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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/04/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 810/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 24.1.2022 da:
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Lorenzo Clemente attrice nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._1 con l'avv. Ambra Camisasca e l'avv. Luca Bosio convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha convenuto in giudizio l'arch. Parte_1 per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 14.486,21 o di Controparte_1 quella diversa di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Assumeva l'attrice di aver prestato la propria attività lavorativa in qualità di appaltatrice presso il sito a Cislago, Via Mazzini 232, e di aver ricevuto da parte Controparte_2 dell'amministratore del suddetto una richiesta di risarcimento danni in quanto, a CP_2 seguito di un evento atmosferico occorso in data 247.2020, vi era stato un rigurgito delle acque meteoriche negli impianti sanitari di alcuni appartamenti dei condomini, causando danni all'interno di essi. Assumeva l'attrice di aver provveduto su richiesta dell'amministratore del ad eseguire tutte le opere necessarie a ripristinare il corretto funzionamento degli CP_2 impianti fognari sostenendo una spesa pari ad euro 14.486,21, di cui chiedeva la refusione all'arch. il quale, in qualità di progettista e direttore dei lavori del cantiere Controparte_1 presso il menzionato Condominio, doveva essere considerato responsabile di quanto accaduto per non aver verificato la corretta esecuzione dell'attaccamento delle tubazioni delle acque chiare e scure.
Si costituiva l'arch. con comparsa 7.4.2022 chiedendo in via principale che Controparte_1 le domande formulate dall'attrice fossero rigettate, in via subordinata, in caso di riconoscimento di responsabilità, che l'eventuale condanna fosse limitata al grado responsabilità effettivamente accertato.
Venivano sottoposti all'interrogatorio formale le parti e venivano escussi i testi.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Le domande formulate dall'attrice non meritano accoglimento.
Dall'esame della perizia del geom. effettuata in data 15.9.2020 Persona_1 successivamente al sinistro del 24.7.2020 lamentato dal e Controparte_2 dalle risultanze della sua deposizione testimoniale è emerso che lo stato dei luoghi rinvenuto non corrispondeva al progetto redatto depositato presso l'ufficio tecnico comunale;
in particolare lo schema di fognatura depositato nel permesso di costruire convenzionato con il quale era stata autorizzata l'opera non corrispondeva con quanto trovato in loco. Il geom. ha confermato nel corso della sua deposizione che le opere eseguite non Persona_1 erano conformi ai disegni e al regolamento edilizio del Comune di Cislago, precisando che aveva riscontrato un unico collegamento delle acque chiare e scure nella fossa biologica per poi collegarsi con la fognatura comunale. Il geom. ha riferito che, Persona_1 contrariamente a quanto previsto nel progetto, non erano state posate la cisterna e il pozzo perdente per l'allacciamento delle acque chiare.
Il geom. ha quindi appurato che il fenomeno verificatosi nel luglio 2020 era Persona_1 da imputare a collegamenti fognari e convogliamenti acque chiare errati.
E', pertanto, pacifico che la ha realizzato un impianto fognario non Parte_1 conforme a quello progettato.
Lo stesso GN , legale rappresentante della attrice, in data 25.7.2020 Testimone_1 riferiva all'arch. tramite un messaggio vocale whatsApp “…..Ascolta, noi Controparte_1 non abbiamo fatto nulla di tutto ciò che c'è segnato qua! Nulla…Io mi sono collegato alla vasca esistente che c'era già lì….Come facciamo adesso? Mah…Fammi sapere qualcosa, va”. Il GN , pertanto, confermava all'arch. che non Testimone_1 Controparte_1 erano stati posati né la cisterna né il pozzo perdente e che le due tubazioni erano state collegate insieme e fatte convogliare nel tratto terminale dell'impianto preesistente, costituito da un'unica tubatura nella quale confluivano sia le acque chiare che quelle scure.
La corretta realizzazione dell'impianto fognario al progetto depositato prevedeva la posa in opera di una nuova cisterna dell'acqua piovana e di un pozzo perdente, che alla luce di quanto dichiarato dal GN , non erano stati collocati da Testimone_1 Parte_1
[...]
Il GN , alla luce del tenore del messaggio inviato al convenuto il giorno Testimone_1 successivo all'evento dannoso, era ben consapevole di quanto previsto nel progetto e delle opere che dovevano essere effettuate per realizzare l'impianto fognario nel rispetto del progetto stesso, ammettendo di non aver realizzato nulla di quanto previsto da progetto per la parte terminale dell'impianto fognario.
La consapevole decisione di di non eseguire nessuna opera progettata Parte_1 per la realizzazione del tratto terminale dell'impianto fognario è di per sé sufficiente ad escludere qualsivoglia responsabilità del direttore dei lavori per omessa vigilanza.
E', comunque, emerso che il convenuto aveva visionato tutti gli appartamenti e il sistema fognario relativo alla parte che andava a collegarsi in cortile, ma che non aveva potuto vedere gli scavi eseguiti all'interno del cortile poiché quando ritornato in cantiere erano stati già realizzati da con la conseguenza che non aveva potuto vedere Parte_1 l'impianto fognario nel cortile nel tratto terminale perché al suo ritorno tutto era stato già ricoperto.
Secondo costante orientamento della Suprema Corte “l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (v. Cass. 7336/2019).
In forza di tali principi il direttore dei lavori, verificato in loco la corretta posa delle tubazioni di scarico in uscita dall'edificio condominiale (con divisione tra acque chiare e acque scure), non poteva di certo immaginare che senza rispettare le più basilari regole di Parte_1 posa in opera per tali impianti, disattendendo le indicazioni ricevute, decidesse di far convogliare entrambe le tubazioni nel preesistente tratto terminale dell'impianto di scarico, non provvedendo neppure a posare una nuova cisterna dell'acqua piovana né un nuovo pozzo perdente, di cui si muniva soltanto a sinistro avvenuto.
Pertanto, stante l'accertata assenza di responsabilità in capo al convenuto in riferimento al sinistro occorso in data 24.7.2020, le domande dell'attrice devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta le domande formulate dalla Parte_1
2) Condanna la al pagamento in favore dell'arch. Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre spese 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 2 aprile 2025 Il G.O.T.
Stefania Maxia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato in data 24.1.2022 da:
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Lorenzo Clemente attrice nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._1 con l'avv. Ambra Camisasca e l'avv. Luca Bosio convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha convenuto in giudizio l'arch. Parte_1 per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 14.486,21 o di Controparte_1 quella diversa di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Assumeva l'attrice di aver prestato la propria attività lavorativa in qualità di appaltatrice presso il sito a Cislago, Via Mazzini 232, e di aver ricevuto da parte Controparte_2 dell'amministratore del suddetto una richiesta di risarcimento danni in quanto, a CP_2 seguito di un evento atmosferico occorso in data 247.2020, vi era stato un rigurgito delle acque meteoriche negli impianti sanitari di alcuni appartamenti dei condomini, causando danni all'interno di essi. Assumeva l'attrice di aver provveduto su richiesta dell'amministratore del ad eseguire tutte le opere necessarie a ripristinare il corretto funzionamento degli CP_2 impianti fognari sostenendo una spesa pari ad euro 14.486,21, di cui chiedeva la refusione all'arch. il quale, in qualità di progettista e direttore dei lavori del cantiere Controparte_1 presso il menzionato Condominio, doveva essere considerato responsabile di quanto accaduto per non aver verificato la corretta esecuzione dell'attaccamento delle tubazioni delle acque chiare e scure.
Si costituiva l'arch. con comparsa 7.4.2022 chiedendo in via principale che Controparte_1 le domande formulate dall'attrice fossero rigettate, in via subordinata, in caso di riconoscimento di responsabilità, che l'eventuale condanna fosse limitata al grado responsabilità effettivamente accertato.
Venivano sottoposti all'interrogatorio formale le parti e venivano escussi i testi.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Le domande formulate dall'attrice non meritano accoglimento.
Dall'esame della perizia del geom. effettuata in data 15.9.2020 Persona_1 successivamente al sinistro del 24.7.2020 lamentato dal e Controparte_2 dalle risultanze della sua deposizione testimoniale è emerso che lo stato dei luoghi rinvenuto non corrispondeva al progetto redatto depositato presso l'ufficio tecnico comunale;
in particolare lo schema di fognatura depositato nel permesso di costruire convenzionato con il quale era stata autorizzata l'opera non corrispondeva con quanto trovato in loco. Il geom. ha confermato nel corso della sua deposizione che le opere eseguite non Persona_1 erano conformi ai disegni e al regolamento edilizio del Comune di Cislago, precisando che aveva riscontrato un unico collegamento delle acque chiare e scure nella fossa biologica per poi collegarsi con la fognatura comunale. Il geom. ha riferito che, Persona_1 contrariamente a quanto previsto nel progetto, non erano state posate la cisterna e il pozzo perdente per l'allacciamento delle acque chiare.
Il geom. ha quindi appurato che il fenomeno verificatosi nel luglio 2020 era Persona_1 da imputare a collegamenti fognari e convogliamenti acque chiare errati.
E', pertanto, pacifico che la ha realizzato un impianto fognario non Parte_1 conforme a quello progettato.
Lo stesso GN , legale rappresentante della attrice, in data 25.7.2020 Testimone_1 riferiva all'arch. tramite un messaggio vocale whatsApp “…..Ascolta, noi Controparte_1 non abbiamo fatto nulla di tutto ciò che c'è segnato qua! Nulla…Io mi sono collegato alla vasca esistente che c'era già lì….Come facciamo adesso? Mah…Fammi sapere qualcosa, va”. Il GN , pertanto, confermava all'arch. che non Testimone_1 Controparte_1 erano stati posati né la cisterna né il pozzo perdente e che le due tubazioni erano state collegate insieme e fatte convogliare nel tratto terminale dell'impianto preesistente, costituito da un'unica tubatura nella quale confluivano sia le acque chiare che quelle scure.
La corretta realizzazione dell'impianto fognario al progetto depositato prevedeva la posa in opera di una nuova cisterna dell'acqua piovana e di un pozzo perdente, che alla luce di quanto dichiarato dal GN , non erano stati collocati da Testimone_1 Parte_1
[...]
Il GN , alla luce del tenore del messaggio inviato al convenuto il giorno Testimone_1 successivo all'evento dannoso, era ben consapevole di quanto previsto nel progetto e delle opere che dovevano essere effettuate per realizzare l'impianto fognario nel rispetto del progetto stesso, ammettendo di non aver realizzato nulla di quanto previsto da progetto per la parte terminale dell'impianto fognario.
La consapevole decisione di di non eseguire nessuna opera progettata Parte_1 per la realizzazione del tratto terminale dell'impianto fognario è di per sé sufficiente ad escludere qualsivoglia responsabilità del direttore dei lavori per omessa vigilanza.
E', comunque, emerso che il convenuto aveva visionato tutti gli appartamenti e il sistema fognario relativo alla parte che andava a collegarsi in cortile, ma che non aveva potuto vedere gli scavi eseguiti all'interno del cortile poiché quando ritornato in cantiere erano stati già realizzati da con la conseguenza che non aveva potuto vedere Parte_1 l'impianto fognario nel cortile nel tratto terminale perché al suo ritorno tutto era stato già ricoperto.
Secondo costante orientamento della Suprema Corte “l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (v. Cass. 7336/2019).
In forza di tali principi il direttore dei lavori, verificato in loco la corretta posa delle tubazioni di scarico in uscita dall'edificio condominiale (con divisione tra acque chiare e acque scure), non poteva di certo immaginare che senza rispettare le più basilari regole di Parte_1 posa in opera per tali impianti, disattendendo le indicazioni ricevute, decidesse di far convogliare entrambe le tubazioni nel preesistente tratto terminale dell'impianto di scarico, non provvedendo neppure a posare una nuova cisterna dell'acqua piovana né un nuovo pozzo perdente, di cui si muniva soltanto a sinistro avvenuto.
Pertanto, stante l'accertata assenza di responsabilità in capo al convenuto in riferimento al sinistro occorso in data 24.7.2020, le domande dell'attrice devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta le domande formulate dalla Parte_1
2) Condanna la al pagamento in favore dell'arch. Parte_1 Controparte_1 della somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre spese 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 2 aprile 2025 Il G.O.T.
Stefania Maxia