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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 08/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2435/2019 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Carlo Lo Parte_1 C.F._1
Vetro, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso l'Indirizzo
Telematico del difensore;
ATTORE
CONTRO
(P. IVA E C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 nella persona del legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , chiedeva l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- in via principale, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il grave inadempimento dell'odierna convenuta al contratto concluso in data 1 agosto 2015, per sua esclusiva responsabilità, e, per
1 l'effetto, dichiarare legittimo, ex art. 1385 c.c., il recesso dal contratto manifestato espressamente nel presente atto dall'ATTORE, e quindi condannare la Eurobambù Soc. Coop. Agricola, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a restituire al sig. il doppio delle somme percepite a titolo di caparra Pt_1 confirmatoria di euro 12.003,00 (dodicimilatre,00), e quindi per complessivi euro 24.006,00
(ventiquattromilasei,00);
- ovvero, in subordine, condannarla alla restituzione della somma di euro 12.006,00 (dodicimilasei,00), ossia il doppio della somma versata e contrattualmente qualificata dalle parti come caparra (euro 6.003,00), oltre a euro 6.000,00 (seimila,00), quale restituzione delle ulteriori somme versate e indebitamente trattenute, e così per complessivi euro 18.006,00 (diciottomilasei,00), oltre interessi di mora e rivalutazione dalla data del pagamento al soddisfo o, in subordine, dalla data di costituzione in mora sino al soddisfo;
- in via alternativa, e di estremo subordine – nella non creduta ipotesi che non si intendesse qualificare come caparra confirmatoria le predette somme –, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il grave inadempimento dell'odierna convenuta al contratto dell'1 agosto 2015, per sua esclusiva responsabilità, e, per
l'effetto, dichiarare il suddetto contratto risolto per grave inadempimento della convenuta, ai sensi degli artt. 1453 ss. c.c., e quindi condannare la Soc. Coop. Agricola, in persona del proprio legale rappresentante CP_1 pro tempore, a restituire al sig. tutte le somme da lui versate e indebitamente trattenute pari a euro Pt_1
12.003,00 (dodicimilatre,00), oltre interessi di mora e rivalutazione dalla data del pagamento al soddisfo o, in subordine, dalla data di costituzione in mora sino al soddisfo, e conseguentemente e ulteriormente condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno ATTORE, che si quantificano forfettariamente in euro
20.000,00 (ventimila,00), ovvero negli importi diversi ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
- con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio, nonché dei compensi relativi alla fase di negoziazione assistita”.
La parte attrice, a sostegno delle proprie domande, in sintesi e per quanto di rilievo in questa sede, esponeva che:
- nell'estate del 2015, concordava con la società cooperativa Parte_1
agricola “ l'acquisto di n.
1.600 piante di bambù, per un prezzo complessivo pari CP_1 ad euro 32.000,00, da corrispondere in due tranche: la prima, pari al 50% del corrispettivo, al momento della consegna della merce;
la seconda, per il restante 50%, al momento del raccolto;
- in data 01.08.2015, l'attore sottoscriveva la relativa proposta di acquisto, concordando con la controparte: da un lato, l'impegno dell'acquirente a corrispondere, in un primo momento, l'importo di euro 16.003,00 (di cui euro 6.003,00 immediatamente dopo la sottoscrizione della stessa proposta di acquisto ed euro 10.000,00 al momento della consegna della merce) e quello di euro 16.000,00, al momento del raccolto;
dall'altro lato, l'obbligazione
2 della società venditrice a prestare idonea garanzia in relazione all'attecchimento delle piante vendute nonché a consegnare le stesse entro e non oltre il 30.11.2015;
- in data 14.08.2015, in adempimento degli accordi assunti, Parte_1
procedeva al pagamento, tramite bonifico bancario, di euro 6.003,00 a favore della controparte,
a titolo di acconto sulla caparra confirmatoria;
- l'attore, a seguito di una specifica richiesta della società convenuta, corrispondeva prima della consegna (quindi, in deroga a quanto originariamente pattuito), l'ulteriore somma, a titolo di caparra confirmatoria, di euro 6.000,00 così ripartita: euro 4.700,00 con bonifico bancario in data 03.11.2015 ed euro 1.300,00 tramite consegna a mano dalla coniuge di Pt_1
a quale soggetto delegato della controparte;
[...] Controparte_2
- la parte convenuta aveva più volte rassicurato l'attore circa l'attecchimento della piantagione e la rendita che ne sarebbe derivata. La società agricola, inoltre, aveva provveduto ad indicare a il terreno migliore su cui installare la piantagione, svolgendo, Parte_1 altresì, il ruolo di intermediaria tra quest'ultimo e i proprietari del fondo agricolo;
- sulla base di tali indicazioni, con rogito notarile del Notaio Dott. Persona_1
di Fermo del 24.09.2015 (rep. 20057, racc. 8615), acquistava da Parte_1 CP_3 quale procuratore speciale di un terreno agricolo per un prezzo
[...] Persona_2 pari ad euro 57.000,00;
- nonostante i regolari e puntuali adempimenti, la società venditrice non provvedeva alla consegna della merce, così, rendendosi inadempiente rispetto agli accordi assunti e tale situazione restava immutata anche a fronte delle diverse diffide e messe in mora inviate da alla parte convenuta;
Parte_1
- pertanto, l'odierno attore si vedeva costretto a rinunciare all'investimento e, per l'effetto, invitava la società venditrice a concludere una convenzione di negoziazione assistita senza, peraltro, ottenere l'adesione della controparte;
- con la sottoscrizione della proposta di acquisto del 01.08.2015, le parti avevano concluso un contratto di compravendita rispetto al quale la società convenuta era rimasta dolosamente inadempiente;
- ricorrevano, pertanto, i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto, ex art. 1385 c.c., nonché per la conseguente condanna della controparte alla restituzione delle somme indebitamente trattenute;
- tutte le somme versate da dovevano essere imputate a titolo di Parte_1
caparra confirmatoria, in conformità a quanto espressamente previsto dalle parti nella proposta
3 di acquisto. In via alternativa, le predette somme ben potevano valere quale acconto sul prezzo complessivo dovuto, con relativo obbligo di restituzione a carico del contraente inadempiente;
- l'inadempimento dell'obbligazione assunta da parte della convenuta era fonte immediata e diretta di gravi danni patrimoniali per l'attore, sub specie sia di danno emergente, per aver dovuto sostenere le spese necessarie e propedeutiche alla realizzazione dell'investimento de quo, sia di lucro cessante, in considerazione del mancato godimento della somma investita, la quale sarebbe stata spesa per altri fini più aderenti alla professione di Parte_1
La società convenuta non si costituiva in giudizio e, in data 05.03.2021, accertata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
Con ordinanza, ex art. 186ter c.p.c., n. 1419/2021, il Giudice, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 comma 1 c.p.c., ingiungeva alla parte convenuta di pagare in favore dell'attore la somma di euro 10.703,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese legali di cui euro 1.615,00 per onorari, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
Definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 05.12.2024 le parti precisavano le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, deve osservarsi quanto segue.
L'odierno attore ha convenuto in giudizio la al Controparte_1 fine di accertare la legittimità del recesso, per inadempimento della controparte, dal contratto di compravendita concluso tra le parti in data 01.08.2015, avente ad oggetto l'acquisto di n.
1.600 piante di bambù, per un prezzo complessivo pari ad euro 32.000,00, con contestuale richiesta di restituzione delle somme, nel frattempo, corrisposte;
in subordine, l'attore ha chiesto la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
A livello interpretativo, giova premettere che il diritto di uno dei contraenti di recedere unilateralmente dal contratto, prevista dall'art. 1385, comma 2, c.c., si pone quale rimedio di natura legale e non convenzionale, trovando la sua giustificazione nell'inadempienza dell'altro contraente.
Si tratta di uno strumento speciale di risoluzione del contratto, collegato alla concorde previsione di una caparra confirmatoria (intesa quale determinazione convenzionale del danno risarcibile) e presuppone necessariamente l'inadempimento dell'altro contraente, di cui quello non inadempiente può avvalersi in luogo dell'azione di adempimento o di quella generale di risoluzione del contratto prevista dall'art. 1453 c.c.
Così, nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie alle sue obbligazioni, l'altro può chiedere alternativamente l'adempimento o la risoluzione del
4 contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ex art. 1453, comma 1, c.c. dovendo soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, e limitarsi, quindi, alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.
Di contro, il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., S.U. 30.10.2001 n. 13533).
Ai fini del legittimo esercizio del recesso conseguente alla previsione di una caparra confirmatoria, tuttavia, al pari di quanto accade in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente accertare l'esistenza del fatto oggettivo del mancato o tardivo adempimento, ma occorre anche la prova che l'inadempimento sia imputabile, quanto meno, a titolo di colpa, vale a dire, la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo (cfr.
Cass. n. 21209/2019; Cass. n. 12549/2019; Cass. n. 409/2012; Cass. n. 18266/2011; Cass. n.
3728/2011; Cass. n. 398/1989).
Quanto all'elemento soggettivo di tale verifica di imputabilità (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
22.5.1986 n 4308), ritenendosi sufficiente quello della colpa, questa, a sua volta, è presunta fino a prova contraria e può essere superata solo a fronte di risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che quest'ultimo, nonostante l'uso della normale diligenza, non sia stato in grado di adempiere tempestivamente le prestazioni dovute, per cause a lui non imputabili (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 14.5.1983 n 3328; conf. Cass. Civ. Sez.
III, 11.2.2005 n 2853).
L'inadempimento posto alla base del diritto di recesso deve, quindi, essere colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente, laddove nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi ai fini di stabilire se e a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire chi tra loro abbia fatto venir meno, con la propria condotta, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio.
Nel caso di specie, l'attore ha soddisfatto l'onere della prova sullo stesso incombente, in primo luogo, con riferimento alla dimostrazione del titolo posto a fondamento della propria domanda.
5 A tal proposito, risulta ex actis che abbia sottoscritto, in data 01.08.2015, Parte_1 la scheda di prenotazione relativa all'acquisto, presso la di n. Controparte_1
1.600 piante di bambu phillostachys pubescens/edulis, al prezzo unitario di euro 20,00 oltre iva al
10%, per ciascuna pianta, per un totale di euro 32.000,00, oltre iva al 10% (cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice).
Ancora, il documento in esame - che ben può essere qualificato come proposta di acquisto - prevedeva che i beni oggetto della stessa fossero consegnati entro il 30.11.2015, nonché la pattuizione di una caparra (per euro 6.003,00) e un ulteriore importo, da versare al momento della consegna (per euro 10.000,00, iva compresa).
I pagamenti, per espressa pattuizione delle parti, sarebbero avvenuti a mezzo di assegno bancario/circolare non trasferibile o a mezzo di bonifico bancario.
La società convenuta, pertanto, si obbligava alla consegna entro il predetto termine, nonché garantiva l'attecchimento al 100% per tutte le piante messe a dimora (cfr. doc. cit.).
Ancora, il titolo deve ritenersi provato, nonostante la contumacia della controparte, anche sulla scorta della missiva, proveniente dalla la quale, in data 19.09.2019, CP_1 preso atto della comunicazione dell'acquirente del 21.08.2019 (v. infra), si impegnava a sostituire talune delle piante di bambù, di fatto confermando la ricorrenza tra le parti di un rapporto negoziale.
Quanto all'allegazione dell'inadempimento, ha dedotto che la società Parte_1 promittente venditrice non avrebbe provveduto a fornire la merce ordinata.
Quanto sin qui detto deve essere arricchito rilevando quanto segue con riferimento sia alla sussistenza tra le parti del suddetto rapporto negoziale, sia all'inadempimento della fornitrice.
Nel merito, invero, giova precisare che pacificamente il nostro ordinamento esclude che la contumacia possa equivalere ad una ficta confessio; né alla contumacia può applicarsi il principio della non contestazione sancito dal 115 c.p.c., come conferma lo stesso dato letterale della norma -che si riferisce alla sola “parte costituita”- oltre che consolidata giurisprudenza
(“L'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema” in
Cass. Civ. sez. III, n. 14623/2009)).
Peraltro, ai fini della soluzione della presente controversia, in base ai principi sanciti dall'art. 2697 c.c. in materia di ripartizione dell'onere probatorio, nel caso di allegazione di un fatto negativo, quale l'inadempimento, la prova del fatto estintivo grava sul debitore.
6 Nella specie, proprio in punto di valutazione delle prove raccolte nel corso del giudizio, in via preliminare, si impone la necessità di prendere posizione sulla mancata comparizione della parte convenuta in sede di interrogatorio formale.
Dagli atti di causa, infatti, emerge come il legale rappresentante della CP_1 [...] non sia comparso all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, in Controparte_1 data 15.06.2022, successivamente, differita, a mezzo di un rinvio disposto d'ufficio, dapprima, al
13.07.2022 e, poi, al 03.11.2022, per consentire alla parte attrice di eseguire le formalità relative alla notifica.
All'udienza del 03.11.2022, l'attore rappresentava di non aver, nel frattempo, provveduto alle nuove notificazioni – non richieste ai sensi degli artt. 292 c.p.c. e 82, comma 3, disp. att.
c.p.c., in presenza di un rinvio d'ufficio – chiedeva che fosse dato atto della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte della convenuta, deducendo come il legale rappresentante pro tempore della controparte avesse comunque sottoscritto l'avviso di ricevimento della notifica dell'ordinanza disposta per l'udienza originariamente fissata in data 15.06.2022, così, dimostrando di essere a conoscenza dell'incombente processuale previsto.
Sul punto, la definizione della questione deve necessariamente prendere le mosse dalla disciplina di riferimento in tema di notificazioni e comunicazioni di atti processuali alla parte contumace, contenuta nell'art. 292 c.p.c. ed integrata, in ipotesi di sopravvenuto rinvio delle udienze di prima comparizione ed istruzione, dall'art. 82 disp. att. c.p.c.
Premesso ed incontestato che la parte contumace, chiamata a rendere l'interrogatorio formale, debba essere personalmente destinataria della notifica dell'ordinanza che ammette il suddetto interrogatorio, la norma in esame non opera alcun riferimento agli eventuali successivi decreti di differimento dell'udienza a tale scopo fissata.
Ad adiuvandum, il terzo comma della medesima disposizione stabilisce che “tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione”, così escludendo il decreto di cui qui si tratta dall'alveo del principio di tassatività che individua gli atti per i quali grava, in capo alla parte costituita, l'obbligo di notificazione al contumace.
È, invece, l'art. 82 disp. att. c.p.c. a prendere espressamente in considerazione il decreto di differimento dell'udienza, disposto d'ufficio, imponendo a tal riguardo che il cancelliere provveda ad una mera comunicazione del provvedimento, in confronto delle parti che non erano presenti alla pronuncia del detto provvedimento;
sarà il giudice, poi, all'udienza differita,
a garantire il principio del contraddittorio a mezzo del vaglio sulla regolarità della comunicazione.
7 Il tenore letterale delle due disposizioni consente agevolmente, quindi, di ritenere che in caso di differimento dell'udienza fissata per l'interrogatorio formale della parte contumace (alla quale, ovviamente, sia già stata regolarmente notificata l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio), non sussista, in capo alla parte costituita, l'obbligo di ulteriore notificazione anche del relativo decreto di differimento, disposto d'ufficio.
Siffatta conclusione trova, del resto, conferma nel consolidato orientamento della
Suprema Corte, la quale, a più riprese, ha confermato la logicità del suddetto processo ermeneutico dei disposti normativi richiamati.
Ed invero, con riguardo agli artt. 292 c.p.c. e 82 disp. att. c.p.c., la Corte di legittimità ha affermato che: “la prima disposizione sancisce che non sono soggetti a notificazione o comunicazione al contumace atti diversi da quelli tassativamente elencati nei primi due commi (e nelle sentenze nn. 250 del 1986
e 317 del 1989 della Corte Cost.le); mentre la seconda contiene il principio generale secondo cui il provvedimento che dispone il rinvio d'ufficio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione, in tanto deve essere comunicato alle parti, in quanto esse siano costituite. La "ratio" di tali disposizioni sta nel rilievo secondo cui, una volta instaurato ritualmente il contraddittorio, la parte che non si costituisce, restando volontariamente contumace, non acquista la titolarità di tutte quelle situazioni (poteri, facoltà, oneri e doveri) che presuppongono, appunto, la sua giuridica presenza nel processo. Per quanto attiene, specificamente, alla fattispecie, è certamente vero che
l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale del convenuto contumace è ricompresa nel novero degli atti da notificare personalmente allo stesso (allo scopo di consentirgli di evitare le conseguenze che l'art. 232 comma 1 cod. proc. civ. ricollega alla mancata presentazione o alla mancata risposta); ma è altrettanto vero che, una volta eseguita la notificazione predetta, in base ai principi dianzi ricordati, nessun altro onere di notificazione e-o di comunicazione grava sulla controparte o sull'ufficio nell'ipotesi di rinvio dell'udienza di istruzione, anche perché, fra l'altro, il contumace ha tutti gli elementi per conoscere la nuova udienza d'istruzione fissata per l'assunzione del suo interrogatorio formale e per determinarsi liberamente in proposito” (cfr. Cass. n. 6726/1995).
Anche recentemente, del resto, è stato ribadito il “principio secondo cui il provvedimento di rinvio d'ufficio di un'udienza istruttoria non deve essere notificato alla parte contumace, neppure quando oggetto di tale rinvio sia l'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale dello stesso contumace” (cfr.
Cass. n. 10157/2018).
Tanto premesso, allora, nel caso di specie deve darsi atto della mancata comparizione della parte convenuta all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, con la conseguente produzione degli effetti ex art. 232, comma 1, c.p.c., in punto di mancata risposta e di conseguente valutazione, in termini di ammissione, dei fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo.
8 Al riguardo, in particolare, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che qualifica tali fatti come prove liberamente valutabili dal giudice, con la conseguenza che dagli stessi può trarsi una diretta efficacia probatoria indipendentemente dalla presenza di ulteriori elementi di riscontro, maggiormente consolidato è l'ulteriore impostazione giurisprudenziale – cui si intende dare continuità – la quale riconosce ai suddetti fatti la natura di meri argomenti di prova. In questi termini, la prova può ritenersi raggiunta solo a condizione che il fatto dedotto sia suffragato da altri elementi, quantomeno, nella forma minima della mancata proposizione di prove in senso contrario e, più in generale, del comportamento processuale tenuto dalle parti
(ex plurimis, cfr. Cass. n. 22407 del 19.10.2006).
Ciò posto, i fatti dedotti a fondamento delle proprie domande da e Parte_1 oggetto del capitolato deferito alla controparte in sede di interrogatorio formale (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice) devono ritenersi fondati proprio per come suffragati dalle produzioni documentali in atti e dal comportamento processuale della controparte.
Ricollegandosi a quanto sopra esposto in punto di prova del titolo, deve definitivamente rilevarsi come non sia revocabile in dubbio il raggiungimento della prova in ordine al rapporto negoziale intercorrente tra le parti in causa.
Si è già dato atto di come il titolo sia stato provato documentalmente (v. supra), trovando conferma quanto dedotto dall'odierno attore, nel documento sottoscritto da entrambe le parti in data 01.08.2015, dal quale si evince il perfezionamento di un contratto di compravendita avente ad oggetto, da un lato, l'obbligo per la società convenuta di consegnare, entro e non oltre la data del 30.11.2015, n.
1.600 piante di bambù della stessa specie di quella indicata nel titolo e, dall'altro lato, l'obbligo per l'odierno attore di versare, a vantaggio della controparte, euro 32.000,00 (cfr. doc. n. 2 allegato all'atto di citazione).
Le superiori circostanze, allora, non possono che essere corroborate proprio dalla mancata risposta all'interrogatorio formale da parte della convenuta.
In secondo luogo, in punto di allegazione dell'inadempimento della parte convenuta, la parte attrice si è doluta della mancata esecuzione della prestazione dovuta, vale a dire della consegna della merce acquistata nonché dell'infruttuoso decorso del termine fissato dalle parti per il corretto adempimento della stessa.
Si è già visto come, in base ai principi sanciti dall'art. 2697 c.c. in materia di ripartizione dell'onere probatorio, nel caso di allegazione di un fatto negativo, quale l'inadempimento, la prova del fatto estintivo grava sul debitore.
9 Pertanto, nel caso di specie, l'onere della prova dell'adempimento gravava su parte convenuta che, tuttavia, essendo rimasta contumace, non ha allegato alcun fatto estintivo della pretesa azionata in giudizio dalla parte attrice.
Anche in questo caso, il fatto dedotto da , secondo cui la Parte_1 [...]
mai ha provveduto alla consegna delle piante, va considerato Controparte_1 provato in quanto già suffragato dalla risposta che la stessa parte convenuta fornisce all'attore, a fronte della richiesta di negoziazione assistita da avvocati, del 21.08.2019 (cfr. documenti n. 9 e n. 10 allegati all'atto di citazione).
La missiva di risposta appena citata, pervenuta nella casella di posta elettronica di in data 19.09.2019, infatti, contiene, oltre all'espresso riferimento al contratto di Parte_1 compravendita sottoscritto dalle parti in data 01.08.2015, anche l'ammissione della parte convenuta in merito al ritardo, a far data dal 30.11.2015, nell'esecuzione della prestazione dovuta di consegna delle piante di bambù acquistate dall'attore.
Ancora, sul piano della condotta tenuta dalle parti in riferimento al rispetto degli impegni contrattuali assunti, risulta provato quanto segue.
La parte promissaria acquirente ha dimostrato la propria buona fede soggettiva nell'adempimento dell'obbligazione sulla stessa gravante, in quanto dai due bonifici prodotti in atti si evince l'avvenuto pagamento delle seguenti somme a vantaggio dell'odierna convenuta: euro 6.003,00 in data 14.08.2015 - come da accordi, contestuali alla sottoscrizione del contratto di compravendita, avvenuta appena tredici giorni prima, in data 01.08.2015 - ed euro 4.700,00 in data 03.11.2015 - corrisposti, quindi, ben prima della consegna delle piante, individuata dai contraenti come momento della seconda dazione (cfr. documenti n. 3 e n. 4 allegati all'atto di citazione).
Siffatti versamenti, unitamente ai tempi in cui sono state effettuate le dazioni, provano in modo inequivocabile la volontà dell'attore di rispettare gli impegni contrattuali assunti nei confronti della società agricola cooperativa sia in relazione agli importi concordati CP_1 sia in merito alle relative tempistiche di pagamento e si conformano alle deduzioni esposte da
, in forza delle quali i versamenti, inizialmente regolari, sono stati interrotti solo Parte_1 successivamente e a causa dell'inadempimento colpevole della controparte (cfr. atto di citazione).
E, in effetti, dagli atti di causa non è possibile addivenire ad elementi che consentano di superare l'imputabilità alla parte promissaria venditrice con riferimento alla mancata esecuzione della prestazione dovuta.
10 Sul punto, giova anzitutto ricordare quanto stabilito dalla giurisprudenza in merito alla valutazione della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., ricordando come, a tal proposito,
i canoni della gravità dell'inadempimento in tema di recesso, siano gli stessi che il legislatore ha stabilito per l'istituto della risoluzione contrattuale. La Suprema Corte, ha infatti stabilito che il giudice, in tale sede, “deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti(come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (ex multis, Cass. n. 22346/2014; più di recente, Cass. n. 8220/2021, in tema di responsabilità medico-chirurgica, nonché Cass. n. 20874/2021, in tema di appalto pubblico)” (cfr. Cass. n.
7187 del 04.03.2022).
Nel caso di specie, allora, non è revocabile in dubbio che l'inadempimento della parte convenuta sia grave, essendo questa venuta meno all'obbligazione principale della consegna della merce acquistata dall'attore, posta a suo carico, così, di fatto, frustrando il sinallagma.
Inoltre, con riferimento all'imputabilità dell'inadempimento alla promittente venditrice, è utile ribadire che “la colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili” (cfr. Cass. n. 8924 del
29.03.2019; Cass. n. 2853 del 11.02.2005).
Nel caso di specie, il reiterato inadempimento in riferimento all'obbligazione principale di consegna delle piante di bambù è elemento sufficiente per ritenere fondato l'addebito di colpa a carico della e l'imputabilità Controparte_1 dell'inadempimento alla stessa, non avendo, quest'ultima, fornito alcuna prova contraria sotto tale profilo.
Le risultanze istruttorie, in definitiva, impongono di ritenere la colpevole inadempienza della , la quale, dopo aver assunto l'obbligo di Controparte_1 consegnare le piante di bambù entro e non oltre il 30.11.2015, e dopo aver incassato i primi due pagamenti effettuati da tramite bonifici bancari, ha mancato di eseguire la Parte_1 prestazione dovuta senza al contempo fornire alcuna giustificazione per la sua condotta
11 omissiva, la quale risulta inescusabilmente lesiva del legittimo affidamento ingenerato nella controparte.
A fronte del colpevole inadempimento della società agricola cooperativa CP_1 rispetto alle obbligazioni assunte nell'ambito del rapporto obbligatorio di cui in epigrafe, per l'effetto, va riconosciuto il legittimo esercizio del diritto di di recedere dal Parte_1 medesimo contratto di compravendita, ex art. 1385 comma 2, c.c..
A tal riguardo, giova ricordare che la ricostruzione, fornita a livello interpretativo, secondo la quale il diritto di recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. è una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l'inadempimento della controparte, avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, comporta, allora, che il rimedio in questione costituisce null'altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accumunano tanto i presupposti (l'inadempimento della controparte) quanto le conseguenze tra le quali rientra la caducazione ex tunc degli effetti del contratto (cfr. Cass. sez. un. n. 553 del 2009).
Per effetto del recesso legittimamente esercitato, pertanto, l'attore ha diritto alla restituzione del doppio di quanto versato al contraente inadempiente a titolo di caparra confirmatoria.
A questo punto, deve darsi atto di come la parte attrice abbia, in via principale, quantificato la propria pretesa restitutoria in euro 24.006,00 rappresentando come l'importo in questione risultasse da quanto espressamente pattuito dalle parti, quale caparra, in sede di conclusione del contratto, per euro 6.003,00, salvo poi dare atto che tale importo dovesse essere considerato quale mero acconto sulla maggiore caparra confirmatoria, successivamente, concordata.
Ed invero, l'attore ha dedotto di aver versato, a seguito di una specifica richiesta da parte della società convenuta, oltre al predetto importo di euro 6.003,00, quello ulteriore di euro
6.000,00 e che anche questo dovesse essere imputato a titolo di caparra.
In particolare, ha rappresentato, di aver corrisposto alla controparte, Parte_1 quanto alla somma in questione e in adempimento della detta ulteriore richiesta proveniente dalla convenuta, l'importo di euro 4.700,00, a mezzo di bonifico bancario del 03.11.2015, nonché quello di 1.300,00, consegnato a mezzo di denaro in contanti, dalla propria coniuge, al legale rappresentante Dell Eurobambù Società Cooperativa Agricola.
In questi termini e in definitiva, ammontando la caparra confirmatoria corrisposta ad euro 12.003,00, la società convenuta era tenuta alla restituzione del suo doppio.
12 Tanto chiarito, osserva il Tribunale come la ricostruzione operata dall'attore debba essere in parte disattesa.
Si è già dato atto di come gli atti di causa abbiano restituito l'evidenza relativa alla espressa pattuizione della imputazione di una quota parte del corrispettivo della fornitura a caparra confirmatoria ma per il solo importo di euro 6.003,00 (cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice).
Viceversa, l'allegazione attorea relativa alla richiesta di una ulteriore somma di denaro da parte della convenuta a tale titolo è rimasta sul mero piano assertivo, quantomeno, in relazione all'ammontare della stessa e alla sua imputabilità a titolo di caparra.
Allora, sul punto deve tenersi in debito conto il principio di diritto secondo il quale “la consegna anticipata di una somma di danaro effettuata dall'uno all'altro dei contraenti al momento della conclusione di un negozio ha natura di caparra confirmatoria qualora risulti che le parti abbiano inteso perseguire gli scopi di cui all'art. 1385 c.c., attribuendo all'anticipato versamento non soltanto
l'obbiettiva funzione di anticipazione della prestazione dovuta, ma anche quella di rafforzamento e di garanzia del vincolo obbligatorio” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 23/08/1997, n. 7935).
Ed invero, “l'anticipato versamento di una somma di danaro di una quantità di altre cose fungibili può costituire una caparra confirmatoria ove, nell'intenzione delle parti, dette cose siano date per conseguire gli scopi pratici di cui all'art. 1385 c. c., con riferimento anche alle ipotesi di inadempimento del contratto;
ne consegue che per il positivo riscontro della predetta qualificazione il giudice del merito è tenuto ad indagare in ordine all'effettiva intenzione delle parti, attraverso l'esame del complessivo regolamento contrattuale dalle stesse voluto, non essendo sufficiente il mero elemento formale della denominazione come caparra da quelle adoperata in riferimento al versamento stesso” (cfr. Cass. civ., 17/05/1985, n. 3014).
Ciò posto, nella specie, in primo luogo, deve essere stigmatizzata l'assenza di prova innanzitutto con riferimento ai termini in cui la richiesta di versamento di un ulteriore pagamento anticipato del corrispettivo sia pervenuta a . In secondo luogo, non Parte_1 sussistono elementi idonei a sostenere la dimostrazione di un'intenzione delle parti di imputare una maggiore quota del corrispettivo del prezzo a titolo di caparra, accrescendo il valore della stessa, nei termini di cui si è appena dato conto.
Al contrario, valorizzando gli elementi in atti, vale a dire il tenore del contratto, nonché le modalità di versamento delle tranche del prezzo della fornitura, non è revocabile in dubbio che debba essere accolta la ricostruzione prospettata dall'attore in via subordinata, dovendosi ritenere provato che le parti abbiano inteso qualificare solo il primo versamento, di importo pari ad euro 6.003,00, quale caparra confirmatoria, di contro, considerando ogni ulteriore corresponsione di denaro quale acconto sul prezzo.
13 A sostegno di ciò, depongono, da un lato, il contrattato di compravendita sottoscritto dalle parti in data 01.08.2015, nel quale la somma di euro 6.003,00 è stata espressamente individuata sotto la voce “caparra”, dall'altro lato, il fatto che i relativi pagamenti siano avvenuti tramite due distinti bonifici bancari, lasciando ragionevolmente concludere per la volontà di tenere distinte le due dazioni, in ragione della loro diversa funzione (cfr. documenti n.2, n.3 e n.4 allegati all'atto di citazione).
Del resto, neppure il capitolato articolato consente di ritenere provata la diversa imputazione in forza della mancata risposta all'interrogatorio formale, non estendendosi il contenuto del capitolo n. 7 sino ad indagare la finalità assegnata dalle parti agli ulteriori versamenti in parola (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice).
Tanto premesso, quanto alle dazioni di denaro imputabili a titolo di caparra, l'attore ha dimostrato di aver corrisposto alla società convenuta, a mezzo di bonifico del 14.08.2015, la somma di euro 6.003,00 (cfr. doc. 3 fascicolo parte attrice).
Per l'effetto, la parte convenuta, ai sensi dell'art. 1385 comma 2 c.c., deve essere, innanzitutto, condannata alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, per un importo pari ad euro 12.006,00.
Passando all'ulteriore domanda volta alla restituzione delle somme ulteriormente versate e – come visto – qualificate a titolo di acconto sul prezzo, il Tribunale ha già dato conto di come, dovendosi intendere l'istituto del recesso di cui all'art. 1385 c.c. quale speciale strumento di risoluzione negoziale (e stragiudiziale) per giusta causa del contratto, all'accertamento del suo legittimo esercizio deve farsi conseguire la caducazione ex tunc degli effetti del contratto.
Del resto, più di recente, sul punto, è tornata a pronunciarsi la Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che “il recesso presuppone l'inadempimento che giustifica la risoluzione. Il recesso previsto dall'art. 1385, comma 2, cod. civ., presupponendo l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelli di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 cod. civ., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile;
al fenomeno risolutivo, infatti, lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall'inadempimento dell'altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza, sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione
“ex tunc” degli effetti del contratto” (Cass. Civ., Ordinanza del 6 luglio 2021, n. 19072).
Quanto sin qui ricostruito, consente di ammettere la legittimità del cumulo delle richieste avanzate dall'attore: da un lato, trova fondamento la domanda di corresponsione del doppio della caparra confirmatoria versata, intesa quale previsione convenzionale del danno risarcibile;
dall'altro lato, risulta meritevole di accoglimento anche la domanda di restituzione delle somme
14 ulteriormente elargite alla controparte inadempiente, quale effetto automatico dello scioglimento del vincolo contrattuale, il quale, a sua volta, impone di qualificare tali somme di acconto sul prezzo finale, come forme di indebito oggettivo, pertanto assorbite all'interno dell'obbligo di ripetizione del percipiente, in forza della disciplina generale di cui all'art. 2033
c.c..
Peraltro, osserva il Tribunale come debba essere in parte disattesa – in difetto di adeguata prova – la quantificazione operata dall'attore con riferimento all'ulteriore somma versata su richiesta della controparte.
Ed invero, si è già dato conto di come del tutto carente sia l'allegazione probatoria già in punto di termini e modalità della richiesta dell'importo ulteriore da parte della convenuta, sia e a maggior ragione della misura della stessa, quantificata dall'attore di euro 6.000,00, risultando in atti solo la prova del pagamento dell'importo di euro 4.700,00, a mezzo bonifico del 03.11.2015.
Ne consegue che l'ulteriore somma di euro 1.300,00, asseritamente versata in contanti, deve ritenersi del tutto sfornita di prova. Rispetto alla stessa, infatti, la sola mancata risposta all'interrogatorio formale da parte della convenuta contumace non può assurgere ad elemento pregnante della dimostrazione sia della ricorrenza della richiesta stessa, sia dell'ammontare della stessa. Del resto, il titolo di detta prestazione neppure può ritenersi dimostrabile per testimoni, altrimenti entrando in contrasto con gli artt. 2722 e 2721 c.c.. Non è irrilevante, infine, la circostanza che l'attore, all'esito dell'udienza del 03.11.2022, neppure abbia insistito per l'ammissione della prova per testi sulle circostanze articolate.
In definitiva, solo la predetta somma di euro 4.700,00, da doversi collocare, in assenza di una diversa ricostruzione fornita dalla parte convenuta rimasta contumace anche in relazione ad ulteriori e diversi rapporti tra le parti, nell'ambito della presente vicenda negoziale, può essere imputata a titolo di acconto sul prezzo.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, allora, in forza del recesso esercitato e della conseguente caducazione del vincolo contrattuale, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la parte convenuta deve essere condannata alla restituzione anche della detta ulteriore somma che, altrimenti, rimarrebbe sine titulo data.
Infine, occorre rammentare che, nel corso della fase istruttoria del presente giudizio, ai sensi dell'art. 186ter c.p.c., era già stata emessa l'ordinanza n. 1419/2021, con la quale il Giudice aveva ingiunto all'odierna convenuta di corrispondere all'attore euro 10.703,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ed euro 1.615,00 per spese processuali, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
15 In conclusione, alla luce delle precedenti considerazioni, la domanda di parte attrice deve essere accolta nei termini di cui si è detto, tenuto conto che parte del credito domandato è già stato fatto oggetto di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c..
Di conseguenza, previa conferma dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. resa nel corso del giudizio, la società convenuta, va condannata al pagamento, in favore della parte attrice, della complessiva somma di euro 16.706,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
In ragione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite devono essere poste a carico della parte convenuta, liquidandole in base ai valori minimi di cui al DM
55/2014, avuto riguardo alla natura della controversia, allo svolgimento della stessa, alla natura dell'istruttoria svolta e dell'entità delle difese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi, da ultimo, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n.
2435/2019 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ in parziale accoglimento delle domande svolte dalla parte attrice, accerta la legittimità del recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. dal contratto in essere tra le parti e, per l'effetto, previa conferma dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. resa nel corso del giudizio, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di euro 16.706,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
❖ condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 2.540,00, per onorari, euro 545,00, per spese, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Fermo, in data 08.04.2025.
IL GIUDICE
(Dott.ssa Mariannunziata Taverna)
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2435/2019 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'Avv. Carlo Lo Parte_1 C.F._1
Vetro, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso l'Indirizzo
Telematico del difensore;
ATTORE
CONTRO
(P. IVA E C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 nella persona del legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , chiedeva l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- in via principale, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il grave inadempimento dell'odierna convenuta al contratto concluso in data 1 agosto 2015, per sua esclusiva responsabilità, e, per
1 l'effetto, dichiarare legittimo, ex art. 1385 c.c., il recesso dal contratto manifestato espressamente nel presente atto dall'ATTORE, e quindi condannare la Eurobambù Soc. Coop. Agricola, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a restituire al sig. il doppio delle somme percepite a titolo di caparra Pt_1 confirmatoria di euro 12.003,00 (dodicimilatre,00), e quindi per complessivi euro 24.006,00
(ventiquattromilasei,00);
- ovvero, in subordine, condannarla alla restituzione della somma di euro 12.006,00 (dodicimilasei,00), ossia il doppio della somma versata e contrattualmente qualificata dalle parti come caparra (euro 6.003,00), oltre a euro 6.000,00 (seimila,00), quale restituzione delle ulteriori somme versate e indebitamente trattenute, e così per complessivi euro 18.006,00 (diciottomilasei,00), oltre interessi di mora e rivalutazione dalla data del pagamento al soddisfo o, in subordine, dalla data di costituzione in mora sino al soddisfo;
- in via alternativa, e di estremo subordine – nella non creduta ipotesi che non si intendesse qualificare come caparra confirmatoria le predette somme –, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il grave inadempimento dell'odierna convenuta al contratto dell'1 agosto 2015, per sua esclusiva responsabilità, e, per
l'effetto, dichiarare il suddetto contratto risolto per grave inadempimento della convenuta, ai sensi degli artt. 1453 ss. c.c., e quindi condannare la Soc. Coop. Agricola, in persona del proprio legale rappresentante CP_1 pro tempore, a restituire al sig. tutte le somme da lui versate e indebitamente trattenute pari a euro Pt_1
12.003,00 (dodicimilatre,00), oltre interessi di mora e rivalutazione dalla data del pagamento al soddisfo o, in subordine, dalla data di costituzione in mora sino al soddisfo, e conseguentemente e ulteriormente condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno ATTORE, che si quantificano forfettariamente in euro
20.000,00 (ventimila,00), ovvero negli importi diversi ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
- con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio, nonché dei compensi relativi alla fase di negoziazione assistita”.
La parte attrice, a sostegno delle proprie domande, in sintesi e per quanto di rilievo in questa sede, esponeva che:
- nell'estate del 2015, concordava con la società cooperativa Parte_1
agricola “ l'acquisto di n.
1.600 piante di bambù, per un prezzo complessivo pari CP_1 ad euro 32.000,00, da corrispondere in due tranche: la prima, pari al 50% del corrispettivo, al momento della consegna della merce;
la seconda, per il restante 50%, al momento del raccolto;
- in data 01.08.2015, l'attore sottoscriveva la relativa proposta di acquisto, concordando con la controparte: da un lato, l'impegno dell'acquirente a corrispondere, in un primo momento, l'importo di euro 16.003,00 (di cui euro 6.003,00 immediatamente dopo la sottoscrizione della stessa proposta di acquisto ed euro 10.000,00 al momento della consegna della merce) e quello di euro 16.000,00, al momento del raccolto;
dall'altro lato, l'obbligazione
2 della società venditrice a prestare idonea garanzia in relazione all'attecchimento delle piante vendute nonché a consegnare le stesse entro e non oltre il 30.11.2015;
- in data 14.08.2015, in adempimento degli accordi assunti, Parte_1
procedeva al pagamento, tramite bonifico bancario, di euro 6.003,00 a favore della controparte,
a titolo di acconto sulla caparra confirmatoria;
- l'attore, a seguito di una specifica richiesta della società convenuta, corrispondeva prima della consegna (quindi, in deroga a quanto originariamente pattuito), l'ulteriore somma, a titolo di caparra confirmatoria, di euro 6.000,00 così ripartita: euro 4.700,00 con bonifico bancario in data 03.11.2015 ed euro 1.300,00 tramite consegna a mano dalla coniuge di Pt_1
a quale soggetto delegato della controparte;
[...] Controparte_2
- la parte convenuta aveva più volte rassicurato l'attore circa l'attecchimento della piantagione e la rendita che ne sarebbe derivata. La società agricola, inoltre, aveva provveduto ad indicare a il terreno migliore su cui installare la piantagione, svolgendo, Parte_1 altresì, il ruolo di intermediaria tra quest'ultimo e i proprietari del fondo agricolo;
- sulla base di tali indicazioni, con rogito notarile del Notaio Dott. Persona_1
di Fermo del 24.09.2015 (rep. 20057, racc. 8615), acquistava da Parte_1 CP_3 quale procuratore speciale di un terreno agricolo per un prezzo
[...] Persona_2 pari ad euro 57.000,00;
- nonostante i regolari e puntuali adempimenti, la società venditrice non provvedeva alla consegna della merce, così, rendendosi inadempiente rispetto agli accordi assunti e tale situazione restava immutata anche a fronte delle diverse diffide e messe in mora inviate da alla parte convenuta;
Parte_1
- pertanto, l'odierno attore si vedeva costretto a rinunciare all'investimento e, per l'effetto, invitava la società venditrice a concludere una convenzione di negoziazione assistita senza, peraltro, ottenere l'adesione della controparte;
- con la sottoscrizione della proposta di acquisto del 01.08.2015, le parti avevano concluso un contratto di compravendita rispetto al quale la società convenuta era rimasta dolosamente inadempiente;
- ricorrevano, pertanto, i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto, ex art. 1385 c.c., nonché per la conseguente condanna della controparte alla restituzione delle somme indebitamente trattenute;
- tutte le somme versate da dovevano essere imputate a titolo di Parte_1
caparra confirmatoria, in conformità a quanto espressamente previsto dalle parti nella proposta
3 di acquisto. In via alternativa, le predette somme ben potevano valere quale acconto sul prezzo complessivo dovuto, con relativo obbligo di restituzione a carico del contraente inadempiente;
- l'inadempimento dell'obbligazione assunta da parte della convenuta era fonte immediata e diretta di gravi danni patrimoniali per l'attore, sub specie sia di danno emergente, per aver dovuto sostenere le spese necessarie e propedeutiche alla realizzazione dell'investimento de quo, sia di lucro cessante, in considerazione del mancato godimento della somma investita, la quale sarebbe stata spesa per altri fini più aderenti alla professione di Parte_1
La società convenuta non si costituiva in giudizio e, in data 05.03.2021, accertata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
Con ordinanza, ex art. 186ter c.p.c., n. 1419/2021, il Giudice, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 comma 1 c.p.c., ingiungeva alla parte convenuta di pagare in favore dell'attore la somma di euro 10.703,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese legali di cui euro 1.615,00 per onorari, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
Definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 05.12.2024 le parti precisavano le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, deve osservarsi quanto segue.
L'odierno attore ha convenuto in giudizio la al Controparte_1 fine di accertare la legittimità del recesso, per inadempimento della controparte, dal contratto di compravendita concluso tra le parti in data 01.08.2015, avente ad oggetto l'acquisto di n.
1.600 piante di bambù, per un prezzo complessivo pari ad euro 32.000,00, con contestuale richiesta di restituzione delle somme, nel frattempo, corrisposte;
in subordine, l'attore ha chiesto la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
A livello interpretativo, giova premettere che il diritto di uno dei contraenti di recedere unilateralmente dal contratto, prevista dall'art. 1385, comma 2, c.c., si pone quale rimedio di natura legale e non convenzionale, trovando la sua giustificazione nell'inadempienza dell'altro contraente.
Si tratta di uno strumento speciale di risoluzione del contratto, collegato alla concorde previsione di una caparra confirmatoria (intesa quale determinazione convenzionale del danno risarcibile) e presuppone necessariamente l'inadempimento dell'altro contraente, di cui quello non inadempiente può avvalersi in luogo dell'azione di adempimento o di quella generale di risoluzione del contratto prevista dall'art. 1453 c.c.
Così, nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie alle sue obbligazioni, l'altro può chiedere alternativamente l'adempimento o la risoluzione del
4 contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ex art. 1453, comma 1, c.c. dovendo soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, e limitarsi, quindi, alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.
Di contro, il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., S.U. 30.10.2001 n. 13533).
Ai fini del legittimo esercizio del recesso conseguente alla previsione di una caparra confirmatoria, tuttavia, al pari di quanto accade in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente accertare l'esistenza del fatto oggettivo del mancato o tardivo adempimento, ma occorre anche la prova che l'inadempimento sia imputabile, quanto meno, a titolo di colpa, vale a dire, la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo (cfr.
Cass. n. 21209/2019; Cass. n. 12549/2019; Cass. n. 409/2012; Cass. n. 18266/2011; Cass. n.
3728/2011; Cass. n. 398/1989).
Quanto all'elemento soggettivo di tale verifica di imputabilità (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
22.5.1986 n 4308), ritenendosi sufficiente quello della colpa, questa, a sua volta, è presunta fino a prova contraria e può essere superata solo a fronte di risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che quest'ultimo, nonostante l'uso della normale diligenza, non sia stato in grado di adempiere tempestivamente le prestazioni dovute, per cause a lui non imputabili (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 14.5.1983 n 3328; conf. Cass. Civ. Sez.
III, 11.2.2005 n 2853).
L'inadempimento posto alla base del diritto di recesso deve, quindi, essere colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente, laddove nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi ai fini di stabilire se e a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire chi tra loro abbia fatto venir meno, con la propria condotta, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio.
Nel caso di specie, l'attore ha soddisfatto l'onere della prova sullo stesso incombente, in primo luogo, con riferimento alla dimostrazione del titolo posto a fondamento della propria domanda.
5 A tal proposito, risulta ex actis che abbia sottoscritto, in data 01.08.2015, Parte_1 la scheda di prenotazione relativa all'acquisto, presso la di n. Controparte_1
1.600 piante di bambu phillostachys pubescens/edulis, al prezzo unitario di euro 20,00 oltre iva al
10%, per ciascuna pianta, per un totale di euro 32.000,00, oltre iva al 10% (cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice).
Ancora, il documento in esame - che ben può essere qualificato come proposta di acquisto - prevedeva che i beni oggetto della stessa fossero consegnati entro il 30.11.2015, nonché la pattuizione di una caparra (per euro 6.003,00) e un ulteriore importo, da versare al momento della consegna (per euro 10.000,00, iva compresa).
I pagamenti, per espressa pattuizione delle parti, sarebbero avvenuti a mezzo di assegno bancario/circolare non trasferibile o a mezzo di bonifico bancario.
La società convenuta, pertanto, si obbligava alla consegna entro il predetto termine, nonché garantiva l'attecchimento al 100% per tutte le piante messe a dimora (cfr. doc. cit.).
Ancora, il titolo deve ritenersi provato, nonostante la contumacia della controparte, anche sulla scorta della missiva, proveniente dalla la quale, in data 19.09.2019, CP_1 preso atto della comunicazione dell'acquirente del 21.08.2019 (v. infra), si impegnava a sostituire talune delle piante di bambù, di fatto confermando la ricorrenza tra le parti di un rapporto negoziale.
Quanto all'allegazione dell'inadempimento, ha dedotto che la società Parte_1 promittente venditrice non avrebbe provveduto a fornire la merce ordinata.
Quanto sin qui detto deve essere arricchito rilevando quanto segue con riferimento sia alla sussistenza tra le parti del suddetto rapporto negoziale, sia all'inadempimento della fornitrice.
Nel merito, invero, giova precisare che pacificamente il nostro ordinamento esclude che la contumacia possa equivalere ad una ficta confessio; né alla contumacia può applicarsi il principio della non contestazione sancito dal 115 c.p.c., come conferma lo stesso dato letterale della norma -che si riferisce alla sola “parte costituita”- oltre che consolidata giurisprudenza
(“L'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema” in
Cass. Civ. sez. III, n. 14623/2009)).
Peraltro, ai fini della soluzione della presente controversia, in base ai principi sanciti dall'art. 2697 c.c. in materia di ripartizione dell'onere probatorio, nel caso di allegazione di un fatto negativo, quale l'inadempimento, la prova del fatto estintivo grava sul debitore.
6 Nella specie, proprio in punto di valutazione delle prove raccolte nel corso del giudizio, in via preliminare, si impone la necessità di prendere posizione sulla mancata comparizione della parte convenuta in sede di interrogatorio formale.
Dagli atti di causa, infatti, emerge come il legale rappresentante della CP_1 [...] non sia comparso all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, in Controparte_1 data 15.06.2022, successivamente, differita, a mezzo di un rinvio disposto d'ufficio, dapprima, al
13.07.2022 e, poi, al 03.11.2022, per consentire alla parte attrice di eseguire le formalità relative alla notifica.
All'udienza del 03.11.2022, l'attore rappresentava di non aver, nel frattempo, provveduto alle nuove notificazioni – non richieste ai sensi degli artt. 292 c.p.c. e 82, comma 3, disp. att.
c.p.c., in presenza di un rinvio d'ufficio – chiedeva che fosse dato atto della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte della convenuta, deducendo come il legale rappresentante pro tempore della controparte avesse comunque sottoscritto l'avviso di ricevimento della notifica dell'ordinanza disposta per l'udienza originariamente fissata in data 15.06.2022, così, dimostrando di essere a conoscenza dell'incombente processuale previsto.
Sul punto, la definizione della questione deve necessariamente prendere le mosse dalla disciplina di riferimento in tema di notificazioni e comunicazioni di atti processuali alla parte contumace, contenuta nell'art. 292 c.p.c. ed integrata, in ipotesi di sopravvenuto rinvio delle udienze di prima comparizione ed istruzione, dall'art. 82 disp. att. c.p.c.
Premesso ed incontestato che la parte contumace, chiamata a rendere l'interrogatorio formale, debba essere personalmente destinataria della notifica dell'ordinanza che ammette il suddetto interrogatorio, la norma in esame non opera alcun riferimento agli eventuali successivi decreti di differimento dell'udienza a tale scopo fissata.
Ad adiuvandum, il terzo comma della medesima disposizione stabilisce che “tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione”, così escludendo il decreto di cui qui si tratta dall'alveo del principio di tassatività che individua gli atti per i quali grava, in capo alla parte costituita, l'obbligo di notificazione al contumace.
È, invece, l'art. 82 disp. att. c.p.c. a prendere espressamente in considerazione il decreto di differimento dell'udienza, disposto d'ufficio, imponendo a tal riguardo che il cancelliere provveda ad una mera comunicazione del provvedimento, in confronto delle parti che non erano presenti alla pronuncia del detto provvedimento;
sarà il giudice, poi, all'udienza differita,
a garantire il principio del contraddittorio a mezzo del vaglio sulla regolarità della comunicazione.
7 Il tenore letterale delle due disposizioni consente agevolmente, quindi, di ritenere che in caso di differimento dell'udienza fissata per l'interrogatorio formale della parte contumace (alla quale, ovviamente, sia già stata regolarmente notificata l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio), non sussista, in capo alla parte costituita, l'obbligo di ulteriore notificazione anche del relativo decreto di differimento, disposto d'ufficio.
Siffatta conclusione trova, del resto, conferma nel consolidato orientamento della
Suprema Corte, la quale, a più riprese, ha confermato la logicità del suddetto processo ermeneutico dei disposti normativi richiamati.
Ed invero, con riguardo agli artt. 292 c.p.c. e 82 disp. att. c.p.c., la Corte di legittimità ha affermato che: “la prima disposizione sancisce che non sono soggetti a notificazione o comunicazione al contumace atti diversi da quelli tassativamente elencati nei primi due commi (e nelle sentenze nn. 250 del 1986
e 317 del 1989 della Corte Cost.le); mentre la seconda contiene il principio generale secondo cui il provvedimento che dispone il rinvio d'ufficio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione, in tanto deve essere comunicato alle parti, in quanto esse siano costituite. La "ratio" di tali disposizioni sta nel rilievo secondo cui, una volta instaurato ritualmente il contraddittorio, la parte che non si costituisce, restando volontariamente contumace, non acquista la titolarità di tutte quelle situazioni (poteri, facoltà, oneri e doveri) che presuppongono, appunto, la sua giuridica presenza nel processo. Per quanto attiene, specificamente, alla fattispecie, è certamente vero che
l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale del convenuto contumace è ricompresa nel novero degli atti da notificare personalmente allo stesso (allo scopo di consentirgli di evitare le conseguenze che l'art. 232 comma 1 cod. proc. civ. ricollega alla mancata presentazione o alla mancata risposta); ma è altrettanto vero che, una volta eseguita la notificazione predetta, in base ai principi dianzi ricordati, nessun altro onere di notificazione e-o di comunicazione grava sulla controparte o sull'ufficio nell'ipotesi di rinvio dell'udienza di istruzione, anche perché, fra l'altro, il contumace ha tutti gli elementi per conoscere la nuova udienza d'istruzione fissata per l'assunzione del suo interrogatorio formale e per determinarsi liberamente in proposito” (cfr. Cass. n. 6726/1995).
Anche recentemente, del resto, è stato ribadito il “principio secondo cui il provvedimento di rinvio d'ufficio di un'udienza istruttoria non deve essere notificato alla parte contumace, neppure quando oggetto di tale rinvio sia l'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale dello stesso contumace” (cfr.
Cass. n. 10157/2018).
Tanto premesso, allora, nel caso di specie deve darsi atto della mancata comparizione della parte convenuta all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, con la conseguente produzione degli effetti ex art. 232, comma 1, c.p.c., in punto di mancata risposta e di conseguente valutazione, in termini di ammissione, dei fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo.
8 Al riguardo, in particolare, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che qualifica tali fatti come prove liberamente valutabili dal giudice, con la conseguenza che dagli stessi può trarsi una diretta efficacia probatoria indipendentemente dalla presenza di ulteriori elementi di riscontro, maggiormente consolidato è l'ulteriore impostazione giurisprudenziale – cui si intende dare continuità – la quale riconosce ai suddetti fatti la natura di meri argomenti di prova. In questi termini, la prova può ritenersi raggiunta solo a condizione che il fatto dedotto sia suffragato da altri elementi, quantomeno, nella forma minima della mancata proposizione di prove in senso contrario e, più in generale, del comportamento processuale tenuto dalle parti
(ex plurimis, cfr. Cass. n. 22407 del 19.10.2006).
Ciò posto, i fatti dedotti a fondamento delle proprie domande da e Parte_1 oggetto del capitolato deferito alla controparte in sede di interrogatorio formale (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice) devono ritenersi fondati proprio per come suffragati dalle produzioni documentali in atti e dal comportamento processuale della controparte.
Ricollegandosi a quanto sopra esposto in punto di prova del titolo, deve definitivamente rilevarsi come non sia revocabile in dubbio il raggiungimento della prova in ordine al rapporto negoziale intercorrente tra le parti in causa.
Si è già dato atto di come il titolo sia stato provato documentalmente (v. supra), trovando conferma quanto dedotto dall'odierno attore, nel documento sottoscritto da entrambe le parti in data 01.08.2015, dal quale si evince il perfezionamento di un contratto di compravendita avente ad oggetto, da un lato, l'obbligo per la società convenuta di consegnare, entro e non oltre la data del 30.11.2015, n.
1.600 piante di bambù della stessa specie di quella indicata nel titolo e, dall'altro lato, l'obbligo per l'odierno attore di versare, a vantaggio della controparte, euro 32.000,00 (cfr. doc. n. 2 allegato all'atto di citazione).
Le superiori circostanze, allora, non possono che essere corroborate proprio dalla mancata risposta all'interrogatorio formale da parte della convenuta.
In secondo luogo, in punto di allegazione dell'inadempimento della parte convenuta, la parte attrice si è doluta della mancata esecuzione della prestazione dovuta, vale a dire della consegna della merce acquistata nonché dell'infruttuoso decorso del termine fissato dalle parti per il corretto adempimento della stessa.
Si è già visto come, in base ai principi sanciti dall'art. 2697 c.c. in materia di ripartizione dell'onere probatorio, nel caso di allegazione di un fatto negativo, quale l'inadempimento, la prova del fatto estintivo grava sul debitore.
9 Pertanto, nel caso di specie, l'onere della prova dell'adempimento gravava su parte convenuta che, tuttavia, essendo rimasta contumace, non ha allegato alcun fatto estintivo della pretesa azionata in giudizio dalla parte attrice.
Anche in questo caso, il fatto dedotto da , secondo cui la Parte_1 [...]
mai ha provveduto alla consegna delle piante, va considerato Controparte_1 provato in quanto già suffragato dalla risposta che la stessa parte convenuta fornisce all'attore, a fronte della richiesta di negoziazione assistita da avvocati, del 21.08.2019 (cfr. documenti n. 9 e n. 10 allegati all'atto di citazione).
La missiva di risposta appena citata, pervenuta nella casella di posta elettronica di in data 19.09.2019, infatti, contiene, oltre all'espresso riferimento al contratto di Parte_1 compravendita sottoscritto dalle parti in data 01.08.2015, anche l'ammissione della parte convenuta in merito al ritardo, a far data dal 30.11.2015, nell'esecuzione della prestazione dovuta di consegna delle piante di bambù acquistate dall'attore.
Ancora, sul piano della condotta tenuta dalle parti in riferimento al rispetto degli impegni contrattuali assunti, risulta provato quanto segue.
La parte promissaria acquirente ha dimostrato la propria buona fede soggettiva nell'adempimento dell'obbligazione sulla stessa gravante, in quanto dai due bonifici prodotti in atti si evince l'avvenuto pagamento delle seguenti somme a vantaggio dell'odierna convenuta: euro 6.003,00 in data 14.08.2015 - come da accordi, contestuali alla sottoscrizione del contratto di compravendita, avvenuta appena tredici giorni prima, in data 01.08.2015 - ed euro 4.700,00 in data 03.11.2015 - corrisposti, quindi, ben prima della consegna delle piante, individuata dai contraenti come momento della seconda dazione (cfr. documenti n. 3 e n. 4 allegati all'atto di citazione).
Siffatti versamenti, unitamente ai tempi in cui sono state effettuate le dazioni, provano in modo inequivocabile la volontà dell'attore di rispettare gli impegni contrattuali assunti nei confronti della società agricola cooperativa sia in relazione agli importi concordati CP_1 sia in merito alle relative tempistiche di pagamento e si conformano alle deduzioni esposte da
, in forza delle quali i versamenti, inizialmente regolari, sono stati interrotti solo Parte_1 successivamente e a causa dell'inadempimento colpevole della controparte (cfr. atto di citazione).
E, in effetti, dagli atti di causa non è possibile addivenire ad elementi che consentano di superare l'imputabilità alla parte promissaria venditrice con riferimento alla mancata esecuzione della prestazione dovuta.
10 Sul punto, giova anzitutto ricordare quanto stabilito dalla giurisprudenza in merito alla valutazione della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., ricordando come, a tal proposito,
i canoni della gravità dell'inadempimento in tema di recesso, siano gli stessi che il legislatore ha stabilito per l'istituto della risoluzione contrattuale. La Suprema Corte, ha infatti stabilito che il giudice, in tale sede, “deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti(come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (ex multis, Cass. n. 22346/2014; più di recente, Cass. n. 8220/2021, in tema di responsabilità medico-chirurgica, nonché Cass. n. 20874/2021, in tema di appalto pubblico)” (cfr. Cass. n.
7187 del 04.03.2022).
Nel caso di specie, allora, non è revocabile in dubbio che l'inadempimento della parte convenuta sia grave, essendo questa venuta meno all'obbligazione principale della consegna della merce acquistata dall'attore, posta a suo carico, così, di fatto, frustrando il sinallagma.
Inoltre, con riferimento all'imputabilità dell'inadempimento alla promittente venditrice, è utile ribadire che “la colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili” (cfr. Cass. n. 8924 del
29.03.2019; Cass. n. 2853 del 11.02.2005).
Nel caso di specie, il reiterato inadempimento in riferimento all'obbligazione principale di consegna delle piante di bambù è elemento sufficiente per ritenere fondato l'addebito di colpa a carico della e l'imputabilità Controparte_1 dell'inadempimento alla stessa, non avendo, quest'ultima, fornito alcuna prova contraria sotto tale profilo.
Le risultanze istruttorie, in definitiva, impongono di ritenere la colpevole inadempienza della , la quale, dopo aver assunto l'obbligo di Controparte_1 consegnare le piante di bambù entro e non oltre il 30.11.2015, e dopo aver incassato i primi due pagamenti effettuati da tramite bonifici bancari, ha mancato di eseguire la Parte_1 prestazione dovuta senza al contempo fornire alcuna giustificazione per la sua condotta
11 omissiva, la quale risulta inescusabilmente lesiva del legittimo affidamento ingenerato nella controparte.
A fronte del colpevole inadempimento della società agricola cooperativa CP_1 rispetto alle obbligazioni assunte nell'ambito del rapporto obbligatorio di cui in epigrafe, per l'effetto, va riconosciuto il legittimo esercizio del diritto di di recedere dal Parte_1 medesimo contratto di compravendita, ex art. 1385 comma 2, c.c..
A tal riguardo, giova ricordare che la ricostruzione, fornita a livello interpretativo, secondo la quale il diritto di recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. è una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l'inadempimento della controparte, avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, comporta, allora, che il rimedio in questione costituisce null'altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accumunano tanto i presupposti (l'inadempimento della controparte) quanto le conseguenze tra le quali rientra la caducazione ex tunc degli effetti del contratto (cfr. Cass. sez. un. n. 553 del 2009).
Per effetto del recesso legittimamente esercitato, pertanto, l'attore ha diritto alla restituzione del doppio di quanto versato al contraente inadempiente a titolo di caparra confirmatoria.
A questo punto, deve darsi atto di come la parte attrice abbia, in via principale, quantificato la propria pretesa restitutoria in euro 24.006,00 rappresentando come l'importo in questione risultasse da quanto espressamente pattuito dalle parti, quale caparra, in sede di conclusione del contratto, per euro 6.003,00, salvo poi dare atto che tale importo dovesse essere considerato quale mero acconto sulla maggiore caparra confirmatoria, successivamente, concordata.
Ed invero, l'attore ha dedotto di aver versato, a seguito di una specifica richiesta da parte della società convenuta, oltre al predetto importo di euro 6.003,00, quello ulteriore di euro
6.000,00 e che anche questo dovesse essere imputato a titolo di caparra.
In particolare, ha rappresentato, di aver corrisposto alla controparte, Parte_1 quanto alla somma in questione e in adempimento della detta ulteriore richiesta proveniente dalla convenuta, l'importo di euro 4.700,00, a mezzo di bonifico bancario del 03.11.2015, nonché quello di 1.300,00, consegnato a mezzo di denaro in contanti, dalla propria coniuge, al legale rappresentante Dell Eurobambù Società Cooperativa Agricola.
In questi termini e in definitiva, ammontando la caparra confirmatoria corrisposta ad euro 12.003,00, la società convenuta era tenuta alla restituzione del suo doppio.
12 Tanto chiarito, osserva il Tribunale come la ricostruzione operata dall'attore debba essere in parte disattesa.
Si è già dato atto di come gli atti di causa abbiano restituito l'evidenza relativa alla espressa pattuizione della imputazione di una quota parte del corrispettivo della fornitura a caparra confirmatoria ma per il solo importo di euro 6.003,00 (cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice).
Viceversa, l'allegazione attorea relativa alla richiesta di una ulteriore somma di denaro da parte della convenuta a tale titolo è rimasta sul mero piano assertivo, quantomeno, in relazione all'ammontare della stessa e alla sua imputabilità a titolo di caparra.
Allora, sul punto deve tenersi in debito conto il principio di diritto secondo il quale “la consegna anticipata di una somma di danaro effettuata dall'uno all'altro dei contraenti al momento della conclusione di un negozio ha natura di caparra confirmatoria qualora risulti che le parti abbiano inteso perseguire gli scopi di cui all'art. 1385 c.c., attribuendo all'anticipato versamento non soltanto
l'obbiettiva funzione di anticipazione della prestazione dovuta, ma anche quella di rafforzamento e di garanzia del vincolo obbligatorio” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 23/08/1997, n. 7935).
Ed invero, “l'anticipato versamento di una somma di danaro di una quantità di altre cose fungibili può costituire una caparra confirmatoria ove, nell'intenzione delle parti, dette cose siano date per conseguire gli scopi pratici di cui all'art. 1385 c. c., con riferimento anche alle ipotesi di inadempimento del contratto;
ne consegue che per il positivo riscontro della predetta qualificazione il giudice del merito è tenuto ad indagare in ordine all'effettiva intenzione delle parti, attraverso l'esame del complessivo regolamento contrattuale dalle stesse voluto, non essendo sufficiente il mero elemento formale della denominazione come caparra da quelle adoperata in riferimento al versamento stesso” (cfr. Cass. civ., 17/05/1985, n. 3014).
Ciò posto, nella specie, in primo luogo, deve essere stigmatizzata l'assenza di prova innanzitutto con riferimento ai termini in cui la richiesta di versamento di un ulteriore pagamento anticipato del corrispettivo sia pervenuta a . In secondo luogo, non Parte_1 sussistono elementi idonei a sostenere la dimostrazione di un'intenzione delle parti di imputare una maggiore quota del corrispettivo del prezzo a titolo di caparra, accrescendo il valore della stessa, nei termini di cui si è appena dato conto.
Al contrario, valorizzando gli elementi in atti, vale a dire il tenore del contratto, nonché le modalità di versamento delle tranche del prezzo della fornitura, non è revocabile in dubbio che debba essere accolta la ricostruzione prospettata dall'attore in via subordinata, dovendosi ritenere provato che le parti abbiano inteso qualificare solo il primo versamento, di importo pari ad euro 6.003,00, quale caparra confirmatoria, di contro, considerando ogni ulteriore corresponsione di denaro quale acconto sul prezzo.
13 A sostegno di ciò, depongono, da un lato, il contrattato di compravendita sottoscritto dalle parti in data 01.08.2015, nel quale la somma di euro 6.003,00 è stata espressamente individuata sotto la voce “caparra”, dall'altro lato, il fatto che i relativi pagamenti siano avvenuti tramite due distinti bonifici bancari, lasciando ragionevolmente concludere per la volontà di tenere distinte le due dazioni, in ragione della loro diversa funzione (cfr. documenti n.2, n.3 e n.4 allegati all'atto di citazione).
Del resto, neppure il capitolato articolato consente di ritenere provata la diversa imputazione in forza della mancata risposta all'interrogatorio formale, non estendendosi il contenuto del capitolo n. 7 sino ad indagare la finalità assegnata dalle parti agli ulteriori versamenti in parola (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice).
Tanto premesso, quanto alle dazioni di denaro imputabili a titolo di caparra, l'attore ha dimostrato di aver corrisposto alla società convenuta, a mezzo di bonifico del 14.08.2015, la somma di euro 6.003,00 (cfr. doc. 3 fascicolo parte attrice).
Per l'effetto, la parte convenuta, ai sensi dell'art. 1385 comma 2 c.c., deve essere, innanzitutto, condannata alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, per un importo pari ad euro 12.006,00.
Passando all'ulteriore domanda volta alla restituzione delle somme ulteriormente versate e – come visto – qualificate a titolo di acconto sul prezzo, il Tribunale ha già dato conto di come, dovendosi intendere l'istituto del recesso di cui all'art. 1385 c.c. quale speciale strumento di risoluzione negoziale (e stragiudiziale) per giusta causa del contratto, all'accertamento del suo legittimo esercizio deve farsi conseguire la caducazione ex tunc degli effetti del contratto.
Del resto, più di recente, sul punto, è tornata a pronunciarsi la Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che “il recesso presuppone l'inadempimento che giustifica la risoluzione. Il recesso previsto dall'art. 1385, comma 2, cod. civ., presupponendo l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale, configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, da affiancare a quelli di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457 cod. civ., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile;
al fenomeno risolutivo, infatti, lo collegano sia i presupposti, rappresentati dall'inadempimento dell'altro contraente, che deve essere gravemente colpevole e di non scarsa importanza, sia le conseguenze, ravvisabili nella caducazione
“ex tunc” degli effetti del contratto” (Cass. Civ., Ordinanza del 6 luglio 2021, n. 19072).
Quanto sin qui ricostruito, consente di ammettere la legittimità del cumulo delle richieste avanzate dall'attore: da un lato, trova fondamento la domanda di corresponsione del doppio della caparra confirmatoria versata, intesa quale previsione convenzionale del danno risarcibile;
dall'altro lato, risulta meritevole di accoglimento anche la domanda di restituzione delle somme
14 ulteriormente elargite alla controparte inadempiente, quale effetto automatico dello scioglimento del vincolo contrattuale, il quale, a sua volta, impone di qualificare tali somme di acconto sul prezzo finale, come forme di indebito oggettivo, pertanto assorbite all'interno dell'obbligo di ripetizione del percipiente, in forza della disciplina generale di cui all'art. 2033
c.c..
Peraltro, osserva il Tribunale come debba essere in parte disattesa – in difetto di adeguata prova – la quantificazione operata dall'attore con riferimento all'ulteriore somma versata su richiesta della controparte.
Ed invero, si è già dato conto di come del tutto carente sia l'allegazione probatoria già in punto di termini e modalità della richiesta dell'importo ulteriore da parte della convenuta, sia e a maggior ragione della misura della stessa, quantificata dall'attore di euro 6.000,00, risultando in atti solo la prova del pagamento dell'importo di euro 4.700,00, a mezzo bonifico del 03.11.2015.
Ne consegue che l'ulteriore somma di euro 1.300,00, asseritamente versata in contanti, deve ritenersi del tutto sfornita di prova. Rispetto alla stessa, infatti, la sola mancata risposta all'interrogatorio formale da parte della convenuta contumace non può assurgere ad elemento pregnante della dimostrazione sia della ricorrenza della richiesta stessa, sia dell'ammontare della stessa. Del resto, il titolo di detta prestazione neppure può ritenersi dimostrabile per testimoni, altrimenti entrando in contrasto con gli artt. 2722 e 2721 c.c.. Non è irrilevante, infine, la circostanza che l'attore, all'esito dell'udienza del 03.11.2022, neppure abbia insistito per l'ammissione della prova per testi sulle circostanze articolate.
In definitiva, solo la predetta somma di euro 4.700,00, da doversi collocare, in assenza di una diversa ricostruzione fornita dalla parte convenuta rimasta contumace anche in relazione ad ulteriori e diversi rapporti tra le parti, nell'ambito della presente vicenda negoziale, può essere imputata a titolo di acconto sul prezzo.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, allora, in forza del recesso esercitato e della conseguente caducazione del vincolo contrattuale, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la parte convenuta deve essere condannata alla restituzione anche della detta ulteriore somma che, altrimenti, rimarrebbe sine titulo data.
Infine, occorre rammentare che, nel corso della fase istruttoria del presente giudizio, ai sensi dell'art. 186ter c.p.c., era già stata emessa l'ordinanza n. 1419/2021, con la quale il Giudice aveva ingiunto all'odierna convenuta di corrispondere all'attore euro 10.703,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ed euro 1.615,00 per spese processuali, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
15 In conclusione, alla luce delle precedenti considerazioni, la domanda di parte attrice deve essere accolta nei termini di cui si è detto, tenuto conto che parte del credito domandato è già stato fatto oggetto di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c..
Di conseguenza, previa conferma dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. resa nel corso del giudizio, la società convenuta, va condannata al pagamento, in favore della parte attrice, della complessiva somma di euro 16.706,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
In ragione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite devono essere poste a carico della parte convenuta, liquidandole in base ai valori minimi di cui al DM
55/2014, avuto riguardo alla natura della controversia, allo svolgimento della stessa, alla natura dell'istruttoria svolta e dell'entità delle difese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi, da ultimo, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n.
2435/2019 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ in parziale accoglimento delle domande svolte dalla parte attrice, accerta la legittimità del recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. dal contratto in essere tra le parti e, per l'effetto, previa conferma dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. resa nel corso del giudizio, condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di euro 16.706,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
❖ condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 2.540,00, per onorari, euro 545,00, per spese, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Fermo, in data 08.04.2025.
IL GIUDICE
(Dott.ssa Mariannunziata Taverna)
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