverso il decreto n. 22341/2021 con il quale il Tribunale di Milano, in data 29.12.2021, l'aveva pagina 2 di 12 condannata al pagamento in favore del della somma di € 241.706,40 a titolo di compensi CP_1
professionali (riferiti alla terza e quarta scadenza della stagione 2019-2020 e alle quattro scadenze della stagione 2020-2021) dovuti in forza del contratto stipulato tra le parti in causa, oltre interessi e spese della procedura monitoria e chiedeva dichiararsi nullo, ovvero annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando non dovuto l'importo ingiunto, respingendo ogni pretesa avanzata dal il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. CP_1
In particolare, la società opponente affermava:
- di aver rivestito, all'epoca dei fatti, il ruolo di società di gestione dello stadio Meazza,
svolgendo compiti di manutenzione e di organizzazione anche del campo di gioco ed avvalendosi, a tal fine, di soggetti con professionalità specializzate nel settore della cura del manto erboso dei campi sportivi, da scegliere, secondo il parere richiesto all'ordine dei dottori agronomi, tra i periti agronomi iscritti all'albo;
- di aver stipulato con il dottor laureato in marketing ed addetto alle Controparte_1
pubbliche relazioni e comunicazioni, un contratto in data 1.7.2013, pattuendo un corrispettivo di
€ 127.000,00 annui;
- di aver rilevato che il non aveva svolto alcuna attività, e dunque dal 2014, di aver CP_1
temporeggiato nei pagamenti delle fatture, anche sul presupposto dell'esistenza di un conflitto di interessi tra le parti, in considerazione del fatto che era il socio di maggioranza CP_1
della società MADE srl, con la quale la società aveva diversi contenziosi, definiti Parte_1
con sentenza passata in giudicato con accertamento dell'esistenza di un cospicuo debito della società MADE nei confronti della . Parte_1
In considerazione di siffatta situazione, la , in data, 28.6.2017, comunicava al che, Parte_1 CP_1
alla scadenza del 30.6.2017, il contratto non si sarebbe rinnovato;
intenzione ribadita anche a seguito delle contestazioni sollevate dal tramite nota sottoscritta del proprio difensore, ove si CP_1
rivendicava l'intervenuta proroga del rapporto giuridico sino al 30.6.2021.
L'opponente società dichiarava, ai sensi dell'art. 215 n. 2 c.p.c., di disconoscere il contenuto del documento di modifica e proroga contrattuale, prodotto sub doc. 3 del fascicolo monitorio, contestandone l'autenticità.
In proposito, eccepiva che la lettera datata 8.1.2024 era un documento apocrifo, privo di firma in calce al testo della prima pagina, mentre la firma apposta sulla seconda pagina non sarebbe stata idonea a ratificare la volontà negoziale di , espressa nella prima, in mancanza di un collegamento Parte_1
pagina 3 di 12 logico e materiale tra le pagine, sul rilievo che la seconda pagina richiamava clausole inesistenti nel corpo del contratto riportato nella prima pagina e, comunque, sull'ulteriore rilievo che non vi era alcun segno di congiunzione tra le due pagine.
Gradatamente deduceva la nullità della lettera dell'8.1.2014, ai sensi del combinato disposto Parte_1
degli artt. 1418, 1325, 1352 c.c., per mancanza di forma convenzionalmente determinata, atteso che l'originaria scrittura del primo luglio 2013, intervenuta tra le parti, prevedeva la possibilità di rinnovo contrattuale soltanto con la stipula di un nuovo contratto. Ancora in linea ulteriormente subordinata,
l'opponente eccepiva la nullità del contratto per violazione di norme imperative, atteso che l'
[...] con apposita delibera, aveva affermato che l'attività descritta Parte_2 dalla società rientrava nelle competenze professionali dei per l'esercizio delle Pt_1 Parte_2
quali era necessaria l'iscrizione all'Ordine In linea ancora Parte_2 più gradata, eccepiva sia la nullità del contratto per vizi relativi all'oggetto, non definito quanto alla natura ed al contenuto delle prestazioni, sia la nullità per vizi relativi alla causa, in considerazione del fatto che, nei contratti a prestazioni corrispettive, con riguardo al difetto di sinallagmaticità.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 4639/2024, pubblicata il 30.4.2024 e notificata l'8.5.2024, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione e condannava alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'opposto.
A sostegno della decisione, richiamando quanto statuito in una precedente sentenza, il primo giudice ha rilevato, quanto alla negazione dell'intervenuta proroga del contratto e al disconoscendo la scrittura dell'8.4.2014, prodotta dal che il disconoscimento della scrittura appariva generico, non in CP_1
linea con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (il disconoscimento perché sia validamente effettuato e sia idoneo a onerare l'avversario che insiste ad avvalersi dell o scrit to di ri chi ederne l a verifi cazione, necessita di una arti colat a dichiar azi one di di versità del la fi r ma ris ultant e sul documento ri spetto all a sottoscrizione di t utti gli organi rappresentativi, specificatamente identificati e identificabili” (Cass. civ. sent. n. 20871/2019) e ciò tenuto conto del fatto che il procuratore della società , in prima Pt_1
udienza, aveva dichiarato di non disconoscere le firme apposte sulla scrittura di proroga.
Conseguentemente, ad avviso del Tribunale, le contestazioni in ordine all'autenticità del documento, avrebbero dovuto essere oggetto di querela di falso, in difetto della quale doveva ritenersi integrata la pagina 4 di 12 proroga scritta del contratto, nel rispetto della forma convenzionale (art.
2.1 del contratto del primo luglio 2013), con conseguente infondatezza della relativa eccezione sollevata da . Parte_1
In ordine alle eccezioni di nullità del contratto dell'1.7.2013 e della sua proroga, per violazione di norme imperative, per indeterminatezza dell'oggetto e per difetto della causa in concreto, il Giudice di prime cure, richiamando le argomentazioni svolte in precedente sentenza, ha osservatao che l'attività del come previsto dall'art. 1 del contratto, “si sostanzia nel rilascio di consigli, CP_1 raccomandazioni, nell'effettuazione e predisposizione di studi, analisi e ricerche, volti a otti miz zar e le risors e dell a commi ttent e e la buona ri uscit a dei lavori di volta in volta effettuat i da società est er ne ”.
Conseguentemente era infondata l'eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, dal momento che sempre nell'art. 1 risultavano compiutamente individuate le prestazioni contrattuali.
Analoga sorte il Tribunale ha riservato all'eccezione di nullità per difetto della causa in concreto, atteso che la società si è avvalsa per diversi anni della consulenza del rinnovandogli il contratto alla CP_1 scadenza e non sollevando alcuna contestazione nel corso dell'esecuzione del contratto.
Infine, il Tribunale ha ritenuto parimenti infondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da rilevandone, in primo luogo, la genericità, e comunque ritenendo che nel corso Parte_1
dello svolgimento del contratto, la società non aveva mai contestato al alcun Pt_1 CP_1
inadempimento contrattuale.
Avverso detta pronuncia, , con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1
affidato a tre articolati motivi.
Con il primo, rubricato “violazione degli artt. 2697 e 2702 c.c., nonché degli artt. 214, 215 e 216
c.p.c.”, l'appellante società impugna il capo della sentenza nel quale si afferma che il documento contestato abbia valore di prova piena a causa del mancato disconoscimento delle sottoscrizioni e della mancata proposizione della querela di falso. violazione degli artt. 2697 e 2702 c.c., nonché degli artt.
214, 215 e 216 c.p.c.
l'appellante che, pur non avendo disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla seconda Parte_3 pagina dell'originale della scrittura dell'8.1.2014, avrebbe tuttavia disconosciuto il contenuto del documento in esame, ai sensi dell'art. 215 c.p.c. ed aggiunge che la possibilità del disconoscimento del contenuto di un atto, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., impone alla controparte il procedimento di verificazione per potersi avvalere del documento. In mancanza di verificazione, la scrittura, argomenta l'appellante, non può assumere il valore di prova piena e precisa che, secondo l'insegnamento della pagina 5 di 12 Suprema Corte: “la querela di falso […] postula l'esistenza di una scrittura riconosciuta, della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria attribuitale dall'art. 2702 c.c.” (Cass . n. 24.1.2007 n. 1572/2007).
Conseguentemente ad avviso dell'appellante, nel caso di specie andava esclusa la necessità della proposizione della querela di falso, trattandosi di documento “non riconosciuto come autentico nell a parte prima pagina non corredata dall e firme d ell e parti” (cfr. atto di appello pag.
8).
Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 1352 c.c.; la violazione degli artt. Parte_1
2231, 2232 c.c. e legge 3/76, modificata da legge 152/92; la violazione degli artt. 1325, 1343 e 1346
c.c., in particolare impugna il capo della sentenza con il quale vengono rigettate le eccezioni di nullità, ribadendo l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel rigettare la sollevata eccezione di violazione della forma scritta convenzionalmente pattuita tra le parti ai fini del rinnovo del contratto.
In linea gradata ripropone l'eccezione di violazione e falsa applicazione degli artt. 2231, Parte_1
2232 c.c. e della legge n. 3/76, modificata dalla legge n. 152/92. Al riguardo, censura la sentenza per non aver tenuto in debita considerazione il parere dell' secondo il quale la Parte_2 mancata iscrizione all'Ordine non dotato di titolo di agronomo, avrebbe al medesimo CP_2
impadito di eseguire le prestazioni oggetto del contratto, con conseguente insussistenza, ai sensi dell'art. 2231 c.c., del diritto al pagamento della prestazione.
Inoltre, la società denuncia la violazione degli artt. 1325, 1343 e 1346 c.c. per non aver il Parte_1
Tribunale ritenuto la nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto ed in ogni caso per difetto in concreto della causa.
Assume inoltre l'appellante che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che , nel corso Parte_1 dell'esecuzione del contratto, non avrebbe sollevato alcuna contestazione circa mancato adempimento del Ad avviso dell'appellante, viceversa, la stessa, una volta venuta a conoscenza della CP_1
mancanza del titolo di agronomo in capo al si sarebbe determinata a non rinnovare il CP_1
contratto alla scadenza, anche a fronte della mancanza di alcun vantaggio discendente dalla prestazione del CP_1
Con il terzo motivo denuncia l'erronea valutazione della prova relativa all'esistenza del Parte_1 diritto di credito vantato e l'omessa/errata valutazione delle prove proposte dalle parti, la violazione dei principi in materia di prova con particolare riferimento all'erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
pagina 6 di 12 In proposito, la evidenzia l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale allorché ha affermato Parte_1 che è onere del debitore, che si avvale dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., allegare l'inadempimento, indicando in modo preciso le prestazioni non adempiute.
Viceversa, rileva di aver eccepito, fin dai primi atti di contestazione della pretesa creditoria Parte_1
del l'insussistenza di prova in merito alla prestazione vertente in capo alla controparte, come CP_1
da accordi contrattuali.
Ribadisce la società appellante, in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte, che spetta al creditore, formalmente convenuto nel giudizio di opposizione, l'onere di allegare e provare il credito.
L'erronea interpretazione data dal Tribunale alle argomentazioni difensive sviluppate da Parte_1
comporterebbe dunque la necessaria riforma della sentenza impugnata.
Ciò posto, la società ha rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe. Parte_1
Si è costituito ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto del gravame proposto in Controparte_1
quanto infondato e la conferma della sentenza impugnata n. 4639/2024, pronunciata dal Tribunale di
Milano, con vittoria di spese e competenze del grado.
Instaurato il contraddittorio la causa veniva rimessa in decisione con ordinanza del 25.3.2025 e poi decisa nella camera di consiglio dell'1.4.2025.
&&&
L'appello è infondato e va rigettato.
In proposito, va rilevato che il presente giudizio si inserisce all'interno di una serie di procedimenti relativi a crediti vantati dal nascenti dal medesimo contratto e riferiti a compensi richiesti dal CP_1
creditore per periodi diversi, secondo le previsioni contrattuali.
Questa Corte, con sentenze rispettivamente n. 2738/22 del 20.07.2022 e n. 610/2023 del 22.02.2023, ha rigettato gli appelli proposti da confermando le statuizioni del Tribunale di Milano, che, con Parte_1
sentenze di contenuto conforme, aveva accertato la sussistenza delle pretese creditorie del CP_1
azionate in virtù del suddetto titolo negoziale.
Nei ridetti procedimenti la Corte, esaminando le difese svolte dall'opponente – di contenuto sovrapponibile a quello delle difese svolte nel presente giudizio – ha qualificato generica e, quindi, improduttiva di effetti, la dichiarazione della società con riguardo alla lettera dell'8.01.2014 di modifica e integrazione del contratto di consulenza stipulato tra le parti in data 01.07.2013; ha confermato che era stato rispettato il requisito di forma posto nel contratto del contratto ai fini della proroga, avvenuta per accordo scritto e, quindi, nel rispetto della forma stabilita dalla clausola n. 6); ha pagina 7 di 12 ritenuto insussistente la nullità del contratto per violazione dell'art. 2231 c.c. per indeterminatezza dell'oggetto o per assenza di causa concreta valutato, atteso che la prestazione oggetto del contratto non consisteva in un'attività per legge riservata agli iscritti all'albo dei dottori agronomi e forestali, e che l' attività descritta nel contratto era stata in concreto svolta per diversi anni dal CP_1
Rigettava, altresì, il motivo svolto a richiamo dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. in quanto articolato in modo generico e, in ogni caso, in contrasto con la documentazione prodotta in giudizio dal dalla quale era dato evincere come il rapporto avesse avuto esecuzione, senza CP_1
che mai avesse sollevato eccezioni al riguardo. Parte_1
Del resto, come evidenziato dalla difesa dell'appellato, negli altri analoghi giudizi, i dottori
[...]
e , amministratori delegati pro-tempore della all'epoca Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
della sottoscrizione della scrittura modificativa, confermavano, in qualità di testi, la paternità delle proprie firme e sigle apposte sul primo e secondo foglio della lettera dell'8.1.2014.
Ciò posto, la Corte, per le argomentazioni che seguono, condivide le motivazioni svolte nelle sentenze richiamate, motivazioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi non essendo rilevabili fatti nuovi o sopravvenuti integrativi o modificativi delle difese di , già più volte attentamente vagliate Parte_1
dal Tribunale e da questa stessa Corte.
Quanto al primo motivo d'appello, con il quale la società contesta il valore di prova della lettera Pt_1
datata 8.1.2014, in forza del mancato disconoscimento della sottoscrizione, il Collegio rileva, innanzitutto, che l'appellante non disconosce la firma apposta sulla seconda pagina del documento da coloro i quali rivestivano la carica di legali rappresentanti di all'epoca dei fatti, limitandosi Parte_1
a rilevare l'assenza di un collegamento tra le due pagine del documento, nonché tra il contenuto di quest'ultimo e il suo autore.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in presenza di una dichiarazione contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, deve ritenersi che la sottoscrizione si riferisca all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti (Cass. n. 7681/2019). Siffatta presunzione avrebbe potuto essere vinta unicamente mediante la proposizione di querela di falso, risultando, al contrario, insufficienti, le generiche allegazioni addotte dall'appellante sull'incongruenza logica che emergerebbe dalla lettura dei due fogli.
Dal combinato disposto dell'art. 2702 c.c. con l'art. 2121 c.c. si desume, infatti, che qualora venga eccepita la non riferibilità per alterazione del supporto materiale della dichiarazione sottoscritta all'autore della stessa, la querela di falso rappresenta l'unico rimedio previsto dall'ordinamento per pagina 8 di 12 contestare la verità esteriore del documento (Cass. n. 18328/22). Ne consegue che il Tribunale di
Milano ha correttamente ritenuto integrata la prova dell'avvenuta proroga sia perché le asserite incongruenze non erano tali da minare l'intrinseca coerenza e logica unitarietà delle dichiarazioni stesse sia perché nella seconda pagina della scrittura, il richiamo delle “clausole 5,6,7,8 della scrittura privata”, si riferisce alle clausole vessatorie del contratto prorogato, costituendo tale lettera, una modifica del contratto di consulenza originariamente siglato dalle parti in causa (dell'1.7.2013); pertanto la sottoscrizione per esteso del secondo foglio contenente il richiamo alle clausole non contenute nella prima pagina delle scrittura (siglata solo in calce), per le ragioni esposte, non dimostra affatto che tale pagina non faccia parte del documento per non essere collegata con la prima.
Per le considerazioni svolte, il motivo va rigettato.
Quanto al secondo motivo di gravame, la Corte ritiene innanzitutto assorbita, con il rigetto del primo motivo, l'eccezione relativa alla nullità del contratto per difetto di forma, dal momento che la proroga è avvenuta per iscritto.
Per quanto concerne, poi, l'eccezione di nullità del contratto per violazione delle norme imperative, deduce l'appellante che, nel definire le prestazioni dovute dal il contratto stipulato l'1.7.2013 CP_1 si riferiva “ad attività di consulenza e assistenza tecnica in sede di installazione e posa in opera di soluzioni innovative per migliorare la qualità del campo di gioco rilasciando consigli, raccomandazioni, nella effettuazione e predisposizione di studi, analisi e ricerche, volti a ottimizzare le risorse della Committente e la buona riuscita dei lavori di volta in volta effettuati da società esterne.
L'attività ha ad oggetto la gestione dei lavori (C.D. Direzione Lavori) relativi al campo da giuoco… nonché consulenza tecnico agronomica”.
Tali attività rientrerebbero, secondo l'appellante, nelle competenze professionali di dottori agronomi e forestali con la conseguenza che, trattandosi di attività rientranti tra quelle elencate dall'art. 2 L. n.
152/92, doveva ritenersi necessaria l'iscrizione all'Ordine professionale di riferimento, iscrizione che non possedeva, non essendo agronomo, con la conseguente nullità del rapporto Controparte_1
professionale instaurato con la , ai sensi del disposto dell'art. 2231 c.c. Parte_1
Il motivo è infondato e, peraltro, omette di sottoporre a critica la puntuale motivazione resa sul punto dal Tribunale che ha richiamato innanzitutto il contenuto letterale del contratto, ove si fa riferimento ad attività di consulente e di coordinatore ben diverse da quelle elencate dall'art. 2 L. n. 152/92 riservate ai dottori agronomi e forestali, della cui consulenza, peraltro, la si avvaleva nella persona del Parte_1
dott. con il quale il interloquiva, senza alcuna sovrapposizione del ruolo Persona_1 CP_1
pagina 9 di 12 svolto da rispetto alle funzioni tecniche dell'agronomo e riservate dalla legge ai professionisti CP_1
iscritti all'albo (in particolare, la nota riepilogativa di cui al documento 8b) allegato alla comparsa di costituzione).
Quanto poi alla censura afferente all'aver la sentenza appellata erroneamente rigettato le eccezioni di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto e per difetto di causa in concreto, sollevate dalla e riproposte in appello, la Corte osserva quanto segue. Parte_1
Sul punto, va innanzitutto richiamato il contenuto letterale del contratto ove si fa riferimento alle attività di “consulente e di coordinatore”, diverse da quelle riservate ai dottori agronomi e forestali.
Dalla lettura dell'art. 1 del contratto, così come modificato dalla successiva lettera di proroga dell'8.1.2014, si evince quali fossero i compiti e le mansioni di competenza del oltre alle CP_1 consulenze di competenza del indicate nell'art. 1 del contratto, sono state aggiunte nuove CP_1 prestazioni consistenti nel “coordinamento di tutte le attività straordi narie da effettuarsi durante e dopo l a stagi one s port iva, i vi compresa la rigenerazione da realiz zar e nelle soste del campionato”.
Ancora, è da escludersi la fondatezza della dedotta mancanza di causa contrattuale in concreto, atteso che l'asserzione secondo la quale la società S M-I Stadio non avrebbe tratto alcuna utilità pratica dalla prestazione resa dal sarebbe contrastata, come ha correttamente affermato il Tribunale, dal CP_1 fatto che la società si è avvalsa per numerosi anni della consulenza dell'appellato, rinnovando il contratto alla scadenza.
L'appellante censura, infine, la sentenza del primo giudice per non aver accolto il motivo con il quale ha dedotto l'inesistenza del diritto di credito vantato dal Parte_1 CP_1
Al riguardo, l'appellante afferma che l'inadempimento di sarebbe in re ipsa - Controparte_1
considerata la mancanza del titolo di agronomo - e che il creditore non avrebbe, comunque, dato prova dell'esecuzione della prestazione, con conseguente non debenza del corrispettivo.
Della ininfluenza della mancanza del titolo di agronomo sulla validità ed efficacia del contratto si è già detto e, pertanto, l'eccezione di inadempimento con riguardo a tale profilo deve ritenersi infondata.
Quanto alla pretesa assenza di prova in merito alle prestazioni eseguite, l'appellante assume che i documenti prodotti dall'appellato non sarebbero idonei a dimostrare l'adempimento delle prestazioni nel periodo successivo alla scadenza del contratto originario.
Si osserva che è corretta e pertinente l'osservazione sviluppata sul punto dal Tribunale che ha disatteso l'eccezione, affermando che nel corso dello svolgimento del contratto la società non ha mai Pt_1
pagina 10 di 12 allegato la mancanza della prestazione posta a carico del In ogni caso, l'eccezione di CP_1
inadempimento è stata formulata in termini tanto generici da non permettere una qualsiasi verifica in ordine a prestazioni eventualmente non eseguite o non eseguite la regola d'arte e rispetto alle quali è impedito rilevare eventuali profili di inesattezza, quantitativa o qualitativa della prestazione, lo si ripete, solo genericamente, lamentati dall'appellante.
Anche il motivo in esame non può, pertanto, trovare accoglimento.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali a favore della parte appellata.
Le spese del grado vengono liquidate come in dispositivo e fatta applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/22 per cause di media complessità, in relazione al valore della controversia, liquidate per le fasi processuali di studio, introduttiva e decisoria, con applicazione dei valori minimi per la fase di trattazione contenuta nella sola partecipazione all'udienza.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato versato ex DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, comma inserito dall'art. 1 comma 17, L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da contro avverso la sentenza n. 4639/2024 Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Milano, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado a favore di CP_1
che si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/22, nella complessiva somma di €
[...]
12.154,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre
15% spese generali, IVA e CPA come per legge dovute;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato versato ex DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, comma inserito dall'art. 1 comma 17, L.228/2012.
Così deciso in Milano, l'1.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Carla Rossi
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