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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4460/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Allegato al verbale di udienza tenutasi con modalità cartolare
Parte_1
- PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE
Le parti hanno concluso come da note depositate
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 429c.p.c. nella causa iscritta al n. 4460/2022 r.g.a.c.
TRA
e elett.te dom.to alla VIA Parte_1 Parte_2
G. BRUNO 50 80035 NOLA ITALIA presso lo studio dell'Avv. SOPRANO
RAFFAELE (c.f.: ) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in vir- C.F._1
tù di procura in atti
- ATTORI
E
1
VIA FORNO, N. 13 80030 CIMITILE presso lo studio dell'Avv. ORLANDO
MARIA (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di C.F._3
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTO/A
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso di-
verso.
CONCLUSIONI: come da note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e premettendo di essere proprietari di un Parte_1 Parte_2
appezzamento di terreno sito in Terzigno, alla via Giuseppe Verdi, concesso in fitto alla predetta , hanno chiesto che venisse accertata la riso- Controparte_1
luzione del contratto per grave inadempimento (derivante dall'alterazione del fondo attraverso la costruzione di manufatti abusivi) e che fosse ordinato all' il rilascio dello stesso. Hanno inoltre chiesto la condanna della CP_1
convenuta al pagamento delle somme necessarie all'abbattimento dei predetti manufatti ed al ripristino dello status quo ante.
Si è costituita , chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Controparte_1
Va premesso che il giudizio fu originariamente incardinato presso il Tribunale in composizione agraria di Torre Annunziata il quale si dichiarò incompetente per ragioni di territorio, le parti provvidero alla riassunzione dinanzi alla sezione
Agraria del Tribunale di Nola;
in tale contesto si provvide all'istruzione e si per-
venne alla decisione;
la relativa sentenza è stata oggetto di gravame dinanzi alla
Corte di Appello di Napoli, la quale si pronunciò l'incompetenza delle sezioni
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agrarie ed assegnò termine per la riassunzione del giudizio in primo grado dinan-
zi al Tribunale di Nola in composizione ordinaria, onde viene all' attenzione del-
lo scrivente con istruttoria già completa.
Con riguardo alle prove assunte in un precedente giudizio o in un giudizio estinto o in sede penale o raccolte da giudice incompetente va infatti evidenziato quanto segue.
L'orientamento della giurisprudenza, che trova parziale conferma anche nell'art. 310, co. 3, c.p.c., è nel senso che tali prove possono essere valutate liberamente come indizi, e che tale limitata efficacia probatoria è comunque subordinata all'almeno potenziale contraddittorio nel processo in cui la prova è stata raccolta
(Cass. 6502/2001; Cass. 478/1995). Lo stesso vale per la consulenza tecnica espletata in altro procedimento (Cass. 5682/2001; Cass. 1039/2009). In particola-
re, il giudice di merito può tener conto, ai fini della sua decisione, delle risultan-
ze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, ancorché quest'ul-
timo sia stato dichiarato nullo per vizio di costituzione del giudice (ad es., per-
ché trattasi di controversia di competenza del giudice collegiale decisa dal giudi-
ce monocratico), atteso che ciò che rileva è che l'accertamento peritale sia stato ritualmente acquisito nel successivo giudizio e che in esso vi sia stato il contrad-
dittorio tra le parti (Cass. 11141/2009). Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, è consentito al giudice di merito, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti (Cass. 569/2015; Cass. S.U. 9040/2008; Cass. 4239/2008), sempre che sia-
no ritualmente acquisite al giudizio della cui cognizione il giudice è investito
(Cass. 11555/2013), anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari (ad es., una consulenza tecnica disposta dal P.M. o sommarie infor-
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mazioni testimoniali verbalizzate da organi della polizia giudiziaria) svolte in sede penale, le quali siano idonee a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio di tipo indiziario, nella loro convergenza globale (Cass. 12577/2014; Cass.
8127/2009).
Nel caso di specie, ricorrono tutti gli elementi per porre ai fini della decisione il materiale probatorio acquisito nel giudizio rgn 4617 del 2014 nel rispetto del contraddittorio delle parti e delle disposizioni processuali e sostanziali in materia di prova (le uniche norme vilate sono quelle in materia di competenza), anzi po-
tendo ritenersi questo la prosecuzione di quello, stante il fenomeno della transla-
tio iudicii.
Vanno, nel merito, condivise le argomentazioni e le valutazioni del materiale probatorio contenute nella sentenza n. 1048/2021 di questo Tribunale in compo-
sizione agraria, secondo cui non risulta provato dalla convenuta che la realizza-
zione dei manufatti abusivi (capannone, vano per la residenza del custode ed area parcheggio) sono stati realizzati con il consenso di (originario Parte_3
locatore).
Nello specifico il teste ha riferito del consenso di Testimone_1 Parte_4
in ordine alla sola realizzazione della serra e del vivaio, nulla riferendo in
[...]
ordine al consenso relativo alla successiva trasformazione (accertata dal CTU) da vivaio a capannone commerciale, con realizzazione di un ufficio al suo interno,
del parcheggio e l'alloggio del custode.
Né può ritenersi provata la ricorrenza di un consenso implicito di Parte_3
in ordine alla realizzazione delle predette opere, posto che le circostanze di cui alla comparsa di costituzione, sulle quali il teste è stato chiamato a deporre, sono del tutto generiche e non fanno alcun riferimento alla consapevolezza
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dell'originario locatore circa la successiva trasformazione del bene con la realiz-
zazione dei predetti manufatti.
In particolare, la circostanza di cui al capo b) della comparsa di risposta fa rife-
rimento all'esecuzione di lavori idrici ed idraulici, mentre quelli in questione hanno diversa natura di lavori in muratura;
le circostanze c) e d) sono del tutto generiche.
Va, vieppiù, considerato che le opere di cui si discute non sono realizzate in con-
formità con le prescrizioni urbanistiche, onde il consenso implicito che parte re-
sistente intendeva provare può dirsi tutt'al più inerente alle strutture in sé consi-
derate, non anche alla loro abusiva realizzazione.
Va, pertanto, accolta la domanda di risoluzione del contratto per grave inadem-
pimento di parte resistente, che va condannata al rilascio del fondo in oggetto in favore della ricorrente.
Invero, va premesso che l'importanza dell'inadempimento ai fini della risoluzio-
ne contrattuale deve essere valutata secondo criteri oggettivi e con riguardo all'interesse sostanziale delle parti, più che in base ad apprezzamenti personali del contraente che lamenta l'inadempienza. L'art. 1455 c.c. pone infatti una rego-
la di proporzionalità in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è
collegata unicamente all'inadempimento delle obbligazioni che abbiano notevole rilevanza nell'economia del rapporto ed il relativo giudizio va formulato tenendo conto sia dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di uguale impor-
tanza nei contratti sinallagmatici, sia dell'interesse dell'altro contraente, che non deve essere tanto inteso in senso subiettivo, in relazione alla stima che il credito-
re abbia potuto fare del proprio interesse violato, quanto in senso obiettivo in re-
lazione all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a
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reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale.
Applicando tali principi al caso di specie va considerato che l'alterazione della serra attraverso la realizzazione di manufatti abusivi costituisca “grave” inadem-
pimento del conduttore della stessa, incidendo in misura apprezzabile sull'economia complessiva della convenzione. Sul piano giuridico ed economico,
infatti, si staglia un comportamento non rispettoso delle convenzioni.
Inoltre, il ctu nominato in primo grado (ing. ), con giudizio tec- Persona_1
nico pienamente condivisibile in quanto adeguatamente argomentato e corredato da copiosa documentazione fotografica, ha consentito di determinare il quantum della pretesa risarcitoria. Ed infatti l'esperto ha precisato che, al fine di rimuove-
re i manufatti (abusivi) presenti sul fondo, sarà necessaria una spesa totale di eu-
ro 18.603,60.
Pertanto, in accoglimento anche della domanda di risarcimento del danno, parte resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 18.603,60, oltre IVA ed interessi legali dalla data della decisione al soddi-
sfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
vanno definitivamente poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di lo-
cazione oggetto del giudizio alla data del 2/1/2014 e ordina alla resistente il rila-
scio immediato del fondo, libero e vuoto da persone e cose;
- condanna al pagamento di €. 18.603,60, oltre IVA ed A TI- Controparte_1
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TOLO DI RISARCIMENTO DANNI, OLTRE agli INTERESSI LEGALI al tas-
so previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (2/1/2014) sul pre-
detto importo, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT indi-
cato in motivazione, alla suddetta data del 2/1/2014 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (2/1/2015) e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza,
sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indica-
ta, con divieto di anatocismo, OLTRE al PAGAMENTO degli INTERESSI lega-
li sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione;
- condanna al pagamento in favore di parte ricorrente delle Controparte_1
spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 per competenze, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito;
- pone a carico della resistente le spese di CTU.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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