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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/05/2024, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 429/2021 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 10.01.2024 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Parte_1
Lorenza Piterà e Antonino Delfino giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
in persona del Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, giusta procura
[...]
in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante < Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 1127/2020 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 25.09.2020, per le motivazioni di cui sopra – Condannare conseguentemente la Controparte_3
, in persona del pro-tempore, al risarcimento di tutti i
[...] Controparte_2 danni (patrimoniali e non) nella somma di € 500.000,00 (€ 269.507,52 per il danno patrimoniale e la restante somma per il danno all'immagine, alla reputazione personale e professionale, morale, esistenziale quest'ultima da liquidarsi in via equitativa) o comunque in quella minore somma che sarà ritenuta di giustizia, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria dall'aprile 2006 al soddisfo, secondo i criteri di cui alle sentenze Cass. Civ. Sez. Un. 1712/95 e Cass. Civ. Sez. III n.
2325/2005 ed oltre i successivi interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l'adita Corte territoriale, contrariis reiectis: 1.- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., per violazione del c.d. filtro sostanziale;
2.- in via principale, di merito, rigettare integralmente l'appello, siccome infondato, confermando per l'effetto la sentenza di primo grado impugnata (Trib. Catanzaro, sez. II civ., 25 settembre 2020, n.1127). Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti Controparte_1 per effetto della eccessiva durata delle indagini condotte nei propri confronti dalla Procura della
Repubblica di Reggio Calabria.
A fondamento delle proprie ragioni l'attore ha dedotto che:
• in data 27 ottobre 2006, tramite notizie di stampa, ha appreso di essere indagato, unitamente ad altre persone, nell'ambito del procedimento penale n. 2045/05 RGNR della Procura della
Repubblica di Reggio Calabria, per il reato di cui all'art. 416 e 642 c.p., nei confronti di alcune società assicuratrici nazionali;
• dagli anni 80 fino alla predetta data, è stato legale fiduciario della società assicuratrice
[...]
per tutti gli Uffici Giurisdizionali della Provincia di Reggio Calabria, ove Parte_2
l'assisteva e si costituiva in giudizio nell'interesse della stessa;
• a seguito della notizia di stampa, la predetta società assicuratrice, ha sospeso il rapporto legale-fiduciario con lo stesso e successivamente lo ha revocato non conferendogli più alcun altro incarico;
• non avendo ricevuto da parte della Procura di Reggio Calabria alcun avviso di garanzia ex art. 369 c.p.p. né alcuna richiesta di proroga delle indagini preliminari, né tantomeno l'avviso di chiusura delle stesse ex art. 415 bis c.p.p., ha presentato tramite il suo difensore istanza al fine di ottenere l'archiviazione del procedimento;
• la Procura della Repubblica di Reggio Calabria non ha mai adottato alcun provvedimento in ordine alla predetta istanza, la quale è stata più volte sollecitata e nelle persone dei magistrati che si sono succeduti nella titolarità del fascicolo, non hanno mai “coltivato” il procedimento;
• in data 09.10.2014, su richiesta della stessa Procura della Repubblica, il GIP del Tribunale di
Reggio Calabria, ha emesso decreto di archiviazione ex art. 408 e 411 c.p.p. mai notificato all'istante.
Ha chiesto quindi che venisse accertata e dichiarata ex art. 2 della Legge 13.04.1988 n. 117 e art. 2 comma 1 e art. 3 comma 1 della Legge n. 18/2015 il diniego di giustizia per essere rimasto indagato senza che fosse emesso alcun provvedimento dovuto per legge nei suoi confronti e conseguentemente condannare la al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni patrimoniali e non nella misura di € 500.000,00 (€ 269.507,52 per il danno patrimoniale e la restante somma per il danno all'immagine, alla reputazione personale e professionale, morale ed esistenziale.
Alla domanda ha resistito la con comparsa depositata il Controparte_1
21.11.2016, la quale ha concluso per il rigetto dell'avversa pretesa poiché infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita solo mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Con sentenza n. 1127/2020 resa all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies il
25.09.2020, il Tribunale di Catanzaro ha così provveduto: “rigetta la domanda;
condanna Pt_1 al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 10.693,50 oltre
[...] accessori come per legge”.
Il Tribunale premesso che l'art. 2 della legge n. 117 del 1988 nella interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità postula una condotta caratterizzata se non da dolo almeno da negligenza inescusabile e che tale condotta con i suoi specifici connotati rientra nell'onere probatorio dell'attore, ha ritenuto che nel caso in esame l'onere non fosse stato assolto neanche in punto di allegazione, poiché l'attore si era limitato a lamentare l'ingiustificata durata del procedimento penale senza individuare alcuna specifica responsabilità a carico dei magistrati coinvolti. Ha ulteriormente evidenziato che l'attore non ha neanche attivato – per come richiesto dall'art. 4 comma 2 della legge 117 del 1988 - gli strumenti volti ad ovviare al danno quali per esempio la richiesta di avocazione delle indagini. Ha ritenuto infine che mancasse anche il nesso eziologico tra la durata eccessiva delle indagini e il danno lamentato, posto che lo stesso attore aveva allegato che la revoca degli incarichi lavorativi avvenne subito dopo la pubblicazione sulla stampa del suo coinvolgimento nelle indagini.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, ha proposto appello con atto di citazione notificato a mezzo Parte_1
UNEP il 17 marzo 2021 affidandolo ai motivi che si esamineranno. Con comparsa depositata telematicamente il 27 maggio 2021 si è costituita in giudizio la
[...] per eccepire in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_1 dell'art. 342 c.p.c. in subordine il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 25 marzo 2022, la Corte ha dichiarato inammissibili le richieste istruttorie ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 gennaio 2024.
L'udienza del 10 gennaio 2024 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 15.01.2024 comunicato in data 16.01.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellante ha depositato sia la comparsa conclusionale che le memorie di repliche, parte appellata ha depositato soltanto la comparsa conclusionale.
§ 2.1 Le questioni preliminari
2.2. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
Nella fattispecie, il gravame risponde seppure con i limiti di cui appresso si dirà ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017.
L'appellante ha sufficientemente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma e ha quasi sempre indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure.
2.3.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per “Violazione ed errata applicazione dell'art. 2 co. 3 e art. 3 co. 1 L. 117/1988 – Mancata e/o insufficienza della motivazione”.
Adduce che il Giudice di primo grado, non ha fatto corretta applicazione della previsione di cui all'art. 2 L. 117/1988 come modificato dalla L. n. 18/2015.
Sostiene che il comportamento dei vari magistrati che si sono succeduti nella titolarità del fascicolo processuale, è stato omissivo ed ha integrato il concetto non solo di “colpa grave” ma anche quello di “denegata giustizia”, che si configura nei casi di ritardi, rifiuti od omissioni del magistrato nel compimento di uno o più atti di ufficio, quando trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria.
Rammenta che nessun avviso di garanzia, né alcuna richiesta di proroga delle indagini preliminari, né l'avviso di chiusura delle stesse è stato mai notificato, nonostante lo stesso abbia presentato istanza al fine di ottenere in tempi rapidi l'archiviazione del procedimento o un eventuale rinvio a giudizio, per cui ritiene che i magistrati della Procura di Reggio Calabria sono rimasti inerti per otto anni e mezzo non emanando alcun provvedimento violando così l'art. 405 c.p.p. in tema di mancata richiesta di archiviazione e/o mancato esercizio dell'azione, nonché le disposizioni di cui all'art. 407 c.p.p. in tema di durata massima delle indagini preliminari.
2.4. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza per “Violazione dell'art. 6 della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art.
111 della Costituzione”.
Lamenta sul punto, che in ogni caso l'obbligo risarcitorio da parte dello Stato, discende sia dalla violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero il diritto ad un processo equo, sia dall'art. 111 della Costituzione sulla ragionevole durata del processo.
2.5. Con il terzo motivo, lamenta l'appellante “Errata ed insufficiente motivazione sul nesso eziologico tra l'evento e il danno”
Rappresenta, che al contrario di quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, il danno patrimoniale richiesto, non è stato causato dalla notizia sul giornale, bensì dalla negligenza e dall'inerzia da parte del P.M. della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, poiché dopo la pubblicazione della notizia è stato solo sospeso mentre la definitiva esclusione dagli incarichi è avvenuta circa un anno dopo la pubblicazione della notizia per il perdurare del procedimento penale.
Il primo motivo di censura è fondato con assorbimento del secondo ma tanto non vale a determinare la riforma della sentenza.
E' un fatto che dal momento dell'iscrizione nel registro degli indagati alla richiesta di archiviazione siano passati otto anni e mezzo, ovvero otto in più del tempo che l'art. 408 c.p.p. stabilisce per la formulazione della richiesta di archiviazione.
Tanto basta a porre una presunzione iuris tantum di gravissima negligenza da parte dei magistrati della procura che si occuparono del caso, non rientrando, al contrario, nel potere della parte l'individuazione delle singole condotte e delle specifiche responsabilità attribuibili a ciascun magistrato, tanto più che la fase in cui si è determinato il ritardo è caratterizzata dal segreto istruttorio.
L'odierno appellante ha peraltro documentato di avere presentato in fata 8 maggio 2007 istanza volta conoscere la data della propria iscrizione nel registro degli indagati, sollecitando altresì la tempestiva adozione del provvedimento di chiusura delle indagini e di richiesta di archiviazione. In risposta a detta istanza l'ufficio di Procura attestò l'iscrizione di nel registro degli indagati a Parte_1 far data dal 16 aprile 2006 rifiutando ogni ulteriore informazione in quanto le attività erano coperte dal segreto istruttorio. A fronte di tale allegazione, incombeva sulla Presidenza del Consiglio convenuto l'onere di provare la ricorrenza delle speciali circostanze in grado di giustificare un così macroscopico ritardo nell'adozione di atti dovuti.
L'istanza di cui sopra, peraltro, integra sicuramente il requisito di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 177 del 1988, non essendo ipotizzabile alcun altro specifico rimedio all'inerzia della procura in disponibilità della persona sottoposta ad indagini cui certo non compete il potere/dovere di sollecitare il provvedimento di avocazione delle indagini di cui all'art. 412 c.p.p. come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado.
Malgrado quindi si ravvisi nel contegno dei magistrati addetti all'ufficio di procura la grave negligenza astrattamente idonea a configurare l'ipotesi di responsabilità invocata, la domanda di risarcimento non può essere accolta difettando, per come stavolta correttamente ritenuto dal tribunale, la mancanza del nesso causale tra il fatto colposo e il danno lamentato.
Deve sul punto osservarsi che la tesi difensiva della perdita patrimoniale determinata dalla perdita di incarichi professionali in ragione della lunghezza del procedimento penale non è stato oggetto di idonee allegazioni istruttorie. Come correttamente evidenziato dal Tribunale lo steso appellante ha dedotto di essere stato sospeso dall'incarico da parte dell'istituto assicurativo di cui era fiduciario subito dopo la pubblicazione della notizia sul giornale. Deve peraltro osservarsi che l'esonero dagli incarichi di fiduciario dell'assicurazione non ha costituito oggetto di prova documentale e che la prova orale articolata dall'attore non avrebbe comunque consentito la dimostrazione del nesso causale: nell'assunto di parte attrice ( da dimostrare a mezzo testi ) l'esonero definitivo dall'incarico sarebbe avvenuto a circa un anno dalla pubblicazione della notizia ( quindi ottobre 2007 ), sennonchè risalendo l'iscrizione nel registro degli indagati all'aprile 2006, ad ottobre 2007 il termine di compimento delle indagini preliminari era appena scaduto onde non si era ancora consumato l'ingiustificato e colpevole protrarsi dell'iscrizione nel registro degli indagati. Appare quindi evidente che la revoca dell'incarico, ove effettivamente avvenuta, sia stata piuttosto frutto di una discrezionale e forse arbitraria decisione della società mandante alla quale era ben possibile reagire con gli ordinari strumenti di tutela contrattuale.
Deve infine rilevarsi che la sentenza impugnata ha limitato la verifica del nesso eziologico al danno derivante dalla revoca del mandato professionale, indicata dall'attore come fonte di danno patrimoniale, senza nulla statuire in ordine al danno non patrimoniale. Sennonchè rispetto a detta omessa pronuncia non ricorre uno specifico motivo di censura, posto che la contestazione dell'appellante ha riguardato esclusivamente la sequenza cronologica tra gli eventi e la revoca del mandato da parte dell'istituto assicuratore mentre il riferimento al danno non patrimoniale rimane circoscritto ad un inciso contenuto tra parentesi non sufficiente a consentire il riesame della questione da parte della Corte d'Appello.
L'appello deve essere pertanto rigettato e la sentenza confermata sebbene con la modifica della motivazione sopra riportata.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite di questo grado del giudizio.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPr n. 115 del 2002 che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale 1127/2020 del Tribunale di Catanzaro e nei confronti della
[...] così provvede: Controparte_1 rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese di lite;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 10 maggio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvana Ferriero Carmela Ruberto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 429/2021 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 10.01.2024 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Parte_1
Lorenza Piterà e Antonino Delfino giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
in persona del Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, giusta procura
[...]
in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante < Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 1127/2020 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 25.09.2020, per le motivazioni di cui sopra – Condannare conseguentemente la Controparte_3
, in persona del pro-tempore, al risarcimento di tutti i
[...] Controparte_2 danni (patrimoniali e non) nella somma di € 500.000,00 (€ 269.507,52 per il danno patrimoniale e la restante somma per il danno all'immagine, alla reputazione personale e professionale, morale, esistenziale quest'ultima da liquidarsi in via equitativa) o comunque in quella minore somma che sarà ritenuta di giustizia, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria dall'aprile 2006 al soddisfo, secondo i criteri di cui alle sentenze Cass. Civ. Sez. Un. 1712/95 e Cass. Civ. Sez. III n.
2325/2005 ed oltre i successivi interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l'adita Corte territoriale, contrariis reiectis: 1.- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., per violazione del c.d. filtro sostanziale;
2.- in via principale, di merito, rigettare integralmente l'appello, siccome infondato, confermando per l'effetto la sentenza di primo grado impugnata (Trib. Catanzaro, sez. II civ., 25 settembre 2020, n.1127). Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti Controparte_1 per effetto della eccessiva durata delle indagini condotte nei propri confronti dalla Procura della
Repubblica di Reggio Calabria.
A fondamento delle proprie ragioni l'attore ha dedotto che:
• in data 27 ottobre 2006, tramite notizie di stampa, ha appreso di essere indagato, unitamente ad altre persone, nell'ambito del procedimento penale n. 2045/05 RGNR della Procura della
Repubblica di Reggio Calabria, per il reato di cui all'art. 416 e 642 c.p., nei confronti di alcune società assicuratrici nazionali;
• dagli anni 80 fino alla predetta data, è stato legale fiduciario della società assicuratrice
[...]
per tutti gli Uffici Giurisdizionali della Provincia di Reggio Calabria, ove Parte_2
l'assisteva e si costituiva in giudizio nell'interesse della stessa;
• a seguito della notizia di stampa, la predetta società assicuratrice, ha sospeso il rapporto legale-fiduciario con lo stesso e successivamente lo ha revocato non conferendogli più alcun altro incarico;
• non avendo ricevuto da parte della Procura di Reggio Calabria alcun avviso di garanzia ex art. 369 c.p.p. né alcuna richiesta di proroga delle indagini preliminari, né tantomeno l'avviso di chiusura delle stesse ex art. 415 bis c.p.p., ha presentato tramite il suo difensore istanza al fine di ottenere l'archiviazione del procedimento;
• la Procura della Repubblica di Reggio Calabria non ha mai adottato alcun provvedimento in ordine alla predetta istanza, la quale è stata più volte sollecitata e nelle persone dei magistrati che si sono succeduti nella titolarità del fascicolo, non hanno mai “coltivato” il procedimento;
• in data 09.10.2014, su richiesta della stessa Procura della Repubblica, il GIP del Tribunale di
Reggio Calabria, ha emesso decreto di archiviazione ex art. 408 e 411 c.p.p. mai notificato all'istante.
Ha chiesto quindi che venisse accertata e dichiarata ex art. 2 della Legge 13.04.1988 n. 117 e art. 2 comma 1 e art. 3 comma 1 della Legge n. 18/2015 il diniego di giustizia per essere rimasto indagato senza che fosse emesso alcun provvedimento dovuto per legge nei suoi confronti e conseguentemente condannare la al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni patrimoniali e non nella misura di € 500.000,00 (€ 269.507,52 per il danno patrimoniale e la restante somma per il danno all'immagine, alla reputazione personale e professionale, morale ed esistenziale.
Alla domanda ha resistito la con comparsa depositata il Controparte_1
21.11.2016, la quale ha concluso per il rigetto dell'avversa pretesa poiché infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita solo mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Con sentenza n. 1127/2020 resa all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies il
25.09.2020, il Tribunale di Catanzaro ha così provveduto: “rigetta la domanda;
condanna Pt_1 al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 10.693,50 oltre
[...] accessori come per legge”.
Il Tribunale premesso che l'art. 2 della legge n. 117 del 1988 nella interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità postula una condotta caratterizzata se non da dolo almeno da negligenza inescusabile e che tale condotta con i suoi specifici connotati rientra nell'onere probatorio dell'attore, ha ritenuto che nel caso in esame l'onere non fosse stato assolto neanche in punto di allegazione, poiché l'attore si era limitato a lamentare l'ingiustificata durata del procedimento penale senza individuare alcuna specifica responsabilità a carico dei magistrati coinvolti. Ha ulteriormente evidenziato che l'attore non ha neanche attivato – per come richiesto dall'art. 4 comma 2 della legge 117 del 1988 - gli strumenti volti ad ovviare al danno quali per esempio la richiesta di avocazione delle indagini. Ha ritenuto infine che mancasse anche il nesso eziologico tra la durata eccessiva delle indagini e il danno lamentato, posto che lo stesso attore aveva allegato che la revoca degli incarichi lavorativi avvenne subito dopo la pubblicazione sulla stampa del suo coinvolgimento nelle indagini.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, ha proposto appello con atto di citazione notificato a mezzo Parte_1
UNEP il 17 marzo 2021 affidandolo ai motivi che si esamineranno. Con comparsa depositata telematicamente il 27 maggio 2021 si è costituita in giudizio la
[...] per eccepire in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi Controparte_1 dell'art. 342 c.p.c. in subordine il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 25 marzo 2022, la Corte ha dichiarato inammissibili le richieste istruttorie ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 gennaio 2024.
L'udienza del 10 gennaio 2024 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 15.01.2024 comunicato in data 16.01.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte appellante ha depositato sia la comparsa conclusionale che le memorie di repliche, parte appellata ha depositato soltanto la comparsa conclusionale.
§ 2.1 Le questioni preliminari
2.2. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello è infondata.
Nella fattispecie, il gravame risponde seppure con i limiti di cui appresso si dirà ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017.
L'appellante ha sufficientemente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma e ha quasi sempre indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure.
2.3.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza per “Violazione ed errata applicazione dell'art. 2 co. 3 e art. 3 co. 1 L. 117/1988 – Mancata e/o insufficienza della motivazione”.
Adduce che il Giudice di primo grado, non ha fatto corretta applicazione della previsione di cui all'art. 2 L. 117/1988 come modificato dalla L. n. 18/2015.
Sostiene che il comportamento dei vari magistrati che si sono succeduti nella titolarità del fascicolo processuale, è stato omissivo ed ha integrato il concetto non solo di “colpa grave” ma anche quello di “denegata giustizia”, che si configura nei casi di ritardi, rifiuti od omissioni del magistrato nel compimento di uno o più atti di ufficio, quando trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria.
Rammenta che nessun avviso di garanzia, né alcuna richiesta di proroga delle indagini preliminari, né l'avviso di chiusura delle stesse è stato mai notificato, nonostante lo stesso abbia presentato istanza al fine di ottenere in tempi rapidi l'archiviazione del procedimento o un eventuale rinvio a giudizio, per cui ritiene che i magistrati della Procura di Reggio Calabria sono rimasti inerti per otto anni e mezzo non emanando alcun provvedimento violando così l'art. 405 c.p.p. in tema di mancata richiesta di archiviazione e/o mancato esercizio dell'azione, nonché le disposizioni di cui all'art. 407 c.p.p. in tema di durata massima delle indagini preliminari.
2.4. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza per “Violazione dell'art. 6 della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art.
111 della Costituzione”.
Lamenta sul punto, che in ogni caso l'obbligo risarcitorio da parte dello Stato, discende sia dalla violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero il diritto ad un processo equo, sia dall'art. 111 della Costituzione sulla ragionevole durata del processo.
2.5. Con il terzo motivo, lamenta l'appellante “Errata ed insufficiente motivazione sul nesso eziologico tra l'evento e il danno”
Rappresenta, che al contrario di quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, il danno patrimoniale richiesto, non è stato causato dalla notizia sul giornale, bensì dalla negligenza e dall'inerzia da parte del P.M. della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, poiché dopo la pubblicazione della notizia è stato solo sospeso mentre la definitiva esclusione dagli incarichi è avvenuta circa un anno dopo la pubblicazione della notizia per il perdurare del procedimento penale.
Il primo motivo di censura è fondato con assorbimento del secondo ma tanto non vale a determinare la riforma della sentenza.
E' un fatto che dal momento dell'iscrizione nel registro degli indagati alla richiesta di archiviazione siano passati otto anni e mezzo, ovvero otto in più del tempo che l'art. 408 c.p.p. stabilisce per la formulazione della richiesta di archiviazione.
Tanto basta a porre una presunzione iuris tantum di gravissima negligenza da parte dei magistrati della procura che si occuparono del caso, non rientrando, al contrario, nel potere della parte l'individuazione delle singole condotte e delle specifiche responsabilità attribuibili a ciascun magistrato, tanto più che la fase in cui si è determinato il ritardo è caratterizzata dal segreto istruttorio.
L'odierno appellante ha peraltro documentato di avere presentato in fata 8 maggio 2007 istanza volta conoscere la data della propria iscrizione nel registro degli indagati, sollecitando altresì la tempestiva adozione del provvedimento di chiusura delle indagini e di richiesta di archiviazione. In risposta a detta istanza l'ufficio di Procura attestò l'iscrizione di nel registro degli indagati a Parte_1 far data dal 16 aprile 2006 rifiutando ogni ulteriore informazione in quanto le attività erano coperte dal segreto istruttorio. A fronte di tale allegazione, incombeva sulla Presidenza del Consiglio convenuto l'onere di provare la ricorrenza delle speciali circostanze in grado di giustificare un così macroscopico ritardo nell'adozione di atti dovuti.
L'istanza di cui sopra, peraltro, integra sicuramente il requisito di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 177 del 1988, non essendo ipotizzabile alcun altro specifico rimedio all'inerzia della procura in disponibilità della persona sottoposta ad indagini cui certo non compete il potere/dovere di sollecitare il provvedimento di avocazione delle indagini di cui all'art. 412 c.p.p. come erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado.
Malgrado quindi si ravvisi nel contegno dei magistrati addetti all'ufficio di procura la grave negligenza astrattamente idonea a configurare l'ipotesi di responsabilità invocata, la domanda di risarcimento non può essere accolta difettando, per come stavolta correttamente ritenuto dal tribunale, la mancanza del nesso causale tra il fatto colposo e il danno lamentato.
Deve sul punto osservarsi che la tesi difensiva della perdita patrimoniale determinata dalla perdita di incarichi professionali in ragione della lunghezza del procedimento penale non è stato oggetto di idonee allegazioni istruttorie. Come correttamente evidenziato dal Tribunale lo steso appellante ha dedotto di essere stato sospeso dall'incarico da parte dell'istituto assicurativo di cui era fiduciario subito dopo la pubblicazione della notizia sul giornale. Deve peraltro osservarsi che l'esonero dagli incarichi di fiduciario dell'assicurazione non ha costituito oggetto di prova documentale e che la prova orale articolata dall'attore non avrebbe comunque consentito la dimostrazione del nesso causale: nell'assunto di parte attrice ( da dimostrare a mezzo testi ) l'esonero definitivo dall'incarico sarebbe avvenuto a circa un anno dalla pubblicazione della notizia ( quindi ottobre 2007 ), sennonchè risalendo l'iscrizione nel registro degli indagati all'aprile 2006, ad ottobre 2007 il termine di compimento delle indagini preliminari era appena scaduto onde non si era ancora consumato l'ingiustificato e colpevole protrarsi dell'iscrizione nel registro degli indagati. Appare quindi evidente che la revoca dell'incarico, ove effettivamente avvenuta, sia stata piuttosto frutto di una discrezionale e forse arbitraria decisione della società mandante alla quale era ben possibile reagire con gli ordinari strumenti di tutela contrattuale.
Deve infine rilevarsi che la sentenza impugnata ha limitato la verifica del nesso eziologico al danno derivante dalla revoca del mandato professionale, indicata dall'attore come fonte di danno patrimoniale, senza nulla statuire in ordine al danno non patrimoniale. Sennonchè rispetto a detta omessa pronuncia non ricorre uno specifico motivo di censura, posto che la contestazione dell'appellante ha riguardato esclusivamente la sequenza cronologica tra gli eventi e la revoca del mandato da parte dell'istituto assicuratore mentre il riferimento al danno non patrimoniale rimane circoscritto ad un inciso contenuto tra parentesi non sufficiente a consentire il riesame della questione da parte della Corte d'Appello.
L'appello deve essere pertanto rigettato e la sentenza confermata sebbene con la modifica della motivazione sopra riportata.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite di questo grado del giudizio.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPr n. 115 del 2002 che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale 1127/2020 del Tribunale di Catanzaro e nei confronti della
[...] così provvede: Controparte_1 rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese di lite;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 10 maggio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvana Ferriero Carmela Ruberto