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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.1593/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Parte_2 a Milano il 24/03/1987, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. LETIZIA GIUSEPPINA, presso la quale elettivamente domiciliano, avente ad oggetto lo “scioglimento del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 26/07/2011;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa depositato in data 18/09/24.
Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno un figlio nato il [...]) – hanno concordato le seguenti condizioni Per_1 regolatrici del divorzio:
1. dichiarare lo “scioglimento del vincolo coniugale” relativamente al matrimonio contratto in data 26.07.2011 tra la Sig.ra ed il Sig. , Parte_1 Parte_2 ordinandone la relativa trascrizione nei registri dello stato civile del Comune di Giugliano in Campania;
2. I coniugi continueranno a vivranno separati nel mutuo rispetto;
3. I coniugi con la sottoscrizione dell'odierno ricorso, si autorizzano scambievolmente al rilascio o rinnovo del passaporto;
4. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, e collocato presso la madre. Entrambi i genitori ne cureranno l'educazione, l'istruzione e la vita di relazione, ed adotteranno previo accordo, le decisioni di maggiore interesse, sempre nel rispetto della indole dello stesso;
5. Le parti si impegnano a favorire contatti telefonici tra il minore ed i genitori al fine di mantenere il rapporto genitoriale quanto più saldo possibile. In particolare, il padre avrà la facoltà di vedere e di tenere con sé il figlio avente la dimora materna secondo il seguente calendario: 1) dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20.00 della domenica a weekend alterni;
2) Il rapporto tra le parti durante le festività natalizie sarà così regolato: A) durante le festività natalizie i minori trascorreranno il giorno 24/12 ed il 31/12 con la madre ed il giorno 25/12 e 01/01 con il padre e viceversa ad anni alterni, il sig. , potrà, se le sue esigenze Pt_2 lavorative lo consentiranno, tenere con sé il minore 4 giorni, o tra Natale e Capodanno, o tra Capodanno e l'Epifania; B) durante le festività pasquali il minore resterà con il padre il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì in Albis ad anni alterni, con pernottamento presso quest'ultimo. I due periodi indicati saranno così regolati dai coniugi salvo impedimenti e tenendo conto principalmente della volontà del minore. C) Durante le vacanze estive, il minore potrà restare con il padre 15 giorni consecutivi sia a luglio che ad agosto, permettendo brevi visite alla madre. E' opportuno precisare che, nel periodo in cui il minore pernotterà con il padre, quest'ultimo, se possibile, dovrà essere in ferie dal lavoro. Il periodo da individuare tra il mese di luglio ed il mese di Agosto, sarà concordato dai separandi coniugi di anno in anno tenendo conto principalmente della volontà e dell'interesse del piccolo Per_1
6. Il sig. si obbliga a corrispondere mensilmente, entro e non oltre il Parte_2 quindici di ciascun mese, la somma di complessivi euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore Il detto assegno sarà rivalutato secondo gli indici Per_1 ISTAT con decorrenza dal secondo anno. Resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura pari al 50% per ciascuno, le spese straordinarie necessarie per lo stesso minore, quali spese mediche non coperte dal SNN e comunque da concordare tra i genitori. Mentre l'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra ; Parte_1
7. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74;
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26/07/2011 in Giugliano in Campania da nata Napoli il 26/07/1984 e , nato a [...]_2 Milano il 24/03/1987, alle condizioni sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 59, Parte I, Anno 2011).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 01/10/2025 Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.1593/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Parte_2 a Milano il 24/03/1987, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. LETIZIA GIUSEPPINA, presso la quale elettivamente domiciliano, avente ad oggetto lo “scioglimento del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 26/07/2011;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa depositato in data 18/09/24.
Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno un figlio nato il [...]) – hanno concordato le seguenti condizioni Per_1 regolatrici del divorzio:
1. dichiarare lo “scioglimento del vincolo coniugale” relativamente al matrimonio contratto in data 26.07.2011 tra la Sig.ra ed il Sig. , Parte_1 Parte_2 ordinandone la relativa trascrizione nei registri dello stato civile del Comune di Giugliano in Campania;
2. I coniugi continueranno a vivranno separati nel mutuo rispetto;
3. I coniugi con la sottoscrizione dell'odierno ricorso, si autorizzano scambievolmente al rilascio o rinnovo del passaporto;
4. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, e collocato presso la madre. Entrambi i genitori ne cureranno l'educazione, l'istruzione e la vita di relazione, ed adotteranno previo accordo, le decisioni di maggiore interesse, sempre nel rispetto della indole dello stesso;
5. Le parti si impegnano a favorire contatti telefonici tra il minore ed i genitori al fine di mantenere il rapporto genitoriale quanto più saldo possibile. In particolare, il padre avrà la facoltà di vedere e di tenere con sé il figlio avente la dimora materna secondo il seguente calendario: 1) dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20.00 della domenica a weekend alterni;
2) Il rapporto tra le parti durante le festività natalizie sarà così regolato: A) durante le festività natalizie i minori trascorreranno il giorno 24/12 ed il 31/12 con la madre ed il giorno 25/12 e 01/01 con il padre e viceversa ad anni alterni, il sig. , potrà, se le sue esigenze Pt_2 lavorative lo consentiranno, tenere con sé il minore 4 giorni, o tra Natale e Capodanno, o tra Capodanno e l'Epifania; B) durante le festività pasquali il minore resterà con il padre il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì in Albis ad anni alterni, con pernottamento presso quest'ultimo. I due periodi indicati saranno così regolati dai coniugi salvo impedimenti e tenendo conto principalmente della volontà del minore. C) Durante le vacanze estive, il minore potrà restare con il padre 15 giorni consecutivi sia a luglio che ad agosto, permettendo brevi visite alla madre. E' opportuno precisare che, nel periodo in cui il minore pernotterà con il padre, quest'ultimo, se possibile, dovrà essere in ferie dal lavoro. Il periodo da individuare tra il mese di luglio ed il mese di Agosto, sarà concordato dai separandi coniugi di anno in anno tenendo conto principalmente della volontà e dell'interesse del piccolo Per_1
6. Il sig. si obbliga a corrispondere mensilmente, entro e non oltre il Parte_2 quindici di ciascun mese, la somma di complessivi euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento per il figlio minore Il detto assegno sarà rivalutato secondo gli indici Per_1 ISTAT con decorrenza dal secondo anno. Resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura pari al 50% per ciascuno, le spese straordinarie necessarie per lo stesso minore, quali spese mediche non coperte dal SNN e comunque da concordare tra i genitori. Mentre l'assegno unico verrà interamente percepito dalla sig.ra ; Parte_1
7. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74;
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26/07/2011 in Giugliano in Campania da nata Napoli il 26/07/1984 e , nato a [...]_2 Milano il 24/03/1987, alle condizioni sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 59, Parte I, Anno 2011).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 01/10/2025 Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso