Trib. Udine, sentenza 27/12/2025, n. 904
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Sentenza 27 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Necessità di integrazione del contraddittorio

    La richiesta è stata avanzata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni e dopo che il difensore di CP_1 ne aveva rilevato l'insussistenza dei presupposti di legge. Inoltre, Parte_3 non era parte nella fase cautelare.

  • Altro
    Nullità della nota di trascrizione del pignoramento

    La Suprema Corte, con ordinanza n. 34075/2024, ha cassato la sentenza del Tribunale di Udine, dichiarando la nullità della nota di trascrizione del pignoramento e del pignoramento stesso. Il G.E. ha successivamente dichiarato la nullità del pignoramento e l'estinzione dell'esecuzione.

  • Inammissibile
    Accertamento della piena proprietà

    La richiesta va oltre la finalità dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., che è quella di paralizzare l'esecuzione sul bene pignorato. Si tratta di una domanda nuova ed ulteriore rispetto a quella svolta in fase sommaria.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.

    Il Tribunale ha rigettato le domande svolte da Parte_1 nei confronti della terza opponente.

  • Rigettato
    Condanna alle spese di lite

    Il Tribunale ha rigettato le domande svolte da Parte_1 nei confronti della terza opponente.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'opposizione di terzo

    Il motivo di doglianza è infondato. La terza opponente ha allegato di essere divenuta proprietaria dell'immobile pignorato con atto successivo alla trascrizione del pignoramento e di avere pertanto interesse ad ottenere la sospensione dell'esecuzione. L'opposizione ex art. 619 c.p.c. non era tardiva.

  • Rigettato
    Revoca condanna spese fase cautelare

    Il Tribunale ha rigettato le domande svolte da Parte_1 nei confronti della terza opponente.

  • Altro
    Inammissibilità dell'opposizione per decadenza

    La Suprema Corte, con ordinanza n. 34075/2024, ha cassato la sentenza del Tribunale di Udine, dichiarando la nullità della nota di trascrizione del pignoramento e del pignoramento stesso. Il G.E. ha successivamente dichiarato la nullità del pignoramento e l'estinzione dell'esecuzione. Pertanto, la materia del contendere è cessata.

  • Altro
    Domanda riconvenzionale di inefficacia ex art. 2901 c.c.

    La causa viene rimessa sul ruolo limitatamente a questa domanda, poiché l'esecutata CP_2, litisconsorte necessaria, non si è costituita e non ha avuto conoscenza della proposizione della domanda riconvenzionale.

  • Rigettato
    Revoca provvedimento di sospensione

    Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere rispetto all'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. e alle domande proposte da CP_1.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Udine, sentenza 27/12/2025, n. 904
    Giurisdizione : Trib. Udine
    Numero : 904
    Data del deposito : 27 dicembre 2025

    Testo completo