TRIB
Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/06/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2674 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Amato;
- opponente - contro
(C.F. - P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ambrosini e dall'avv.
Daniele Seidita;
- società opposta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 547/2022, emesso dal Tribunale di
Castrovillari il 27.9.2022, pubblicato in pari data e notificato il 14.10.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 547/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 27.9.2022 e notificato il 14.10.2022, con cui - su istanza di - gli era stato intimato il pagamento della Controparte_1 somma di € 20.887,25, oltre interessi e spese della procedura, quale saldo debitorio maturato in relazione al contratto di finanziamento n. 236625 del 27.5.2015, stipulato da Parte_1 con la Controparte_2
A tal fine ha dedotto: 1) l'usurarietà dei tassi d'interesse; 2) la mancata “sottoscrizione specifica del cliente consumatore delle clausole contrattuali sull'applicazione dei tassi” e la conseguente nullità delle stesse per violazione delle norme del Codice del consumo;
3) l'erroneità dell'importo ingiunto. Ha così insistito per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia L'Ill.mo Tribunale di Castrovillari adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: in via preliminare, nel merito, accertare dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, procedendo al ricalcolo del credito vantato alla luce della nullità dell'interesse usurario applicato e della nullità delle clausole per mancanza di specifica sottoscrizione, espungendo gli addebiti in virtù dell'art. 1815 c.c. e della normativa a tutela del consumatore, nonché espungendo gli illegittimi addebiti di spese e commissioni non dovute;
per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 547/2022 opposto con il presente atto;
In subordine ridurre il credito in via equitativa e secondo le risultanze del giudizio;
il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimb. Forf. 15% e accessori come per legge.”. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica il 20.4.2023 si è costituita in giudizio la la quale - in via preliminare - ha chiesto la concessione Controparte_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, ha ribadito la totale fondatezza della pretesa creditoria e la piena legittimità e correttezza del proprio operato, contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con conseguente conferma del decreto opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese relative alla mediazione nonché delle competenze di lite.
Esperita la mediazione, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale;
all'udienza
“cartolare” del 21.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Con particolare riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo per credito derivante da un contratto di finanziamento, secondo condivisibile giurisprudenza, in tema di distribuzione dell'onere della prova, spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione della stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata;
compete, invece, all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
2. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
3. A tanto va aggiunto come il principio di non contestazione tragga fondamento dal nuovo testo dell'art. 115, comma 1 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, secondo cui nei processi relativi a diritti disponibili se una parte non contesta specificamente i fatti specifici e precisi allegati dall'altra parte, il giudice deve porli a fondamento della decisione dovendoli ritenere provati.
Il principio di non contestazione comporta, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale. Laddove ciò non avvenga, la non contestazione assume la veste di comportamento processuale rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, trattandosi di principio che assume rilievo determinante anche al fine di non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'adempimento dell'onere probatorio incombente su ei qui dicit ed evitare così il compimento di attività inutili in un'ottica di semplificazione ed economia processuale.
Detto altrimenti, il principio di non contestazione comporta che nei processi relativi a diritti disponibili i fatti non contestati siano posti fuori dal thema probandum, per cui - non necessitando di essere provati - devono essere considerati come esistenti dal giudice.
Il deficit di contestazione rende inutile provare il fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza.
L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e,
a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761.
Pertanto, incombe sulla parte il preciso onere di prendere posizione sui fatti posti da parte avversaria a base della propria pretesa, con la conseguenza che la non contestazione diventa comportamento processualmente valutabile. In particolare, il contegno processuale del convenuto sostanziale che non contesti i fatti costitutivi del diritto allegati dall'attore sostanziale comporta, in applicazione del principio dispositivo che caratterizza il processo civile, l'inutilità di inserire i fatti stessi all'interno del thema probandum, per la rinuncia della parte a ciò interessata ed onerata a renderli appunto fatti controversi.
4. Venendo all'esame del merito ritiene questo Tribunale che - sulla scorta della documentazione versata in atti - parte opposta abbia fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria con documentazione analitica, dimostrando per tabulas che in data
27.5.2015 ebbe a stipulare con (che poi ha ceduto Parte_1 Controparte_2 il credito de quo a I.R.C. Itaca Recupero Crediti s.r.l. la quale, a sua volta, lo ha ceduto a il contratto di finanziamento n. 236625, così conseguendo l'erogazione Controparte_1 dell'importo di € 10.454,78, da restituire a mezzo 72 rate mensili posticipate secondo le condizioni negoziali ivi pattiziamente convenute. Detto che l'opponente non ha mai inteso contestare sia l'avvenuta effettiva erogazione della somma finanziata, sia il proprio inadempimento rispetto all'obbligo di pagare le rate di rimborso
(riconoscendo di aver versato solo otto rate) dettagliatamente indicate dall'originaria creditrice nell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (cfr. doc. n. 6 e n. 7 allegati al fascicolo del monitorio), sia ancora l'attuale titolarità del credito in capo alla società odierna opposta (resasi cessionaria delle ragioni creditorie originariamente facenti capo a , va da subito Controparte_2 evidenziato come i motivi di opposizione dai medesimi prospettati non colgano nel segno per le ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.
5. Quanto alla doglianza con cui è stato contestato che il TAEG applicato al finanziamento risulterebbe superiore al tasso limite ex lege 108/96, detto profilo risulta privo di pregio, in quanto per quel che riguarda l'usurarietà il dato rilevante ai fini della relativa verifica è il TEG e non già il
TAEG, che rappresenta un indicatore del tutto diverso con riferimento a modalità di calcolo e finalità di indicazione.
Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere che il dato del 13,717% indicato nella perizia di parte sia da riferire al TEG (e non, invece, al TAEG come lì è scritto), comunque il tasso applicato al caso di specie non sarebbe usurario in quanto - nel trimestre di riferimento (secondo trimestre 2015) e per la categoria dei prestiti personali - il tasso soglia era assestato al 18,51%, sicché non risulta affatto superato.
6. Quanto, infine, all'asserita applicazione di interessi usurari moratori le deduzioni attoree non paiono condivisibili per le ragioni di seguito illustrate.
Al riguardo, deve osservarsi che - secondo il recente e condivisibile orientamento di legittimità -
“gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni.
In altre parole, preso atto della ricorrenza di un doppio tasso, uno attuale (quello corrispettivo), ed uno sospensivamente condizionato al ritardo e da esso decorrente (quello moratorio), si porrebbe in tal caso il problema della sorte della pattuizione relativa a tale secondo tasso che comporta costi solo eventuali: problema che la giurisprudenza di questa Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già come preteso dal ricorrente trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso a gratuito. Ragionando in via ipotetica - perché si ripete, nel caso di specie, neppure si pone il problema della richiesta di pagamento di costi eventuali - la capacità in potenza moratoria degli interessi (eventuali) verrebbe risolta colpendo esclusivamente la relativa pattuizione: Cass.,
15/09/2017, n. 21470” (Cass. civ. Sez. Unite, 18 settembre 2020, n. 19597; Cass. civ. Sez. III, 28 giugno 2019, n. 17447).
Inoltre, “in materia di rapporti bancari, può discutersi di “cumulo” degli interessi corrispettivi con quelli moratori convenzionali in due accezioni differenti.
La prima dipende dalla tecnica di redazione dei contratti bancari. Sovente, infatti, tali contratti prevedono che il tasso degli interessi moratori si ottenga sommando uno spread, ossia un incremento di percentuale, al saggio degli interessi corrispettivi.
Ad esempio, se gli interessi corrispettivi sono determinati nella misura x%, il ritardato pagamento determinerà una maggiorazione di y punti percentuali e gli interessi moratori saranno dunque pari
a (y+x)%. Ciò, ovviamente, non vuol dire che la banca continuerà a percepire, nonostante la chiusura del rapporto, sia gli interessi corrispettivi nella misura del x%, sia quelli moratori nella misura del y%. A prescindere dalla circostanza che la base del criterio di calcolo è costituita dal tasso dell'interesse corrispettivo, l'istituto mutuante percepirà un saggio complessivo pari a
(y+x)%, ma soltanto a titolo di interessi moratori.
Questa prassi contrattuale nasce da un'esigenza pratica, ossia quella di adattare il tasso degli interessi moratori alla complessità dei criteri di calcolo e all'andamento del saggio degli interessi corrispettivi, in modo da evitare che quelli di mora risultino inferiori. Infatti, se di regola lo spread connesso al passaggio del rapporto a sofferenza è rappresentato da un semplice valore numerico, la base di calcolo, ossia il saggio che era dovuto a titolo corrispettivo in costanza di rapporto, si calcola invece mediante formule matematiche, talvolta anche complesse, specialmente nei rapporti
a tasso variabile.
Orbene, quando il tasso degli interessi moratori contrattualmente è determinato maggiorando il saggio degli interessi corrispettivi di un certo numero di punti percentuale, solo impropriamente è possibile parlare di “cumulo”. In realtà, non si tratta della contemporanea percezione di due diverse specie di interessi. La banca percepisce soltanto gli interessi moratori, il cui tasso è, però, determinato tramite la sommatoria innanzi descritta. Quindi, è al valore complessivo e non ai soli punti percentuali aggiuntivi che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso di interesse moratorio effettivamente applicato e percepito.
La seconda dimensione nella quale si pone un problema di “cumulo” di interessi corrispettivi e moratori è, in una certa misura, collegata alla prima.
Nei rapporti bancari, soprattutto nei mutui con rata di ammortamento, si suole distinguere - secondo il gergo bancario - la fase dell'incaglio”, in cui i pagamenti del cliente divengono problematici, ma la situazione non si è deteriorata a tal punto da dover formulare un giudizio prognostico negativo circa le sue capacità di ripianare la propria esposizione debitoria, dal
“passaggio a sofferenza”, che si verifica nel momento in cui la banca, esercitando il potere di recesso unilaterale attribuitole dal contratto, determina la “chiusura” del rapporto, con il conseguente obbligo per il cliente di restituire tutte le somme mutuate e non ancora corrisposte, con decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.).
Nella fase dell'incaglio” è frequente - anzi doveroso, alla stregua di un criterio di comportamento delle parti secondo correttezza e buona fede - che intervengano solleciti di pagamento non accompagnati dall'esercizio del diritto di recesso. Questi, pur non determinando la chiusura del rapporto, sono efficaci nel costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c. e, quindi, comportano il decorso degli interessi moratori. Infatti, gli effetti previsti dall'art. 1224 c.c. si producono dal giorno della mora del debitore e, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, da quel momento il creditore ha diritto a percepire gli interessi moratori senza dover fornire la prova di aver sofferto alcun danno.
Orbene, considerando la tecnica di redazione dei contratti bancari illustrata nel paragrafo precedente, ciò che accade in concreto è che il cliente, dal giorno in cui diviene moroso, è tenuto a corrispondere anche lo spread che costituisce la maggiorazione convenzionale degli interessi moratori.
Ora, se il rapporto fosse definitivamente “chiuso” (id est, se la banca avesse esercitato il potere di recesso unilaterale) non vi sarebbe nessuna incertezza nel qualificare l'intero interesse percepito come avente natura moratoria.
Nella misura in cui, invece, il rapporto è ancora “aperto”, vi è la sensazione che il cliente continui a corrispondere l'interesse corrispettivo quale remunerazione per il godimento del denaro ed inoltre l'interesse moratorio per il ritardato adempimento. In questa prospettiva, l'interesse di mora (costituito dal solo spread) sembra cumularsi con l'interesse corrispettivo, conservando ciascuno dei due la propria individualità, funzione giuridica e autonomia causale.
A chi ravvisa, in questa evenienza, un vero e proprio “cumulo” si deve però controbattere che l'art.
1224 c.c. prevede espressamente che dal giorno della mora sono dovuti gli interessi moratori nella stessa misura degli interessi previsti “prima della mora”, ossia a titolo corrispettivo. Ne deriva, dunque, che pure in questa ipotesi non si determina alcun “cumulo” effettivo. Gli interessi corrisposti dal cliente moroso sono tutti di natura moratoria, sia per quel che concerne la maggiorazione prevista dal contratto nel caso di ritardato pagamento, sia per la parte corrispondente, nell'ammontare, agli interessi corrispettivi previsti “prima della mora” ma che, per effetto di quest'ultima, ha cambiato natura, così come testualmente disposto dall'art. 1224 c.c. In conclusione, quello del “cumulo” degli interessi corrispettivi e moratori nei rapporti bancari è, in realtà, un falso problema” (Cass. civ. Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286).
In buona sostanza, quindi, una apparente somma degli interessi di mora con quelli corrispettivi va effettuata soltanto nel caso in cui i primi siano determinati in contratto mediante una maggiorazione percentuale sul tasso dei secondi. In tale ipotesi, tuttavia, la somma ha la mera finalità di calcolare concretamente il tasso di mora, la cui applicazione rimane comunque alternativa agli interessi corrispettivi.
Inoltre, l'usurarietà del tasso di mora determina la nullità esclusivamente degli interessi moratori, non estendendosi agli interessi corrispettivi e non rendendo, quindi, gratuito il mutuo.
Per quel che riguarda, più specificamente, gli interessi moratori, si rileva che la Suprema Corte ha efficacemente chiarito che “questa Corte non ha mai dubitato dell'applicabilità del “tasso soglia” anche alla pattuizione degli interessi moratori (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5598 del 06/03/2017, Rv.
643977; Sez. 3, Sentenza n. 9532 del 22/04/2010, Rv. 612455; Sez. 3, Sentenza n. 5324 del
04/04/2003, Rv. 561894; Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Rv. 535967) e che in senso analogo, peraltro, si è pronunciata anche la Corte costituzionale (Corte Cost., Sentenza n. 29 del
2002).
Più di recente, prendendo atto della circostanza che molti giudici di merito continuano ad opinare diversamente, la Cassazione ha sottoposto ad ampia e approfondita verifica le ragioni del proprio convincimento, pervenendo al risultato finale di confermarne la perdurante validità (Sez. 3,
Ordinanza n. 27442 del 30/10/2018, Rv. 651333). Oltretutto, il principale argomento speso dall'opinione opposta, secondo cui alla configurazione dell'usura c.d. “oggettiva” o “presunta” in relazione agli interessi di mora sarebbe d'ostacolo la circostanza che degli stessi manca la rilevazione del T.E.G.M. (“tasso effettivo globale medio” praticato, nel periodo di riferimento, per la tipologia di contratto), non risulta decisivo. In termini analoghi, infatti, si poneva la questione della “commissione di massimo scoperto” (CMS), anch'essa non inclusa nella rilevazione del T.E.G.M., alla stregua delle istruzioni della Banca d'Italia. Nondimeno, recentemente le Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018, Rv.
649294) hanno ritenuto che, ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia” dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della CMS eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Il medesimo ragionamento può essere agevolmente traslato agli interessi moratori, giacchè la
Banca d'Italia, pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali. Per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora sarà dunque sufficiente sommare al “tasso soglia” degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4” (Cass. civ. Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286).
In altri termini, se è certamente vero che anche gli interessi moratori non possono, singolarmente considerati, superare il tasso soglia usurario (venendo colpiti in caso contrario dalla sanzione della nullità), è altresì vero che, al fine di effettuare un raffronto tra tasso di mora e tasso soglia connotato da attendibilità logica e matematica, è necessario rispettare il principio di simmetria condivisibilmente sancito dalle Sezioni Unite con riferimento al rapporto tra c.m.s. e usura e di recente anche in relazione al tema che ci occupa.
Per tale ragione, i due parametri da raffrontare (Teg contrattuale includente il tasso di mora e tasso soglia usurario di mora), non costituenti grandezze monolitiche, ma frutto della sommatoria di una serie di componenti, devono essere omogenei, vale a dire determinati sulla base dei medesimi elementi.
Per completezza d'analisi va, poi, considerato che la determinazione del tasso effettivo non deve tenere in considerazione la commissione prevista in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, posto che tale commissione - in quanto voce di costo meramente eventuale, a mera discrezione del mutuatario - non è collegata all'erogazione del credito e quindi non va aggiunta alle spese di chiusura della pratica. Laddove, infatti, si volesse sostenere che il tasso soglia ex lege
108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, verrebbe postulata una sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Se gli interessi attengono alla fase fisiologica del finanziamento, remunerando la banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo il costo del denaro per il mutuatario, viceversa la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento eventuale del negozio, funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, ossia del mancato guadagno. Detto altrimenti, la clausola di anticipata estinzione ha carattere del tutto eccezionale (chi prende una somma di denaro a mutuo non ha, nell'ordinario, interesse né possibilità di restituirla subito, intendendo avvalersi invece del piano di ammortamento) e dunque opera su un piano del tutto diverso rispetto ai costi ordinari che attengono alla fisiologia del rapporto (interessi corrispettivi, costi per assicurazione, spese amministrative etc), con il conseguente corollario che - avendo natura di clausola meramente eventuale e straordinaria, e quindi non immediatamente collegata, quale interesse o costo, alla erogazione del credito, come richiesto dall'art. 644 c.p. - non rileva ai fini del calcolo del tasso effettivo globale.
In tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 07/03/2022, n. 7352 che ha stabilito che “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”.
In ogni caso, nello specifico, il tasso corrispettivo annuale del 10,63% ed il tasso moratorio del
12,13% risultano inferiori al tasso soglia previsto per la categoria di riferimento dei crediti personali in relazione al trimestre aprile-giugno 2015 e fissato nella misura del 18,51%.
7. La doglianza concernente la previsione in contratto di clausole vessatorie va disattesa in quanto del tutto generica.
Si ritiene che il potere del giudice di valutare l'eventuale vessatorietà delle clausole del contratto vada conciliato con gli obblighi di allegazione e prova che regolano il processo civile.
In particolare, l'opponente avrebbero dovuto quantomeno indicare le clausole che si presumono vessatorie, specificando se le stesse siano state o meno oggetto di trattativa individuale.
Ma tale onere non è stato assolto.
Ad ogni buon conto, si rileva che nel contratto sono indicati in maniera chiara i costi negoziali a carico del mutuatario e le relative clausole sono state specificamente approvate dall'opponente con sottoscrizione specifica, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 cod. civ. (v. in particolare art. 10 condizioni generali di contratto “Mancato, inesatto o ritardato pagamento”; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
17939 del 09/07/2018: “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto”).
8. Infondata è la doglianza secondo la quale il credito ingiunto si fonderebbe, “per il calcolo degli interessi, su un capitale che non tiene conto di una parziale restituzione”.
Dalla lista dei movimenti contabili rilasciata da ed allegata al fascicolo del Controparte_2 monitorio risultano contabilizzate e detratte le prime otto rate del finanziamento pagate dal Pt_1
(viene, infatti, riportato un saldo a zero per ogni rata).
Pertanto, avendo la società creditrice fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria, e non avendo - di
contro
- l'odierno opponente fornito la prova di aver adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate ai punti che precedono, va da sé che l'opposizione dal medesimo proposta debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
9. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 500,00 per la fase di studio;
€ 500,00 per la fase introduttiva;
€ 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale).
Stante la soccombenza della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, quest'ultima deve essere condannata personalmente al versamento delle spese di giudizio liquidate alla controparte vittoriosa, in quanto “l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.P.R. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare” (Cass. civ. ordinanza n. 10053/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 2674/2022 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 547/22 emesso dal
Tribunale di Castrovillari, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2. Condanna l'opponente a rifondere - in favore di parte creditrice, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi €
3.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 27 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra
Minardi.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2674 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Amato;
- opponente - contro
(C.F. - P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ambrosini e dall'avv.
Daniele Seidita;
- società opposta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 547/2022, emesso dal Tribunale di
Castrovillari il 27.9.2022, pubblicato in pari data e notificato il 14.10.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 547/2022, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 27.9.2022 e notificato il 14.10.2022, con cui - su istanza di - gli era stato intimato il pagamento della Controparte_1 somma di € 20.887,25, oltre interessi e spese della procedura, quale saldo debitorio maturato in relazione al contratto di finanziamento n. 236625 del 27.5.2015, stipulato da Parte_1 con la Controparte_2
A tal fine ha dedotto: 1) l'usurarietà dei tassi d'interesse; 2) la mancata “sottoscrizione specifica del cliente consumatore delle clausole contrattuali sull'applicazione dei tassi” e la conseguente nullità delle stesse per violazione delle norme del Codice del consumo;
3) l'erroneità dell'importo ingiunto. Ha così insistito per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia L'Ill.mo Tribunale di Castrovillari adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: in via preliminare, nel merito, accertare dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato, procedendo al ricalcolo del credito vantato alla luce della nullità dell'interesse usurario applicato e della nullità delle clausole per mancanza di specifica sottoscrizione, espungendo gli addebiti in virtù dell'art. 1815 c.c. e della normativa a tutela del consumatore, nonché espungendo gli illegittimi addebiti di spese e commissioni non dovute;
per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 547/2022 opposto con il presente atto;
In subordine ridurre il credito in via equitativa e secondo le risultanze del giudizio;
il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimb. Forf. 15% e accessori come per legge.”. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica il 20.4.2023 si è costituita in giudizio la la quale - in via preliminare - ha chiesto la concessione Controparte_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, ha ribadito la totale fondatezza della pretesa creditoria e la piena legittimità e correttezza del proprio operato, contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha invocato l'integrale rigetto, con conseguente conferma del decreto opposto e condanna dell'opponente al pagamento delle spese relative alla mediazione nonché delle competenze di lite.
Esperita la mediazione, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale;
all'udienza
“cartolare” del 21.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Con particolare riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo per credito derivante da un contratto di finanziamento, secondo condivisibile giurisprudenza, in tema di distribuzione dell'onere della prova, spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione della stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata;
compete, invece, all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
2. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
3. A tanto va aggiunto come il principio di non contestazione tragga fondamento dal nuovo testo dell'art. 115, comma 1 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, secondo cui nei processi relativi a diritti disponibili se una parte non contesta specificamente i fatti specifici e precisi allegati dall'altra parte, il giudice deve porli a fondamento della decisione dovendoli ritenere provati.
Il principio di non contestazione comporta, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale. Laddove ciò non avvenga, la non contestazione assume la veste di comportamento processuale rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, trattandosi di principio che assume rilievo determinante anche al fine di non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'adempimento dell'onere probatorio incombente su ei qui dicit ed evitare così il compimento di attività inutili in un'ottica di semplificazione ed economia processuale.
Detto altrimenti, il principio di non contestazione comporta che nei processi relativi a diritti disponibili i fatti non contestati siano posti fuori dal thema probandum, per cui - non necessitando di essere provati - devono essere considerati come esistenti dal giudice.
Il deficit di contestazione rende inutile provare il fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza.
L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e,
a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761.
Pertanto, incombe sulla parte il preciso onere di prendere posizione sui fatti posti da parte avversaria a base della propria pretesa, con la conseguenza che la non contestazione diventa comportamento processualmente valutabile. In particolare, il contegno processuale del convenuto sostanziale che non contesti i fatti costitutivi del diritto allegati dall'attore sostanziale comporta, in applicazione del principio dispositivo che caratterizza il processo civile, l'inutilità di inserire i fatti stessi all'interno del thema probandum, per la rinuncia della parte a ciò interessata ed onerata a renderli appunto fatti controversi.
4. Venendo all'esame del merito ritiene questo Tribunale che - sulla scorta della documentazione versata in atti - parte opposta abbia fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria con documentazione analitica, dimostrando per tabulas che in data
27.5.2015 ebbe a stipulare con (che poi ha ceduto Parte_1 Controparte_2 il credito de quo a I.R.C. Itaca Recupero Crediti s.r.l. la quale, a sua volta, lo ha ceduto a il contratto di finanziamento n. 236625, così conseguendo l'erogazione Controparte_1 dell'importo di € 10.454,78, da restituire a mezzo 72 rate mensili posticipate secondo le condizioni negoziali ivi pattiziamente convenute. Detto che l'opponente non ha mai inteso contestare sia l'avvenuta effettiva erogazione della somma finanziata, sia il proprio inadempimento rispetto all'obbligo di pagare le rate di rimborso
(riconoscendo di aver versato solo otto rate) dettagliatamente indicate dall'originaria creditrice nell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB (cfr. doc. n. 6 e n. 7 allegati al fascicolo del monitorio), sia ancora l'attuale titolarità del credito in capo alla società odierna opposta (resasi cessionaria delle ragioni creditorie originariamente facenti capo a , va da subito Controparte_2 evidenziato come i motivi di opposizione dai medesimi prospettati non colgano nel segno per le ragioni che di seguito si vanno ad illustrare.
5. Quanto alla doglianza con cui è stato contestato che il TAEG applicato al finanziamento risulterebbe superiore al tasso limite ex lege 108/96, detto profilo risulta privo di pregio, in quanto per quel che riguarda l'usurarietà il dato rilevante ai fini della relativa verifica è il TEG e non già il
TAEG, che rappresenta un indicatore del tutto diverso con riferimento a modalità di calcolo e finalità di indicazione.
Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere che il dato del 13,717% indicato nella perizia di parte sia da riferire al TEG (e non, invece, al TAEG come lì è scritto), comunque il tasso applicato al caso di specie non sarebbe usurario in quanto - nel trimestre di riferimento (secondo trimestre 2015) e per la categoria dei prestiti personali - il tasso soglia era assestato al 18,51%, sicché non risulta affatto superato.
6. Quanto, infine, all'asserita applicazione di interessi usurari moratori le deduzioni attoree non paiono condivisibili per le ragioni di seguito illustrate.
Al riguardo, deve osservarsi che - secondo il recente e condivisibile orientamento di legittimità -
“gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta;
ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi;
nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi;
trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni.
In altre parole, preso atto della ricorrenza di un doppio tasso, uno attuale (quello corrispettivo), ed uno sospensivamente condizionato al ritardo e da esso decorrente (quello moratorio), si porrebbe in tal caso il problema della sorte della pattuizione relativa a tale secondo tasso che comporta costi solo eventuali: problema che la giurisprudenza di questa Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già come preteso dal ricorrente trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso a gratuito. Ragionando in via ipotetica - perché si ripete, nel caso di specie, neppure si pone il problema della richiesta di pagamento di costi eventuali - la capacità in potenza moratoria degli interessi (eventuali) verrebbe risolta colpendo esclusivamente la relativa pattuizione: Cass.,
15/09/2017, n. 21470” (Cass. civ. Sez. Unite, 18 settembre 2020, n. 19597; Cass. civ. Sez. III, 28 giugno 2019, n. 17447).
Inoltre, “in materia di rapporti bancari, può discutersi di “cumulo” degli interessi corrispettivi con quelli moratori convenzionali in due accezioni differenti.
La prima dipende dalla tecnica di redazione dei contratti bancari. Sovente, infatti, tali contratti prevedono che il tasso degli interessi moratori si ottenga sommando uno spread, ossia un incremento di percentuale, al saggio degli interessi corrispettivi.
Ad esempio, se gli interessi corrispettivi sono determinati nella misura x%, il ritardato pagamento determinerà una maggiorazione di y punti percentuali e gli interessi moratori saranno dunque pari
a (y+x)%. Ciò, ovviamente, non vuol dire che la banca continuerà a percepire, nonostante la chiusura del rapporto, sia gli interessi corrispettivi nella misura del x%, sia quelli moratori nella misura del y%. A prescindere dalla circostanza che la base del criterio di calcolo è costituita dal tasso dell'interesse corrispettivo, l'istituto mutuante percepirà un saggio complessivo pari a
(y+x)%, ma soltanto a titolo di interessi moratori.
Questa prassi contrattuale nasce da un'esigenza pratica, ossia quella di adattare il tasso degli interessi moratori alla complessità dei criteri di calcolo e all'andamento del saggio degli interessi corrispettivi, in modo da evitare che quelli di mora risultino inferiori. Infatti, se di regola lo spread connesso al passaggio del rapporto a sofferenza è rappresentato da un semplice valore numerico, la base di calcolo, ossia il saggio che era dovuto a titolo corrispettivo in costanza di rapporto, si calcola invece mediante formule matematiche, talvolta anche complesse, specialmente nei rapporti
a tasso variabile.
Orbene, quando il tasso degli interessi moratori contrattualmente è determinato maggiorando il saggio degli interessi corrispettivi di un certo numero di punti percentuale, solo impropriamente è possibile parlare di “cumulo”. In realtà, non si tratta della contemporanea percezione di due diverse specie di interessi. La banca percepisce soltanto gli interessi moratori, il cui tasso è, però, determinato tramite la sommatoria innanzi descritta. Quindi, è al valore complessivo e non ai soli punti percentuali aggiuntivi che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso di interesse moratorio effettivamente applicato e percepito.
La seconda dimensione nella quale si pone un problema di “cumulo” di interessi corrispettivi e moratori è, in una certa misura, collegata alla prima.
Nei rapporti bancari, soprattutto nei mutui con rata di ammortamento, si suole distinguere - secondo il gergo bancario - la fase dell'incaglio”, in cui i pagamenti del cliente divengono problematici, ma la situazione non si è deteriorata a tal punto da dover formulare un giudizio prognostico negativo circa le sue capacità di ripianare la propria esposizione debitoria, dal
“passaggio a sofferenza”, che si verifica nel momento in cui la banca, esercitando il potere di recesso unilaterale attribuitole dal contratto, determina la “chiusura” del rapporto, con il conseguente obbligo per il cliente di restituire tutte le somme mutuate e non ancora corrisposte, con decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.).
Nella fase dell'incaglio” è frequente - anzi doveroso, alla stregua di un criterio di comportamento delle parti secondo correttezza e buona fede - che intervengano solleciti di pagamento non accompagnati dall'esercizio del diritto di recesso. Questi, pur non determinando la chiusura del rapporto, sono efficaci nel costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c. e, quindi, comportano il decorso degli interessi moratori. Infatti, gli effetti previsti dall'art. 1224 c.c. si producono dal giorno della mora del debitore e, trattandosi di obbligazioni pecuniarie, da quel momento il creditore ha diritto a percepire gli interessi moratori senza dover fornire la prova di aver sofferto alcun danno.
Orbene, considerando la tecnica di redazione dei contratti bancari illustrata nel paragrafo precedente, ciò che accade in concreto è che il cliente, dal giorno in cui diviene moroso, è tenuto a corrispondere anche lo spread che costituisce la maggiorazione convenzionale degli interessi moratori.
Ora, se il rapporto fosse definitivamente “chiuso” (id est, se la banca avesse esercitato il potere di recesso unilaterale) non vi sarebbe nessuna incertezza nel qualificare l'intero interesse percepito come avente natura moratoria.
Nella misura in cui, invece, il rapporto è ancora “aperto”, vi è la sensazione che il cliente continui a corrispondere l'interesse corrispettivo quale remunerazione per il godimento del denaro ed inoltre l'interesse moratorio per il ritardato adempimento. In questa prospettiva, l'interesse di mora (costituito dal solo spread) sembra cumularsi con l'interesse corrispettivo, conservando ciascuno dei due la propria individualità, funzione giuridica e autonomia causale.
A chi ravvisa, in questa evenienza, un vero e proprio “cumulo” si deve però controbattere che l'art.
1224 c.c. prevede espressamente che dal giorno della mora sono dovuti gli interessi moratori nella stessa misura degli interessi previsti “prima della mora”, ossia a titolo corrispettivo. Ne deriva, dunque, che pure in questa ipotesi non si determina alcun “cumulo” effettivo. Gli interessi corrisposti dal cliente moroso sono tutti di natura moratoria, sia per quel che concerne la maggiorazione prevista dal contratto nel caso di ritardato pagamento, sia per la parte corrispondente, nell'ammontare, agli interessi corrispettivi previsti “prima della mora” ma che, per effetto di quest'ultima, ha cambiato natura, così come testualmente disposto dall'art. 1224 c.c. In conclusione, quello del “cumulo” degli interessi corrispettivi e moratori nei rapporti bancari è, in realtà, un falso problema” (Cass. civ. Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286).
In buona sostanza, quindi, una apparente somma degli interessi di mora con quelli corrispettivi va effettuata soltanto nel caso in cui i primi siano determinati in contratto mediante una maggiorazione percentuale sul tasso dei secondi. In tale ipotesi, tuttavia, la somma ha la mera finalità di calcolare concretamente il tasso di mora, la cui applicazione rimane comunque alternativa agli interessi corrispettivi.
Inoltre, l'usurarietà del tasso di mora determina la nullità esclusivamente degli interessi moratori, non estendendosi agli interessi corrispettivi e non rendendo, quindi, gratuito il mutuo.
Per quel che riguarda, più specificamente, gli interessi moratori, si rileva che la Suprema Corte ha efficacemente chiarito che “questa Corte non ha mai dubitato dell'applicabilità del “tasso soglia” anche alla pattuizione degli interessi moratori (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5598 del 06/03/2017, Rv.
643977; Sez. 3, Sentenza n. 9532 del 22/04/2010, Rv. 612455; Sez. 3, Sentenza n. 5324 del
04/04/2003, Rv. 561894; Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Rv. 535967) e che in senso analogo, peraltro, si è pronunciata anche la Corte costituzionale (Corte Cost., Sentenza n. 29 del
2002).
Più di recente, prendendo atto della circostanza che molti giudici di merito continuano ad opinare diversamente, la Cassazione ha sottoposto ad ampia e approfondita verifica le ragioni del proprio convincimento, pervenendo al risultato finale di confermarne la perdurante validità (Sez. 3,
Ordinanza n. 27442 del 30/10/2018, Rv. 651333). Oltretutto, il principale argomento speso dall'opinione opposta, secondo cui alla configurazione dell'usura c.d. “oggettiva” o “presunta” in relazione agli interessi di mora sarebbe d'ostacolo la circostanza che degli stessi manca la rilevazione del T.E.G.M. (“tasso effettivo globale medio” praticato, nel periodo di riferimento, per la tipologia di contratto), non risulta decisivo. In termini analoghi, infatti, si poneva la questione della “commissione di massimo scoperto” (CMS), anch'essa non inclusa nella rilevazione del T.E.G.M., alla stregua delle istruzioni della Banca d'Italia. Nondimeno, recentemente le Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018, Rv.
649294) hanno ritenuto che, ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia” dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della CMS eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Il medesimo ragionamento può essere agevolmente traslato agli interessi moratori, giacchè la
Banca d'Italia, pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali. Per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora sarà dunque sufficiente sommare al “tasso soglia” degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4” (Cass. civ. Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286).
In altri termini, se è certamente vero che anche gli interessi moratori non possono, singolarmente considerati, superare il tasso soglia usurario (venendo colpiti in caso contrario dalla sanzione della nullità), è altresì vero che, al fine di effettuare un raffronto tra tasso di mora e tasso soglia connotato da attendibilità logica e matematica, è necessario rispettare il principio di simmetria condivisibilmente sancito dalle Sezioni Unite con riferimento al rapporto tra c.m.s. e usura e di recente anche in relazione al tema che ci occupa.
Per tale ragione, i due parametri da raffrontare (Teg contrattuale includente il tasso di mora e tasso soglia usurario di mora), non costituenti grandezze monolitiche, ma frutto della sommatoria di una serie di componenti, devono essere omogenei, vale a dire determinati sulla base dei medesimi elementi.
Per completezza d'analisi va, poi, considerato che la determinazione del tasso effettivo non deve tenere in considerazione la commissione prevista in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, posto che tale commissione - in quanto voce di costo meramente eventuale, a mera discrezione del mutuatario - non è collegata all'erogazione del credito e quindi non va aggiunta alle spese di chiusura della pratica. Laddove, infatti, si volesse sostenere che il tasso soglia ex lege
108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, verrebbe postulata una sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Se gli interessi attengono alla fase fisiologica del finanziamento, remunerando la banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo il costo del denaro per il mutuatario, viceversa la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento eventuale del negozio, funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, ossia del mancato guadagno. Detto altrimenti, la clausola di anticipata estinzione ha carattere del tutto eccezionale (chi prende una somma di denaro a mutuo non ha, nell'ordinario, interesse né possibilità di restituirla subito, intendendo avvalersi invece del piano di ammortamento) e dunque opera su un piano del tutto diverso rispetto ai costi ordinari che attengono alla fisiologia del rapporto (interessi corrispettivi, costi per assicurazione, spese amministrative etc), con il conseguente corollario che - avendo natura di clausola meramente eventuale e straordinaria, e quindi non immediatamente collegata, quale interesse o costo, alla erogazione del credito, come richiesto dall'art. 644 c.p. - non rileva ai fini del calcolo del tasso effettivo globale.
In tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 07/03/2022, n. 7352 che ha stabilito che “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”.
In ogni caso, nello specifico, il tasso corrispettivo annuale del 10,63% ed il tasso moratorio del
12,13% risultano inferiori al tasso soglia previsto per la categoria di riferimento dei crediti personali in relazione al trimestre aprile-giugno 2015 e fissato nella misura del 18,51%.
7. La doglianza concernente la previsione in contratto di clausole vessatorie va disattesa in quanto del tutto generica.
Si ritiene che il potere del giudice di valutare l'eventuale vessatorietà delle clausole del contratto vada conciliato con gli obblighi di allegazione e prova che regolano il processo civile.
In particolare, l'opponente avrebbero dovuto quantomeno indicare le clausole che si presumono vessatorie, specificando se le stesse siano state o meno oggetto di trattativa individuale.
Ma tale onere non è stato assolto.
Ad ogni buon conto, si rileva che nel contratto sono indicati in maniera chiara i costi negoziali a carico del mutuatario e le relative clausole sono state specificamente approvate dall'opponente con sottoscrizione specifica, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 cod. civ. (v. in particolare art. 10 condizioni generali di contratto “Mancato, inesatto o ritardato pagamento”; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
17939 del 09/07/2018: “nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto”).
8. Infondata è la doglianza secondo la quale il credito ingiunto si fonderebbe, “per il calcolo degli interessi, su un capitale che non tiene conto di una parziale restituzione”.
Dalla lista dei movimenti contabili rilasciata da ed allegata al fascicolo del Controparte_2 monitorio risultano contabilizzate e detratte le prime otto rate del finanziamento pagate dal Pt_1
(viene, infatti, riportato un saldo a zero per ogni rata).
Pertanto, avendo la società creditrice fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria, e non avendo - di
contro
- l'odierno opponente fornito la prova di aver adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate ai punti che precedono, va da sé che l'opposizione dal medesimo proposta debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
9. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 500,00 per la fase di studio;
€ 500,00 per la fase introduttiva;
€ 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale).
Stante la soccombenza della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, quest'ultima deve essere condannata personalmente al versamento delle spese di giudizio liquidate alla controparte vittoriosa, in quanto “l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.P.R. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare” (Cass. civ. ordinanza n. 10053/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 2674/2022 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 547/22 emesso dal
Tribunale di Castrovillari, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2. Condanna l'opponente a rifondere - in favore di parte creditrice, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi €
3.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 27 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra
Minardi.