a) al comma 1, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena di nullita' notificati presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale e il domicilio. L'ente comunque risponde con tutto il patrimonio".