Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/05/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 758/2014 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 758/2014 R.G.A.C.,
TRA
e (o , rappresentati e difesi, giusta Parte_1 Parte_2 Parte_3 procura a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Melania SANTORO (e già pure dall'Avv.
Francesco LAVIANI MANCINELLI), nello studio dei quali sono elett.te dom.ti, nonché dall'Avv. Luigi Agostino Maria FERRONE, del Foro di Salerno;
ATTORI
E
in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti, Controparte_1 dagli Avv.ti Francesco CARBONETTI e Fabrizio CARBONETTI, del Foro di Roma, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Luigi SINISI;
CONVENUTA
avente ad oggetto: risarcimento del danno a partecipazione sociale
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e (o traevano in giudizio, innanzi Parte_1 Parte_2 Parte_3 al Tribunale di Potenza, l' affinché il medesimo Tribunale condannasse la Controparte_1 convenuta a pagare al la somma di euro 31.930,00, ed alla la somma Pt_1 Parte_2 di euro 41.200,00, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria «a far data dall'operato concambio delle azioni di in azioni della ». Controparte_2 CP_3
Essi erano soci della poi incorporata dalla Controparte_4 [...]
la pprovava, con deliberazione del 26 Parte_4 Controparte_4
1
Aprile 2000, sia il bilancio al 31 Dicembre 1999, sia il progetto di fusione nella
[...]
Parte_4
A propria volta, la mutava, in un secondo momento, la Parte_4 propria denominazione in quella di poi incorporata dalla Controparte_5 [...] oggi Controparte_6 Controparte_1
La quale socio di maggioranza della Parte_4 [...] aveva fatto sì che il bilancio di quest'ultima, tale al 31 Dicembre Controparte_4
1999, fosse formato in maniera tale che la determinazione del rapporto di concambio, in sede di fusione, sottostimasse il valore delle azioni della come Controparte_4 accertato dal Tribunale di Melfi, mediante sentenza n. 71/2008.
Il Tribunale di Melfi era stato adito da taluni soci di maggioranza: esso dichiarava nulla la deliberazione di approvazione del bilancio, e riconosceva agli azionisti l'ulteriore somma di euro 1,03 per ogni azione, quale risarcimento del danno.
La sentenza era stata impugnata, mediante appello, e tale grado del processo (n.
125/2009 R.G. della Corte d'Appello di Potenza) non si era ancora definito.
Gli odierni attori, frustrati dalla sottostima delle loro azioni della
[...] avevano venduto, il 13 Novembre 2000, le azioni concambiate, Controparte_4 subendo un notevole danno: il in particolare, aveva ricavato lire 186.714.206, Pt_1 mentre la aveva ricavato lire 241.184.301. Parte_2
L' quale società che aveva incorporato la Controparte_1 Parte_4
rispondeva del danno, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.
[...]
Il danno poteva essere liquidato in euro 1,03 per azione, come aveva stabilito la citata sentenza del Tribunale di Melfi, sicché al spettava la somma di euro 31.930,00, ed Pt_1 alla la somma di euro 41.200,00, oltre agli interessi ed alla rivalutazione Parte_2 monetaria.
2. Resisteva l' la quale chiedeva dichiararsi il difetto della Controparte_1 legittimazione attiva o la carenza di interesse ad agire, in capo agli attori.
In subordine, chiedeva rigettarsi la domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda dev'essere rigettata.
Gli attori hanno esercitato un'azione di risarcimento del danno, e non di impugnazione di deliberazione societaria, come, del resto, osserva la medesima convenuta, la quale individua nell'art. 2504 quater c.c. il fondamento normativo della contrapposta domanda.
Ciò significa che essi dovessero dimostrare la titolarità del diritto, al momento della lesione del medesimo: il danno dedotto, infatti, consiste nella minor quantità di azioni dell'incorporante, rispetto a quelle dovute ove il rapporto di cambio fosse stato esattamente determinato.
Occorreva, pertanto, dinanzi alla specifica contestazione della convenuta (la quale pure qualifica, inesattamente, la questione come di difetto di legittimazione attiva, quando, invece, la legittimazione dipende dalla prospettazione, che, nella specie, è correttamente formulata: si
2 N. 758/2014 R.G.A.C.
tratta, invece, di questione di prova della titolarità: cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 7.3.2017, n. 7776:
«La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre
l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e
nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.»), che gli attori provassero la qualità di soci, all'epoca nella quale maturava la dedotta lesione patrimoniale.
Nella specie, invece, la documentazione depositata prova che il e la Pt_1
fossero soci alla data del 30 Marzo 1995 (docc. nn. 7 e 12), ossia in epoca Parte_2 anteriore: l'alienazione (del tutto incontroversa), poi, delle azioni risulta risalire ad epoca successiva a quella di efficacia della fusione (1° Luglio 2000), ovvero al 13 Novembre 2000,
e, dunque, si sa che essi fossero soci, altresì, in quella data.
Non è possibile, tuttavia, presumere con completa certezza che chi fosse socio il 30
Marzo 1995, e fosse socio il 13 Novembre 2000, fosse stato ininterrottamente socio nel tempo intermedio (le azioni avrebbero potuto essere alienate prima della fusione, e potrebbero essere state poi acquistate delle azioni nuove): o, comunque, che fosse socio in una qualunque delle date, appunto, intermedie, anzi, per quanto qui rileva, quella nella quale maturava il prospettato nocumento patrimoniale: per converso, la prova della qualità di socio in un determinato giorno non sembra impossibile o soverchiamente difficile da offrire, da parte di chi si assume titolare della partecipazione sociale.
2. Ogni altra questione rimane assorbita.
3. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in ragione della particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 758/2014 R.G.A.C., promossa da e (o contro l' , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 costituitasi in persona del l.r. p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta la domanda;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 20 Maggio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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