Articolo 147 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Articolo 146Articolo 148
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1 gennaio 2001
Art. 147. (Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni) 1. All' articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena di nullita' notificati presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale e il domicilio. L'ente comunque risponde con tutto il patrimonio".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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