Ordinanza cautelare 10 settembre 2014
Ordinanza cautelare 16 ottobre 2014
Sentenza 27 novembre 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 27/11/2015, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01040/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Discovery Sport Planet Associazione Sportiva Dilettantistica, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Rustichelli, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Comune di Modena, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Villani, Raffaella Maritan, Stefano Maini, con domicilio eletto presso Raffaella Maritan in Bologna, Via Larga 22/2;
nei confronti di
Polisportiva CC Associzione Sportiva Dilettantistica, Ce.D.A.S. New Holland;
per l'annullamento:
quanto al ricorso introduttivo:
della delibera della Giunta del Comune di Modena, n.298 del 21.05.2014 prot.gen.2014/61189 - PA, non immediatamente esecutiva, pubblicata in data 23.05.2014, avente ad oggetto "impianti sportivi in via Cassiani - Estinzione del diritto di superficie per scadenza del termina al 30.06.2014- indirizzi per la gestione temporanea;
quanto ai primi motivi aggiunti impugnatori
della delibera della Giunta del Comune di Modena, n.345 del 01.07.2014 Prot.Gen.2014/80365 - PA immediatamente secutiva, pubblicata in data 09.07.2014 nell'albo Pretorio del Comune di Modena fino al 24.07.2014 avente ad oggetto "Concessione temporanea impianti sportivi in via Cassiani" nonchè il progetto di concessione in essa contenuto e ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche allo stato non conosciuto;
quanto ai secondi motivi aggiunti impugnatori:
della concessione di immobile datat 6/11/2014 stipulata tra il comune di Modena e l’Associazioen temporanea di scopo Sport sacca e CEDAS New Holland Italia SpA;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2015 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Riferisce la ricorrente che in data 25 febbraio 1999 era stata stipulata una convenzione tra il Comune di Modena e la società New Holland Italia SpA, oggi Cnh Italia Spa, attribuendo a quest’ultima il diritto di superficie su un’area di proprietà comunale, per la durata di trenta anni e con scadenza 30 giugno 2014.
Detta società stipulava un contratto di comodato con l’odierna ricorrente per l’uso dei campi da tennis esistenti in detta area. Successivamente veniva stipulato un altro contratto di comodato per la gestione del servizio di caffetteria e bar all’interno del centro sportivo realizzato.
In data 13 novembre 2013 la società Cnh Italia Spa comunicava al Comune di non essere interessata alla continuazione del rapporto confermando l’intenzione di restituire alla scadenza gli immobili e gli impianti realizzati, come indicato nell’originaria convenzione.
2. Con deliberazione n. 298 del 21 maggio 2014 la giunta comunale, ritenendo sussistente l’interesse dell’amministrazione a mantenere in vita il centro sportivo, lo concedeva in uso, per la durata di un anno, a decorrere dal 1 luglio 2014, alle associazioni CEDAS ed alla Polisportiva CC, precisando che la concessione in uso degli impianti sarebbe dovuto avvenire, a regime, con procedure che garantiscano la pubblicità e trasparenza dell’assegnazione, vista la rilevanza dell’area e degli impianti esistenti.
In detta deliberazione poi, vi era espressa menzione del fatto che gli affidatari si sarebbero impegnati a garantire lo svolgimento del centro estivo da parte degli attuali gestori, ossia degli odierni ricorrenti.
3. L’odierna ricorrente, con il ricorso introduttivo ha impugnato la citata deliberazione n. 298 del 21 maggio 2014, deducendone l’illegittimità contestando la mancata effettuazione di una gara pubblica e, conseguentemente, la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa.
4. Si è costituito in giudizio il comune intimato che ha contro dedotto puntualmente alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando tra l’altro che il termine di un anno di durata previsto per l’affidamento provvisorio, costituiva il tempo necessario per l’espletamento della gara per la concessione dell’impianto stesso.
5. Con successivi motivi aggiunti impugnatori il ricorrente contestava altresì la successiva deliberazione della giunta comunale n. 345 del 1 luglio 2014 relativa alla concessione temporanea con la quale era stato altresì approvato il relativo schema, ribadendo ed ampliando le censure originariamente dedotte.
6. Con ulteriori motivi aggiunti impugnatori la ricorrente contestava altresì la concessione dell’area stipulata in data 6 novembre 2014 tra il Comune e l’affidataria provvisoria per le medesime ragioni già evidenziate nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti impugnatori presentati.
7. L’istanza cautelare, respinta da questo Tar con ordinanza 471 del 10 settembre 2014, è stata accolta dal Consiglio di Stato con ordinanza 4694 del 15 ottobre 2014 avendo ritenuto “meritevole di considerazione la posizione della ricorrente a mantenere inalterati l’uso dei campi da tennis e la gestione del bar (situazione che, peraltro, lo stesso Comune intendeva tutelare) ed accordando, quindi, entro tali limiti, la tutela cautelare.
La successiva richiesta di tutela cautelare è stata respinta da questo Tar con ordinanza n. 516 del 16 ottobre 2014 avendo evidenziato che l’affidamento era stato effettuato per “un limite temporale minimo per l’espletamento della procedura di gara allo scopo di evitare l’interruzione servizio”.
Anche in questo caso il Consiglio di Stato con ordinanza n. 5707 del 12 dicembre 2014 aveva ritenuto meritevole di considerazione la posizione della ricorrente “a mantenere inalterati l’uso dei campi da tennis e la gestione del bar”.
8. Le parti hanno sviluppato ampiamente le rispettive difese e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.
9. Va preliminarmente osservato, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dalla difesa del comune in data 30 settembre 2015, che è stata effettivamente espletata una procedura aperta per l’assegnazione del diritto di superficie dell’area in parola e che è stata presentata un’unica richiesta di ammissione alla gara pervenuta dal un raggruppamento di cui fanno parte anche la Polisportiva CC e la polisportiva ED, al quale è stata, quindi, affidata la concessione del diritto di superficie dell’area e degli impianti per la durata di 30 anni.
L’odierna ricorrente, quindi, non ha partecipato alla gara suddetta.
10. Ciò premesso il ricorso è infondato.
È pacifico che i beni comunali devono essere affidati con procedure di evidenza pubblica come del resto evidenziato dalla stessa amministrazione sin dalla deliberazione n. 298 del 21 maggio 2014 oggetto del ricorso introduttivo.
L’affidamento diretto, per un periodo limitato di un solo anno di gestione provvisoria, è stato, quindi, effettuato ai sensi dell’articolo 41 del regio decreto n. 827 del 1924 e ciò al fine di garantire la prosecuzione dell’attività, una volta pervenuta la comunicazione di mancato rinnovo da parte dell’originario concessionario, nonché, come evidenziato dalla difesa del comune, per svolgere alcune attività di regolarizzazione dell’impianto (agibilità definitiva del centro, sanatorie edilizie, accatastamenti) preliminari all’espletamento della gara.
Il potere di affidamento diretto, senza gara, per garantire la gestione provvisoria dell’impianto per la durata di un solo anno era, pertanto, giustificato e consentito dall’attuale legislazione.
Del resto, dalla documentazione in atti, come evidenziato dallo stesso Consiglio di Stato in sede cautelare, all’odierno ricorrente era stata garantita la prosecuzione della propria attività, nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica, al quale lo stesso ha ritenuto di non partecipare, venendo meno ogni legittimazione a contestarne le modalità di espletamento.
Per tali ragioni, pertanto, va altresì, ad abundantiam, rilevata una sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso basato su censure in cui si contesta proprio la mancanza di una procedura di evidenza pubblica a cui si è ritenuto di non partecipare.
Analogamente, per quanto concerne la gestione del bar, che il Comune ha concesso alla ricorrente, sia pure in esecuzione dell’ordinanza cautelare consiglio di Stato, va osservato che i locali sono stati tenuti chiusi e che l’amministrazione, con determina del 2 marzo 2015, ha proceduto alla revoca della concessione stessa, con un provvedimento che non risulta essere stato impugnato.
Tali circostanze di fatto e la relativa produzione documentale della determina sopra citata,(vedi DOC 14 prodotto dalla difesa dell’amministrazione), sono state puntualmente evidenziate nella memoria del 27 aprile 2015 (vedi pagina 15) e non contestate dall’odierna ricorrente.
11. In conclusione per tali ragioni il ricorso va respinto.
12. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa in considerazione dell’alterno esito della fase cautelare e della particolarità della questione controversa che presenta profili di novità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
Umberto Giovannini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2015
IL SEGRETARIO