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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/12/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Udine,
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice
unico, dott.ssa Anna FASAN
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 233/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. dd. 24.1.2024 e notificato, a mezzo pec,
in data 1.2.2024 da:
, (C.F. , res. a Remanzacco, Parte_1 C.F._1
rappr. e difeso dal proc. e dom. avv. Salvatore Coluccia, giusta procura alle liti allegata al ricorso,
creditore procedente-ricorrente;
contro
(C.F. ), res. in Udine, rappr. e CP_1 C.F._2
difesa dal proc. e dom. avv. Piercarlo Magni, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,
terza
opponente;
1 , (C.F. ), in proprio ed in CP_2 C.F._3
qualità di trustee del “Trust Rita”,
debitrice esecutata, contumace;
, (C.F. ), in proprio Controparte_3 C.F._4
ex art. 86 c.p.c.
creditore intervenuto;
(C.F. Controparte_4
), con sede legale in Napoli, alla Via Santa Brigida n. P.IVA_1
39, e per essa quale mandataria – giusta procura speciale a rogito notaio dott. di Milano in data 09.08.2022 Rep. 55.552 Persona_1
Racc. n. 25.806, registrata a Milano il 10.08.2022 –
[...]
società con unico socio, con sede in Roma, via CP_5
Curtatone n. 3, rappr. e difesa dal proc. e dom. avv. Marco Ripa,
giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
creditrice intervenuta;
, (C.F. ), res. a UD (UD), Parte_2 C.F._5
originario trustee del “Trust Rita”,
litisconsorte necessario, contumace;
------------
oggetto: opposizione del terzo (ex art. 619 c.p.c.) immobiliare.
Causa iscritta a ruolo il 25.01.2024 e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c., dopo il deposito di brevi note conclusive autorizzate, all'udienza del 5.11.2025 sulle seguenti
2 CONCLUSIONI:
per parte creditrice procedente: “per tutte le ragioni esposte, si confida nella dichiarazione di inammissibilità e/o rigetto dell'opposizione di terzo;
per parte terza opponente : In via preliminare e nel CP_1
merito:
1. Disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102
c.p.c. nei confronti di . Parte_3
2. Dichiarare la nullità della nota di trascrizione nr. 31918/22846 del
21/12/2016 relativa al pignoramento immobiliare da cui è scaturita la procedura esecutiva RG nr. 493/2016 del Tribunale di Udine e conseguentemente dichiarare nullo e/o inefficace il pignoramento immobiliare relativo alla suddetta nota di trascrizione.
3. Dichiarare la piena proprietà in capo a dei beni CP_1
oggetto della procedura esecutiva n. 493/16 Trib. UD che di seguito si indicano: a) Fg. 35, Part. 311, sub. 37 (ex 34 già 16) – v. lo IO
n.16 (già via dei Rizzani n.29) P1-2, z.c. 1, cat A/2, classe 3°, vani
7,5; b) Fg. 35, Part. 311, sub.38 (ex 34 già 16) – V. lo IO n.16 (già
via dei Rizzani n.29), PS1, z.c. 1, cat. C/2, classe 5°, mq 30; c) Fg.
35, Part. 1015, sub. 359, via dei Rizzani n.13, piabo S1, scala B, z.c.
1 cat C/6, classe 6°, mq.13.
4. Respingere, per i motivi esposti, la domanda proposta in via subordinata e riconvenzionale dall'avvocato , Controparte_3
volta ad accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti del deducente creditore dell'atto di trasferimento di beni dal 3 Trustee alla beneficiaria in adempimento del Trust” Rep. n. 67990
Racc. n. 20978 Notaio del 08.10.2020. Persona_2
5. Condannare a risarcire in favore di Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 96 - comma 3 - c.p.c., l'importo di € 5.000,00 o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.
6. Fare obbligo al ricorrente e alle parti resistenti di rifondere a CP_1
le spese di lite”;
[...]
Per parte creditrice intervenuta avv. : In Controparte_3
ordine all'opposizione all'esecuzione ex art. 618 c.p.c.: pronunciare sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e dichiarare l'opposizione svolta ex art. 619 c.p.c. da inammissibile per i motivi esposti o, CP_1
in via subordinata, dichiarare su di essa cessata la materia del contendere ed, in ogni caso, in virtù del principio di soccombenza virtuale, annullare la condanna alla rifusione delle spese di lite contenuta al capo 3 dell'ordinanza del G.E. del 27.12.23 e condannare a rifondere a suo favore le spese di lite CP_1
dell'intero procedimento;
In ordine alla domanda riconvenzionale ex art. 2901 Cod. Civ:
assegnargli termine a norma dell'art. 292 c.p.c. per la notifica a
, Trustee del Trust Rita, della comparsa di CP_2
costituzione con la domanda riconvenzionale ex art. 2901 C. Civ.
Ove ritenga non sussistere i presupposti di cui al c. 1° dell'art. 281-
decies c.p.c., disporre la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario ed il mutamento del rito ex art. 281 duodecies c.p.c.;
4 In ogni caso, accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 e seg.
cod. civ. nei suoi confronti dell'atto di trasferimento di beni dal trustee
alla beneficiaria in adempimento del trust” Rep. n. 67990 Racc. n.
20978 Notaio stipulato da e Persona_2 CP_1 CP_2
in data 08.10.20 e trascritto in data 14.10.2020 al reg. gen.
[...]
7765 e part. 5638 e, per l'effetto, anche del successivo “atto
costitutivo di società semplice con conferimento di beni, contenente
“costituzione di diritti reali a titolo gratuito”, dalle stesse stipulato in data 10.11.2021 con atto rep. 68813/21631 Notaio e Persona_2
trascritti in data 07.12.21, in primo, al reg. gen. 33821 e part. 25293
ed il secondo, al reg. gen. 33820 e part. 25292; condannare CP_1
e a rifondere integralmente le spese del
[...] CP_2
procedimento”;
Per parte creditrice intervenuta Controparte_4
In via principale: respingersi tutte le domande di
[...]
parte opponente siccome infondate in fatto ed in diritto CP_1
per tutti i motivi meglio esposti in narrativa con conseguente revoca del provvedimento di sospensione adottato dal Giudice
dell'Esecuzione il 27/12/2023. Con ogni riserva nel merito ed in istruttoria.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
RAGIONI DELLA DECISIONE.
Nell'ambito dell'esecuzione immobiliare iscritta al n. 493/2016
R.G. iniziata dal creditore , con l'intervento di altri Parte_1
5 creditori, nei confronti di , quale trustee del “Trust Rita”, CP_2
, figlia della ha promosso opposizione di terzo CP_1 CP_2
ex art. 619 c.p.c. con ricorso del 13.11.2023, dep. il 16.11.2023, per contestare la validità della trascrizione del pignoramento e, per l'effetto, del pignoramento immobiliare tout-court in quanto atto “a formazione progressiva”, rappresentando che la questione era sub
iudice, essendone stata investita la Corte di Cassazione con l'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. CP_2
133/2022 del Tribunale di Udine che aveva definito la causa di opposizione ex art. 617 c.p.c. avviata dal creditore FF Pt_1
la di essere divenuta proprietaria dei beni sottoposti ad CP_1
esecuzione e di avere pertanto un interesse attuale e concreto all'opposizione; chiedeva la sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c.
dell'esperimento di vendita fissato per il 22.11.2023 e la sospensione dell'esecuzione iscritta al n. 493/2016 in attesa della definizione della questione pregiudiziale al vaglio della Suprema Corte;
nel merito,
instava affinché il G.E. provvedesse all'estinzione della procedura esecutiva.
Il G.E., instaurato il contradditorio, con ordinanza del
27.12.2023, premesso: - che la terza opponente non poteva far valere la nullità del pignoramento, ma unicamente della sua trascrizione (avendo acquistato la proprietà dei beni in data
8.10.2020, quindi dopo la trascrizione del pignoramento e con atto inopponibile ai creditori pignoranti ed intervenuti, e dopo la proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. pendente avanti alla 6 Corte di Cassazione); - che la sua legittimazione era perciò limitata alla sola proposizione di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. allo scopo di far sottrarre il bene all'espropriazione; - che nelle more del giudizio incidentale i beni pignorati erano stati venduti, sicchè la sospensione del processo esecutivo impediva solamente la distribuzione ai creditori della somma ricavata, evento che costituiva comunque per la terza opponente un periculum apprezzabile; - che la questione controversa rimaneva perciò quella della trascrivibilità
del pignoramento nei confronti di un trust e non della persona del trustee, ha accolto l'istanza di sospensione assegnando un termine per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata,
ed ha condannato il creditore esecutante ed il creditore intervenuto avv. , in quanto oppostisi all'accoglimento di Controparte_3
detta istanza, alla rifusione delle spese di lite della fase cautelare,
compensandole invece tra , in qualità di trustee del CP_2
Trust Rita, ed i due creditori.
ha instaurato il conseguente giudizio di merito con Parte_1
ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. di data 24.01.2024 per dedurre i seguenti motivi:
a) nullità e/o inammissibilità dell'opposizione di terzo stante la sua indeterminatezza e/o carenza di legittimazione attiva e/o di interesse.
Si afferma che l'opposizione di terzo non sarebbe diretta a far valere diritti reali propri dell'opponente, confliggenti con quelli oggetto dell'esecuzione, ma solo a subentrare nella posizione dell'esecutato al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione, con conseguente 7 nullità del ricorso ex art. 164, comma 4, c.p.c. per indeterminatezza della cosa oggetto della domanda su cui fondare la sospensione dell'esecuzione e delle ragioni della stessa. Sotto altro profilo la domanda di sospensione e di estinzione della procedura esecutiva n.
493/2016 si fonderebbe sull'atto di trasferimento dei beni dd.
8.10.2020, trascritto ex art. 2644 c.c. il 14.10.2020 e, pertanto,
inopponibile al che aveva trascritto il pignoramento immobiliare Pt_1
il 21.12.2016. L'opposizione di terzo, e la conseguente istanza di sospensione, sarebbe dunque inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire, posto che la decisione della Cassazione sarà opponibile alla ex art. 2909 c.c., e CP_1
comunque infondata in fatto ed in diritto, richiamando a tal fine e facendo proprie il le argomentazioni svolte nella sentenza del Pt_1
Tribunale di Udine n. 133/2022 che, accogliendo la sua opposizione,
aveva riconosciuto la validità della nota di trascrizione;
b) in punto condanna in solido alle spese di lite: con l'accoglimento del primo motivo di opposizione andrà revocata anche la statuizione assunta dal G.E. di condanna in solido del creditore procedente e di quello intervenuto alla rifusione Parte_1 Controparte_3
delle spese di lite per la fase sommaria, evidenziando, tra l'altro, il ricorrente che il G.E. aveva tralasciato l'altra creditrice intervenuta che pure si era costituita. CP_4
, ritualmente costituitasi, dopo che il suo nuovo CP_1
difensore, avv. Piercarlo Magni, ha prodotto all'udienza del
18.03.2025 copia dell'ordinanza della S.C. n. 34075/2024 (con la 8 quale, cassata la sentenza n. 133/2022 del Tribunale di Udine, la
S.C., decidendo nel merito, ha respinto l'opposizione ex art. 617
c.p.c. proposta da ed ha dichiarato di rinunciare alle Parte_1
eccezioni di nullità della notificazione del ricorso introduttivo nonché
alle eccezioni legate alla sospensione ex lege del processo a seguito dell'istanza di ricusazione del primo giudice assegnatario della presente causa ed a quella relativa all'introduzione della causa di opposizione ex art. 619 c.p.c. nelle forme del rito semplificato, ha concluso nei termini che sono stati riportati in epigrafe.
ha rilevato: - in via preliminare la Controparte_3
necessità di integrare il contradditorio nei confronti di , Parte_2
unico legittimato a partecipare al giudizio in quanto il pignoramento immobiliare era stato a lui notificato quale debitore esecutato, mentre nessuna legittimazione andrebbe riconosciuta a , CP_2
succeduta nella posizione di trustee del Trust Rita;
- l'inammissibilità
per decadenza dall'opposizione svolta da il 16.11.2023, CP_1
quindi oltre il termine previsto dall'art. 619, comma 1, c.p.c., ossia dopo che il G.E. aveva disposto la vendita dei beni pignorati una prima volta con ordinanza del 27.04.2018 (poi effettivamente revocata), ma anche una seconda volta, all'esito della sentenza n.
133/2022, con ordinanza del 4.03.2022; - la inammissibilità per decadenza per omessa notifica al debitore esecutato del Parte_2
ricorso e del decreto nel termine perentorio fissato dal G.E.; - la inammissibilità per carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire, essendosi qualificata la proprietaria del bene pignorato CP_1
9 in forza di atto di trasferimento dell'8.10.2020 successivo al pignoramento;
- la inammissibilità per indeterminatezza della domanda;
- l'inopponibilità ed inefficacia del trasferimento di proprietà del bene ex art. 2913 c.c.. In ogni caso, l'atto di trasferimento a titolo gratuito sarebbe revocabile ex art. 2901 c.c. in quanto pregiudizievole per le ragioni del deducente creditore e degli altri intervenuti nell'espropriazione forzata immobiliare, ove fosse accertata e dichiarata la nullità della trascrizione del pignoramento;
-
l'infondatezza nel merito dell'opposizione ex art. 619 c.p.c..
Ha rassegnato, dunque, le articolate conclusioni trascritte in epigrafe,
svolgendo in via subordinata riconvenzionale azione ex art. 2901 c.c.
relativamente all'atto di trasferimento a titolo gratuito del bene pignorato a . CP_1
si è pure costiuita per resistere e chiedere il CP_4
rigetto di tutte le domande proposte da con CP_1
conseguente revoca della sospensione adottata dal G.E. con l'ordinanza del 27.12.2023.
non si è costituita in questo giudizio e va CP_2
dichiarata contumace, non essendosi provveduto in tal senso nel corso del giudizio.
Con ordinanza del 19.03.2025 è stata disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti del litisconsorte necessario Pt_2
, dichiarato contumace alla successiva udienza del 18.06.2025
[...]
previa verifica della regolare notifica eseguita nei suoi confronti da parte del difensore di . CP_1
10 La causa, istruita solo documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c. all'udienza del
5.11.2025 sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti costituite all'esito della discussione orale nei termini che sono stati sopra trascritti.
Si prende atto che nelle more del presente giudizio è
intervenuta l'ordinanza della Suprema Corte n. 34075/2024 che,
decidendo sull'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da Parte_1
avverso l'ordinanza del G.E. che aveva dichiarato la nullità della trascrizione del pignoramento immobiliare da cui era scaturita la procedura esecutiva, cassando la sentenza del Tribunale di Udine n.
133/2022 (che aveva invece dichiarato la validità della nota di trascrizione del 21.12.2016), ha accolto il ricorso per cassazione interposto da , statuendo che “le formalità pubblicitarie, CP_2
rilevanti a fini civili, relative ad un trust devono essere eseguite non
già nei confronti di un inesistente 'soggetto' denominato trust, bensì
del trustee (in tale qualità), a pena di nullità, ex art. 2659 e 2665 c.c.,
della nota in ragione dell'assoluta indeterminatezza (melius
inesistenza) del soggetto a cui la formalità si riferisce”. Decidendo,
quindi, nel merito, la Corte ha respinto l'opposizione ex art. 617 c.p.c.
proposta dal e compensato le spese di lite del grado di merito Pt_1
e del giudizio di legittimità.
L'ordinanza in questione fa stato ad ogni effetto tra le parti della procedura esecutiva ed i loro aventi causa ai sensi dell'art. 2909 c.c. ed è quindi vincolante anche in questo giudizio. Il giudicato 11 calato sulla questione impedisce perciò di rimettere in discussione l'accertata invalidità della nota di trascrizione del pignoramento di data 21.12.2016 e del pignoramento tout court in quanto atto di formazione progressiva. Conformandosi al sopravvenuto giudicato -
che ha, di fatto, riconosciuto la fondatezza delle doglianze svolte anche da nell'opposizione ex art. 619 c.p.c. - il G.E. con CP_1
ordinanza del 7.05.2025 ha dichiarato la nullità del pignoramento notificato a mezzo del servizio postale da a , Parte_1 Parte_2
trustee del Trust Rita, in data 14.12.2016 e al “Trust Rita” in persona del trustee in data 1.12.2016; ha ordinato la restituzione a Parte_2
, in qualità di trustee del Trust Rita, del ricavato dalla CP_2
vendita degli immobili pignorati, al netto dei pagamenti già eseguiti in favore dei creditori e degli ausiliari della procedura, ed ha dichiarato estinta l'esecuzione.
Va, a questo punto, dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto all'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. ed alle domande proposte dalla vanti al G.E.. CP_1
Ciò non di meno, è necessario esaminare, ai fini della soccombenza virtuale e quindi della regolamentazione delle spese di lite sia della fase cautelare che del presente giudizio, le domande e le contestazioni che sono state svolte da in questa sede. Parte_1
Il primo motivo di doglianza sollevato dal ricorrente, al quale si sono associati gli altri due creditori costituitisi, di inammissibilità del ricorso in opposizione proposto da per indeterminatezza della CP_1
domanda e/o di carenza di interesse ad agire, è infondato. La CP_1
12 ha allegato nel suo ricorso di essere divenuta proprietaria dell'immobile pignorato con atto successivo alla trascrizione del pignoramento da parte del e di avere pertanto interesse ad Pt_1
ottenere la sospensione dell'esecuzione per evitare la vendita del bene.
Non vi è dubbio, quindi, che intendesse proporre un'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. la cui finalità era quella di contestare la validità del pignoramento anteriormente trascritto e la sua opponibilità e di farne accertare e dichiarare la nullità, con conseguente liberazione del bene ed estinzione della procedura esecutiva avviata da . Parte_1
L'opposizione ex art. 619 c.p.c. non poteva neppure ritenersi tardiva, come invece eccepito dall'avv. : sul punto si CP_3
richiama, e si condivide, quanto espresso da Cass. n. 8205/2013
secondo cui, “premesso che la fase della vendita inizia dopo
l'ordinanza che ne stabilisce le modalità e la data e si conclude con il
provvedimento di trasferimento coattivo del bene, che segue
l'aggiudicazione, il termine finale per proporre opposizione va
individuato non solo fino al momento in cui si dispone la vendita o
l'assegnazione, bensì fin quando con la realizzazione di tali atti non
giunge a compimento l'iter espropriativo ed anche dopo
l'aggiudicazione dell'immobile fino a quanto non sia intervenuto il
decreto di trasferimento rispetto al quale gli atti precedenti assumono
mera funzione preparatoria. Difatti, in una interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 619, comma 1, c.p.c., letto in 13 relazione all'art. 620 c.p.c., non può configurarsi come ostacolo alla
opposizione di terzo, che ha il solo scopo di far sottrarre
all'espropriazione un bene su cui il terzo vanta un diritto reale e
quindi si esaurisce nell'accertamento della illegittimità o meno
dell'esecuzione, una retrodatazione del termine processualmente
previsto solo a quell'atto-ordinanza che dispone la vendita, che
costituisce un momento endoprocessuale pur rilevante all'interno
della definizione dell'intera procedura esecutiva (lontana
giurisprudenza che va condivisa e di cui a Cass. n. 1148/68)”. Nel
caso di specie, il ricorso era stato proposto dalla prima CP_1
dell'esperimento di vendita (fissato al 22.11.2023) e dell'assegnazione e trasferimento del bene in capo all'aggiudicataria
. Parte_3
Costituendosi in questo giudizio l'opponente ha CP_1
introdotto anche una domanda di accertamento della piena proprietà
in capo a sé dei beni immobili oggetto della procedura esecutiva n.
493/2016 Trib. Ud.. Sul punto non può non rilevarsi, in primo luogo,
l'inammissibilità della produzione di ben 36 documenti effettuata dal difensore della terza opponente solo con il deposito della comparsa conclusionale del 23.10.2025, quindi tardivamente ed in limine
rispetto all'udienza di discussione ex art. 281sexies c.p.c. fissata al
5.11.2025. Inoltre, la richiesta di pronuncia di sentenza che accerti e dichiari con effetto di giudicato la piena proprietà dell'immobile in capo a sé va ben oltre quella che è la finalità propria dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., ossia di paralizzare l'esecuzione sul bene 14 pignorato, e che è l'unica domanda che il successore a titolo particolare dell'esecutato è legittimato a proporre nell'ambito della procedura esecutiva. Si tratta, peraltro, di una domanda nuova ed ulteriore rispetto a quella svolta dalla nella fase sommaria CP_1
avanti al G.E. il che la rende inammissibile. Non vi sono i presupposti, pertanto, neppure per accogliere l'istanza di integrazione del contradditorio nei confronti di Parte_3
, aggiudicataria dell'immobile pignorato all'esito della
[...]
vendita coattiva;
tale richiesta è stata avanzata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni dal difensore della e, CP_1
oltretutto, dopo che all'udienza del 18.03.2025 ne aveva lui stesso rilevato l'insussistenza dei presupposti di legge. La , infatti, Parte_3
non era parte nella prima fase cautelare dell'opposizione ex art. 619
c.p.c., proposta quando già era stata disposta la vendita dell'immobile con ordinanza del 4.03.2022, ma prima del suo esperimento e dell'aggiudicazione del bene. Il G.E., all'esito dell'udienza del 21.12.2023 fissata per la comparizione delle parti, ha sospeso l'esecuzione con ordinanza del 27.12.2023 nella quale ha dato atto che “nelle more del procedimento incidentale i beni
pignorati sono stati venduti, sicchè la sospensione del processo
esecutivo impedisce solamente la distribuzione ai creditori delle
somme ricavate dalla vendita”, distribuzione rispetto alla quale l'aggiudicataria che ha versato il prezzo rimane estranea.
In definitiva, si ravvisano giusti motivi per una compensazione integrale delle spese di lite in ragione sia della reciproca 15 soccombenza sia - facendo propria sul punto la motivazione che si rinviene nell'ordinanza Cass. n. 34075/2024 - della “novità (quanto
meno negli esatti termini) di alcune delle questioni esaminate e
rivelatesi dirimenti)”.
Va, a questo punto, esaminata la domanda subordinata riconvenzionale di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'”Atto di
trasferimento di beni dal trustee alla beneficiaria in adempimento del
trust” di data 8.10.2020 con la quale la debitrice esecutata CP_2
, trustee del Trust Rita, ha trasferito alla figlia la
[...] CP_1
proprietà del bene pignorato de quo e degli altri beni in precedenza conferiti nel Trust Rita, avanzata dal creditore intervenuto avv.
. L'ammissibilità nel giudizio di opposizione Controparte_3
all'esecuzione promosso per far valere l'impignorabilità del bene assoggettato ad espropriazione di una domanda riconvenzionale, da parte dell'opposto, diretta a far dichiarare l'inefficacia nei confronti del creditore dell'atto di trasferimento del bene è stata riconosciuta ed affermata da Cass. n. 3697/2020 e si giustifica anche in ragione della evidente connessione in relazione all'oggetto e/o al titolo, tra la domanda principale di opposizione ex art. 619 c.p.c. con cui si fa valere l'invalidità del pignoramento e quella riconvenzionale ex art. 2901 c.c..
Resta, tuttavia, il fatto che l'esecutata , litisconsorte CP_2
necessaria rispetto all'azione revocatoria ordinaria, non si è costituita in questa fase e non ha perciò avuto conoscenza della proposizione
16 di detta domanda riconvenzionale che, a norma dell'art. 292, comma
1, c.p.c. avrebbe dovuto esserle notificata.
La causa va, pertanto, rimessa sul ruolo come da separata ordinanza limitatamente alla domanda riconvenzionale svolta in via subordinata dall'avv. nei confronti di Controparte_3 CP_2
e di ed al fine di notificare detta domanda
[...] CP_1
all'esecutata contumace.
Tutte le altre domande proposte vengono decise tra le parti in via definitiva come da dispositivo, a spese di lite compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 233/2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara la contumacia di , quale trustee del Trust CP_2
Rita;
2) respinge le domande svolte da nei confronti della Parte_1
terza opponente nei termini di cui in motivazione;
CP_1
3) dichiara inammissibile la domanda introdotta da di CP_1
accertamento della piena proprietà in capo a sé medesima dei beni oggetto della procedura esecutiva n. 493/16 Trib. Ud.;
4) compensa tra tutte le parti le spese della fase sommaria dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. e del presente giudizio;
5) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza limitatamente alla domanda subordinata riconvenzionale proposta dall'avv. 17 nei confronti di e di , Controparte_3 CP_1 CP_2
quale trustee del Trust Rita.
Così deciso, in Udine il 27.12.2025.
Il Presidente Istruttore
dott.ssa Anna Fasan
18