Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 21828/ 2024 R.G.
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvia De Luca Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 14/06/2024 promossa da
1) Parte 1
Nata il 03/11/1990 a CUNEO (CN) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in VIALE TROYA CARLO 5, 20121 MILANO - ITALIA rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Donato presso il cui studio in Vigevano, Via Merula n. 26, ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 23/11/1973 a MONZA (MB) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]28 20121 MILANO ITALIA
Parte convenuta contumace con i seguenti figli: Per 1, nata a [...] il [...]
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA
RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
"All'On. le Tribunale di Milano, affinché, espletati gli accertamenti ritenuti opportuni in merito alle circostanze di cui al ricorso, anche previo accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate ex art. 492bis Cpc, previa, se ritenuta opportuna l'audizione della minore
Per 2
Persona 3 per i motivi 1) Disporre l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore indicati in ricorso;
2) Nulla disporre in merito alle frequentazioni tra la figlia ed il padre alla luce della condizione di irreperibilità di quest'ultimo; riservato ogni eventuale diverso provvedimento a tutela della minore nel caso il padre dovesse riprendere i contatti con la stessa;
3) disporre l'obbligo per il padre di concorrere al mantenimento della figlia, versando alla madre la somma mensile di euro 500,00 (da adeguare agli indici Istat), ovvero altro importo che il Tribunale riterrà adeguato alle esigenze della minore;
oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità al
Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano"
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale il 27.12.2013 é nata Per_1, riconosciuta da entrambi i genitori.
Parte 1Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 13/06/24 ha chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine al mantenimento della minore a carico del padre;
In data 14/11/24 parte attrice è comparsa avanti il GOT delegato dal Tribunale e ha dichiarato quanto segue:
"noi non abbiamo mai convissuto, ed ero sempre io a recarmi dal sig. CP 1 presso la sua abitazione in Milano Via Thaon di Revel Genova n.28, per consentirgli di trascorrere tempo assieme alla figlia minore.
La nostra relazione si è definitivamente conclusa nell'anno 2019. Per dal padre, passavamoIl padre vedeva la figlia: durante la nostra relazione affettiva io portavo il weekend insieme e poi io e la bambina tornavamo a casa.
Dopo che si è conclusa la nostra relazione, il padre vedeva la bambina saltuariamente, la domenica, per qualche ora, e poi me la riportava a casa. La Per 4 stava bene con il padre, non ha mai fatto intendere diversamente.
Dal marzo 2023 il padre è letteralmente scomparso, senza dare notizie di sé: non riesco a comunicare con lui neanche via telefono.
Non c'è più stato alcun contatto e visto che non c'è stato nessun interesse da parte del padre a vedere la bambina, non ho ritenuto di cercarlo o prendere informazioni o insistere per fargli vedere la bambina. Per ed il padre è cessato, anche i contatti Pertanto, da marzo 2023, ogni rapporto personale tra telefonici si sono interrotti a dicembre 2023. La bambina sta bene. Vive con me in un appartamento in affitto per il quale pago un affitto di euro Per 750 mensili, comprensivi delle spese. Non convivo. frequenta il primo anno della scuola secondaria, e va bene a scuola. Non chiede del padre, non avendo più contatti, si è abituata a non vederlo e non cercarlo.
Fino ad agosto di quest'anno ho lavorato presso un negozio come addetta vendite. Poi ad agosto hanno chiuso il negozio e quindi adesso sono in Naspi e sto cercando lavoro.
Prima guadagnavo circa 800/900 euro come lavoro part time. Adesso percepisco circa 800 euro mensili. Ho i miei genitori che mi aiutano. Percepisco l'assegno unico al 50% perché non ho un provvedimento che mi autorizzi la percezione al 100%.
Il padre lavorava all'epoca della nostra relazione come operaio con un'impresa di ristrutturazione, poi ha avuto dei problemi che è fallita e dopo lavorava per altri. Non so quanto guadagnava.
Non mi risulta avesse problemi di alcol o sostanze stupefacenti.
Avevo concordato con il padre nel 2019 quando era finita la relazione che mi avrebbe pagato 500 euro mensili per il mantenimento di nostra figlia, ma poi ha pagato solo raramente e mai l'importo completo, pagava in contanti.
Allo stato dunque la minore è a mio totale carico sia in termini di accudimento sia in termini economici, mentre il padre si è sottratto ad ogni dovere, rendendosi irreperibile. Per la scuola, mi chiedono entrambe le firme dei genitori e al momento firmo solo io perché il padre
è irreperibile."
All'esito il GOT ha rinviato la causa all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc già calendarizzata avanti il
Giudice Delegato.
All'udienza del 17/12/24 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del Controparte_1 '
decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art. 143 cpc per irreperibilità del convenuto), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha confermato quanto già riferito al GOT.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2
c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale.
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 18.12.2024
Ritenuto Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che nel rendersi irreperibile, il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. L'uomo infatti è scomparso dalla vita della minore dal marzo 2023 senza dare notizie di sé ed anche i contatti telefonici, avvenuti sempre su iniziativa della madre, si sono interrotti a dicembre 2023.
che l'uomo non mostrando alcun interesse sostanziale rispetto alla figlia minore ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale;
che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c.,
è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 977/2017,
Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della figlia alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella sostanziale latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
che, le condizioni sopra indicate e in particolare l'irreperibilità del padre e il disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita della minore impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
che nulla disporre in merito alle frequentazioni tra la figlia ed il padre alla luce della condizione di irreperibilità di quest'ultimo; riservato ogni eventuale diverso provvedimento a tutela della minore nel caso il padre dovesse riprendere i contatti con la stessa;
che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione della minore deve ritenersi superflua anche vista l'età della stessa (10 anni) e in contrasto con il suo interesse
Con riferimento al mantenimento della prole che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre ha lavorato parti time come commessa con un reddito di circa 800 euro mensile, attualmente si trova in Naspi a seguito della chiusura del negozio, vive con la figlia in un immobile in affitto per il quale corrisponde un canone di locazione di euro 750 comprensivo delle spese condominiali.
2. Il padre: uomo di 51 anni, da quanto riferito dalla ex compagna durante la relazione ha sempre svolto la professione di operaio presso una ditta di ristrutturazione, ma non è a conoscenza del reddito percepito dallo stesso. Non risulta in atti alcun elemento che consenta di ritenere che vi siano state significative modificazioni della relativa situazione;
3. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica della minore;
4. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di una bambina di 10 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza della relazione dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 350 al mese, importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano dettagliate in dispositivo;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di giugno 2024 - il ricorso è stato depositato il 13/06/24 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte 1 e
Controparte_1 nella contumacia di parte convenuta, letti ed applicati gli artt. 316,
,
comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede: 1. Persona 5 (nata a [...] il [...]) in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, VIALE TROYA
CARLO 5 20121 MILANO, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c
(c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
,l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla 2. Pone a carico di Controparte_1 mensilità di giugno 2024, nel mantenimento della figlia minore versando alla madre entro il
5 di ogni mese l'importo di € 350 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica
ISTAT (prima rivalutazione giugno 2025);
3. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
O spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
O spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse
○
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse
○
scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
O spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova
-
di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4. Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia, in difetto di diversi accordi tra le parti, venga percepito nella misura del 100% dalla madre affidataria come per legge
5. Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Fulvia De Luca