Art. 5.
Sono considerate valide le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, considerate omesse ai sensi dell'articolo 37 del citato decreto a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio diverso da quello competente, entro il 31 agosto 1980.
Non si applicano le pene pecuniarie previste:
1) dall' articolo 43, commi primo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 31 agosto 1980;
2) dall' articolo 43, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , per errori di calcolo che abbiano prodotto minor versamento di imposta non superiore a lire ventimila.
Non si fa luogo a recupero del tributo.
La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 , si applica anche per le infrazioni commesse anteriormente al 1 aprile 1979.
Se le dichiarazioni indicate nel primo comma sono state presentate ad ufficio incompetente questo deve trasmetterle all'ufficio competente entro il 31 dicembre 1981.
L'avviso di accertamento relativo alle dichiarazioni indicate nel primo comma deve essere notificato entro il termine di cui all' articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni sono state presentate ad ufficio competente.
Qualora la presentazione sia avvenuta ad ufficio diverso da quello competente, il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni sono pervenute all'ufficio competente. Se alla data di entrata in vigore della presente legge le stesse dichiarazioni non sono ancora pervenute all'ufficio competente, il termine decorre dall'anno 1980 per le dichiarazioni presentate negli anni 1979 e precedenti e dall'anno 1981 per quelle presentate nell'anno 1980.
Sono considerate valide le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, considerate omesse ai sensi dell'articolo 37 del citato decreto a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio diverso da quello competente, entro il 31 agosto 1980.
Non si applicano le pene pecuniarie previste:
1) dall' articolo 43, commi primo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 31 agosto 1980;
2) dall' articolo 43, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , per errori di calcolo che abbiano prodotto minor versamento di imposta non superiore a lire ventimila.
Non si fa luogo a recupero del tributo.
La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 , si applica anche per le infrazioni commesse anteriormente al 1 aprile 1979.
Se le dichiarazioni indicate nel primo comma sono state presentate ad ufficio incompetente questo deve trasmetterle all'ufficio competente entro il 31 dicembre 1981.
L'avviso di accertamento relativo alle dichiarazioni indicate nel primo comma deve essere notificato entro il termine di cui all' articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni sono state presentate ad ufficio competente.
Qualora la presentazione sia avvenuta ad ufficio diverso da quello competente, il termine decorre dall'anno in cui le dichiarazioni sono pervenute all'ufficio competente. Se alla data di entrata in vigore della presente legge le stesse dichiarazioni non sono ancora pervenute all'ufficio competente, il termine decorre dall'anno 1980 per le dichiarazioni presentate negli anni 1979 e precedenti e dall'anno 1981 per quelle presentate nell'anno 1980.