Ordinanza cautelare 25 febbraio 2021
Sentenza breve 19 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 19/07/2021, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2021
N. 00949/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00086/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 86 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Tacchi Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico presentato al Prefetto di -OMISSIS- in data 31 agosto 2020 avverso il decreto del Questore di -OMISSIS- (Cat.-OMISSIS-) emesso il 15 giugno 2020, notificato il 19 agosto 2020, avente per oggetto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno;
- di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 5/5/2021:
- del decreto di rigetto del ricorso gerarchico, presentato per ottenere l'annullamento del decreto del Questore di -OMISSIS- (Cat.-OMISSIS- del 15 giugno 2020), emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 18 gennaio 2021 e notificato il 5 febbraio 2021.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 21/5/2021:
per l’annullamento:
- del decreto di rigetto del ricorso gerarchico, presentato per ottenere l'annullamento del decreto del Questore di -OMISSIS- (Cat.-OMISSIS- del 15 giugno 2020), emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 18 gennaio 2021e notificato in data 23 febbraio 2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 60 del c.p.a.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n.44 del 2021;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, con il ricorso introduttivo ha chiesto l’annullamento del “silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico presentato al Prefetto di -OMISSIS- in data 31 agosto 2020” avverso il decreto del Questore di -OMISSIS- di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, adottato il 15 giugno 2020 e notificato il 19 agosto 2020, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 5 D.Lgs. 286/1998, eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, con riferimento al giudizio di pericolosità sociale del ricorrente e di non integrazione dello stesso e con riferimento alla sua capacità reddituale, in quanto, in sostanza: la Questura nel 2016 aveva già rinnovato al ricorrente il permesso di soggiorno, nonostante la -OMISSIS- del 2015 in materia -OMISSIS-, mentre con il diniego impugnato sarebbe ritornata su questo precedente -OMISSIS- attribuendogli particolare rilevanza e, in relazione ai procedimenti -OMISSIS- successivi a quello del 2015, sarebbe pervenuta a conclusioni apodittiche sul mancato inserimento sociale, considerando una sentenza per resistenza a -OMISSIS-, che è stata emessa in contumacia per fatti che non sarebbero di particolare gravità e in relazione alla quale è stato proposto ricorso per rescissione, mentre l’altra segnalazione di -OMISSIS- per -OMISSIS-sarebbe ancora in fase di indagini preliminari; la Questura non avrebbe adeguatamente valutato che il ricorrente è arrivato in Italia come minore non accompagnato ed è sul territorio nazionale da più di 12 anni e che ha svolto prima attività lavorativa saltuariamente, compatibilmente con la giovane età, e poi regolare attività lavorativa; nella valutazione del requisito reddituale la Questura sarebbe incorsa in un difetto di motivazione e di istruttoria in quanto il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 2019 sarebbe avvenuto per una mera riorganizzazione aziendale e non potrebbe essere interpretato come un elemento a sfavore del ricorrente e, in ogni caso, il ricorrente ha stipulato il 6 marzo 2020 un nuovo contratto di lavoro presso oltra -OMISSIS-, con periodo di prova di tre mesi e non sei e per la durata di 5 anni e non 3, come indicato dalla Questura, contratto per il quale avrebbe superato il periodo di prova e che gli consentirebbe di avere un reddito sufficiente come confermato dalle buste paga prodotte in giudizio; gli elementi a favore del ricorrente, rappresentati dal difensore all’Amministrazione tramite pec, non sarebbero stati tenuti in considerazione.
Si è costituito in giudizio il Ministro dell’Interno, che ha depositato in giudizio il provvedimento, adottato in data 18 gennaio 2021, con cui il Prefetto ha espressamente respinto il ricorso gerarchico, evidenziando che tale provvedimento, dopo essere stato erroneamente notificato via pec in data 20 gennaio 2021 al precedente difensore del ricorrente, è stato poi notificato via pec all’attuale difensore del ricorrente, domiciliatario, in data 5 febbraio 2021.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha, allora, impugnato tale decreto della Prefettura, lamentandone l’illegittimità per difetto di motivazione, in quanto lo stesso è motivato per relationem con riferimento alle note della Questura ma tali note sarebbero prive di diverse pagine e rendebbero in tal modo incomprensibile, e non conoscibile, l’iter logico seguito per giungere al provvedimento negativo.
La Prefettura ha, poi, provveduto a rinotificare al difensore del ricorrente il decreto di rigetto del ricorso gerarchico, allegando la relazione integrale della Questura, richiamata per relationem , e, a seguito di tale rinotifica, il ricorrente ha proposto un ulteriore ricorso per motivi aggiunti, lamentando l’illegittimità di tale diniego per difetto di istruttoria e di motivazione e violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto, in sostanza: le pagine della relazione della Questura, allegata e richiamata per relationem dalla Prefettura a sostegno del rigetto del ricorso gerarchico, non sarebbero numerate e non sarebbero legate da un nesso logico, almeno per quanto riguarda i nn. 3, 4 e 5 in essa indicati, con conseguente violazione del diritto di difesa del ricorrente; in ogni caso, l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato il contratto di lavoro in essere del ricorrente e l’attuale capacità reddituale; l’Amministrazione fonderebbe il giudizio di pericolosità sociale anche sulla sentenza di patteggiamento del GUP presso il Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- per -OMISSIS- in materia -OMISSIS- ma la Questura aveva già esaminato tale provvedimento nel 2016 e non lo aveva considerato ostativo al rilascio del permesso di soggiorno; gli altri elementi richiamati a sostegno del giudizio di pericolosità sociale non sarebbero idonei a supportare un giudizio in concreto di pericolosità sociale, tenuto conto che: la denuncia di -OMISSIS- per -OMISSIS-è stata archiviata, contro la sentenza del Tribunale di -OMISSIS- per resistenza a -OMISSIS- è stata presentata istanza di rescissione, e, circa i recenti fatti del -OMISSIS- il ricorrente, resosi conto dell’errore, ha pagato immediatamente la sanzione amministrativa “ridotta” per aver violato il -OMISSIS- e si è subito attivato per risarcire il danno derivante dall’oltraggio a -OMISSIS- ed ottenere la declaratoria di estinzione del -OMISSIS- (e a tal fine ha già raggiunto un accordo con gli agenti), mentre, per quanto attiene alla guida in -OMISSIS-, il ricorrente ha chiesto, ed ottenuto, dall’Istituto -OMISSIS- -OMISSIS- di poter svolgere i lavori di Pubblica utilità ex art. 186 co. 9 bis Codice della Strada, mentre per il -OMISSIS- di resistenza a -OMISSIS-, vi sarebbero fondati motivi di ritenere che lo stesso verrà archiviato; da tali elementi non si potrebbe, quindi, desumere, come invece fa l’Amministrazione, che l’illegalità rappresenti il “modus vivendi” del ricorrente, e non condivisibile, alla luce della documentazione prodotta e in particolare del contratto di lavoro in essere dal 2020 (che consentirebbe al ricorrente un reddito adeguato), sarebbe l’assunto che il ricorrente abbia dimostrato “una manifesta incapacità di procurarsi un reddito idoneo”; tale importante elemento reddituale desumibile dal contratto di lavoro del 2020 e dalla relative buste paga non sarebbe stato tenuto in alcuna considerazione dall’Amministrazione, che non si sarebbe accorta nemmeno che il ricorrente aveva superato il periodo di prova e quindi l’attività lavorativa era divenuta stabile; inoltre, l’Amministrazione avrebbe travisato il licenziamento del precedente datore di lavoro, avvenuto per una mera riorganizzazione aziendale.
In vista della camera di consiglio, fissata al 7 luglio 2021 per la trattazione dell’istanza cautelare presentata con i motivi aggiunti, il ricorrente ha depositato ulteriore memoria e documentazione (tra cui, una lettera di referenze dell’attuale datore di lavoro e, in relazione ai fatti del dicembre 2020, il decreto di archiviazione per il -OMISSIS- di oltraggio a -OMISSIS- e la richiesta del P.M. per l’emissione di un -OMISSIS- di -OMISSIS- con sostituzione della pena in lavori di P.U. per il -OMISSIS- di cui all’art.186, comma 7, Codice della Strada), e note di udienza, insistendo nelle sue pretese, e il Ministero dell’Interno ha depositato ulteriore memoria difensiva.
Alla camera di consiglio del 7 luglio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, sussistendone i relativi presupposti.
Si ritiene che le censure di cui al ricorso introduttivo e al primo ricorso per motivi aggiunti siano improcedibili, essendosi l’interesse del ricorrente poi riversato sull’azione di annullamento del provvedimento espresso di rigetto del ricorso gerarchico proposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Tale secondo ricorso per motivi aggiunti è da ritenersi fondato e va accolto in relazione alle dedotte censure di difetto di motivazione e di istruttoria.
La Prefettura ha, infatti, integralmente richiamato, a sostegno del rigetto del ricorso gerarchico, le controdeduzioni della Questura ma anche da tali controdeduzioni emerge che il giudizio di pericolosità sociale e di non adeguatezza del reddito del ricorrente si basa su di un’istruttoria non sufficientemente approfondita da parte dell’Amministrazione e su di una motivazione carente, considerato, che: - l’unico precedente -OMISSIS- in materia -OMISSIS- risale al 2015 ed è già stato valutato e considerato dalla medesima Questura come non preclusivo al rilascio del permesso di soggiorno nel 2016; - con riferimento all’ulteriore notizia di -OMISSIS- di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n.286 del 1998 è stato emesso decreto di archiviazione; - gli ulteriori fatti relativi al -OMISSIS- di -OMISSIS-vanno valutati in un complessivo giudizio di pericolosità sociale in concreto che deve tener conto anche della attuale situazione lavorativa e reddituale del ricorrente, come suffragata anche dalle buste paga depositate in giudizio (da cui emerge un reddito mensile di circa 1500 euro) e dalla lettera di referenze del datore di lavoro, che conferma che il ricorrente sta lavorando con un contratto di apprendistato in corso e con buoni risultati; inoltre, va rilevato che il licenziamento del febbraio 2020 non è addebitabile al ricorrente, essendo stato causato da una riorganizzazione aziendale; quanto ai fatti relativi al -OMISSIS- gli stessi vanno comunque valutati dall’Amministrazione nell’ambito del suddetto giudizio complessivo e in concreto di pericolosità sociale, tenendo conto di quanto evidenziato dal ricorrente nella memoria depositata il 1° luglio 2021, con relativa documentazione.
Nei limiti e termini di cui sopra, pertanto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati, per difetto di motivazione e di istruttoria, il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico della Prefettura di -OMISSIS- e il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno della Questura di -OMISSIS-, salve le ulteriori determinazioni della Questura ad esito di una rinnovata e più approfondita istruttoria.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico della Prefettura di -OMISSIS- e il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno della Questura di -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente o altre persone citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.